Incarto n. 15.2023.7
Lugano 24 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 11 gennaio 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento di reddito emessa il 3 gennaio 2023 nelle esecuzioni n. __________ e __________, promosse nei confronti della ricorrente dalla
PI 1,
ritenuto in fatto:
A. Nelle esecuzioni n. __________ e __________, il 3 gennaio 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile del reddito di RI 1 sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitrice
fr.
2'841.00
67.79%
Coniuge
fr.
1'350.00
32.21%
Totale
fr.
4'191.00
100%
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Affitto
fr.
1'330.05
Totale
fr.
3'030.05
L’UE ha quindi pignorato da quello stesso giorno, presso la datrice di lavoro dell’escussa, la PI 2, l’importo eccedente la sua parte del minimo esistenziale comune (67.79%), stabilita in fr. 2'054.01 (ossia indicativamente fr. 787.–).
B. Con “opposizione” del 10 gennaio 2023, RI 1 ha affermato che il conteggio non era completo, perché le spese di lavoro e di cassa malati del marito non erano stato conteggiate, precisando di aver richiesto alla cassa malati l’estratto conto annuale e ha postulando la rideterminazione del conteggio del minimo d’esistenza.
C. Il 12 gennaio 2023, l’UE ha comunicato all’escussa di non poter contemplare nel minimo esistenziale le poste da lei indicate, perché non ne aveva dimostrato il regolare ed effettivo pagamento. Le ha pertanto impartito un termine di dieci giorni per presentare l’apposita documentazione, con l’avvertimento che, decorso infruttuosamente il termine, il ricorso non sarebbe stato preso in considerazione e sarebbe stato dichiarato irricevibile.
D. Con scritto del 19 gennaio 2023, RI 1 ha fatto valere altre spese oltre a quelle indicate in precedenza, ossia spese di vitto per lei, precisando di sostenerle anche se lavora di notte, e spese di vitto giornaliere per il coniuge; ha prodotto un estratto conto della cassa malati del marito (PI 1 precisando ch’esso non era completo e ch’ella era in attesa di un conguaglio e del sussidio.
E. Il 23 gennaio 2023, l’Ufficio ha trasmesso alla Camera l’“opposizione” e gli scritti del 12 e 19 gennaio 2023, come pure le sue osservazioni. Ritenendo di aver agito correttamente e giudicando il ricorso insufficientemente motivato, ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiararlo irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.
F. Il 27 aprile 2023, il presidente della Camera ha trasmesso alla controparte il ricorso e gli scritti 12 e 19 gennaio 2023, assegnandole un termine per formulare osservazioni, facoltà di cui essa non si è avvalsa.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 3 gennaio 2023 dall’UE, il ricorso del 10 gennaio 2023 (ancorché designato erroneamente quale “opposizione”) è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).
Nelle osservazioni, l’UE ha rilevato che l’escussa non aveva prodotto alcun giustificativo, se non il noto estratto conto relativo al marito, da cui risultano sì pagamenti regolari del premio dal mese di ottobre (recte: settembre) 2022, ma anche uno scoperto di fr. 3'480.60, e ha precisato che la cassa malati gli aveva confermato lo scoperto.
3.1 Le parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel proprio interesse oppure quando si tratta di circostanze ch’esse sono meglio in grado di conoscere o che incidono sulla loro situazione personale, specie se è fuori dal comune (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF) (DTF 123 III 329 consid. 3; decisioni del Tribunale federale 5A_43/2019 del 16 agosto 2019, consid. 4.2, 5A_253/2015 dell’8 giugno 2015, consid. 4.1, e 5A_ 187/2011 del 13 maggio 2011, consid. 2.1; decisione della CEF 15.2022.26 del 16 marzo 2022, consid. 2). Con il ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) il ricorrente deve indicare i mezzi di prova di cui chiede l’assunzione (art. 7 cpv. 3 lett. c LPR) e produrre i mezzi di prova già disponibili (art. 7 cpv. 4 lett. c LPR). Se la parte rifiuta di prestare la collaborazione che da essa ci si può ragionevolmente attendere, l’autorità di vigilanza può dichiararne irricevibili le conclusioni (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF) (decisioni della CEF 15.2022.166 del 17 maggio 2023 consid. 3.1 e 15.2019.59 del 23 ottobre 2019 consid. 4.2).
