Incarto n. 14.2017.92
Lugano 23 ottobre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2017.371 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 24 aprile 2017 da
RE 1, __________ RE 2, __________
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 6 giugno 2017 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 29 maggio 2017 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 giugno 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, RE 1 e RE 2 hanno escusso CO 1 per l’incasso di 1) fr. 12'883.75 oltre agli interessi del 2.5% dal 2 maggio 2016 e 2) fr. 3'535.40 oltre agli interessi del 5% dal 2 maggio 2016, indicando quali titoli di credito: “1. Tassa utile immobiliare compravendita dg. 1__________2012 a carico della sig. CO 1 + tasse, spese di giustizia ed esecutive + interessi al 01.05.2016 (vedi esecuzioni -), 2. Spese legali”.
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 aprile 2017 RE 1 e RE 2 ne hanno chiesto il rigetto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna senza precisare se provvisorio o definitivo. Nel termine impartito, la parte convenuta non ha presentato osservazioni scritte.
C. Statuendo con decisione del 29 maggio 2017, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico degli escutenti le spese processuali di fr. 350.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 6 giugno 2017 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 6 giugno 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 e a RE 2 il 30 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Ne consegue che i documenti prodotti da RE 1 e da RE 2 per la prima volta con il reclamo vanno estromessi dall’incarto in quanto irricevibili.
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia invece il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto, sia definitivo che provvisorio, è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto rileva che gli istanti hanno escusso la convenuta per il pagamento della tassa sull’utile immobiliare (TUI) di fr. 12'883.75, riconducibile all’acquisto da parte loro di una proprietà di CO 1, tassa di cui l’escussa si era assunta l’onere di pagamento, e per il rimborso delle spese legali sostenute di fr. 3'535.40. In assenza agli atti della decisione di tassazione dell’utile immobiliare o di un qualsiasi documento dal quale risulti che la convenuta si è dichiarata debitrice dell’importo fatturato dal legale delle istanti, il primo giudice ha ritenuto di dovere mantenere l’opposizione interposta da CO 1 al precetto esecutivo.
Nel reclamo RE 1 e RE 2 ricordano di avere pagato la TUI di cui chiedono alla convenuta la rifusione per evitare la realizzazione del fondo da loro acquistato nell’esecuzione avviata nei loro confronti dallo Stato del Cantone Ticino (in seguito: Stato) in realizzazione dell’ipoteca legale iscritta su tale fondo. D’altronde, essi affermano anche di essersi rivolti, a tutela dei loro diritti in una procedura assai complicata, a un legale che per le sue prestazioni ha fatturato complessivi fr. 3'535.40. Rimproverano al Pretore aggiunto di avere statuito senza aspettare una risposta della convenuta né dare loro la possibilità di completare le proprie ragioni, e di non avere tenuto conto delle risultanze della precedente procedura di rigetto avviata nei loro confronti dallo Stato né chiesto la produzione della decisione fiscale o richiamato l’incarto. Intravvedono in tale agire una violazione del loro diritto di essere sentiti oltre a un eccessivo formalismo, tanto più che a loro parere il giudice del rigetto è tenuto ad accertare i fatti d’ufficio.
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Nella fattispecie i procedenti non hanno precisato nell’istanza il tipo (definitivo o provvisorio) di rigetto dell’opposizione richiesto (non hanno infatti crocettato nessuna delle due apposite caselle nella rubrica n. 5, v. act. I) né indicato il titolo di rigetto (la rubrica n. 7 “allegati” non è stata completata). Dalla loro terza osservazione nella rubrica “motivazione” si evince però che la loro pretesa è fondata sul contratto di compravendita, o meglio sull’impegno sottoscritto dalla venditrice di prendersi a carico la TUI. Ed è così che il primo giudice ha capito la domanda (v. la decisione impugnata a pag. 1: “chiedente il rigetto provvisorio”), respingendola in mancanza della decisione di tassazione della TUI e di un riconoscimento della fattura del legale degli istanti sottoscritto dalla convenuta.
