Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2019.35
Entscheidungsdatum
23.07.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 15.2019.35

Lugano 23 luglio 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 23 aprile 2019 di

RI 1 (rappresentata dal curatore RA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il calcolo del minimo esistenziale emesso il 19 aprile 2018 nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti della ricorrente da

PI 2, (es. n. __________ e __________) (rappresentata dall’RA 3, ) PI 6, (es. n. __________, __________, __________, __________ e __________) (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, PI 1, (es. n. __________, __________, __________ e __________) (rappresentato dal proprio Municipio, PI 4, () (es. n. __________) PI 5, () (es. n. __________)

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta delle domande di proseguimento delle esecuzioni appena citate (che formano il gruppo n. 18), il 19 aprile 2019 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto al pignoramento dei redditi di RI 1, determinandone la quota pignorabile sulla base del seguente conteggio:

Redditi

Rendita d’invalidità AVS

fr.

1'839.00

Rendita d’invalidità LPP

fr.

1'516.30

Totale

fr.

3'355.30

Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

960.00

considerato parcheggio per problematiche fisiche

Assicurazione malattia

fr.

475.20

Contributi AVS

fr.

81.50

Spese di trasferta

fr.

204.00

spese mobilità x visita mediche psicologo 8 volte al mese in media 400 km/mese a 0.510 fr./km = fr. 204.– (v. Circolare CEF n. 39/ 2015, versione 2015)

Altri

fr.

95.70

partecipazioni e franchigia CM

Totale

fr.

3'016.40

Ricordato che la rendita AVS è impignorabile a norma di legge, lo stesso giorno l’UE ha quindi pignorato presso l’istituto di previdenza professionale dell’escussa, la PI 5, fr. 338.90 men­sili con effetto immediato, trasmettendo all’escussa copia del computo.

B. Con ricorso del 23 aprile 2019 RI 1 si aggrava contro il predetto calcolo, chiedendone l’annullamento.

C. Mediante osservazioni del 15 maggio 2019 l’Ufficio postula la reiezione del gravame. Le altre parti interessate sono invece rimaste silenti.

D. L’11 luglio 2019 l’Ufficio ha trasmesso alla Camera lo scritto dell’8 luglio 2019 con cui la ricorrente aveva inoltrato un nuovo contratto di locazione, chiedendo all’organo esecutivo di rivedere il calcolo a causa dell’aumento della pigione.

Considerato

in diritto: 1. Preliminarmente la ricorrente si duole del fatto che l’UE le ha notificato la decisione impugnata mediante posta A anziché invio raccomandato e che nel documento è indicata la via di ricorso, ma non l’indirizzo esatto dell’autorità competente a decidere.

Quanto afferma l’insorgente corrisponde al vero. Tuttavia, a prescindere dal fatto che la norma per cui gli avvisi e le decisioni degli uffici di esecuzione sono notificate per raccomandata o consegna contro ricevuta (art. 34 LEF) è una prescrizione d’ordine, la cui violazione non determina la nullità della comunicazione (sentenza della CEF 15.2014.8/9/10 del 18 gennaio 2016, consid. 4.1 e riferimento citato), l’escussa non è stata minimamente pregiudicata dal modo di procedere dell’Ufficio, avendo in definitiva ricevuto il calcolo del minimo d’esistenza, ancorché per posta A, ed avendo correttamente indirizzato il proprio ricorso all’organo di esecuzio­ne che ha preso il provvedimento impugnato, conformemente al­l’art. 7 cpv. 1 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2). In mancanza di un interesse degno di protezione, le critiche s’avverano pertanto inammissibili.

  1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 19 aprile 2019 dall’UE di Lugano, il ricorso è tempestivo e sotto questo profilo ricevibile (art. 17 LEF).

  2. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

  3. L’insorgente sostiene anzitutto che la rendita versatale mensilmente dalla PI 7 è di fr. 1'426.40 e non di fr. 1'516.30, come considerato dall’Ufficio. Ora, è vero che dall’estratto del con­to postale prodotto dinanzi all’UE (relativo al marzo del 2019) e ancora in questa sede risulta ch’essa percepisce una rendita trimestrale di fr. 4'279.20, ovvero di fr. 1'426.40 al mese, ma l’e­scussa dimentica che la medesima rendita è stata oggetto di due precedenti pignoramenti eseguiti dall’Ufficio a favore dei gruppi n. 16 e 17 il 26 aprile e il 24 settembre 2018 ognuno per fr. 90.– mensili, che corrisponde proprio alla differenza (arrotondata) tra gli importi da lei citati. In altre parole, l’estratto postale di marzo 2019 indica quanto versato a lei dedotte le tre quote di fr. 90.– pignorate a favore del gruppo n. 16 (che è terminato il 26 aprile 2019) e 17 (che terminerà al più tardi il 24 settembre 2019). Il pignoramento in esame (a favore del gruppo n.

