Incarti n. 15.2023.22 15.2023.62
Lugano 22 agosto 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo sui ricorsi 13 marzo 2023 e 22 giugno 2023 di
RI 1, EL – __________ (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento e il relativo attestato di perdita, emessi il 1° marzo 2023, rispettivamente contro il provvedimento 16 giugno 2023 di accertamento della caducità del sequestro n. __________ e le relative conseguenze nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti
fu PI 1, EL – __________ (__________) cui sono subentrati in corso di esecuzione i suoi eredi: – PI 2, EL – __________ –PI 3, EL – __________ – PI 4, EL – __________ – PI 5, EL – __________ – PI 6, EL – __________ – PI 7, EL – __________ – PI 8, EL – __________ – PI 9, EL – __________
ritenuto
in fatto: A. Con un primo decreto del 28 ottobre 2019 (__________), il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha disposto il sequestro “di tutti gli averi […] presso PI 10, Lugano, dei quali il signor PI 1 sia titolare o avente diritto economico fino a concorrenza dell’importo di EUR 200'000.–”, che la sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione (UE) ha eseguito il giorno seguente. Poiché l’PI 11 si era rifiutata di dar seguito al provvedimento, sostenendo che la succursale di Lugano era stata radiata in seguito a una riorganizzazione interna, il 7 novembre 2019 l’UE ha emesso un verbale di sequestro infruttuoso (n. __________).
B. Con un secondo decreto del 14 novembre 2019 (__________), lo stesso Pretore ha disposto il sequestro degli stessi beni, per il medesimo importo presso l’“PI 11, Lugano”, che l’Ufficio ha eseguito il giorno seguente. Nel verbale interno di sequestro, esso ha fatto “ordine alla banca di tenere a completa ed esclusiva disposizione dell’Ufficio […] tutto quanto sequestrato, e meglio come al decreto di sequestro, notificato in copia seduta stante, a norma di legge e con le diffide di cui agli art. 99 e 275 LEF”; da parte sua, la banca ha “preso atto e conoscenza del decreto e verbale di sequestro e delle relative diffide” e sottoscritto il verbale. Poiché in seguito, per legittima prassi, la banca si era rifiutata d’informare sull’esito del sequestro fino allo spirare del termine per proporre opposizione al sequestro o a una decisione definitiva sullo stesso, il 27 novembre seguente l’UE ha emesso il verbale di sequestro (n. __________), attribuendo ai beni sequestrati un valore di stima provvisorio di fr. 1.–.
C. A convalida del secondo sequestro, mediante precetto esecutivo (n. __________) emesso il 2 dicembre 2019 dall’UE, RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso di fr. 217'881.– oltre agli interessi del 5% dal 28 ottobre 2019.
D. Con due istanze del 6 dicembre 2019, PI 1 ha presentato opposizione a entrambi i sequestri al medesimo giudice (__________ e __________).
E. Avendo PI 1 interposto opposizione anche al precetto esecutivo, con istanza del 18 febbraio 2020 (__________), RI 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo ancora alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
F. PI 1 è deceduto il 6 dicembre 2020; gli sono subentrati gli eredi indicati nel rubrum.
G. Statuendo con un’unica decisione del 5 ottobre 2022, il Pretore ha da un lato dichiarato inammissibile l’opposizione al primo sequestro e respinto quella al secondo sequestro, addossando a PI 1 le spese processuali di fr. 800.– e spese ripetibili di fr. 1'200.– a favore del convenuto, dall’altro ha parzialmente accolto l’istanza di quest’ultimo, rigettando l’opposizione al precetto esecutivo limitatamente a fr. 217'881.– e ponendo a carico della controparte le spese processuali di fr. 800.– e spese ripetibili di fr. 1'200.– a favore dell’istante.
H. Il 9 gennaio 2023, la Pretura ha notificato la decisione di rigetto a RI 1. A sua richiesta, la Pretura gli ha inoltre trasmesso una copia della decisione che ne attesta l’esecutività ai sensi dell’art. 336 CPC a far tempo dal 30 gennaio 2023.
