Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2015.53
Entscheidungsdatum
25.08.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarti n. 14.2015.53 14.2015.54

Lugano 25 agosto 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Chiesi

statuendo nelle cause SO.2014.1023 e SO.2014.1025 (rigetto provvisorio dell’opposi­­zione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanza 4 marzo 2014 da

CO 1 () e CO 2 () (entrambi patrocinati dall’avv. PA 2,)

contro

da una parte e dall’altra­

RE 1, () (inc. SO.2014.1023/14.2015.53) RECL2 1, () (inc. SO.2014.1025/14.2015.54) (entrambi patrocinati dall’avv. PA 1,)

giudicando sui reclami dell’11 marzo 2015 presentati rispettivamente da RE 1 e da RECL2 1 contro le decisioni emesse il 26 febbraio 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 22 luglio 2011 CO 2 e la CO 1 (di seguito: CO 1), da una parte, e dall’altra RE 1 e RECL2 1 hanno sottoscritto il seguente contratto di prestito – recte: di mutuo – (“loan agreement”) (secondo la traduzione del testo originale in lingua inglese prodotta dai convenuti):

CONTRATTO DI PRESTITO

Tra

CO 1 (il creditore)/CO 2 &

RE 1 e RECL2 1

Contesto

RE 1 è il fondatore di una società svizzera chiamata E__________ __________ SA. Questa società è una società di azioni al portatore ed è proprietaria al 100% della società italiana E__________ Italia srl. In modo che RE 1 possa pagare tutti i creditori e acquisire tutti i beni di “C__________ snc accordo tra i creditori”, avrà bisogno di un prestito di Euro 1,000,000.

Questo prestito sarà poi dato da RE 1 alla società svizzera E__________ __________ SA. La società svizzera presterà i fondi ad una società italiana E__________ Italia srl che farà un’offerta di compromesso a tutti i creditori di C__________ snc e acquisirà tutti i beni.

Le azioni della società capogruppo svizzera e indirettamente della società italiana saranno registrate e depositate e tenute da Adv L__________ di __________ che confermerà per scritto che questo è il caso. Copie dei certificati azionari saranno consegnate a CO 1 di __________ per essere tenute da loro.

L’accordo

  1. Il creditore provvede a RE 1 una somma di Euro 1,000,000.00 (un milione di euro) il 01.09.2011 come prestito.

  2. La durata del prestito è fissata per un anno (fino a 01.09.2012). La durata potrebbe essere, con comune accordo, prolungata per un altro anno; se il prestito non viene restituito in pieno con interesse al 01 settembre 2013 il creditore avrà il diritto di vendere la società svizzera e di ricevere i certificati dalla società capogruppo svizzera E__________ SA, compresa la pro­prietà della società italiana e fondi.

  3. Gli interessi sul prestito sono 7,0% (sette per cento) all’anno. Gli interessi devono essere pagati ogni anno entro il 01 settembre;

  4. Il Sig. RE 1 garantisce che il prestito a E__________ SA, amministratore della società è Adv L__________ di , sarà utilizzato per entrare in possesso dei beni di C snc e i beni personali dei soci che saranno la proprietà della società italiana E__________ srl, controllata al 100% dalla società svizzera, e non sarà venduta prima che sia stato raggiunto un accordo scritto tra la Società italiana e RE 1 e il creditore.

  5. I certificati azionari saranno depositati e tenuti per il creditore dall’avvocato L__________ dello studio di __________, una volta che il prestito più gli interessi, viene pagato in pieno questi documenti saranno restituiti al debitore.

  6. Il presente accordo sarà esclusivamente regolato da ed interpretato secondo il diritto svizzero.

  7. I fondi saranno trasferiti su un conto bancario che è sotto l’esclusivo controllo di RE 1.

  8. Come garanti per questo prestito, RE 1, RECL2 1 si legano congiuntamente e solidalmente come fideiussori personali e co-debitori principali per questo prestito. In caso di mancato pagamento del prestito per qualsiasi motivo il RE 1 sarà personalmente responsabile di restituire questo importo.

Il creditore riconosce in ogni caso che RE 1 e RECL2 1 avran­no il diritto di acquisire la proprietà in Italia individuata su: __________ fgl. 2 mapp. __________ sub 1-2-3; fgl. 1 mapp. __________ sub 1 – map. __________ sub 1 – map. __________ per 1,00 € (un euro) e disporre liberamente, come beneficiari, liberi da questo accordo.

