Incarto n. 15.2016.102
Lugano 24 maggio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 7 novembre 2016 di
RI 1 (patrocinato dall’ PA 1,)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno nelle diverse esecuzioni (n. __________, ecc.) promosse nei confronti del ricorrente da
CV 2,
CV 1,
(rappresentanti dall’RA 1,)
ritenuto
in fatto: A. Nelle diverse esecuzioni (n. __________, ecc.) promosse dalla CV 2 e dallo CV 1 contro RI 1 per complessivi fr. 62'931.30 oltre ad accessori, il 14 settembre 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno ha dichiarato infruttuoso il pignoramento del reddito dell’escusso sulla base del seguente calcolo del minimo d’esistenza:
Redditi
Rendita LAINF
fr.
859.40
Totale
fr.
859.40
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Totale
fr.
1'200.00
In quell’occasione l’UE aveva accertato in particolare che il debitore, sebbene avesse già 72 anni (classe 1944), non percepiva alcuna rendita AVS, non avendone mai fatto richiesta alla competente autorità. Egli era unicamente a beneficio di una rendita d’invalidità a seguito d’infortunio (rendita LAINF), non sufficiente a coprire il suo minimo esistenziale.
B. Dopo aver proceduto a ulteriori accertamenti, l’Ufficio è venuto a conoscenza dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/ IPG (Cassa) che l’escusso aveva chiesto l’erogazione della rendita di vecchiaia già l’11 agosto 2016. Con scritto del 19 ottobre 2016 la Cassa ha inoltre comunicato all’UE che il 26 ottobre 2016 avrebbe accreditato sul conto corrente postale di RI 1 fr. 104'811.–, corrispondenti alle rendite AVS dovutegli dal 1° agosto 2011 al 31 ottobre 2016.
C. Il 26 ottobre 2016 l’organo esecutivo ha quindi pignorato il credito di RI 1 nei confronti della Postfinance SA, derivante dagli averi presenti sul conto postale a lui intestato, sino a concorrenza di fr. 66'000.–. Con scritto dello stesso giorno la Postfinance SA ha confermato il buon esito del pignoramento.
D. Venuto a conoscenza del pignoramento, con e-mail del 26 ottobre 2016 RI 1 ha contestato l’operato dell’Ufficio, sostenendo che le rendite di vecchiaia sono impignorabili e chiedendo pertanto l’annullamento del provvedimento. Il 28 ottobre 2016 l’UE ha ribadito la sua decisione, rilevando che le rendite arretrate versate sul conto corrente postale dell’escusso possono essere considerate come un capitale risparmiato e sono quindi illimitatamente pignorabili.
E. Con ricorso del 7 novembre 2016 RI 1 si aggrava contro il pignoramento in questione, chiedendone l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo.
F. Il 10 novembre 2016 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo parziale al ricorso, nel senso che la ripartizione dell’importo pignorato è sospesa.
G. Con osservazioni del 2 ottobre 2016 l’UE postula che il ricorso sia respinto. Le altre parti interessate sono invece rimaste silenti.
H. Dopo aver nuovamente sentito l’escusso, il 20 febbraio 2017 l’Ufficio ha allestito il seguente nuovo calcolo del minimo esistenziale:
Redditi
Rendita LAINF Rendita AVS
fr. fr.
859.40 1'672.00
Totale
fr.
2'531.40
Minimo d’esistenza
Minimo base Affitto Premio cassa malati
fr. fr. fr.
1'200.00 750.00 423.65
Totale
fr.
2'373.65
L’UE ha pure appurato quanto segue (verbale interno del 20 febbraio 2017, pag. 2):
“L’escusso percepisce l’avs solo dal mese di ottobre 2016, prima di tale data non aveva mai fatto la richiesta, pertanto era a beneficio unicamente della rendita S__________. Il mantenimento dell’escusso veniva garantito dalla sorella __________ vedova __________ e dalla figlia __________. Entrambe sono benestanti”.
Accertata la pignorabilità della rendita LAINF sulla base del predetto computo, l’UE ha dunque pignorato presso la S__________ la quota di fr. 158.– al mese.
I. Preso atto dei nuovi fatti costatati dall’Ufficio, che riguardano in particolare il mantenimento del debitore prima del versamento degli arretrati delle rendite AVS, con ordinanza del 28 marzo 2017 questa Camera ha assegnato alle parti interessate un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni sul verbale interno delle operazioni di pignoramento. Nessuna parte si è determinata.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 26 ottobre 2016 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
Il ricorrente si duole anzitutto del fatto di non aver ricevuto il provvedimento che l’Ufficio ha trasmesso a Postfinance ai fini del pignoramento del credito e di non essere dunque stato avvisato.
