Incarto n. 15.2014.138
Lugano 23 marzo 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 17 novembre 2014 di
RI 1
(rappr. da RA 1__________)
contro
l’operato dell’CO 1, o meglio contro la sospensione dell’asta decisa il 6 novembre 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1 (I) (patrocinato dall’avv. PA 1__________)
procedura che riguarda anche quale moglie dell’escusso e terza proprietaria del pegno
PI 2 (patrocinata dall’avv. dott. PA 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo in via di realizzazione di un pegno immobiliare n. __________ emesso il 19 maggio 2008 dall’CO 1, la banca RI 1 procede contro PI 1 e, quale coniuge e terza proprietaria della metà del pegno, contro PI 2 per l’incasso di fr. 810'828.40 oltre interessi del 3.87% dal 1° ottobre 2007, di fr. 20'406.05 oltre interessi del 3.25% dal 1° ottobre 2007 e di fr. 22'801.25. Oggetto del diritto di pegno è la particella n. __________ RFD di __________ di proprietà in ragione di un mezzo ciascuno di PI 1e di PI 2.
B. Ottenuto il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte dagli escussi al precetto esecutivo limitatamente a fr. 831'234.45 (sentenze 9 dicembre 2008 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5), l’8 marzo 2010 la creditrice ha chiesto la realizzazione del pegno.
C. Poiché il fondo in questione è oggetto di un divieto di disporre fatto menzionare a Registro fondiario dal PI 3 del Cantone Ticino a seguito del sequestro penale ordinato il 21 giugno 2007 nell’ambito del procedimento aperto nei confronti di PI 1 (inc. __________), con scritto 1° aprile 2011 l’UE ha chiesto al Ministero pubblico una modifica del provvedimento in modo tale da poter procedere alla realizzazione della particella, trattenendo in deposito l’eventuale somma eccedente le pretese dei creditori ipotecari. Non avendo ricevuto risposta, il 27 agosto 2012, il 30 novembre 2012, il 25 febbraio 2013 e il 7 giugno 2013 l’Ufficio ha reiteratamente sollecitato una presa di posizione. Il 10 giugno 2013, finalmente, il PI 3 ha autorizzato la vendita della particella, “fermo restando il sequestro del prodotto della realizzazione restante dopo il soddisfacimento del creditore ipotecario”.
D. Dando seguito alla richiesta 8 novembre 2013 della terza proprietaria del pegno, con decisione 12 novembre 2013 l’UE ha sospeso l’esecuzione sino ad evasione dell’istanza presentata da lei lo stesso giorno al PI 3 per ottenere il dissequestro della propria quota di comproprietà.
E. Con ricorso 21 novembre 2013 RI 1 si è aggravata contro il predetto provvedimento, chiedendo che la realizzazione forzata non venisse sospesa e che all’Ufficio fosse ordinato di procedere al conferimento del mandato di allestimento di una perizia estimativa del fondo in questione. Appurato che la decisione di sospendere l’esecuzione era sprovvista di base legale e che il PI 3, come visto, aveva autorizzato la vendita il 10 giugno 2013, con decisione 9 maggio 2014 (inc. 15.2013.125) questa Camera ha accolto il ricorso, invitando l’UE a riattivare la procedura di realizzazione.
F. Il 3 ottobre 2014 l’Ufficio ha quindi fissato la vendita per il 15 gennaio 2015.
G. A seguito della decisione 30 settembre 2014 della Corte dei reclami penali del Tribunale di appello, il 21 ottobre 2014 il PI 3 ha comunicato all’UE di “dover ridare primato all’art. 44 LEF, ciò che, in concreto, comporta in primo luogo la necessità di annullare la prevista messa all’asta”.
H. Con provvedimento 6 novembre 2014 l’UE ha deciso di sospendere la realizzazione immobiliare fino a nuove istruzioni da parte del PI 3.
I. Con il ricorso in esame (del 17 novembre 2014), la RI 1 chiede di riattivare la procedura di realizzazione e di ripubblicare l’avviso d’incanto del bene oggetto del diritto di pegno.
