Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2023.18
Entscheidungsdatum
26.07.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 14.2023.18

Lugano 26 luglio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 7 dicembre 2022 da

RE 1, __________ (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

contro

CO 1, __________

giudicando sul reclamo del 27 febbraio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 febbraio 2023 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Mediante contratto di locazione del 5 maggio 2017, in vigore dal 1° agosto successivo, RE 1 ha concesso in uso a CO 1 un appartamento contro il pagamento di una pigione mensile di fr. 2'200.–. Per quanto attiene alle parti il rapporto di locazione è terminato alla fine del giugno 2022 con l’alienazione del­l’appartamento a un terzo.

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 novembre 2022 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 6'600.– oltre agli inte-ressi del 5% dal 1° aprile 2022, indicando quale causa del credito l’“Affitto mensile di Aprile 2022, Maggio 2022, Giugno 2022”.

C. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 dicembre 2022 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 23 gennaio 2023. Nella replica e nella duplica spontanee del 31 gennaio e del 13 febbraio 2023, le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.

D. Statuendo con decisione del 17 febbraio 2023, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 250.– senz’assegnare indennità.

E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 febbraio 2023 per ottenerne l’an­­nullamento e l’accoglimento dell’istanza, nonché l’addebito alla controparte della tassa di prima sede, protestate tasse, spese e ripetibili di ambedue le sedi, di almeno fr. 500.– in seconda. Nelle sue osservazioni del 14 marzo 2023, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 20 febbraio 2023, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 2 marzo. Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’ac­-certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).

  2. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha giudicato pacifico sia che il contratto di locazione allegato da RE 1 costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per la pigione mensile di fr. 2'200.–, sia che CO 1 non aveva pagato le pigioni dei mesi da aprile a giugno 2022 (compreso). Tuttavia, da un lato ha constatato che l’escusso aveva eccepito che durante la locazione si erano verificati rigurgiti dalla fognatura all’origine di un danno di fr. 8'500.– ai suoi effetti personali, dall’al­­tro ha rilevato che l’escutente non aveva contestato in replica né gli allegati rigurgiti, né la possibilità che l’escusso avesse subìto un danno per l’ammontare indicato, ma anzi lo aveva invitato a rivolgersi alla propria assicurazione. Essendo la pretesa dell’escus­­so incontestata e di un ammontare superiore alle pigioni poste in esecuzione, il primo giudice ha respinto l’istanza.

  3. Nel reclamo, RE 1 contesta il credito risarcitorio ritenuto verosimile dal primo giudice facendo valere che l’escusso non gli ha mai notificato i (contestati) difetti all’appartamento, come impone l’art. 257g CO, né gli ha mai assegnato un termine per eliminare i difetti e neppure depositato la pigione in caso di suo inadempimen­to, come l’art. 259g CO impone al conduttore che chiede l’elimina­zione di un difetto, e lamenta pure la mancata tenuta di una “procedura formale” dinnanzi all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione. Ne deduce che l’escusso non può ritenerlo responsabile a posteriori e neppure, semplicemente, smettere di pagare la pigione.

4.1 Ebbene, così argomentando, il reclamante non si confronta direttamente e compiutamente con la motivazione del primo giudice, come gli spettava invece fare (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021 del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono anche per i reclami: 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Egli non spiega infatti perché sarebbe sbagliato giudicare verosimile l’esistenza nei suoi confronti del credito posto in compensazione per il motivo che in prima sede non solo, appunto, egli non ha contestato l’esistenza di rigurgiti e del consecutivo danno allegato dall’escusso, ma anzi l’ha invitato a rivolgersi alla propria assicurazione per il risarcimento (“per quanto riguarda i danni alle cose personali subiti a causa della fognatura […] invito il signor CO 1 ad inviare la lista con i rispettivi importi dal mio assicuratore […], il quale è stato informato dal sottoscritto e attende uno scritto con le pretese”: act. III pag. 2). Sotto questo profilo il reclamo risulta dunque irricevibile.

