Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2015.81
Entscheidungsdatum
22.12.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 15.2015.81

Lugano 22 dicembre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 7 agosto 2015 di

RI 1 () (patrocinata dall’avv. dott. PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano riferito all’esecuzione del sequestro n. __________ decretato il 25 giugno 2015 dal Pretore del Distretto di Lugano, su istanza della ricorrente nei confronti di

PI 1, ()

ritenuto

in fatto: A. Su istanza della RI 1, con decreto del 25 giugno 2015 il Pretore del Distretto di Lugano ha ordinato il sequestro del salario percepito da PI 1 presso la __________, in __________, sino a concorrenza di fr. 70'126.55.

B. In fase di esecuzione del sequestro, il 20 luglio 2015 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha allestito il seguente calcolo del minimo esistenziale di PI 1:

Redditi

Debitore

fr.

3'700.00

Totale

fr.

3'700.00

Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

1'530.00

Supplemento figlia Affitto

fr. fr.

360.00 700.00

Riscaldamento

fr.

280.00

Costi di trasferta

fr.

735.00

Pasti fuori domicilio Lavori faticosi

fr. fr.

211.00 103.00

Spese convivente Spese per figlia

fr. fr.

100.00 500.00

Totale

fr.

4'519.00

C. Accertata l’impignorabilità del reddito sulla base del predetto computo, il 22 luglio 2015 l’UE ha emesso il relativo verbale, dichiarando il sequestro infruttuoso.

D. Con ricorso del 7 agosto 2015, la RI 1 si aggrava contro siffatto calcolo, chiedendo che venga annullato e che l’incarto sia retrocesso all’UE affinché provveda al calcolo del minimo d’esistenza tenendo conto delle reali spese e condizioni di PI 1. In subordine, postula che il computo venga riformato, nel senso di riconoscere al debitore sequestrato un minimo esistenziale di fr. 3'657.–.

E. Con osservazioni dell’8 ottobre 2015, aderendo parzialmente al ricorso, l’UE ha modificato il calcolo nel seguente modo (i cambiamenti sono evidenziati in corsivo):

Redditi

Debitore

fr.

4'050.00

Totale

fr.

4'050.00

Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

1'530.00

Supplemento figlia Affitto

fr. fr.

360.00 550.00

Riscaldamento

fr.

280.00

Costi di trasferta

fr.

716.00

Pasti fuori domicilio Lavori faticosi

fr. fr.

211.00 100.00

Spese convivente Spese per figlia

fr. fr.

100.00 378.00

Totale

fr.

4'519.00

Visto l’esito del calcolo, l’UE ha tuttavia confermato la decisione di dichiarare infruttuoso il sequestro. Dal canto suo, PI 1 è rimasto silente.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 4 agosto 2015, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

  1. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

  2. La ricorrente sostiene anzitutto che l’UE non ha determinato in maniera corretta lo stipendio mensile di PI 1. A sua detta, l’Ufficio ha calcolato la media mensile del salario sulla base dei conteggi da luglio 2014 a giugno 2015, senza tuttavia considerare che sino a maggio 2015 lo stipendio di PI 1 era oggetto di una trattenuta a seguito di un precedente sequestro. Nelle osservazioni, l’organo esecutivo ammette l’errore e conviene che il salario netto ammonta a fr. 4'050.–, come affermato dall’insorgente.

Dai conteggi agli atti emerge però che la media mensile dello stipendio di PI 1 corrisponde in realtà a fr. 3'950.–. Non è tuttavia necessario approfondire la questione a questo stadio della procedura. In esito al giudizio odierno, in effetti, verrà ordinato il sequestro di tutto quanto eccede il minimo d’esistenza del debitore (consid. 10), ragione per cui non s’impone un accertamento preventivo dell’importo preciso del suo salario per i successivi dodici mesi, comunque impossibile sul piano pratico.

  1. In merito allo stipendio del debitore sequestrato, l’insorgente rimprovera altresì all’UE di aver basato i propri calcoli unicamente sulle buste paga di PI 1, senza aver acquisito agli atti il suo certificato di salario. Secondo essa, l’Ufficio deve acquisire anche tale documento, giacché, oltre al salario, vi figurano tutte le prestazioni e gli altri vantaggi valutabili in denaro di cui il dipendente ha beneficiato.