L. PI 2 si è opposta al ricorso con osservazioni del 4 dicembre 2014, chiedendo in via subordinata una nuova notifica del ricorso con gli allegati e la fissazione di un nuovo termine per presentare osservazioni. Visto l’esito della decisione odierna, la conclusione subordinata risulta senza oggetto. Da parte loro sia PI 1 che il PI 3 si sono rimessi al giudizio della Camera, a cui si è sottoposto anche l’CO 1E, pur ritenendo di aver agito correttamente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza (art. 2 LPR) entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 6 ottobre 2014 dall’CO 1, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
La ricorrente eccepisce che “l’ordine di annullamento” dell’asta predisposto dal PI 3 il 21 ottobre 2014 è sprovvisto di base legale e in particolare ritiene l’art. 44 LEF inapplicabile nel caso concreto, in assenza di nesso fra il procedimento penale in corso nei confronti di PI 1 e la procedura di realizzazione forzata, la quale rientra nella competenza dell’ufficio di esecuzione. Rileva la ricorrente che il PI 3 aveva autorizzato la realizzazione forzata il 10 giugno 2013, non ritenendo il fondo dell’imputato un mezzo di prova o il provento diretto di un reato, suscettibile di essere restituito alla parte lesa, bensì un attivo destinato a garantire la “condanna al risarcimento di un credito”. Sarebbe quindi pacifico che il sequestro penale è avvenuto a titolo conservativo, sicché a mente della ricorrente il PI 3 non può invocare alcun primato dell’art. 44 LEF per sospendere la realizzazione forzata. La banca, inoltre, si duole che né l’UE né il Ministero pubblico hanno motivato la sospensione della realizzazione, ciò che a suo dire giustificherebbe già di per sé l’annullamento del provvedimento impugnato. In merito al rinvio fatto dal PI 3 a una non meglio precisata “incertezza giuridica” risultante da una sentenza della Corte dei reclami penali del Tribunale di appello del 30 settembre 2014, la ricorrente sottolinea di non conoscerne l’esatto contenuto, siccome essa non è parte del procedimento penale, ma in ogni caso contesta qualsiasi influsso sulla procedura esecutiva. Essa ricorda, infatti, che la realizzazione del fondo può essere differita unicamente in ipotesi specifiche (art. 123 e 143a LEF), che nella fattispecie non ricorrono. In particolare – precisa la banca – l’interesse di PI 2 al dissequestro penale della propria quota di comproprietà non giustifica la sospensione dell’esecuzione, come già sentenziato dalla Camera con decisione del 9 maggio 2014, esecuzione che oltretutto verte sull’intero fondo. Secondo la ricorrente, la sua posizione quale creditrice ipotecaria non può essere ulteriormente pregiudicata – non recepisce più né interessi né ammortamenti dal 2007 – da un procedimento penale che le è totalmente estraneo.
Nelle sue osservazioni al ricorso PI 2 ritiene che l’art. 44 LEF costituisce una base legale sufficiente perché il PI 3 possa sottrarre all’ufficio di esecuzione la competenza di realizzare il fondo. A suo dire, la giurisprudenza ha infatti esteso il termine “confiscati” a tutti gli oggetti messi sotto mano dalla giustizia penale o fiscale e perciò le autorità esecutive non sono legittimate a opporsi a un sequestro penale.
Si conviene che né la decisione 21 ottobre 2014 del Ministero pubblico né il provvedimento impugnato dell’UE siano motivati in modo ineccepibile. Si capisce però che la prima decisione revoca (implicitamente) la precedente autorizzazione alla tenuta dell’asta rilasciata il 10 giugno 2013 (cfr. doc. 3 accluso al ricorso, 1° paragrafo), mentre con la seconda l’UE annulla l’incanto e sospende la realizzazione fino a nuove istruzioni del Ministero pubblico (doc. 1). La base legale di queste decisioni è l’art. 44 LEF (doc. 3 verso il basso), ciò che del resto non è sfuggito alla ricorrente. Ancorché sommaria, la motivazione del provvedimento impugnato, letta in correlazione con la decisione del Procuratore pubblico, è sufficiente. Nulla osta quindi a passare senza indugio all’esame del merito del ricorso, ovvero se la realizzazione poteva essere sospesa in base all’art. 44 LEF.