__________ / __________, 22.07.2011

Firmato da RE 1, RECL2 1, Adv L__________, CO 1 o CO 2 e due testimoni.

[firme autografate delle parti]

B. Il 24 dicembre 2012, le parti hanno modificato il loro accordo con un atto aggiuntivo (“loan agreement extension”), prorogando la validità del contratto di mutuo fino al 31 dicembre 2013. Secondo tale modifica, la metà della somma mutuata (oltre gli interessi decorsi fino a quel momento) avrebbe dovuto essere rimborsata entro il 31 marzo 2013 all’CO 1 e il saldo entro il 31 dicembre 2013.

C. Con precetti esecutivi n. __________ e n. __________ in via di realizzazione di un pegno manuale emessi il 22 gennaio 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso ambedue i condebitori solidali RE 1 e RECL2 1, ognuno per l’incasso di fr. 1'231'970.– oltre agli interessi del 7% dal 1° settembre 2011, menzionando quali titoli di credito il “Loan Agree­ment del 22.07.2011” e il “Loan Agreement Extension del 24.12.2012”. Quale oggetto del pegno la procedente ha menzionato: “100 Azioni al portatore di CHF 1'000.– cadauna di cui al certificato azionario n. 1 del 30 giugno 2011, corrispondenti all’in­­tero capitale azionario della spettabile E__________ SA, con recapito c/o Avv. __________ L__________, , , e tenute in deposito dal precitato avv. L; Quota di Euro 10'000.– della spettabile E __________ Srl, , , corrispondente all’intero capitale della predetta società, intestata alla precitata E SA e depositata sempre presso lo studio dell’Avv. L”.

D. Avendo sia RE 1 che RECL2 1 interposto opposizione al rispettivo precetto esecutivo, con istanza (unica) del 4 marzo 2014 la CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione congiunta tenutasi il 3 giugno 2014, gli istanti si sono confermati nella propria domanda, mentre entrambi i convenuti vi si sono opposti con osservazioni scritte incorporate nel verbale d’udienza. Replicando e duplicando oralmente davanti al Pretore, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni.

E. Statuendo con due decisioni separate del 26 febbraio 2015, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dai convenuti, ponendo a carico di ognuno di loro le spese processuali di fr. 400.– e un’indennità di fr. 3'500.– a favore degli istanti.

F. Contro le sentenze appena citate RE 1 e RECL2 1 sono insorti a questa Camera l’11 marzo 2015 ognuno con il proprio reclamo (inc. 14.2015.53 e 14.2015.54) per ottenere, in via principale, l’annullamento e la reiezione dell’istanza e in via subordinata l’annullamento e il rinvio delle decisioni alla giurisdizione inferiore “per carenza di motivazione”. Con due decreti separati del 16 marzo, il presidente della Camera ha concesso ai reclami effetto sospensivo. Nei loro allegati di osservazione del 13 aprile, la CO 1 e CO 2 hanno concluso per la reiezione dei reclami.

Considerando

in diritto: 1. Ambo i reclami sono diretti contro decisioni formalmente distinte, ma che riguardano lo stesso complesso fattuale, oppongono due convenuti solidali agli stessi istanti e pongono le medesime questioni giuridiche. Per motivi di economia processuale, si giustifica così di congiungerli (art. 125 CPC) e di statuire in merito con una sola decisione, pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

  1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

2.1 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Entrambi presentati l’11 marzo 2015 contro le sentenze notificate al patrocinatore di RE 1 e di RECL2 1 il 2 marzo, in concreto i reclami sono tempestivi.

2.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

A questo proposito, la CO 1 e CO 2 reputano i reclami irricevibili poiché a loro dire i reclamanti non si sono confrontati con la sentenza del Pretore né si sono riferiti ai documenti di causa. Misconoscono però che i reclamanti lamentano – a giusto titolo come si vedrà di seguito (sotto consid. 6) – una motivazione insufficiente delle decisioni impugnate, il Pretore non essendosi espresso su tutte le eccezioni e censure pertinenti da loro sollevate in prima sede. Ora, non è evidentemente possibile criticare una motivazione inesistente. Sotto questo profilo i reclami sono dunque da considerare ricevibili.

