Incarto n. 14.2011.161
Lugano 21 dicembre 2011 LS/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
vicecancelliera:
Locatelli
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di sequestro promossa davanti alla Pretura __________ con opposizione 5 maggio 2011 (inc. SO.2011. 488) da
RE 1 (patrocinato da PA 2)
e con opposizione 11 maggio 2011 (inc. SO.2011.510) da
RE 2 (patrocinata dall' PA 1)
contro
il sequestro 29 aprile 2011 (inc. SO.2011.459) (n° __________) richiesto nei confronti dell'opponente RE 1 da
CO 1 (patrocinato dall' PA 3)
in cui il Pretore aggiunto __________, con decisione 29 settembre 2011, ha respinto entrambe le opposizioni, confermando di conseguenza il sequestro, tasse, spese e ripetibili (con vincolo di solidarietà) a carico di RE 1 e di RE 2;
reclamanti RE 1 con allegato 7 ottobre 2011 ed RE 2 con atto del 10 ottobre 2011, con cui postulano entrambi la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere le loro opposizioni e conseguentemente annullare il decreto di sequestro, mentre in via subordinata ne propongono il parziale accoglimento nel senso di confermare il sequestro del credito presso il notaio avv. __________, depositato a garanzia del pagamento TUI limitatamente a fr. 50'000.– in luogo di fr. 100'000.–, protestate tasse, spese e ripetibili;
lette le osservazioni [recte: risposte al reclamo] introdotte da CO 1 il 7 novembre 2011 rispettivamente il 16 novembre 2011, dove si chiede di dichiarare irricevibile il reclamo di RE 1, e in ogni caso che sia il reclamo di RE 1 che quello di RE 2 siano respinti con contestuale conferma della sentenza impugnata, protestate tasse, spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 28 aprile 2011 diretta contro CO 1, CO 1 ha chiesto al Pretore __________ in base all'art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF, di porre sotto sequestro:
– “presso il __________, il credito del notaio avv. __________ nei confronti del __________ in restituzione dell'importo, rispettivamente di averi pari a fr. 100'000.–, depositati sul conto nel notaio no. __________ a garanzia del pagamento della TUI di cui al rogito no. __________ del 24 settembre 2008 e di pertinenza e spettanza del signor RE 1”;
– “presso lo studio legale e notarile dell'avv. __________, il credito del signor RE 1 verso il notaio in liberazione dell'importo/averi pari a fr. 100'000.–, depositati sul conto no. __________ presso il __________ nell'ambito della compravendita rogito no. __________ del 24 settembre 2008 a garanzia del pagamento TUI”;
il tutto sino a concorrenza del credito di fr. 575'000.– oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2010.
B. Il sequestrante ha affermato di avere acquistato con contratto di compravendita immobiliare del 24 settembre 2008 (rogato con atto n. __________ del notaio avv. __________) dal promotore CO 1 e con lui da __________, __________, __________ e __________, la PPP n. __________ (quota di comproprietà 51/1000) del fondo base n. __________ RFD __________, presso il Condominio __________. In un secondo tempo e sempre presso quel medesimo condominio, con contratto di compravendita immobiliare del 7 giugno 2010 (rogato con atto n. __________ del notaio avv. __________) il sequestrante ha poi acquistato da __________ -che, a sua volta, l'aveva precedentemente comperata da RE 1, __________, __________, __________ e __________ - anche la PPP n. __________ (quota di comproprietà 64/1000), insieme a ogni pretesa e diritto ad essa legati.
Nell'immobile in questione erano emersi una serie di gravi difetti, fra cui il distacco di lastre di granito dalle facciate e la presenza di importanti crepe nella piscina. Vari inviti volti a porre rimedio a queste problematiche, sarebbero stati ignorati da RE 1. I difetti erano quindi stati oggetto di una procedura di prova a futura memoria avviata davanti alla Pretura __________ (inc. n. DI.2010.84/85) dalla Comunione dei condomini dell'immobile e, singolarmente, dai suoi membri. Il relativo rapporto peritale 31 maggio 2010 dell'ing. __________ -che faceva proprie le conclusioni di un altro professionista- stabiliva il preventivo di massima dei costi per il risanamento dell'immobile in fr. 2'408'000.– (+/- 20%). Il preventivo finale del 14 marzo 2011 elaborato dallo studio d'ingegneria __________, stimava in fr. 4'524'567.– la spesa massima necessaria per eliminare i danni e in fr. 420'000.– gli onorari e gli imprevisti. La quota parte per il sequestrante, in quanto proprietario di due PPP di complessivi 115/1000 (51/1000 e 64/1000), era così di fr. 575'000.– (fr. 5'000'000.– x 115/1000), pari al minor valor subìto dai due appartamenti.