Giusta l’art. 44 LEF, la realizzazione di oggetti confiscati in virtù di leggi d’ordine penale o fiscale oppure in virtù della legge del 1° ottobre 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita ha luogo secondo le disposizioni delle relative leggi federali o cantonali. Ciò è il caso in particolare per la confisca di oggetti pericolosi (art. 69 CP) o di valori patrimoniali nel senso degli art. 70 o 72 CP (sentenza del Tribunale federale 5A_893/2010 del 5 maggio 2011, consid. 2.2, con rinvio alla DTF 126 I 110, consid. 3d/dd in merito al previgente art. 59 vCP; Acocella in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 3 ad art. 44 LEF). Giurisprudenza e dottrina ammettono inoltre che la riserva dell’art. 44 LEF vale pure per i sequestri penali eseguiti a garanzia di una futura confisca o restituzione ai danneggiati (art. 263 cpv. 1 lett. c-d del Codice di procedura penale [CPP, RS 312.0]) (sentenza del Tribunale federale 5A_602/2013 del 12 marzo 2014 consid. 4; DTF 131 III 656 consid. 3.1; Sylvain Marchand, Précis de droit des poursuites, 2a ed., 2013, pag. 90; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3a ed. 2012, n. 1150; Stefan Heimgartner, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011, pag. 357-358 ad B; François Vouilloz, Le séquestre pénal (art. 263 à 268 CPP), AJP/PJA 2008, 1376). Si tratta infatti di misure provvisionali destinate a garantire una prospettata (o prospettabile) espropriazione dell’attivo patrimoniale sequestrato a favore dello Stato o del danneggiato, espropriazione che sottraendolo al patrimonio del suo proprietario o titolare attuale (solitamente l’imputato o il condannato) specularmente lo porrà al di fuori della portata dei suoi creditori. In questo senso il diritto penale, in virtù della riserva dell’art. 44 LEF, conferisce allo Stato o al danneggiato un diritto di distrazione (Aussonderungsrecht) a scapito degli altri creditori (sentenza 5A_893/2010 già citata), in deroga al principio esecutivo del pari trattamento dei creditori (art. 219 cpv. 4 LEF; contra, apparentemente de lege lata: Bommer/Goldschmid in: Basler Kommentar, StPO II, 2a ed. 2014, n. 56-60 ad art. 263 CPP).
Non entra invece nel campo di applicazione dell’art. 44 LEF il sequestro conservativo in vista dell’esecuzione del risarcimento equivalente previsto dall’art. 71 cpv. 3 CP, risarcimento che va fatto valere secondo le prescrizioni della LEF, visto il chiaro tenore della norma in questione, secondo cui “il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’esecuzione forzata” (sentenza del Tribunale federale 1B_458/2013 del 6 marzo 2014, consid. 2.2 e riferimenti citati; sentenza della CEF 15.2014.95 del 23 febbraio 2015, consid. 4.1 e i rinvii [contro di essa è pendente un ricorso al Tribunale federale, inc. 5A_204/2015]; v. pure il Messaggio del Consiglio federale concernente la modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare [Revisione delle norme sulla confisca, punibilità dell’organizzazione criminale, diritto di comunicazione del finanziere] del 30 giugno 1993, FF 1993 III 224).
5.1 In linea di massima, la confisca, la restituzione all’avente diritto, l’utilizzo a copertura delle spese o il dissequestro sono stabiliti nella decisione che pone fine al procedimento (art. 267 cpv. 3 CPP), qualunque essa sia (abbandono, decreto d’accusa o sentenza di merito, Meli in: Commentario CCP, 2010, n. 9 ad art. 267 CPP). Il dissequestro e la restituzione possono però intervenire prima, se il motivo del sequestro viene meno (art. 267 cpv. 1 CPP) o se è incontestato che il bene sequestrato, mediante il reato, è stato direttamente sottratto all’avente diritto (art. 267 cpv. 2 CPP). Solitamente, quindi, non è possibile sapere prima della fine della procedura penale se l’attivo sequestrato verrà espropriato o no. Nel frattempo un’eventuale realizzazione forzata nel senso della LEF di beni sequestrati penalmente è esclusa, fatta salva un’autorizzazione dell’autorità penale competente. La loro “realizzazione” (o meglio sorte) è infatti disciplinata dal diritto penale (art. 44 LEF). Sulle condizioni e sugli effetti della misura penale (confisca, restituzione, sequestro, ecc.) decidono esclusivamente le autorità penali. Gli organi di esecuzione e fallimenti sono vincolati da tali decisioni, a meno che siano manifestamente nulle. Rimane tuttavia salva la facoltà per l’amministrazione del fallimento o per i singoli creditori d’impugnare la decisione penale (DTF 131 III 656 consid. 3.1; sentenza del Tribunale federale 5A_893/2010 del 5 maggio 2011, consid. 2.1; Madeleine Hirsig-Vouilloz, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice (art. 69 à 73 CP), AJP/PJA 2007, 1392), e segnatamente d’interporre reclamo (art. 393 segg. CPP) contro il sequestro penale decretato o mantenuto malgrado l’insussistenza dei presupposti di legge, vuoi perché mancano sufficienti indizi di reato (art. 197 cpv. 1 lett. b CPP) o un nesso tra il reato e l’oggetto del sequestro (se non è un sequestro conservativo giusta l’art. 71 cpv. 3 CP) vuoi perché la misura lede il principio di proporzionalità (art. 197 cpv. 1 lett. c-d e cpv. 2 CPP), purché essi vantino un interesse giuridicamente protetto sull’oggetto (v. Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 71-73 ad art. 263).