I. Ricevuta il 3 febbraio 2023 la domanda di continuazione dell’esecuzione presentata da RI 1, l’Ufficio vi ha dato seguito emettendo l’avviso di pignoramento il 10 febbraio seguente, comunicato anche all’PI 11. Poiché con lettera del 20 febbraio 2023 la banca aveva comunicato che “dopo aver compiuto le necessarie ricerche presso le nostre filiali di PI 11, Lugano […] il sequestro [recte: pignoramento] ha avuto esito negativo”, il 1° marzo 2023 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento (interamente) infruttuoso e il relativo attestato di perdita.
L. Mediante e-mail dell’8 marzo 2023, RI 1 ha comunicato all’Ufficio di aver ricevuto il verbale di pignoramento e l’attestato di perdita; gli ha inoltre trasmesso copia di un estratto patrimoniale del 2 dicembre 2020, da cui risulta che a quel tempo PI 1 disponeva di € 224'082.– sulla relazione n. __________ presso l’PI 11, sede di Zurigo, e, poiché il secondo sequestro era stato eseguito il 27 (recte: il 15) novembre 2019, ha affermato che “la presa di posizione del 20 febbraio 2023 della citata banca nei confronti dell’Ufficio esecuzione sia stata almeno lacunosa (se non menzognera e falsa)”.
Mediante e-mail del 9 marzo seguente, RI 1 ha trasmesso all’UE copia della decisione di rigetto, precisando di averla ricevuta il 14 novembre 2022.
M. Con un primo ricorso del 13 marzo 2023, RI 1 ha chiesto di annullare il verbale di pignoramento e l’attestato di perdita e d’ingiungere all’Ufficio di eseguire un nuovo pignoramento avente per oggetto tutti gli averi presso la sede e tutte le succursali dell’PI 11, di cui gli eredi di PI 1 sono titolari o aventi diritto economico, oltre a ordinare alla banca di consegnare un estratto conto della relazione n. __________, da cui risultino le movimentazioni comprese tra il 27 novembre 2019 e il 10 febbraio 2023 (data del pignoramento).
N. Con osservazioni del 20 marzo 2023, pur evocando la possibilità che la domanda di continuazione fosse stata tardiva giusta l’art. 279 cpv. 3 LEF, l’Ufficio si è riconfermato nel proprio provvedimento e comunicato di non aver notificato il ricorso alla parte escussa.
O. Mediante provvedimento del 16 giugno 2023, l’UE ha accertato la caducità del secondo sequestro e dell’esecuzione, respinto la domanda di continuazione dell’esecuzione, accertato la nullità di tutti gli atti esecutivi successivi (avviso di pignoramento, pignoramento, verbale di pignoramento e attestato di perdita) e annullato le spese esecutive inerenti agli ultimi tre atti.
P. Con un secondo ricorso del 22 giugno 2023, RI 1 ha chiesto l’annullamento del provvedimento appena citato.
Q. Con osservazioni del 14 luglio 2023, l’Ufficio ha postulato la reiezione anche del secondo ricorso, che pure non è stato notificato alla parte escussa per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica del verbale di pignoramento con attestato di perdita emessi il 1° marzo 2023 e del secondo provvedimento impugnato del 16 giugno 2023, entrambi i ricorsi sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).
2.1 Nel caso in esame, entrambi i ricorsi concernono la medesima esecuzione (n. __________). Si giustifica pertanto di decidere i gravami con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