5.2 Ora, il punto 9 del contratto di compravendita immobiliare del 18 maggio 2012 (doc. F annesso all’istanza) stabilisce sì che “l’imposta sugli utili immobiliari è a carico della parte venditrice conformemente all’art. 127 della LT” ed è firmato dalla venditrice, ma non ne specifica l’importo né prevede ch’essa debba versare l’imposta agli acquirenti. Non costituisce dunque da solo un titolo di rigetto provvisorio. Gli istanti, sui quali grava l’onere della prova del titolo (sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi), avrebbero dovuto produrre anche, in prima sede, la decisione di tassazione che stabilisce l’importo della TUI e la prova indiscutibile di avere pagato il debito fiscale e di essere così stati surrogati nei diritti dello Stato nei confronti di CO 1 – infatti l’attestazione 10 aprile 2017 dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno (doc. B accluso all’istanza) non precisa la causa del credito posto in esecuzione, che in assenza del precetto esecutivo non poteva essere determinata. Il primo giudice ha dunque giustamente respinto l’istanza.
5.3 Certo, i reclamanti lamentano che il Pretore aggiunto ha prolato la decisione senza attendere la risposta della convenuta e senza dar loro la possibilità di completare le loro ragioni. In realtà, il primo giudice aveva concesso alla convenuta, con ordinanza del 24 aprile 2017, un termine (abbondante) al 24 maggio 2017 per determinarsi sull’istanza. Statuendo solo il 29 maggio 2017, egli non ha quindi violato il diritto di essere sentita della convenuta e meno ancora quello degli istanti.
Ad ogni modo, l’art. 253 CPC prescrive un solo scambio di allegati. L’istante non può quindi speculare sul fatto che potrà replicare all’eventuale risposta del convenuto. Egli deve presentare tutte le sue motivazioni e tutti i suoi mezzi di prova con l’istanza. Anche nel caso in cui il convenuto formula osservazioni, infatti, l’istante può unicamente, salvo decisione contraria del giudice, inoltrare una replica spontanea, che però non gli consente di allegare fatti nuovi né addurre nuovi mezzi di prova (sentenza della CEF 14.2015.173 del 5 gennaio 2016 consid. 6, con un rinvio). La censura è di conseguenza priva di rilievo.
5.4 I reclamanti rimproverano inoltre al Pretore aggiunto di non aver considerato quanto già stabilito e accertato nella precedente procedura di rigetto dell’opposizione, quella promossa dallo Stato nei loro confronti, richiamando il relativo incarto. Essi dimenticano però che in prima sede hanno omesso di richiamare il citato incarto. E comunque sia, i richiami vanno esclusi nei casi in cui, come nella fattispecie, gli istanti, che quale parte delle procedure promosse contro di loro dallo Stato avevano accesso ai relativi carteggi, avrebbero potuto produrre già con l’istanza tutti i documenti necessari alla tutela dei propri interessi nella procedura di rigetto dell’opposizione da loro avviata (sentenza della CEF 14.2014.242 dell’8 giugno 2015, RtiD 2016 I 719 n. 43c consid. 7.3). Anche su questo punto il reclamo è infondato.
5.5 Contrariamente a quanto credono i reclamanti, il giudice del rigetto dell’opposizione non è tenuto – né autorizzato – ad accertare i fatti d’ufficio (art. 55 cpv. 1 e, a contrario, 255 CPC), ma unicamente a verificare se la documentazione prodotta dall’istante costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (sopra consid. 5). Il Pretore aggiunto, pertanto, non doveva, né poteva, assumere d’ufficio la decisione fiscale e i precetti esecutivi prelevandoli dal suo precedente incarto né assegnare un termine agli istanti per produrre siffatti documenti.