  1. Nelle decisioni impugnate, il Pretore ha anzitutto considerato che il contratto di mutuo, insieme alla sua estensione successiva, costituiscono un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione, avendo pacificamente gli escussi sottoscritto gli accordi in questione, con cui si sono riconosciuti fideiussori personali e condebitori del prestito, e ammesso l’effettiva erogazione dei € 1'000'000.–. A mente del giudice di prime cure, non vi sarebbero inoltre dubbi circa l’identità della parte creditrice designata nel titolo e l’escutente indicato sul precetto, avendo la CO 1 e CO 2 agito congiuntamente sia come par­te contrattuale sia come istanti nella procedura esecutiva. L’esistenza del diritto di pegno sarebbe inoltre data, il Pretore avendo considerato che con le clausole n. 4 e n. 5 del contratto di mutuo è stato costituito un pegno manuale attraverso la delega del possesso dei certificati azionari all’avv. L__________, presso il quale essi sono stati depositati perché li detenesse per conto del creditore, come risulta dal contratto di mutuo, sottoscritto anche dal terzo detentore. Tale contratto costituirebbe dunque, a parere del giudice, un valido titolo di rigetto anche per quanto attiene al diritto di pegno. Onde il rigetto provvisorio di ambedue le opposizioni.

  2. Nei reclami, di contenuto identico fatta salva l’intestazione, RE 1 e RECL2 1 lamentano un’errata applicazione del diritto e una carente motivazione nelle decisioni pretorili, rimproverando al Pretore di non essersi confrontato con tutte le eccezioni e le censure da loro sollevate in sede di prima istanza. Ribadiscono che le azioni della E__________ SA sono state solo depositate presso l’avv. L__________ (amministratore unico di detta società), nessuna clausola contrattuale stabilendo un diritto di realizzazione in caso di mancato rimborso della somma mutuata. A mente dei reclamanti la garanzia del prestito non sarebbe data dal deposito dei certificati azionari, ma dalla responsabilità solidale dei due debitori ancorata alla clausola n. 8 del contratto. In assenza di un pegno manuale, i reclamanti considerano altresì che nemmeno è data la competenza territoriale del Pretore.

  3. Nel merito delle loro osservazioni al reclamo, la CO 1 e CO 2 ripetono che con il contratto fra le parti si è costituito – mediante la delega del possesso delle azioni nelle mani dell’avv. L__________ – un pegno manuale a garanzia del mutuo, la clausola n. 2 dando la possibilità al creditore di realizzare le azi­o­ni in caso di mancato rimborso. A mente degli stessi tale circostanza sarebbe stata ammessa e confermata dall’avv. L__________ che, in uno scritto del 17 settembre 2013, ha affermato che i creditori avrebbero potuto “escutere le azioni medesime, al fine di ricavarne dalla vendita coattiva il soddisfacimento del proprio credito”. Onde la richiesta di reiezione di ambedue i reclami.

  4. In occasione dell’udienza di discussione congiunta tenutasi il 3 giugno 2014, gli escussi hanno sostenuto che con la clausola n. 5 del contratto di mutuo era stato stabilito un semplice deposito dei certificati azionari al portatore della E__________ SA presso l’avv. L__________. A mente loro, da un’interpretazione grammaticale della clausola non risultava invece né la costituzione di un pegno manuale né il conferimento al creditore del diritto di realizzare i certificati in caso di mancato rimborso del mutuo. Tale conclusione era, secondo gli escussi, confermata anche dal profilo sistematico e logico, giacché le parti avevano previsto a garanzia della restituzione del prestito la responsabilità solidale dei convenuti (clausola n. 8) e che il preteso pegno sarebbe comunque stato privo di valore stante l’opzione lasciata loro di acquisire l’unico attivo della E__________ SA – un immobile – al prezzo simbolico di un euro. Infine, essi hanno rilevato che al rappresentante del creditore erano state consegnate soltanto delle fotocopie dei certificati azionari, sicché ad ogni modo nessun valido diritto di pegno era potuto sorgere (verbale d’udienza, pagg. 3-4, punti 3 e 4).