2.2 Poiché l’esito del secondo ricorso è propedeutico all’esito del primo, occorre trattarli in quest’ordine.
Sul secondo ricorso
Nel secondo ricorso, RI 1 afferma che la decisione di rigetto, benché datata 5 ottobre 2022, è stata notificata (recte: spedita) alle parti solo l’11 novembre 2022, come risulta dal timbro sulla decisione stessa, e a lui notificata il 14 novembre seguente, come si evince dall’applicativo di tracciamento della Posta. Asserisce di aver chiesto il 30 novembre 2022 al Pretore di attestare l’esecutività della decisione ai sensi dell’art. 336 CPC e rileva che una copia della stessa, con siffatta attestazione a far tempo dal 30 gennaio 2023, gli è stata notificata il 31 gennaio seguente. Poiché giusta l’art. 279 cpv. 3 LEF il termine per chiedere la continuazione dell’esecuzione dopo il rigetto dell’opposizione decorre dal passaggio in giudicato della relativa decisione, ne deduce di essere stato legittimato a farlo solo dal 31 gennaio 2023, sicché a suo dire è pacifica la tempestività della domanda di continuazione dell’esecuzione, del 1° febbraio 2023. Aggiunge che la situazione non muterebbe neanche se si ritenesse che la decisione è passata in giudicato il 21 gennaio 2023, dal momento ch’essa è stata notificata agli eredi di PI 1 l’11 gennaio 2023; in tal caso, infatti, il termine per chiedere la continuazione dell’esecuzione sarebbe scaduto non prima del 10 febbraio 2023. Il ricorrente chiede pertanto l’annullamento del secondo provvedimento impugnato.
Il sequestro è revocato, tra l’altro, se il sequestrante non osserva i termini di convalida previsti dall’art. 279 LEF (art. 280 n. 1 LEF), che sono perentori (sentenza del Tribunale 5A_403/2017 dell’11 settembre 2017, consid. 7.2.2). La revoca del sequestro non tempestivamente convalidato avviene per legge, sicché non è richiesta una decisione (costitutiva) di annullamento, bastando una decisione di (semplice) accertamento della revoca (DTF 138 III 531 consid. 4.3; sentenze del Tribunale federale 5A_153/2018 del 13 dicembre 2018 consid. 3.3.1 e 5A_137/2018 del 28 novembre 2018, consid. 3.3.1). Più che di “revoca” del sequestro si dovrebbe quindi parlare di caducità (come nelle marginali dell’art. 279 LEF in tedesco [“Dahinfallen”] e in francese [“caducité”]).
Competente per accertare la revoca del sequestro è l’ufficio d’esecuzione che ha eseguito il sequestro e, su ricorso, le autorità di vigilanza (sentenze del Tribunale federale 5A_886/2021 e 885/2021 del 14 aprile 2022, consid. 2.3, e della CEF 15.2023.16 del 23 giugno 2023, consid. 2).
4.1 Se l’escusso ha fatto opposizione al precetto esecutivo emesso a convalida del sequestro e l’opposizione è stata eliminata, onde mantenere la convalida il sequestrante deve chiedere la continuazione dell’esecuzione entro venti giorni dal “passaggio in giudicato” della decisione che ha eliminato l’opposizione (art. 279 cpv. 3 LEF, in vigore dal 1° gennaio 1997; prima la legge non precisava né la durata né la decorrenza del termine).
4.1.1 Nella procedura civile si distinguono la regiudicata formale (force de chose jugée o autorité de chose jugée formelle, formelle Rechtskraft) e la regiudicata materiale (autorité [matérielle] de chose jugée, materielle Rechtskraft). Una decisione passa in giudicato (formale) quando non può più essere impugnata mediante un rimedio giuridico ordinario (DTF 146 III 284 consid. 2.3.1). La decisione passata in giudicato (formale), ossia definitiva, è vincolante nei procedimenti successivi tra le stesse parti. Per designare tale vincolatività si parla di regiudicata materiale. Essa ha un aspetto positivo e uno negativo. In senso positivo, vincola il giudice nei procedimenti successivi a tutto ciò che è stato stabilito nella sentenza del procedimento precedente (cosiddetto effetto pregiudiziale o vincolante). In senso negativo, vieta a qualsiasi giudice successivo d’intervenire in un’azione il cui oggetto sia identico a quello della sentenza definitiva, a meno che l’attore non possa far valere un interesse meritevole di tutela alla ripetizione della decisione precedente (cosiddetto effetto preclusivo) (DTF 145 III 143 consid. 5.1). La regiudicata materiale presuppone che la decisione sia passata in giudicato formale (DTF 142 III 210 consid. 2 e 139 III 128 consid. 3.1) e ch’essa non sia più modificabile, se non mediante revisione (DTF 141 III 376 consid. 3.3.4 a contrario e 138 III 382 consid. 3.2.1, pag. 384; sentenze del Tribunale federale 5A_235/2018 del 30 aprile 2018, consid. 2, e 5A_928/2016 del 22 giugno 2017, consid. 5.1).