5.2 Nel caso in rassegna con l’ordine di perquisizione e di sequestro del 21 giugno 2007 il Procuratore pubblico ha ordinato il sequestro dell’intera particella n. __________ RFD di __________, motivando la misura con la necessità di bloccare un fondo che era probabilmente stato finanziato con provento di reato e di assicurare il risarcimento delle parti lese. Considerato che la confisca di valori patrimoniali nel senso dell’art. 70 CP può portare sia sui valori originari sia sui surrogati (Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 44 ad art. 263; Acocella, op. cit., n. 3 ad art. 44), è lecito pensare che l’ordine di blocco del registro fondiario dato dal Procuratore pubblico mirava (anche) a garantire la possibile confisca della nota particella. Nell’autorizzare, il 10 giugno 2013, la tenuta dell’asta, il magistrato penale ha precisato che il blocco sarebbe stato levato solo dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione e il versamento del prezzo di vendita, fermo restando che il sequestro sarebbe stato mantenuto sul saldo del provento della realizzazione dopo soddisfacimento del creditore ipotecario (doc. 5 accluso al ricorso). Certo, da questa decisione si potrebbe dedurre che l’autorità penale aveva rinunciato alla confisca dell’immobile, pur mantenendo il sequestro. Sta però di fatto che il Procuratore pubblico ha poi revocato l’autorizzazione il 21 ottobre 2014 (doc. 3). I motivi della revoca non sono chiari – il magistrato indica “l’incertezza giuridica” derivante da una sentenza della Camera dei reclami penali che non è agli atti – ma tant’è: come visto (consid. 5.1), la Camera, come l’UE, sono di norma vincolati dalle decisioni dell’autorità penale e non possono opporvi propri provvedimenti di senso contrario.
a) Di conseguenza, a differenza della situazione esistente allorquando la Camera ha emanato la decisione del 9 maggio 2014 (inc. 15.2013.125, doc. 9), oggi il sequestro penale impedisce (di nuovo) la realizzazione secondo le regole della LEF (art. 44). E a differenza del recente caso, menzionato sopra, in cui la Camera ha stabilito che la procedura esecutiva poteva proseguire nonostante l’esistenza di un sequestro penale (inc. 15.2014.95), nella presente fattispecie l’autorità penale non ha ancora emanato alcuna decisione definitiva sul fondo sequestrato. Una sua confisca non può ancora essere esclusa, sicché la procedura esecutiva va sospesa. D’altronde, la ricorrente misconosce che la realizzazione di un fondo può essere differita non solo nelle ipotesi previste dagli art. 123 e 143a LEF ma anche in tutte le situazioni in cui un’altra procedura ne paralizza la messa all’asta (sentenza del Tribunale federale 7B.83/2006 del 1° giugno 2006, consid. 1.1), in particolare in caso di sequestro ordinato dal giudice penale in vista di confisca (DTF 135 III 30, consid. 3.2, già citata nella sentenza CEF 15.2013.125 del 9 maggio 2014, consid. 3).
b) Ciò posto, non si disconosce che la posizione della ricorrente quale creditrice ipotecaria sta peggiorando con il passare del tempo e che la copertura del suo credito potrebbe a lungo andare essere compromessa. Come visto (sopra consid. 5.1), però, anche i terzi i cui legittimi interessi sono toccati da un sequestro hanno mezzi di difesa nel procedimento penale. Pare essere in particolare il caso dei creditori garantiti da un diritto di pegno su un immobile sequestrato penalmente, ad ogni buon conto quando l’autorità penale ne ipotizza la confisca (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_893/2010 del 5 maggio 2011 citata sopra, consid. 3.3). E il sequestro può essere mantenuto solo se gli indizi di connessione dell’attivo colpito con il reato perseguito si rafforzano gradualmente con l’avanzamento del procedimento penale (sentenza del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2; Bernasconi in: Commentario CCP, 2010, n. 16 ad art. 197 CPP). Penale, la questione esula ad ogni modo dalla procedura in esame.
5.3 Per completezza, infine, giova precisare che nel caso specifico ambedue le autorità hanno deciso nei limiti della propria competenza, il Ministero pubblico revocando l’autorizzazione alla tenuta dell’asta e l’UE annullando l’asta e sospendendo la realizzazione (v. sopra consid. 4).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
–; –; –; –.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.