  1. esplicherà i suoi effetti solo quando i creditori del gruppo n. 17 saranno stati integralmente soddisfatti (art. 110 cpv. 3 LEF) o al più tardi, giusta l’art. 93 cpv. 2 LEF, quando sarà passato un anno dall’esecuzione del pignoramento a favore di quel gruppo (n. 17), ovvero il 24 settembre 2019. A quel momento, in ogni caso, i due precedenti pignoramenti saranno per definizione cessati, sicché l’UE ha correttamente computato a favore del gruppo n. 18 l’intera rendita trimestrale di fr. 1'516.30 dovuta dalla PI 7. La censura si rivela pertanto infondata.
  1. RI 1 allega altresì che nel calcolo “non sono stati presi in considerazione le spese telefoniche, la benzina, i vestiti e le assicurazioni come per esempio la RC come pure le riparazioni del­l’auto”. Anche tali critiche non trovano sorte migliore. Le spese telefoniche, di abbigliamento e biancheria, nonché i premi delle assicurazioni private sono invero già incluse nell’importo di base mensile di fr. 1'200.– previsto al punto I della Tabella e non possono pertanto essere computate una seconda volta. I costi legati alla benzina e alla manutenzione dell’auto sono invece già compresi nei fr. 204.– che l’UE ha riconosciuto all’escussa a titolo di spese di trasferta mediante l’autoveicolo privato per motivi d’or­­dine medico, conformemente alla Circolare n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale. Secondo il punto 1 della Circolare entrano infatti in linea di conto le spese effettive fisse e variabili dell’autoveicolo, salvo l’ammor­­tamento, segnatamente i costi del carburante e della manutenzione.

  2. La ricorrente fa pure valere che il canone di locazione ammonta a fr. 950.– per l’appartamento e fr. 60.– per il parcheggio invece dei complessivi fr. 960.– ammessi dall’organo esecutivo. Dall’estratto del conto postale già citato risulta che RI 1 paga fr. 950.– per la locazione dell’appartamento. Come osserva l’Ufficio, il contratto di locazione presente agli atti prevede tuttavia una pigione di fr. 800.– oltre a un acconto di fr. 100.– per spese accessorie. Sennonché dagli accertamenti eseguiti d’ufficio da questa Camera, per il tramite dell’UE, è emerso che a partire dal 1° luglio 2009 le spese accessorie sono aumentate da fr. 100.– a fr. 150.– (v. conteggio agli atti prodotto dal locatore con e-mail del 22 luglio 2019). La censura è quindi fondata, ragione per cui il calcolo va modificato (sotto, consid. 8).

  3. Per quanto attiene infine alla richiesta di rivedere il calcolo del minimo esistenziale, siccome il 29 aprile 2019 l’escussa ha stipulato un nuovo contratto di locazione con effetto dal 1° luglio, che prevede un canone di locazione mensile maggiore a quello precedente, vale a dire di fr. 1'160.– oltre a fr. 120.– per spese accessorie, basti dire che è considerato un abuso di diritto (art. 2 CC) il fatto che l’escusso volontariamente e senza ragione oggettiva si trasferisca in un appartamento più costoso nell’imminenza o nel corso di un pignoramento di reddito, sicché in tale evenienza soltanto la precedente pigione, non eccessiva, fa stato per il calcolo del minimo d’esistenza (DTF 109 III 53; sentenza del Tribunale federale 5A_912/ 2018 del 16 gennaio 2019, consid. 3.1.2). Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha giustificato in alcun modo il suo trasferimento nel nuovo appartamento né ha chiesto il preavviso dell’Ufficio, come invece indicato sui verbali interni delle operazioni di pignoramento da lei firmati, motivo per cui l’UE potrà tener conto unicamente della vecchia pigione, rettificata nel senso del considerando 6.

  4. Alla luce dei motivi esposti sopra (consid. 6), in parziale accoglimento del ricorso, il calcolo del minimo esistenziale è rettificato nella misura in cui la posta “affitto” è aumentata di fr. 50.– (per un totale di fr. 1'010.–), come pure il minimo esistenziale, che passa da fr. 3'016.40 a fr. 3'066.40. L’UE provvederà pertanto a pignorare la rendita LPP di RI 1 presso la PI 7 limitatamente a fr. 288.90 anziché fr. 338.90 (riduzione di fr. 50.–).

  5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. In quanto ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Lugano di rettificare il calcolo del minimo esistenziale e di procedere al pignoramento della rendita di RI 1 presso la PI 7 nel senso del considerando 8.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– ; – ; – ; – ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Zitate

Gesetze

9

CC

  • art. 2 CC

LEF

  • art. 17 LEF
  • art. 34 LEF
  • art. 93 LEF
  • art. 110 LEF

LOG

  • art. 48b LOG

LPR

  • art. 3 LPR

LTF

  • art. 46 LTF

OTLEF

  • art. 62 OTLEF

Gerichtsentscheide

5