Fermo restando che l’autorità deve accertare i fatti d’ufficio (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF), se rimane nell’incertezza dopo aver proceduto agli accertamenti richiesti, può fondarsi sulla regola dell’art. 8 CC per far sopportare alla parte che si prevale di un fatto la mancata prova dello stesso (citata 5A_253/2015 consid. 4.1; citata 15.2022.166, consid. 3.1; Cometta/Möckli in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 20a LEF; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 12 ad art. 20a LEF; Dieth/Wohl in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 8 ad art. 20a LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 39 ad art. 20a LEF).
3.2 Orbene, stando all’estratto conto annuale rilasciato dalla stessa PI 1 in merito al marito di RI 1, egli ha pagato fr. 300.50 mensili da settembre 2022 a gennaio 2023 per premi di cassa malati (in luogo del premio mensile di fr. 464.85 nel 2022 e di fr. 549.20 nel 2023). Tenuto conto anche di prestazioni da lui non rimborsate e dei costi e spese d’incasso, al 31 gennaio 2023 egli aveva un debito di fr. 3'480.60 nei confronti della cassa. Tale debito non è in sé preclusivo ai fini del calcolo del minimo esistenziale. Qualora l’escusso o il suo coniuge abbia dimostrato di aver (ri)cominciato a pagare effettivamente e regolarmente una spesa indispensabile giusta l’art. 93 LEF (in particolare i premi dell’assicurazione malattia obbligatoria), il co-sto va computato nel minimo esistenziale. Può essere però considerato solo quanto effettivamente pagato. Che i premi della cassa malati siano corrisposti solo parzialmente, come nel caso in esame, non ne osta il computo, limitato alla quota versata, poiché si tratta pur sempre di un costo indispensabile secondo l’art. 93 LEF. Siccome in concreto, il regolare pagamento parziale dei premi è anteriore al pignoramento, se ne deve tenere conto sin dall’inizio e non quale revisione del calcolo contestato giusta l’art. 93 cpv. 3 LEF (cfr. sopra consid. 2).
Spetterà all’UE verificare che i premi siano stati pagati, almeno a concorrenza di fr. 300.50, anche nei mesi successivi a gennaio 2023. Non si può invece considerare eventuali futuri “conguaglio e sussidio”, poiché non sono effettivi né dimostrati e oltretutto andrebbero verosimilmente a ridurre il premio, ciò che ridurrebbe il minimo esistenziale.
3.3 Ciò posto, va aggiunto al minimo di esistenza comune un supplemento mensile di fr. 300.50 per i premi della cassa malattia del marito dell’escussa, sicché il minimo totale aumenta a fr. 3'330.55 (fr. 3'030.05 + fr. 300.50) e la quota parte dell’escussa (67.79%) a fr. 2'258.– (arrotondati), riducendo la quota pignorabile del suo reddito a quanto eccede tale quota (ossia indicativamente fr. 583.– [fr. 2'841.– ./. fr. 2'258.–]). Su questo punto, il ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Spettava però a lei provare l’esistenza e l’entità di tali spese, che nessuno meglio di lei conosce, con il rilievo che ciò le doveva essere chiaro già dalla risposta dell’UE del 10 gennaio 2023, che l’aveva avvertita del rischio d’irricevibilità del ricorso se non avesse prodotto un giustificativo entro il termine impartitole. Deve quindi ora sopportare le conseguenze della mancata prova delle spese di vitto genericamente allegate (sopra consid. 3.1), per tacere del fatto che le spese di vitto sono già incluse nella base mensile di fr. 1'700.– (Tabella, ad I). Su questo punto, il ricorso va respinto.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il minimo esistenziale comune di RI 1 e di suo marito è stabilito in fr. 3'330.55, compreso un supplemento di fr. 300.50 per i premi dell’assicurazione malattia obbligatoria del marito. È ordinato all’Ufficio d’esecuzione di pignorare la quota dei redditi della ricorrente eccedente fr. 2'258.– mensili.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– –
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.