Non vi era neppure spazio per un interpello (art. 56 CPC) poiché tale istituto non deve servire a sanare negligenze processuali (sentenza del Tribunale federale 4D_57/2013 del 22 agosto 2013, consid. 3.2 con numerosi rinvii; sentenza della CEF 14.2014.67 dell’8 agosto 2014, consid. 5.3/a). Ora, ancorché non assistiti da un legale nella causa di rigetto, i reclamanti non potevano ignorare, usando della dovuta diligenza, che per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione sulla base dell’impegno sottoscritto dalla venditrice nel rogito di prendersi a carico la TUI avrebbero dovuto produrre anche la decisione che accerta l’ammontare della TUI così come la prova di averla pagata all’autorità fiscale al posto della venditrice.
In definitiva, il diritto di essere sentiti dei reclamanti non è stato leso, poiché dipendeva solo da loro stessi di presentare un’istanza completa di tutti i documenti necessari. E se la reiezione dell’istanza senza dare loro l’occasione di correggerla potrà anche considerarsi formalista, non è certo un formalismo eccessivo, perché risulta connaturato al carattere documentale della procedura di rigetto (v. sopra consid. 2; sentenza della CEF 14.2015.124 del 4 dicembre 2015, RtiD II-2016 p. 646 n. 34c, consid. 5.3). Ad ogni buon conto, il pregiudizio per i reclamanti è limitato alle spese processuali, dal momento che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 140 III 461 consid. 2.5) rimane loro la facoltà di presentare una nuova istanza, cui annettere tutti i documenti necessari.
5.6 I procedenti pretendono che la documentazione degli incarti riferite alle procedure di rigetto dell’opposizione promosse contro di loro dallo Stato era già conosciuta e debitamente a disposizione del primo giudice. Anche se non citano l’art. 151 CPC, essi paiono ritenere che, trattandosi di fatti noti al giudice, non dovevano essere provati. Non occorre però perdere di vista che la procedura di rigetto è una procedura documentale (sopra consid. 2), in cui la produzione del titolo di rigetto è la condizione sine qua non dell’accoglimento dell’istanza. In altri termini, il titolo non è un semplice fatto che potrebbe considerarsi provato perché notorio o non contestato dall’escusso, bensì un presupposto materiale che il giudice deve verificare d’ufficio. La critica dei reclamanti si rivela allora ingiustificata.
5.7 In tali circostanze può anche essere lasciata aperta la questione di sapere se la decisione dell’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona, con la quale è stata stabilita l’imposta sugli utili immobiliari a carico di CO 1, costituisca un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione pure a favore dei procedenti, qualora, come essi pretendono, abbiano pagato il debito erariale, poiché potrebbero invocare una surrogazione legale a norma dell’art. 110 CO nei diritti dello Stato (v. la sentenza della CEF 14.2015.50 del 17 luglio 2015, consid. 5.1, in merito a una surrogazione a norma dell’art. 289 cpv. 2 CC). A parte il fatto che non hanno neppure accennato a una simile ipotesi, ad ogni modo i ricorrenti non hanno prodotto in prima sede la decisione fiscale che stabilisce l’imposta dovuta da CO 1 (e neppure in seconda sede, giacché i doc. C e D prodotti con il reclamo si riferiscono ai conteggi per la quantificazione dell’ipoteca legale), né provato in modo indiscutibile di avere pagato il debito fiscale, l’attestazione 10 aprile 2017 dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno (doc. B accluso all’istanza) non precisando la causa del credito posto in esecuzione, che in assenza del precetto esecutivo non può essere determinata.
5.8 In assenza poi di un qualsivoglia riconoscimento di debito firmato dall’escussa (giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF) per i fr. 3'535.40 corrispondenti alla nota d’onorario 27 aprile 2016 dell’avv. M__________ (doc. E), il rigetto dell’opposizione non poteva essere concesso neppure relativamente a questi costi, che i procedenti sostengono essergli stati causati dalla violazione contrattuale dell’escussa. Anche su questo punto la decisione impugnata merita conferma. Il reclamo va pertanto respinto.
Le spese processuali di questa sede, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato intimato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'419.15, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dai reclamanti, sono poste a loro carico.
Notificazione a:
–; –; –.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).