C. Il 29 aprile 2011, il Pretore aggiunto __________, ha decretato il sequestro così come richiesto per l'importo di fr. 575'000.– oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2011 oltre spese.
D. Il 5 maggio 2011 RE 1 ha formulato opposizione al citato decreto di sequestro, contestando esistenza e ammontare del credito, esistenza di una causa di sequestro e esistenza di beni da sequestrare fra cui del credito verso il notaio avv. __________. Al citato provvedimento si è altresì opposta RE 2 con atto 11 maggio 2011, pretendendosi unica titolare dei crediti sequestrati. Al contraddittorio del 24 agosto 2011 il sequestrante ha prodotto un memoriale scritto di risposta. Esistenza del credito e causa di sequestro erano pacificamente verosimili, mentre esistenza del bene sequestrato era comprovata dal relativo rogito con cui l'interessato aveva acquistato la PPP n. __________ (sopra, consid. B), dove il notaio preposto veniva incaricato di trattenere la somma di fr. 100'000.– quale garanzia di pagamento della pretesa TUI. A carico di questo bene vi era già un precedente sequestro, pertanto anche solo per questo l'atto di cessione 1° aprile 2011 stipulato da RE 1 e dalla società RE 2, e con cui il primo aveva (fra l'altro) trasferito a quest'ultima il credito così sequestrato, era da considerarsi nullo. Fosse anche stato valido, l'atto era ad ogni modo abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) e simulato: più indizi segnalavano che RE 1 stava trasferendo beni propri a società e membri di famiglia, a danno dei suoi creditori e questo nonostante i gravi difetti lamentati dagli acquirenti delle PPP di cui al Condominio __________.
Con la sua replica l'opponente RE 1 ha riconfermato di contestare l'esistenza dei presupposti del sequestro. Secondo la cessione 1° aprile 2011 -globale e specifica- tutti i crediti che egli aveva acquisito quale promotore, comproprietario, venditore o altro ruolo riferito all'edificazione del Condominio __________, verso quei notai che avevano rogato le compravendite delle PPP (e in particolare le garanzie TUI), erano passati alla società RE 2. L'intento poi era quello di tacitare le ingenti esposizioni debitorie che egli aveva verso di lei. La cessione 1° aprile 2011 andava a completare la precedente cessione che risaliva al 10 giugno 2009 e che il Pretore __________ non aveva ritenuto sufficientemente valida. Il sequestrante ha obiettato che il Pretore adito non era comunque legato da valutazioni giuridiche di altri Pretori, e che la cessione del 2009 non comprendeva i crediti a garanzia delle pretese TUI. All'atto 1° aprile 2011 difettava inoltre una controprestazione, ritenuto poi che RE 1 avrebbe potuto saldare eventuali debiti grazie ad altri mezzi propri.
Dal canto suo, la società opponente RE 2 ha rinviato alle contestazioni sollevate dal debitore sequestrato in merito all'esistenza del credito e di una causa di sequestro. In base all'accordo 1° aprile 2011, la cessione 10 giugno 2009 e la convenzione transattiva di scioglimento della società semplice “__________” del 17 novembre 2008, il debitore sequestrato le aveva trasferito (anche) i beni sequestrati, di cui era pertanto diventata unica titolare. Il precedente sequestro poi non era mai stato convalidato. L'atto 1° aprile 2011 era una specificazione delle valide cessioni globali che l'avevano preceduto, e questo a prescindere da considerazioni emerse in altri procedimenti di sequestro. Quell'atto non era abusivo poiché legato al contratto di scioglimento di società semplice 17 novembre 2008 e volto a un parziale regolamento di pretese a lei dovute da RE 1. In sede di duplica il sequestrante ha osservato che, per quel che ne era del Condominio __________, RE 1 e la società opponente risultavano essere debitori solidali. Il precedente sequestro era stato mantenuto, ed era quindi valido, visto che la cessione 10 giugno 2009 non era abbastanza specifica in merito: di modo che, trattandosi di un bene già bloccato, la cessione 1° aprile 2011 era di per sé nulla. Di fatto, tutti i tre atti di cessione miravano a sottrarre beni ai creditori del debitore sequestrato.