3.1 Giusta l’art. 99 LEF, in caso di pignoramento di crediti o di diritti non risultanti da titoli al portatore o all’ordine, si avverte il terzo debitore che d’ora innanzi non potrà fare un pagamento valido se non all’ufficio. Ove appaia giustificata dall’urgenza, tale misura, destinata a salvaguardare il pignoramento, può anche essere adottata a titolo (super)provvisionale prima che l’escusso sia stato avvisato del pignoramento (DTF 115 III 44 consid. 2). Qualora le circostanze lo esigano, è in particolare consentito all’ufficio d’esecuzione di preparare il pignoramento e di salvaguardare gli interessi del creditore mediante un provvedimento conservativo con il quale sono bloccati globalmente gli attivi del debitore che si trovano presso un terzo (DTF 107 III 67 consid. 2, 142 III 645 seg. consid. 2.1; sentenza della CEF 15.2014.49 del 2 luglio 2014, consid. 2.1).
3.2 Nel caso in rassegna l’UE ha agito conformemente alla giurisprudenza appena menzionata. Onde evitare che l’escusso potesse disporre del capitale di vecchiaia accreditato sul suo conto postale, l’Ufficio ha correttamente adottato una misura di blocco in via supercautelare dettata dall’urgenza, giacché RI 1 gli aveva sottaciuto di aver fatto richiesta della rendita AVS, circostanza che giustificava un rapido intervento da parte dell’organo esecutivo. E in tal caso, come esposto sopra (consid. 3.1), non era necessario che l’escusso fosse preventivamente avvertito del pignoramento. Sotto questo profilo, il ricorso si rivela dunque infondato.
4.1 In merito alla mancata indicazione dei rimedi di diritto, basti dire che l’UE si è servito del formulario “mod. 9” edito dal Tribunale federale proprio per la compilazione della notificazione di pignoramento di un credito, il quale non prevede la menzione del rimedio di diritto. Ad ogni modo, visto il tenore dell’art. 20a cpv. 2 n. 4 LEF l’obbligo di una tale indicazione esiste solo per le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza e non per i provvedimenti degli uffici d’esecuzione e fallimenti (sentenza del Tribunale federale 5A_124/2016 del 17 agosto 2016, consid. 3.2), per tacere del fatto che nella fattispecie il ricorrente non ha subìto alcun pregiudizio siccome ha presentato il ricorso tempestivamente.
4.2 Per quanto attiene alla mancata firma dell’atto da parte del funzionario responsabile, il ricorrente si basa sul duplicato che l’Ufficio gli ha inviato con e-mail del 26 ottobre 2016. L’atto trasmesso a P__________ reca invece sia la firma sia il timbro dell’Ufficio. Anche da questo punto di vista il ricorso si rivela dunque infondato.
5.1 Secondo l’art. 92 cpv. 1 cifra 9a LEF, sono in particolare impignorabili le rendite giusta l’art. 20 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, anche se, eccezionalmente, sono versate sotto forma di capitale (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 38 ad art. 92 LEF). Redditi impignorabili (in base agli art. 92 o 93 LEF) che sono stati risparmiati (ovvero che l’escusso non ha utilizzato per far fronte alle spese necessarie, per il pagamento delle quali tali redditi erano stati lasciati a sua disposizione), sono invece illimitatamente pignorabili (sentenza CEF 15.2011.75 del 23 dicembre 2011, consid. 2 e riferimenti citati; Vonder Mühll, ibidem e sentenza dell’Obergericht di Basilea Campagna del 12 ottobre 1999, SJZ 96/2000 pag. 540).
5.2 Nel caso specifico, il 26 ottobre 2016 la Cassa ha accreditato sul conto corrente postale dell’escusso un capitale di fr. 104'811.–, che corrisponde agli arretrati delle rendite AVS cui egli aveva diritto dal 1° agosto 2011 al 31 ottobre 2016. Visto il chiaro tenore dell’art. 92 cpv. 1 cifra 9a LEF, tale importo è in principio impignorabile, a prescindere dal fatto che sia stato versato sotto forma di capitale. Potrebbe essere illimitatamente pignorabile, come sostenuto dall’UE, solo se potesse essere considerato un risparmio (consid. 5.1). Poiché capitale e rendite devono essere trattati allo stesso modo così da garantire lo scopo di protezione sociale perseguito dal legislatore (DTF 115 III 48, consid. 1/b; 113 III 10 segg.; RtiD 2009 I 730 n. 64c consid. 8 [massima]), occorre procedere a un esame retrospettivo e chiedersi quale fetta della rendita LAINF, che è limitatamente pignorabile giusta l’art. 93 LEF (sentenza della CEF 15.2016.57 del 28 luglio 2016 consid. 3.2/b), l’UE avrebbe potuto pignorare dal 1° agosto 2011 al 31 ottobre 2016 ove il capitale AVS fosse stato versato all’escusso sotto forma di rendita mensile. O viceversa quale fetta della sua rendita AVS egli non avrebbe dovuto utilizzare per coprire il proprio minimo vitale, realizzando così un risparmio.