Per le stesse ragioni esposte sopra (consid. 3), non si giustifica di accogliere la predetta richiesta, ritenuto che l’Ufficio è tenuto a sequestrare tutto l’ammontare che eccede il minimo d’esistenza del debitore sequestrato, compresi quindi eventuali ulteriori redditi pignorabili in aggiunta allo stipendio.

  1. La ricorrente contesta anche l’importo di base, sostenendo che secondo la Tabella, il debitore monoparentale con obblighi di mantenimento ha diritto a fr. 1'350.– anziché fr. 1'530.–.

Tale critica è però infondata. L’insorgente dimentica che nel caso di specie PI 1 non vive da solo con sua figlia, bensì con la propria compagna e la figlia che ha in comune con essa (v. verbale interno delle operazioni di pignoramento, pag. 1). Orbene, giusta il punto I/3 della Tabella, l’importo di base per una coppia con figli comuni è di fr. 1'700.–, somma che nel caso di specie va ridotta del 10%, poiché il debitore sequestrato risiede in Italia (sentenza della CEF 15.2014.43 del 9 ottobre 2014 consid. 7). Ne consegue che l’importo di base di fr. 1'530.– è corretto e va dunque confermato.

  1. La RI 1 ritiene inoltre il canone di locazione di fr. 700.– oltremodo elevato, considerato che il debitore risiede in Italia e l’ammontare mensile esatto è in realtà di € 500.–, pari a fr. 532.–. A tal proposito, l’UE rileva nelle osservazioni di aver applicato un cambio valuta errato al canone locatizio di € 500.– pagato dal debitore, sicché l’importo corretto è di fr. 550.– (al tasso di cambio € 1.–/fr. 1.10) e non fr. 700.–.

Dagli atti risulta effettivamente che PI 1 corrisponde un canone locatizio di € 500.–. Per quanto attiene al tasso di cambio, l’Uffi­cio non fa riferimento ad alcun dato ufficiale, mentre la ricorrente rinvia al tasso del 6 agosto 2015 indicato nel sito internet www.fxtop.com. Su tale sito, a ben vendere, è però indicato un tasso di cambio di € 1.–/fr. 1.0713 al 6 agosto 2015, sicché l’importo corretto è di fr. 535.– (arrotondati) anziché 532.–.

  1. La ricorrente censura pure che l’importo di fr. 100.– per le spese della convivente è stato impropriamente incluso nel minimo esistenziale del debitore sequestrato. Al riguardo, pur rimettendosi al giudizio di questa Camera, l’UE spiega nelle osservazioni di aver ritenuto corretto riconoscere tale importo a titolo di spese mediche della convivente di PI 1, vista la sua malattia.

7.1 In base al punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve riconoscere al­l’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento o del sequestro. In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Il debitore dovrà in particolare dimostrare di pagare tali costi, producendo i relativi giustificativi, e di continuare a doverli assumere anche in futuro, ad esempio perché soffre di una malattia cronica, attestata da un medico (cfr. DTF 129 III 244 seg.; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 144 e 145 ad art. 93).

7.2 Nel caso in rassegna, l’UE ha fondato la propria decisione su una fattura di € 71,90 che la __________ ha emesso il 9 febbraio 2015 nei confronti di __________, convivente di PI 1. Tale documento non indica tuttavia quale prestazione è stata fornita. Neppure sono presenti agli atti certificati medici da cui emerge che la convivente del debitore sequestrato soffre di una malattia cronica che la obbliga a sottoporsi a continui trattamenti medici. In queste circostanze, l’UE non poteva ammettere tale spesa nel minimo d’esistenza di PI 1. L’importo di fr. 100.– dev’essere quindi stralciato dal calcolo.