4.1.2 Il “passaggio in giudicato” menzionato all’art. 279 cpv. 3 LEF è quello in senso formale. Solitamente, infatti, tale termine viene usato per designare l’inizio della regiudicata formale, ossia il momento in cui la decisione diventa definitiva, preludio come visto alla regiudicata materiale, i cui effetti, invece, retroagiscono all’ultimo stadio del processo in cui l’oggetto del litigio poteva ancora essere modificato (DTF 142 III 413 consid. 2.2.6 pag. 419 e 140 III 278 consid. 3.3 pag. 282; v. già Walther Habscheid, Die Rechtskraft nach schweizerischem Zivilprozessrecht, SJZ/RSJ 1978, 222 ad 3), vale a dire all’ultimo stadio in cui era ancora possibile addurre fatti nuovi giusta gli art. 229 o 317 cpv. 1 CPC (cfr. DTF 148 III 95 consid. 4.3.2), cioè prima dell’inizio delle deliberazioni dell’autorità giurisdizionale superiore (DTF 142 III 413 consid. 2.2.6; sentenza della CEF 14.2022.141 del 23 giugno 2023 consid. 1.2.2). La versione in francese dell’art. 279 cpv. 3 LEF si riferisce del resto specificatamente all’“entrée en force [de chose jugée]”, ossia, appunto, al passaggio in giudicato formale (mentre le versioni in italiano e tedesco parlano, genericamente, di “passaggio in giudicato” e “rechtskräftigen [Beseitigung]”). La scelta del passaggio in giudicato (formale) operata dal legislatore non è invero coerente con il sistema dell’esecuzione per debiti, in cui è generalmente tenuto per determinante il carattere esecutivo, e non definitivo, della decisione, appunto, da eseguire (v. art. 80 cpv. 1 LEF e DTF 146 III 284 consid. 2.1, pag. 285, sentenza della CEF 14.2011.96 del 16 agosto 2011, RtiD 2012 I 976 n. 48, consid. 4.3; art. 325 CPC in relazione con le decisioni di rigetto dell’opposizione e sentenze del Tribunale federale 5A_78/2017 del 18 maggio 2017 consid. 2.2 e della CEF 15.2020.26 del 20 maggio 2020 consid. 2), caratteristiche che non necessariamente coincidono (v. art. 336 cpv. 1 CPC). Il testo dell’art. 279 cpv. 3 LEF è però in apparenza chiaro e pertanto di principio vincolante.
4.1.3 Nel diritto processuale svizzero, dal 2011 il passaggio in giudicato formale presuppone che la decisione sia inappellabile, che il termine per appellare sia decorso inutilizzato, che la parte abbia rinunciato all’appello o l’abbia ritirato oppure che una decisione definitiva sull’appello sia stata notificata alle parti (cfr. Droese in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª ed. 2017, n. 3 ad art. 336 CPC; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª ed. 2019, n. 2 ad art. 336 CPC). L’appello (art. 311 segg. CPC) è infatti l’unico mezzo d’impugnazione cui viene riconosciuto un carattere ordinario, mentre il reclamo (art. 321 segg. CPC), il ricorso al Tribunale federale in materia civile (art. 72 segg. LTF) – tranne che sia diretto contro una sentenza costitutiva (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF) – e quello sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF) sono qualificati come vie di ricorso straordinario (DTF 146 III 284 consid. 2.3.5 e 2.4, pagg. 288-289), come pure la revisione e l’interpretazione (Kofmel Ehrenzeller in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a ed. 2021, n. 2 ad art. 336 CPC), poiché non hanno un effetto sospensivo automatico (art. 325 cpv. 1 e 331 cpv.1 CPC; 103 cpv. 1 e 117 LTF), a differenza dell’appello (art. 315 cpv. 1 CPC), salvo in materia di diritto di risposta e di provvedimenti cautelari (art. 315 cpv. 4 CPC).