Orbene, come giustamente fatto valere in sede di reclamo, su queste allegazioni il Pretore non ha preso posizione nelle sentenze impugnate, limitandosi a considerare con riferimento alla clausola n. 5 che fosse “contrattualmente chiaro che il pegno è stato costituito attraverso la delega del possesso, in quanto i certificati azionari sono stati depositati e tenuti dall’avv. L__________ esplicitamente per il creditore” (sentenze impugnate, pag. 4 verso il basso). Non ha però spiegato perché il negozio in questione non potesse essere considerato un semplice deposito per conto di terzi. In circostanze siffatte, le sentenze impugnate andrebbero annullate e le cause rinviate al primo giudice perché provveda a emanare nuove decisioni sufficientemente motivate. Sennonché, essendo le cause mature per il giudizio, la Camera può statuire essa stessa senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

  1. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

  2. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

Nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno, inoltre, il giudice verifica anche che il pegno indicato nel precetto esecutivo sia stato riconosciuto dall’escusso mediante atto pubblico o scrittura da lui firmata (Staehelin, op. cit., n. 166 e 169 ad art. 82): salvo menzione espressa contraria, l’opposizione è in effetti presunta diretta sia contro il credito sia contro l’esistenza del diritto di pegno (cfr. art. 85 Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42], applicabile per analogia anche alle esecuzioni in via di realizzazione del pegno manuale, sentenza della CEF inc. 14.2013.39 del 3 giugno 2013, consid. 3 e rinvii). Perché l’opposizione possa essere rigettata in via provvisoria devono quindi essere prodotti uno o più titoli sia per il credito sia per il diritto di pegno.

8.1 Nella fattispecie, secondo il Pretore e gli istanti il riconoscimento di un diritto di pegno sui certificati azionari risulterebbe dalla clausola n. 5 del contratto di mutuo (“loan agreement”), a tenore della quale “the share certificates will be deposited and held for the creditor by advocate L__________ of studio , once the loan plus interest is repaid in full these documents will be returned to the debtor”, e, per gli istanti, della clausola n. 2, per cui “[…] if the loan is not repaid in full with interest by the 01th September 2013 the creditor will be entitled to sell the Swiss company and receive the certificates from the Swiss Holding company E SA, including the Ita­lian company property and funds” (doc. G).

8.2 Il pegno manuale è un diritto reale limitato che permette al suo titolare di fare realizzare un bene mobile (appartenente ad altri) o un diritto, al fine d’ottenere il pagamento del credito garantito (DTF 123 III 370 consid. 3c). Esso può essere costituito su crediti o altri diritti (art. 899 CC). Per la valida costituzione di un diritto di pegno manuale su cose mobili o – come nella fattispecie – su cartevalori al portatore devono in generale essere adempiuti i seguenti presupposti: occorre innanzitutto un titolo d’acquisizio­­ne, solitamente un contratto di costituzione di pegno manuale, con cui il costituente (generalmente il debitore) si obbliga a creare il diritto di pegno e il creditore pignoratizio si assume l’obbligo di restituire l’oggetto in pegno allorquando tale diritto prende fine. Occorre poi un atto materiale di trasmissione al creditore pignoratizio (o a un terzo detentore) del possesso del titolo messo a pegno e un atto di disposizione del costituente, con cui egli manifesta la sua volontà di trasferirne il possesso in esecuzione del contratto di pegno, la validità dell’atto di disposizione essendo subordinata alla facoltà di disporre del costituente del pegno oppure alla buona fede del creditore pignoratizio (v. Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4a ed. 2012, n. 3205 segg.; Bauer, Basler Kom­­­mentar, 4ª ed. 2011, n. 3 ad art. 884 CC).

a) Nel caso di specie, la clausola n. 5 del contratto di mutuo non contiene alcuna conferma esplicita della conclusione di un contratto di pegno né alcuna constatazione chiara di un’ipotetica volontà dei costituenti (nonché debitori) di obbligarsi a costituire un diritto di pegno a favore della CO 1 (e ancora meno a favore di CO 2). La menzione che i “certificati azionari saranno depositati e tenuti per il creditore dall’avvocato L__________” (doc. 3 e doc. G) non contiene la parola “pegno” o una parola equivalente né allude al diritto del creditore, in caso di mancato rimborso del mutuo, di far vendere i titoli per pagare il suo credito. Sembra piuttosto che i titoli siano stati depositati presso l’avvo­­cato a titolo di cessione fiduciaria o come consegna fiduciaria a scopo di garanzia (cfr. Steinauer, op. cit., n. 3106, 3116 segg. e 3205b), tanto che – più volte – l’avvocato indica, nel suo scritto del 17 settembre 2013 (doc. M), di fungere da “depositario fiduciario”.

