Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2007.18
Entscheidungsdatum
26.02.2007
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 15.2007.18

Lugano 26 febbraio 2007 EC/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sull’istanza 13 febbraio 2007 di restituzione del termine per interporre opposizione (art. 33 cpv. 4 LEF) di

RI 1

nell’ambito della procedura esecutiva dipendente dal PE n. __________ del 12 / 19 gennaio 2007 dell’CO 1, fatto spiccare contro di lui da

PI 1 rappr. da RA 1

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________ dell’CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 960.00 oltre accessori.

B. Il PE n. __________ è stato emesso il 12 gennaio 2007 ed è stato notificato all’escusso il 19 gennaio 2007. Al precetto esecutivo non è stata ritualmente interposta opposizione.

C. Il 5 febbraio 2007 RI 1 ha contestato il fondamento delle pretese avanzate dalla procedente nei suoi confronti e ha dichiarato all’Ufficio di interporre opposizione al precetto.

D. Con scritto 6 febbraio 2007 l’Ufficio ha comunicato all’escusso di non poter considerare l’opposizione in quanto tardiva. Il 12 febbraio 2007, a seguito di successiva richiesta dell’escusso, l’Ufficio ha informato RI 1 della possibilità di chiedere all’autorità di vigilanza la restituzione del termine per interporre opposizione.

E. Il 13 febbraio 2007 RI 1 ha presentato all’Autorità di vigilanza un’istanza di restituzione del termine per interporre opposizione, argomentando che a seguito dell’assenza di suo padre perdurata sino al 4 febbraio 2007, egli avrebbe potuto interporre opposizione solo il 5 febbraio 2007. Questo perché sarebbe il padre a conservare la documentazione riguardante la pretesa in esecuzione.

Considerato:

in diritto:

a. Per l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione al precetto, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione. Secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l’opposizione.

In virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine; al contempo egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto omesso. Per dottrina e costante giurisprudenza l’istanza di restituzione del termine può essere accolta se l’omissione dell’atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell’escusso o ad un motivo di ritardo scusabile (Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 e segg. ad art. 33 e riferimenti ivi citati).

b. Secondo giurisprudenza e dottrina, tra i motivi di ritardo scusabile non figurano una breve assenza all’estero o una breve malattia (Nordmann, op. cit., n. 12 ad art. 33; DTF 112 V 255, 87 IV 147), né sovraccarico di lavoro (DTF 99 II 349 e 87 IV 147), e nemmeno un errato computo del termine (DTF 103 V 157). Sono invece considerati validi motivi un incidente (Nordmann, op. cit., n. 11 ad art. 33; DTF 108 V 109), una repentina e grave malattia (DTF 112 V 255 e 108 V 109), servizio militare (DTF 104 IV 210), errori di trasmissione (DTF 104 II 61 e 67 III 70) o – in casi specifici - errori dell’autorità competente nell’informare (DTF 111 Ia 355, 96 II 69, 92 I 73 e 85 II 145).

  1. In concreto il PE n. __________ è stato notificato all’escusso il 19 gennaio 2007 e il 13 febbraio 2007, quando il termine per interporre opposizione era oramai scaduto, egli ha presentato istanza di restituzione del termine conformemente all’art. 33 cpv. 4 LEF. A sostegno della propria richiesta RI 1 ha argomentato che a seguito dell’assenza del padre per vacanze, egli avrebbe potuto interporre opposizione solo il 5 febbraio 2007. Questo perché sarebbe il padre a conservare la documentazione riguardante la pretesa in esecuzione. Inoltre, a mente dell’istante, la pretesa avanzata dalla procedente sarebbe ingiustificata.

In concreto, nonostante l’asserita impossibilità di visionare i documenti riguardanti la pretesa di PI 1, considerato che l’opposizione non necessita di alcuna motivazione, va ritenuto che RI 1 era perfettamente in grado di interporre opposizione al precetto esecutivo entro il termine di dieci giorni dalla sua notifica. Mancando quindi il presupposto soggettivo dell'assenza di colpa, avuto riguardo alla circostanza che l’istituto della restituzione dell’ art. 33 cpv. 4 LEF è norma di eccezione che esige rigore e che di conseguenza impone un’applicazione restrittiva, l'istanza di RI 1 deve essere respinta.

  1. Questa Camera non è invece competente per pronunciarsi sulla censura – di merito – fondata sull’allegazione secondo cui RI 1 non sarebbe debitore di PI 1.

  2. Visto l’esito si prescinde per ragioni di economia processuale dalla notifica dell’istanza alla controparte per le osservazioni.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 33 cpv. 4, 74 cpv. 1, 75 cpv. 1, 85a LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

  1. L’istanza 13 febbraio 2007 di RI 1, __________, è respinta.

  2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

  3. Intimazione:

RI 1, __________;

RA 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Zitate

Gesetze

7

II

  • art. 85 II

III

  • art. 67 III

IV

  • art. 87 IV

LEF

  • art. 33 LEF
  • art. 74 LEF
  • art. 75 LEF

OTLEF

  • art. 62 OTLEF

Gerichtsentscheide

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