4.1.4 Il passaggio in giudicato presuppone ad ogni modo la (valida) notificazione della decisione alle parti (DTF 141 I 97 consid. 7.1, pag. 102; sentenze del Tribunale federale 5A_728/2010 del 1° gennaio 2011 consid. 2.2.3 e 5A_264-495/2007 del 25 gennaio 2008 consid. 3.3, e della CEF 14.2022.27 del 14 settembre 2022 consid. 4.1 e 14.2021.104 del 7 febbraio 2022 consid. 7.5). Quando la notifica viene fatta non oralmente in udienza (art. 239 cpv. 1 lett. a CPC), bensì per scritto, è possibile che non avvenga allo stesso momento per tutte le parti. Si pone allora il quesito di sapere quale data di notifica considerare determinante. Stante l’unicità della decisione, il cui contenuto è identico per tutte le parti a prescindere dal fatto che ne vengono notificati più esemplari, il momento del passaggio in giudicato dev’essere uno solo, identico per tutte le parti. Ciò non significa che debba sempre essere la data dell’ultima notifica (in tal senso invece: Droese, op. cit., n. 4 ad art. 336). Il momento in cui la decisione passa in giudicato dipende infatti dal comportamento delle singole parti, in particolare dall’omissione d’inoltrare un appello o una domanda di motivazione della decisione comunicata senza motivazione scritta entro la scadenza del termine (unico) di legge (art. 311 cpv. 1 o 239 cpv. 2 CPC) – la quale non è la stessa per tutte le parti se la notifica della decisione non avviene per tutte alla medesima data –, dalla rinuncia ad appellarsi o dal ritiro dell’appello, che determina il passaggio in giudicato della decisione non appena la dichiarazione di rinuncia o di ritiro giunge al tribunale (Droese, op. cit., n. 5 e 6 ad art. 336), dalla scadenza infruttuosa del termine o dall’impugnazione di una parte soltanto dei dispositivi, che ha per effetto l’entrata in forza dei dispositivi non impugnati già alla scadenza del termine d’appello (cfr. art. 315 cpv. 1 CPC) oppure, nel caso in cui la decisione pregiudica anche gl’interessi della parte appellata (ossia in caso di accoglimento parziale dell’azione), alla scadenza infruttuosa del termine per inoltrare un appello incidentale (art. 313 CPC; Droese, ibidem).
In considerazione della definizione stessa della regiudicata formale, occorre ritenere che la data determinante per stabilire quando la decisione è passata in giudicato è quella della notifica alla parte abilitata a inoltrare un appello, ossia alla parte soccombente, poiché quella vincente non ha alcun interesse giuridicamente protetto di contestare la decisione (ciò di cui Droese tiene correttamente conto solo nel caso dell’appello limitato a una parte del dispositivo).
4.1.5 Se è inappellabile, la decisione passa in giudicato logicamente con la sua emanazione (sentenza del Tribunale federale 5A_375/2022 del 31 agosto 2022 consid. 5.1.4.2; Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 336), più precisamente con la sua comunicazione all’udienza o con la sua spedizione in forma scritta (Droese, op. cit., n. 8 ad art. 336), e non solo al momento della sua notifica, poiché nessuna parte è abilitata ad aggravarsene con un appello. La contraddizione con la giurisprudenza secondo cui la decisione non esplica effetti prima della sua notifica alle parti (sopra consid. 4.1.4) è solo apparente. Non può essere data esecuzione alla decisione inappellabile finché non è stata notificata alla parte soccombente, alla quale dev’essere data la possibilità d’inoltrare un ricorso di tipo straordinario e di chiedere la sospensione dell’efficacia (ossia della regiudicata formale) e dell’esecutività (art. 325 cpv. 2 e 331 cpv. 2 CPC; 103 cpv. 3 e 117 LTF), ma ciò non osta a ch’essa passi in giudicato già al momento dell’invio della decisione, il suo carattere definitivo ed esecutivo essendo sospeso, con effetto retroattivo alla data della decisione impugnata (ex tunc), solo qualora al ricorso straordinario venga concesso effetto sospensivo (citata 5A_375/2022, consid. 5.1.4.2; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 336; Droese, op. cit., n. 12 ad art. 336, 2° trattino). È invero discusso se il giudice adito con un reclamo o con una domanda di revisione possa sospendere non solo l’esecutività della decisione impugnata ma anche la regiudicata formale, poiché gli art. 325 cpv. 2 e 331 cpv. 2 CPC menzionano esplicitamente solo la sospensione dell’esecutività (v. sentenza della CEF 15.2016.36/40 del 19 luglio 2015 consid. 5.1/b). La questione può rimanere indecisa nella fattispecie, siccome nessuno ha ricorso contro la decisione di rigetto. Decisivo è che la decisione inappellabile passa in giudicato di principio al momento della sua pronuncia.