b) Al riguardo non è più chiara neppure la clausola n. 2 (“se il prestito non viene restituito in pieno con interesse al 01 settembre 2013 il creditore avrà il diritto di vendere la società svizzera e di ricevere i certificati dalla società capogruppo svizzera E__________ SA, compresa la proprietà della società italiana e fondi”). Anzitutto viene riconosciuto al creditore medesimo il diritto di “vendere la società svizzera” e non di farne realizzare le azioni limitatamente a quanto necessario per estinguere il proprio credito; d’altronde il possesso delle stesse dev’essergli trasferito solo dopo l’inadempimento (e non già al momento della costituzione del preteso diritto di pegno). Ancora una volta il negozio giuridico concluso dalle parti si avvicina quindi più a una cessione fiduciaria a scopo di garanzia che a un contratto di costituzione di pegno. Nulla muta tra l’altro che l’avvocato depositario ritenga che “i creditori possano escutere le azioni medesime, al fine di ricavarne dalla vendita coattiva il soddisfacimento del proprio credito” (doc. M, n. 3), poiché ciò non risulta, come visto, dal testo del contratto di mutuo e nelle cause di rigetto l’interpre­tazione della volontà dell’escusso può fondarsi solo sul titolo di rigetto stesso (v. sopra consid. 8).

c) In queste circostanze, non si può che constatare come né il testo del contratto di mutuo né quello della sua estensione del 24 dicembre 2012 prevedano in modo univoco la costituzione di un diritto di pegno manuale a favore del creditore. Questi documenti non giustificano dunque il rigetto provvisorio dell’opposizione, ferma restando la facoltà per gli escutenti di far valere i propri diritti in una causa di merito. In riforma delle sentenze impugnate, l’istanza va pertanto accolta.

  1. Da ultimo, CO 1 e CO 2 contestano che le ripetibili come pure le tasse e spese di prima istanza possano essere assegnate ai reclamanti, non avendo gli stessi specificato tale richiesta nelle conclusioni del reclamo.

9.1 Sennonché ove l’autorità giudiziaria superiore riformi la sentenza impugnata, essa deve anche – pure in sede di reclamo – pronunciarsi d’ufficio sulle spese giudiziarie della procedura di prima istanza (art. 318 cpv. 3 CPC per analogia; Frei­burghaus/Afheld in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen­ber­ger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2013, n. 24 ad. art. 327 CPC). In prima come in seconda sede le spese processuali vengono fissate e ripartite d’ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC), mentre per quanto riguarda le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC) è sufficiente che il richiedente ne faccia domanda, senza che sia tenuto a quantificarne l’impor­­to (DTF 139 III 344, consid. 4.3; 140 III 448, consid. 3.2.2) né a motivare la propria richiesta.

9.2 Ciò posto, la tassa di giustizia e le ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono – per entrambe le sedi – la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Del fatto che gli allegati di ricorso sono pressoché identici fra loro si tiene conto nel determinare un’in­­dennità per ripetibili unica, poi suddivisa in parti uguali tra i convenuti. Per quanto attiene alle spese processuali, la similitudine delle cause è già stata considerata nel fissare gli anticipi.

  1. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'231'970.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo di RE 1 è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza del 26 febbraio 2015 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2014.1023), vengono riformati come segue:

  1. L’istanza è respinta.

  2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 400.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della CO 1 e di CO 2, che rifonderanno a RE 1 fr. 3'500.– a titolo di ripetibili.

II. Le spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico del­la CO 1 e di CO 2, che rifonderanno a RE 1 fr. 2'000.– per ripetibili.

III. Il reclamo di RECL2 1 è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza del 26 febbraio 2015 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2014.1025), vengono riformati come segue:

  1. L’istanza è respinta.

  2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 400.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della CO 1 e diCO 2, che rifonderanno a RECL2 1 fr. 3'500.– a titolo di ripetibili.

IV. Le spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1 e diCO 2, che rifonderanno a RECL2 1 fr. 2'000.– per ripetibili.

V. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

20

CC

  • art. 884 CC
  • art. 899 CC

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

LEF

  • art. 82 LEF

LTF

  • art. 46 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 112 LTF

RTar

  • art. 11 RTar

Gerichtsentscheide

9
  • DTF 139 III 301
  • DTF 139 III 344
  • DTF 138 III 375
  • DTF 136 III 530
  • DTF 136 III 58728.10.2010 · 392 Zitate
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