E. Con sentenza 29 settembre 2011, il Pretore aggiunto __________ ha respinto le opposizioni e confermato il sequestro. Nonostante il debitore sequestrato continuasse a sostenere che i beni sequestrati non gli appartenevano, il primo giudice ha ritenuto che, essendo litigiosa la titolarità dei beni sequestrati, per decidere della legittimazione ad agire si poteva attendere che la loro proprietà fosse accertata. Inoltre, la società opponente aveva a sua volta giustificato il suo interesse ad agire rivendicando, per intervenuta cessione, la titolarità su quegli stessi beni. La causa del sequestro era individuabile nell'art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF ossia il legame sufficiente del credito con la Svizzera, trattandosi di difetti ad un immobile in Ticino luogo dove era stata conclusa anche la compravendita. Dai documenti prodotti dal sequestrante, era altresì verosimile il preteso credito rivendicato da quest'ultimo. Anche l'esistenza dei beni oggetto di sequestro era pacifica, mentre contesa era la loro appartenenza. Per il Pretore aggiunto, dal profilo formale l'accordo di cessione 1° aprile 2011 rispettava i requisiti di cui all'art. 165 cpv. 1 CO: redatto per iscritto, specificava oggetto (i crediti del debitore sequestrato verso i notai che avevano rogato le compravendite delle PPP di cui al Condominio __________) e motivi (la volontà di coprire i debiti di RE 1 verso la società opponente).
Per il Pretore aggiunto il precedente sequestro non era stato convalidato, di modo che la cessione non poteva per questo considerarsi nulla. Infondata poi la tesi della simulazione visto che, malgrado la loro stretta relazione d'affari, non vi era ragione per ritenere che tra debitore sequestrato e società opponente vi fosse identità economica. Per contro, più indizi avvaloravano quella dell'abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC). Certo, nel giugno 2009 i creditori del debitore sequestrato non avevano ancora dato avvio a procedure giudiziarie, essi si erano tuttavia già manifestati nei confronti della società semplice “__________” di cui il debitore sequestrato faceva parte. L'accordo 1° aprile 2011 anche se inteso a specificare la cessione 10 giugno 2009, era successivo alle vertenze giudiziarie nel frattempo promosse. Del preteso debito di fr. 660'000.– di RE 1 verso la società opponente, dava atto solo la dichiarazione scritta di quest'ultima, ma nessun altro documento oggettivo e contabile. Non era poi verosimile che la società opponente godesse di privilegi in virtù dei quali, tramite cessione, poteva pretendere di soddisfare pretese proprie prima rispetto a quelle di altri creditori del debitore sequestrato. Ciò detto, nel complesso tanto quest'ultimo quanto la società opponente potevano rendersi conto del fatto che la cessione 1° aprile 2011 avrebbe favorito un solo creditore a scapito degli altri. Ritenuto che gli importi trattenuti dai notai a garanzia del pagamento TUI non erano stati ceduti in modo valido, titolare del credito sequestrato era il debitore sequestrato: da cui, la sua legittimazione a interporre opposizione. In quanto la cessione 1° aprile 2011 era qualificabile quale atto abusivo, il mantenimento del sequestro era giustificato. Donde, la reiezione delle opposizioni di debitore sequestrato e società opponente.
F. Con reclamo 7 ottobre 2011 RE 1 chiede di accogliere la sua opposizione e quella della società opponente, annullando il sequestro. Al Pretore aggiunto rimprovera di non essersi limitato a esaminare se la cessione 1° aprile 2011 era simulata, ma di avere anche verificato se erano dati i presupposti di un abuso di diritto, argomento che il sequestrante non aveva invocato: e questo aveva leso sia l'onere della prova che i diritti processuali di RE 1. Il credito del notaio avv. __________ verso la banca in virtù del suo conto professionale, di sola spettanza di quest'ultimo, era uguale a quello che il sequestrante aveva verso quel notaio. Non vi erano motivi per ritenere la cessione 1° aprile 2011 verosimilmente abusiva. Nel 2009, allorquando il debitore sequestrato aveva ceduto le pretese legate al Condominio __________ alla società opponente, solo i soci finanziatori avevano avanzato pretese creditorie, ma nessuno degli altri creditori manifestatisi solo nel 2011. Nessuna vertenza giudiziaria era pendente al 1° aprile 2011, mentre la relativa cessione non era che una specificazione di quella già sottoscritta nel 2009. I debiti di RE 1 verso la società opponente risalivano al 2003 come suffragato dai documenti contabili annessi al reclamo. A titolo di controprestazione alla società opponente si trasferivano gli utili provenienti dalla vendita delle PPP del Condominio __________ e il diritto di incassare quanto depositato a garanzia del pagamento della TUI: oltre a ottenere il controllo sull'intero affare venivano così liquidati i debiti del debitore sequestrato, che non aveva alcun intento di privarsi di propri beni. A titolo subordinato, il reclamante propone di confermare il decreto di sequestro, ma solo per l'importo di fr. 50'000.–, visto che i crediti TUI erano stati attribuiti per metà a lui e per l'altra metà alla società opponente.