4.1.6 Applicato alla lettera, l’art. 279 cpv. 3, 2° periodo LEF può condurre all’inaccettabile conseguenza che se la decisione che rigetta l’opposizione in procedura sommaria (e quindi inappellabile) viene notificata all’escutente più di venti giorni dopo la sua pronuncia, il termine di convalida del sequestro si perime prima ch’egli abbia avuto conoscenza dell’inizio della sua decorrenza. Non era ovviamente questa la volontà del legislatore. Al contrario, in occasione della modifica dell’art. 279 cpv. 3 LEF, nel quadro dell’adozione del decreto federale sull’approvazione e l’attuazione della revisione della Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la precedente formulazione, secondo cui se il debitore non aveva fatto opposizione o questa era stata rimossa, il creditore doveva chiedere la continuazione dell’esecuzione entro dieci giorni dal momento in cui era legittimato a farlo (giusta l’art. 88 LEF), è stata cambiata, fissando quale data di decorrenza del termine di venti giorni (e non più di dieci, tenuto conto del termine di pagamento indicato nel precetto esecutivo [art. 69 cpv. 2 n. 2 LEF], in conformità con l’art. 88 cpv. 1 LEF) impartito all’escutente per chiedere la continuazione dell’esecuzione la data di notifica dell’esemplare del precetto esecutivo a lui destinato, onde evitare che, com’era invece possibile nel diritto previgente, il termine in questione potesse decorrere prima ch’egli avesse ricevuto tale esemplare e quindi prima che avesse avuto conoscenza dell’assenza di opposizione al precetto esecutivo e di conseguenza del decorso del termine di convalida. Il Consiglio federale ha precisato che con la nuova formulazione proposta per il capoverso 3 si era inteso “innanzitutto dare attuazione al principio generale secondo cui un termine di perenzione decorre solo a partire dal momento in cui la parte tenuta a rispettare il termine è venuta a conoscenza dell’evento a partire dal quale decorre il termine” (FF 2007, 1482 ad 4.1, ad art. 279 LEF). Esso ha tuttavia misconosciuto che nel riferirsi, nel nuovo terzo capoverso, al passaggio in giudicato della decisione di eliminazione dell’opposizione, ha consentito, inconsapevolmente, nuove lesioni di questo principio nei casi in cui la decisione di rigetto è inappellabile, ossia se è emessa in procedura sommaria (art. 251 lett. a e 309 lett. b n. 3 CPC) o se è emessa in via accessoria in una procedura ordinaria (art. 79 LEF) il cui valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di meno di fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC).
Non risulta d’altronde dal Messaggio che si sia voluto cambiare la regola previgente per quanto attiene alla convalida del sequestro in caso di rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo. Ora, era ammesso che se l’opposizione era stata tolta dal giudice del rigetto (art. 80 segg. LEF) o dal giudice del merito (art. 79 LEF), il termine di convalida, allora di dieci giorni, decorreva dalla comunicazione della decisione di eliminazione dell’opposizione (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 13 ad art. 279 LEF).
4.1.6.1 In linea di principio, quando il testo di una legge è chiaro, non è necessario interpretarlo (DTF 123 III 91 consid. 3/a e i rinvii). Occorre scostarsi dal significato letterale di un testo chiaro per via interpretativa quando sussistono ragioni oggettive per ritenere che il testo non rispecchi il vero significato della disposizione in questione (DTF 115 Ia 137 consid. 2/b e i rinvii; sentenza del Tribunale federale 4P.177/2004 del 7 settembre 2004 consid. 2.3.2).