a) Orbene, nei cinque anni che hanno preceduto il versamento del capitale AVS il minimo esistenziale di RI 1 comprendeva almeno l’importo base di fr. 1'200.– e le spese abitative, che possono essere valutate in fr. 750.– mensili, pari alla pigione ch’egli ha iniziato a pagare alla sorella __________ da quando percepisce la rendita AVS (v. osservazioni nel verbale interno del 20 febbraio 2017 e sopra ad H). Il ricorrente abita infatti con lei nel medesimo appartamento sin dal 1995 (v. registro Movpop) e nulla l’obbligava ad alloggiarlo gratuitamente. Durante quel periodo, RI 1 ha provveduto al proprio mantenimento grazie alla rendita LAINF, pari a fr. 859.40 già dal 1° gennaio 2009 (v. attestazione della S__________ agli atti), e all’aiuto della sorella e della figlia (consid. H). Se egli avesse percepito la rendita AVS, v’è da presumere che tale aiuto non sarebbe stato dato e ad ogni modo né la figlia né la sorella erano (e sono) tenute a procurarlo (nel senso dell’art. 328 CC) dal momento ch’egli avrebbe potuto sopperire alle proprie necessità grazie alle rendite AVS e LAINF. Il debito accumulato nei loro confronti esclude che la parte del capitale AVS corrispondente al minimo di base e alle pigioni possa considerarsi risparmiata. D’altronde, con la rendita AVS il ricorrente avrebbe verosimilmente pagato anche i premi dell’assicurazione malattie obbligatoria, o perlomeno l’UE avrebbe potuto pagarli direttamente alla cassa malati con il provento della trattenuta (sentenza della CEF 15.2009.140 del 14 gennaio 2010, RtiD 2010 II 718 n. 61c consid. 3.2).
b) Ciò posto, a fronte di un minimo esistenziale di fr. 120'900.– complessivi per il periodo dal 1° agosto 2011 al 31 ottobre 2016 ([fr. 1'200.– + fr. 750.–] x 62 mesi), le entrate dell’escusso ammontano a fr. 158'093.80, pari alla somma del capitale AVS di fr. 104'811.– e delle rendite LAINF di fr. 859.40 mensili (di cui egli beneficia già dal 2009), pari a totali fr. 53'282.80 per il medesimo periodo (fr. 859.40 x 62 mesi). L’eccedenza pignorabile (ovvero risparmiata) ascende a fr. 37'193.80 (fr. 158'093.80 ./. fr. 120'900.–), che deve quindi rimanere pignorata a favore dei creditori procedenti, fermo restando che prima di ripartirla tra di loro, l’UE tratterrà dall’eccedenza a favore dell’__________ la somma necessaria a pagare le esecuzioni, in corso o terminate con il rilascio di un attestato di carenza beni, volte all’incasso dei premi della cassa malattie obbligatoria riferiti al periodo dal 1° agosto 2011 al 31 ottobre 2016. La rimanenza del capitale AVS pignorato, indicativamente di fr. 28'806.20 (fr. 66’000.– ./. fr. 37'193.80), andrà invece liberata a favore di RI 1. In tale misura il ricorso merita accoglimento.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1 Di conseguenza il pignoramento (supercautelare) di credito eseguito il 26 ottobre 2016 presso la Postfinance è limitato a fr. 37'193.80. Prima della ripartizione tra i creditori procedenti, l’UE di Locarno preleverà da tale somma e verserà all’__________ la somma necessaria a pagare le esecuzioni, in corso o terminate con il rilascio di un attestato di carenza beni, volte all’incasso dei premi della cassa malattie obbligatoria riferiti al periodo dal 1° agosto 2011 al 31 ottobre 2016.
1.2 Il saldo residuo dell’importo pignorato presso la Postfinance dev’essere liberato a favore di RI 1.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
–; –,.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.