G. Con memoriale del 10 ottobre 2011 anche la società opponente interpone il proprio reclamo avverso la decisione pretorile 29 settembre 2011 proponendo, in sostanza, analoghi argomenti e richieste di quelli proposti dal debitore sequestrato.
H. Delle risposte al reclamo inviate dal sequestrante il 7 novembre rispettivamente il 16 novembre 2011, dove si chiede di dichiarare irricevibile il reclamo del debitore sequestrato e, comunque e ad ogni modo, respingere sia il reclamo di quest'ultimo che quello della società opponente, si dirà, se necessario, nel seguito.
Considerando
in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 44-45 ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, nonché art. 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a CPC). L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore -e contestate dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per mantenere il provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).
Proposti il 7 e 10 ottobre 2011 avverso la sentenza 29 settembre 2011 intimata lo stesso giorno e notificata alle parti l'indomani, i reclami ossequiano il predetto termine e sono quindi ammissibili. A CO 1 il ricorso del debitore sequestrato è stato intimato il 26 ottobre 2011 e notificato il 28 ottobre 2011, di modo che inviata il 7 novembre la sua risposta al reclamo è tempestiva. Per contro, quello della società opponente è stato intimato il 10 novembre 2011 cui l'indomani è seguita la notifica: la risposta al reclamo 16 novembre 2011 è pertanto altresì ammissibile.
Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85 segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 157 CPC).
Inoltre, i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano determinanti.
In questa sede il sequestrante chiede anzitutto di dichiarare irricevibile il reclamo introdotto dal debitore sequestrato il quale, nella misura in cui continuava a ribadire che i crediti sequestrati non erano più suoi, non rendeva verosimile il pregiudizio di suoi interessi: di modo che, egli difettava della legittimazione e quindi anche dell'interesse a ricorrere (risposta al reclamo 7 novembre 2011, pag. 3 seg. n. 3). La domanda è tuttavia fuorviante. Certo, la legittimazione ad interporre opposizione e quella a ricorrere contro la decisione su opposizione può in effetti non essere data quando l'interessato si limita ad affermare che i beni sequestrati appartengono a terzi (CEF 18 giugno 2010 [14.2010.40] consid. 2.1; 26 gennaio 2005 [14.2004.109] consid. 3.2). Tuttavia, nel caso concreto, il Pretore aggiunto ha ritenuto che vi erano elementi per ritenere la cessione 1° aprile 2011 verosimilmente abusiva e, conseguentemente, che il credito verso il notaio avv. __________ riconducibile all'importo depositato a garanzia del pagamento della TUI era da ascrivere al debitore RE 1 e non alla società opponente. In queste condizioni non si può certo sostenere che il debitore sequestrato non avesse un interesse degno di protezione a ricorrere contro la decisione impugnata rivelatasi per finire a lui sfavorevole. Del resto, il sequestrante medesimo ha sempre avversato e avversa tuttora la legittimità dell'accordo datato 1° aprile 2011 con cui (fra l'altro) il credito sequestrato era stato ceduto alla società opponente. Tesi questa che mal si concilia -poiché ciò significherebbe a priori escludere il carattere abusivo di questa cessione- con la richiesta di negare al debitore sequestrato la legittimazione a ricorrere. Non vi sono quindi motivi per dar seguito alla domanda così formulata dal sequestrante.
