RE 1
Incarto n. 14.2023.27
Lugano 24 marzo 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.324 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 6 marzo 2023 da
RE 1
contro
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
giudicando sul reclamo del 13 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 marzo 2023 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 febbraio 2023 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso Stato del Cantone Ticino per l’incasso di fr. 30'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2022, indicando quale causa del credito: (“Concerne: Sezione del lavoro nello specifico l’Ufficio Regionale di Collocamento di Lugano. Via San Gottardo 17. Mancato versamento delle indennità di disoccupazione per il periodo 2009 a 2011”);
che lo Stato ha interposto opposizione al precetto esecutivo il 20 febbraio 2023;
che con istanza del 6 marzo 2023 RE 1 ha presentato “opposizione rigetto dell opposizione __________”;
che statuendo con decisione dell’8 marzo 2023, il Pretore ha dichiarato l’istanza irricevibile senza prelevare spese processuali;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un ricorso del 13 marzo 2023 con cui ha presentato le sue osservazioni in merito alla decisione, accludendo diversi documenti per lo più non citati nel ricorso, poi completati con altri “documenti personali” inoltrati il 15 e il 21 marzo 2022;
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);
che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021 del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono anche per i reclami: 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che nel caso in esame RE 1 non spende una parola sulla decisione impugnata, ma si limita a esporre alcune delle circostanze personali in base alle quali ha deciso di far spiccare un precetto esecutivo di fr. 30'000.– (e non fr. 1'000'000.– come indicato nel ricorso) contro lo Stato per il mancato pagamento delle indennità di disoccupazione cui crede di aver diritto per gli anni dal 2009 al 2011 (e nel ricorso fino al 2023), senza peraltro indi-care quale dei documenti da lui prodotti costituirebbe un titolo di rigetto dell’opposizione nel senso degli art. 80 segg. LEF;
che insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile, per tacere dell’inammissibilità di tutte le allegazioni di RE 1, presentate per la prima volta con il reclamo (nell’istanza egli si era limitato a dichiarare “opposizione rigetto dell opposizione 6 marzo 2023”), e della maggior parte dei documenti acclusi al ricorso, diversi da quelli inoltrati in prima sede;
che anche se fosse ricevibile, il reclamo andrebbe comunque sia respinto, poiché il reclamante non ha prodotto alcuna decisione che condanni lo Stato a versargli fr. 30'000.– né alcun riconoscimento in suo favore di un debito di fr. 30'000.– sottoscritto da rappresentanti dello Stato, indispensabili per ottenere il rigetto definitivo (art. 80 LEF), rispettivamente provvisorio (art. 82 LEF), dell’opposizione interposta alla sua esecuzione;
che vista la particolarità della fattispecie e il fatto che il ricorrente non è patrocinato da un legale si prescinde, in via del tutto eccezionale, dal prelevare spese di giudizio;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 30'000.–, raggiunge esattamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).