Incarto n. 14.2024.43
Lugano 25 luglio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.396 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 gennaio 2024 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 22 marzo 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 4 marzo 2024 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 agosto 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 6'176.10, indicando quale causa del credito la “Decisione di restituzione del 4 agosto 2022 quale indennità per perdite di guadagno Corona”;
che avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 gennaio 2024 la Cassa ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
che nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 1° febbraio 2024;
che statuendo con decisione del 4 marzo 2024, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–;
che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 marzo 2024 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 13 marzo 2024 il termine d’impugnazione è scaduto sabato 23 marzo 2024 durante le ferie pasquali (dal 24 marzo al 7 aprile inclusi: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]), poiché il 23 era un sabato, ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 10 aprile;
che presentato già il 22 marzo 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid. 8.2 con rinvii);
che doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede;
che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando in modo preciso i passaggi da lui contestati e i documenti del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando in che modo le sue argomentazioni possono influenzare la soluzione adottata dal primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3);
che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato indubbio che la decisione del 4 agosto 2022 emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali concernente l’obbligo posto a carico RE 1 di rimborsare l’indennità di fr. 6'176.10 per perdita di guadagno (IPG) “Corona” percepita in troppo, siccome passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione;
che il Pretore ha d’altronde rilevato che la convenuta aveva sollevato una serie di contestazioni avverso la decisione di restituzione, che però non spettava a lui analizzare, ma che sarebbero semmai dovute essere presentate a tempo debito di fronte al Tribunale cantonale delle assicurazioni, onde l’accoglimento dell’istanza;
che nel reclamo la RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, ma ribadisce quanto già fatto valere con le osservazioni all’istanza, ovvero che la decisione è stata emessa nei confronti di un soggetto sbagliato e che non ha mai ricevuto l’indennità di cui viene chiesta la restituzione;
che insufficientemente motivato il reclamo è quindi irricevibile;
che pure le richieste della RE 1 di ottenere “un’ulteriore verifica” e la prova dell’avvenuto pagamento dell’IPG in suo favore sono inammissibili e pure inutili (sentenza della CEF 14.2020.114 del 12 febbraio 2021, pag. 4), poiché in sede di reclamo è esclusa la produzione e l’assunzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 e a contrario 316 cpv. 3 CPC; sentenza della CEF 14.2023.140 del 27 marzo 2024 consid. 4.3);
che ad ogni modo quanto esposto con il reclamo non riguarda la questione del rigetto dell’opposizione, bensì solo l’esistenza del credito posto in esecuzione, questione che esula dal potere di cognizione del giudice del rigetto;
che in effetti, né il giudice del rigetto né la scrivente Camera sono competenti per cambiare l’esito della decisione invocata come titolo di rigetto, la cui regiudicata vieta loro un riesame (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. e CPC);
che il compito del giudice del rigetto si limita all’esame della forza probatoria del titolo prodotto dal creditore e di eventuali eccezioni liberatorie a norma dell’art. 81 LEF, quali l’estinzione, la sospensione o la prescrizione del credito posto in esecuzione verificatasi dopo l’emanazione della decisione invocata quale titolo di rigetto (art. 81 cpv. 1 LEF), ovvero dopo l’ultimo stadio della procedura di merito in cui si potevano addurre fatti nuovi (sentenza della CEF 14.2020.152 del 16 luglio 2021 consid. 7.2);
che invece motivi di estinzione (o d’inesistenza o d’annullamento) verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (tra tante: DTF 143 III 564 consid. 4.3.1; 138 III 583 consid. 6.1.2, pag. 586; sentenza della CEF 14.2024.3 del 27 maggio 2024 con rinvii);
che sono quindi inammissibili tutte le critiche di merito alla decisione prodotta quale titolo di rigetto;
che d’altronde la RE 1 risulta già essersi opposta alla decisione del 4 agosto 2022 e aver ricorso contro la decisione su opposizione al Tribunale cantonale delle assicurazioni, entrambe le volte senza successo;
ch’essa ha pertanto esaurito tutte le vie di ricorso e non può riproporre censure di merito in questa sede (nello stesso senso la già citata 14.2024.3);
che la tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di spese ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che per quanto attiene ai rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'176.10, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Via C. Ghiringhelli 15 A, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).