In virtù dell'art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5.e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia i fatti, le prove e le eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (cosiddetti “nova in senso proprio”: “echte Noven”), sia quelli verificatisi prima (“nova in senso improprio”: “unechte Noven”). La possibilità di addurre fatti nuovi comprende logicamente anche quella di produrre nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler, op. cit., n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe lettera morta, poiché i fatti nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter influire sulla decisione. Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio degli allegati da intendersi quale reclamo e relativa risposta al reclamo (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3), non invece con eventuali repliche e dupliche (sull'ammissibilità di tali allegati: Sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2 con numerosi rinvii). Le limitazioni di cui all'art. 326 cpv. 1 CPC non sono applicabili in materia di opposizione al sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC) (da ultimo: CEF 31 marzo 2011 [14.2011.12] consid. 6).
a) Invero, contestualmente all'entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del nuovo Codice di diritto processuale svizzero, alcuni autori sembrano limitare il campo di applicazione di questa norma solo a fatti, prove ed eccezioni nuovi in senso proprio (“echte Noven”: Ammon/Walther, op. cit., n. 74 ad § 51; Reiser, op. cit., n. 46 ad art. 278, che nondimeno ammette la facoltà di avvalersi di “unechte Noven” ogni qualvolta è posta in gioco la nullità del sequestro o l'omissione ad avvalersene va ricondotta a un motivo “scusabile e giustificato” [op. cit., n. 47 segg. ad art. 278]; Reich in: Baker/McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Berna 2010, n. 4 ad art. 326; Sprecher, Prozessieren zum SchKG unter neuer ZPO in: SJZ 107 (2011) Nr. 12 pag. 282 ad D/III/4; Meier-Dieterle, Arrestpraxis ab 1. Januar 2011 in: AJP/PJA 10/2010 pag. 1222 n. 74). Tuttavia, se è vero che la prassi del Tribunale federale ha a più riprese ribadito la piena compatibilità degli “echte Noven” con l'art. 278 cpv. 3 LEF (Sentenza del Tribunale federale 5A_409/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 1.3; 5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3; 5P.330/2005 e 5P.296/2005 del 17 novembre 2005 consid. 4.2.1 e 5.1), al contrario non risulta che egli si sia pronunciato nel senso di escludere in modo univoco e a priori l'ammissibilità dei cosiddetti “unechte Noven” (Sentenza del Tribunale federale 5A_817/2008 del 30 giugno 2009 consid. 4.2). Ciò posto, come tale l'entrata in vigore dell'art. 326 CPC non ha in sé comportato una modifica della riserva contenuta nell'art. 278 cpv. 3 2. periodo LEF (cfr. n. 17 dell'allegato I al CPC in: RU 2010 1835 e 1849; per analogia: Sentenza del Tribunale federale 5A_230/2011 del 12 maggio 2011, consid. 3.2.1). E, anzi, sotto questo profilo traspare anche un diverso approccio che in riferimento all'opposizione al sequestro, non pare distinguere “echte” e “unechte Noven” (Freiburghaus/ Afheldt in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 5 ad art. 326) e persino ammettere in modo esplicito e generico “tout fait nouveau” (Jeandin in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 4 ad art. 326).
A fronte di ciò, e in mancanza di una visione univoca tanto nell'uno quanto nell'altro senso, non si intravede motivo per cui questa Camera debba scostarsi dalla prassi sviluppata -in forza di puntuali argomenti giuridici (sopra, consid. 5 ab initio)- e adottata in materia da oltre un decennio.
b) Ciò posto, sono così di per sé ammissibili i nuovi documenti (doc. 1 a 5) allegati al reclamo del debitore sequestrato e quelli prodotti con il reclamo della società opponente (doc. 1 a 6) -dovendosi pertanto respingere per i motivi di cui si è appena detto la richiesta avanzata dal sequestrante di non ammettere i doc. 3 a 5 (risposta al reclamo 16 novembre 2011, pag. 3 ad I/B)- come pure quelli che accompagnano la risposta al reclamo 7 novembre 2011 (doc. LL a OO) e la risposta al reclamo 16 novembre 2011 (doc. LL a QQ).
a. l'applicazione errata del diritto;
b. l'accertamento manifestamente errato dei fatti.
In concreto, il reclamante RE 1 invoca esplicitamente la lesione dell'art. 272 cpv. 1 cifra 3 LEF che sancisce il principio della verosimile l'appartenenza al debitore dei beni sequestrati, la violazione di norme di procedura oltre al manifesto ed erroneo accertamento nei fatti (reclamo 7 ottobre 2011, pag. 2 in mezzo). Dal canto suo, la società reclamante RE 2 si duole di una violazione dell'art. 272 cpv. 1 cifra 3 LEF oltre che di un manifesto ed erroneo accertamento dei fatti (reclamo 10 ottobre 2011, pag. 3 ad B).
Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:
del credito;
di una causa di sequestro;
di beni appartenenti al debitore.
Controverso resta il presupposto dell'appartenenza al debitore CO 1 del credito verso il notaio avv. __________ destinato a garantire il pagamento di una pretesa TUI, mentre ne era sufficientemente data la sua esistenza (sentenza impugnata, pag. 5 seg. n. 6.3). Per il resto, il Pretore aggiunto ha ritenuto verosimile l'esistenza della causa di sequestro identificata all'art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF -difetti e danni da tutelare con il sequestro, riguardando un immobile sito in Ticino, luogo dove i relativi contratti di compravendita delle due PPP erano altresì stati stipulati (sentenza impugnata, pag. 5 n. 6.1)- come pure, sulla base dei documenti prodotti e in assenza di obiezioni più specifiche, dell'esistenza di un credito per minor valore delle PPP riconducibile ai danni e ai difetti dell'immobile (sentenza impugnata, pag. 5 n. 6.2).
Sul reclamo del 7 ottobre 2011 presentato dal debitore sequestrato RE 1
Credito del notaio avv. __________ verso __________
Credito del debitore sequestrato verso il notaio avv. __________
Per contro -come si dirà nel seguito (sotto, consid. 12, 13, 14 e 15)- il Pretore aggiunto ha ritenuto che la cessione 1° aprile 2011 costituiva un atto di disposizione abusivo (sentenza impugnata, pag. 7 n. 10.2), ciò che il reclamante contesta (reclamo, pag. 9 n. 4).
A detta del Pretore aggiunto se non risultava che nel 2009 -allorquando il debitore sequestrato aveva mostrato di voler cedere alla società opponente gli attivi legati alla promozione immobiliare __________ - i vari creditori avessero dato avvio a vertenze giudiziarie, era pur sempre vero che a quel momento gli stessi avevano già manifestato le loro pretese alla società semplice “__________” di cui il debitore sequestrato faceva parte (sentenza impugnata, pag. 8 n. 10.2 in basso). In merito, il reclamante obietta che nel 2009 solo i soci finanziatori si erano manifestati pretendendo il pagamento della seconda rata relativa allo scioglimento di quella società semplice. Ciò non era invece stato il caso per i condomini dell'immobile , le cui pretese si erano concretizzate solo nel 2011 (reclamo, pag. 9 seg. n. 4a). Invano. La convenzione transattiva del 17 novembre 2008 con cui è stato disposto lo scioglimento della società semplice “” costituitasi a suo tempo fra il debitore RE 1 oltre a __________, __________, __________ e __________ -tutti investitori nel progetto designato Condominio __________ - fra le sue premesse segnalava in particolare “che sono sorte e sono in atto numerose contestazioni, sia per quanto concerne la realizzazione delle opere, sia per quanto concerne la consegna delle singole unità condominiali agli acquirenti [ossia i condomini] (difetti, garanzie, sorpassi di spesa, lavori extra, termini di consegna, ecc.)” (doc. HH1 pag. 2 in alto: inc. SO.2011.488). Pertanto, che -come tenta di sostenere il reclamante- “tra fine 2008 e inizio 2009 si discuteva con i condomini solo del distacco di una lastra di marmo” (reclamo, pag. 9 n. 4a in basso), è già di per sé una tesi priva di fondamento. Che poi, la quantificazione concreta di danni e difetti -e quindi delle relative pretese (reclamo, pag. 10 n. 4a)- sia seguita nel 2010 contestualmente all'esecuzione della prova a futura memoria e poi alla presentazione nel 2011 di un preventivo definitivo (sopra, consid. B), non è argomento tale da inficiare la conclusione pretorile. Di modo che, il reclamo va respinto.