4.2 Il reclamante contesta invero di non essersi opposto in replica al credito risarcitorio opposto in compensazione. Leggendo la memoria, emerge in effetti, da un lato, che prima d’inoltrare l’istanza di rigetto egli non sapeva dei difetti né del susseguente danno agli effetti personali, e, dall’altro, che non ha accettato le pretese avanzate tardivamente dall’escusso.

In realtà, nella replica RE 1 ha sì allegato di non aver saputo del danno prima dell’inoltro dell’istanza, ma non ne ha contestato esplicitamente né l’esistenza né l’improponibilità per tardiva notifica, giacché ha invitato l’escusso a rivolgersi al proprio assicuratore per ottenerne il risarcimento.

4.3 Solo con il reclamo RE 1 ha fatto valere l’assenza di prova di “rigurgito di acqua e dovuta ad una mancanza del proprietario” e qualificato l’elenco degli effetti personali danneggiati prodotto dal­l’escusso in prima sede come una mera allegazione di parte, egli non avendo comprovato il loro valore (prezzo d’acquisto) e la loro presenza in casa al momento dei rigurgiti, allegando inoltre che l’assenza del danno è peraltro dimostrata dal fatto che l’escusso ha proposto di versargli fr. 3'300.– per tacitarlo.

Ora, fatti regolarmente allegati e non contestati dalla controparte in prima istanza vanno tenuti per accertati senza bisogno di prova e non possono più essere contestati in seconda sede ove non sussistano manifestamente notevoli dubbi sulla loro realtà (cfr. art. 150 CPC; sentenza della CEF 14.2022.132 del 9 maggio 2023 consid. 6 e i rinvii). Stante la mancata contestazione del danno in prima sede, esso va ritenuto appurato sicché le censure del reclamante risultano prive di rilievo.

4.4 Il reclamante giudica infine un abuso di diritto manifesto, che non va protetto (art. 2 cpv. 2 CC), il fatto che l’escusso gli abbia chiesto un risarcimento a distanza di anni, solo dinnanzi al primo giudice.

Orbene, il legislatore consente di porre in compensazione persino un credito prescritto, sempreché il credito da compensare sia sor­to prima che il credito compensante si prescrivesse (art. 120 cpv. 3 CO) e siano dati i presupposti generali dell’art. 120 cpv. 1 CO. In linea di massima è quindi ammissibile la compensazione di un credito per pigioni arretrate e un credito risarcitorio dell’inquilino, per quanto eccepita diversi anni dopo (nel 2022) la nascita del credito risarcitorio (apparentemente, nel 2019: cfr. act. V, pag. 1). Chi tarda a eccepire la compensazione non abusa, di per sé, del suo diritto (Aepli, Zürcher Kommentar, vol. V/1h/1, n. 92 ad art. 120-126 CO). Nella fattispecie il reclamante non ha indicato le circostanze particolari perché l’agire dell’escusso sarebbe da reputare manifestamente abusivo e del resto il preteso abuso è tutto fuorché manifesto dal momento che RE 1 non l’ha fatto valere in prima sede. Anche su questo punto il reclamo manca di consistenza.

4.5 Secondo il reclamante il Pretore è andato oltre alla contropretesa dell’escusso perché non ha considerato che nelle osservazioni al­l’istanza egli si era dichiarato disposto ad accettare la pretesa posta in esecuzione per fr. 3'300.–. Ciò dimostrerebbe l’inesistenza del credito di fr. 8'500.– vantato dal convenuto, che invece sareb­be suo debitore per almeno fr. 3'500.–.

Il reclamante misconosce che la “proposta” di CO 1 di tacitare la sua pretesa con fr. 3'500.– aveva un evidente carattere transattivo e ch’egli l’ha rifiutata in sede di replica pretendendo il pagamento intero delle pigioni arretrate di fr. 6'600.– e il rimborso dei costi di procedura. La proposta è pertanto decaduta, sicché il Pretore aggiunto non doveva tenerne conto.

La sentenza impugnata resiste dunque alla critica, di modo che nella limitata misura in cui è ricevibile il reclamo va respinto.

  1. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità d’inconve­­nienza in quanto il resistente non ha formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

  2. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'600.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

  2. Notificazione a:

– avv. PA 1, __________, __________; – CO 1, __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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