4.1.6.2 Nel caso in esame, tenuto conto della sistematica della legge e dello scopo della norma esposto nel Messaggio del Consiglio federale, vi sono sufficienti elementi oggettivi per ritenere che il testo dell’art. 279 cpv. 3, 2° periodo LEF non rispecchia il vero senso della disposizione, ciò che giustifica, in deroga al suo tenore letterale, d’interpretarlo nel senso che per mantenere il sequestro convalidato, il sequestrante deve chiedere la continuazione dell’esecuzione entro venti giorni dalla notifica a lui della decisione di rigetto dell’opposizione, ove essa abbia carattere inappellabile.
4.2 Nella fattispecie, è di conseguenza decisiva la data della notifica al ricorrente della decisione di concessione del rigetto dell’opposizione in procedura sommaria e non, come da lui sostenuto in via sussidiaria, la data di sua notifica agli eredi di PI 1. Il termine di mantenimento della convalida di venti giorni è quindi iniziato il 14 novembre 2002, come si evince dal tracciamento della Posta e come ammesso dallo stesso ricorrente. È scaduto così domenica 4 dicembre ed è stato riportato per legge a lunedì 5 dicembre 2022 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Ne segue che presentata solo il 1° febbraio 2023 (secondo l’allegazione non provata dal ricorrente), la sua domanda di continuazione dell’esecuzione, ricevuta dall’UE il 3 febbraio 2023 era tardiva, come da esso rettamente accertato.
4.3 Anche la motivazione principale del secondo ricorso risulta infondata. L’attestazione di esecutività della decisione di rigetto dell’opposizione rilasciata dal giudice che l’ha emanata (art. 336 cpv. 2 CPC), correttamente denominata in francese “attestation de force exécutoire” (v. Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 14 ad art. 88 LEF) nel modulo (facoltativo) di domanda di continuazione dell’esecuzione (n. 4, retro, voce “Allegati”) – ed erroneamente “attestazione [della…] crescita in giudicato” in italiano e “Rechtskraftbescheinigung” in tedesco – è ininfluente per determinare la tempestività della domanda di continuazione ai sensi dell’art. 279 cpv. 3, 2° periodo LEF. La sua mancata produzione ha infatti per effetto soltanto la sospensione dell’esecuzione fino all’effettiva produzione (sentenze del Tribunale federale 5A_435/2007 del 15 novembre 2007 consid. 2 e 7B.18/2003 del 18 febbraio 2003). Non può quindi essere considerata, come sostenuto da RI 1, la data (31 gennaio 2023) in cui ha ricevuto dalla Pretura l’attestazione di esecutività della decisione di rigetto. Il secondo ricorso va dunque respinto.
Sul primo ricorso
Confermata la decadenza del sequestro con la reiezione del secondo ricorso, risulta estinta d’ufficio anche l’esecuzione a convalida del sequestro, promossa al foro del sequestro (giusta l’art. 52 LEF), siccome gli escussi sono tutti domiciliati fuori dalla Svizzera e non è dato un altro foro esecutivo in Svizzera (DTF 115 III 28 consid. 4/b, pag. 36; 82 III 63 consid. 4; sentenze del Tribunale federale 4A_353/2012 del 25 gennaio 2013 consid. 5.2 e 7B.259/2001 del 27 novembre 2001 consid. 5, e della CEF 15.2014.21 del 27 marzo 2014 consid. 2, massimato in RtiD 2014 II 905 n. 62c, e i rinvii). Il primo ricorso è di conseguenza senza oggetto.
Stante il fatto che i ricorsi non sono stati notificati agli eredi dell’escusso per osservazioni, non è neppure necessario notificare loro il giudizio odierno, tenuto conto del suo esito.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso del 22 giugno 2023 è respinto.
Il ricorso del 13 marzo 2023 è irricevibile.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione all’avv. PA 1, __________, __________.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.