  1. La ricorrente si duole anche dell’ammissione dei costi di trasferta di fr. 716.–, rilevando che dovrebbero essere già compresi nell’importo di base. Specifica inoltre che “le spese di trasporto” non vanno comunque conteggiate, poiché lo stesso debitore non utilizza l’auto per lavoro, come ad esempio fanno i rappresentanti. Ad ogni modo, qualora debbano essere riconosciute, l’insor­­gente reputa che tali spese siano eccessive, poiché la distanza tra il domicilio (San Fedele Intelvi) e il luogo di lavoro (Bedano) di PI 1, determinata dall’UE in 2'100 km/mese, è esagerata. A suo parere, i chilometri percorsi dal debitore corrispondono in realtà a 1'300 al mese, sicché appare corretta una spesa mensile di fr. 455.–. Da parte sua, l’Ufficio afferma di aver determinato tali spese, tenendo conto del fatto che il debitore percorre due volte al giorno una distanza di 33 km per 21,7 giorni lavorativi in media al mese (osservazioni al ricorso, pag. 2).

8.1 È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2a; 117 III 22 consid. 2). Dal 1° dicembre 2015, nella misura in cui non sono dettagliatamente comprovate, le spese di trasferta veicolare computabili nel minimo esistenziale del debitore vanno calcolate conformemente alla Circolare della CEF n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale (v. sito www4.ti.ch/poteri/giu­diziario/giustizia-civile/circolari/).

8.2 Le censure mosse dall’insorgente lasciano il tempo che trovano. Anzitutto, le spese di trasferta non sono già comprese nell’impor­to di base, che include unicamente le spese di sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico, assicurazioni private, cultura, così come le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina (Tabella, ad I). In secondo luogo, ciò che fa stato per riconoscere le spese di trasferta è che il veicolo sia necessario al debitore per conseguire il suo reddito (consid. 8.1), sicché è irrilevante che PI 1 non sia un rappresentante. È invero incontestato che egli ne abbia bisogno per recarsi al lavoro.

8.3 Per quanto attiene ai chilometri percorsi al mese, il calcolo dell’UE è effettivamente errato. Malgrado la distanza tra il domicilio e il luogo di lavoro sia di 33 km (v. sito map.search.ch/San-Fedele-Intelvi..Bedano) e il debitore la percorra due volte al giorno, l’Ufficio si è fondato su un numero di giorni lavorativi medio (21,7) sbagliato. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (sentenza 15.2012.114 del 14 novembre 2012), il numero di gior­ni lavorativi medio all’anno è infatti pari a 230, ovvero 19,16 giorni al mese. Tenuto conto di tale circostanza, conformemente alla Circolare n. 39/2015 citata sopra (consid. 8), nel caso presente i costi di trasferta ammontano a fr. 435.–. L’importo ammesso dall’organo esecutivo va dunque rettificato in tal senso.

  1. L’insorgente, infine, reputa eccessive le spese di fr. 500.– computate in più del minimo di base per la figlia, poiché per l’asilo e i buoni pasto il padre sostiene una spesa mensile di € 344.–, corrispondente a suo dire a fr. 366.–. Nelle osservazioni, l’UE ammette che tali spese ammontano effettivamente a € 344.–, pari tuttavia a fr. 378.40 al tasso di cambio di € 1.–/fr. 1.10. Come già esposto sopra per il canone locatizio (consid. 6), anche in tal caso risulta determinate il tasso del 6 agosto 2015 indicato nel sito internet www.fxtop.com (€ 1.–/fr. 1.0713). L’importo corretto è dunque di fr. 369.– arrotondati (€ 344.– x 1.0713).

  2. Alla luce dei motivi suesposti (consid. 6, 7, 8 e 9), in parziale accoglimento del ricorso, il calcolo del minimo esistenziale effettuato dall’UE va rettificato come segue:

Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

1'530.00

Supplemento figlia Affitto

fr. fr.

360.00 535.00

Riscaldamento

fr.

280.00

Costi di trasferta

fr.

435.00

Pasti fuori domicilio Lavori faticosi

fr. fr.

211.00 100.00

Spese convivente Spese per figlia

fr. fr.

0.00 369.00

Totale

fr.

3'820.00

Visto quanto precede, all’organo esecutivo dev’essere ordinato di sequestrare la quota di salario di PI 1 eccedente il suo minimo d’esistenza determinato in fr. 3'820.– mensili (anziché fr. 4'519.–).

  1. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Lugano di sequestrare la quota di salario di PI 1 eccedente il suo minimo d’esistenza fissato in fr. 3'820.–.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– avv. ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Zitate

Gesetze

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LEF

LOG

  • art. 48b LOG

LPR

  • art. 3 LPR

OTLEF

Gerichtsentscheide

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