Il Pretore aggiunto ha quindi ritenuto che con la cessione del 1° aprile 2011 il debitore sequestrato aveva sì inteso determinare meglio la cessione del 10 giugno 2009 specificando che erano altresì comprese le garanzie TUI depositate presso i notai, ma che di fatto a quel momento erano già in corso più procedure giudiziarie (sentenza impugnata, pag. 8 n. 10.2 in basso). Dal canto suo, il reclamante afferma che la “specificazione dei crediti TUI” non può essere fatta risalire solo al 2011, bensì già al 2009 allorquando il debitore sequestrato aveva manifestato la sua volontà di cedere tutto alla società opponente (reclamo, pag. 10 n. 4b). L'obiezione sfiora tuttavia il pretesto, visto e considerato che l'interessato non tenta nemmeno di spiegare perché il 1° aprile 2011, dopo quasi due anni dalla precedente cessione del 10 giugno 2009 (doc. HH: inc. SO.2011.488) e guarda caso a fronte di un preventivo finale datato 14 marzo 2011 (sopra, consid. B), abbia d'un tratto ritenuto opportuno dover precisare che “tra i crediti ceduti vi sono in particolare gli importi ancora dovuti dagli acquirenti delle singole quote di PPP del suddetto complesso a titolo di compravendita, ovvero tutte le somme ancora depositate presso i notai che hanno rogato i relativi contratti di compravendita e dai medesimi trattenute in garanzia degli acquirenti per oneri di diritto pubblico di competenza dei venditori, tra i quali in particolare il pagamento della TUI per ogni singola transazione immobiliare”, e specificare che “RE 2, in quanto creditrice cessionaria, è autorizzata a richiedere ai debitori il pagamento in sue mani di quanto da loro dovuto, in particolare è autorizzata a richiedere ai notai la liberazione in sue mani di tutti i saldi sui prezzi di compravendita” (doc. EE: inc. SO.2011.488). Per il resto, basti poi rilevare che la procedura di prova a futura memoria, sfociata in un primo rapporto peritale del 12 febbraio e poi in quello datato 31 maggio 2010 (doc. G pag. 1 e 32: inc. SO.2011.459), è stata avviata dalla Comunione dei condomini e dai suoi membri singolarmente ed era appunto intesa ad accertare “lo stato generale dei danni o dei difetti osservati che possono generare pericoli o ulteriori danni” (doc. G pag. 2: inc. SO.2011.459) di cui all'immobile __________. In definitiva, non si ravvisano elementi che consentano di scostarsi dal giudizio pretorile. Il reclamo va così respinto.
Il Pretore aggiunto ha poi appurato che non era supportata da documenti oggettivi la tesi secondo cui RE 1 aveva debiti verso la società opponente -motivo questo all'origine della cessione 1° aprile 2011- segnatamente, e all'infuori della sola dichiarazione scritta rilasciata da quest'ultima, l'esistenza del preteso debito di fr. 660'000.– (sentenza impugnata, pag. 8 seg. n. 10.2). Il reclamante a sostegno di ciò produce ora due avvisi di addebito, l'uno datato 2003 e relativo ad un importo di fr. 300'000.– e l'altro relativo ad una cifra di fr. 1'225'000.– e risalente al 2008, riferiti a versamenti che la società opponente aveva disposto a favore del debitore sequestrato (reclamo, pag. 11 n. 4c) a mò di anticipo (reclamo, pag. 3 seg. ad B e C). Questi documenti però non modificano la sostanza in quanto ai fini della vertenza in esame, non è tanto l'esistenza in sé dei debiti di RE 1 verso la società opponente a essere determinante e decisiva. Basti in effetti pensare che già nell'ambito della convenzione transattiva datata 17 novembre 2008, debitore sequestrato e società opponente avevano assunto “in via solidale ogni onere o pretesa di qualsiasi genere che fosse vantata o fatta valere verso , , __________ e __________ quali soci della società semplice “”, rispettivamente quali comproprietari e venditori di unità condominiali del complesso immobiliare “” edificato sul fondo part. no. __________ RF __________ nei confronti di imprese, artigiani o altri prestatori o fornitori di opere nel citato complesso immobiliare, così come nei confronti dei singoli acquirenti di unità condominiali” (doc. HH1 pag. 3 n. 4: inc. SO.2011.488). Della società semplice “__________” essi avevano ripreso “in proprio tutti i relativi diritti e oneri” obbligandosi solidalmente a versare agli ex soci investitori un dividendo di liquidazione di complessivi fr. 4'516'200.– (doc. HH1 pag. 2: inc. SO.2011.488). Di modo che, quantomeno verso questi ultimi e fino a concorrenza del suddetto importo, a entrambe le parti erano a quel momento noti sia l'esposizione debitoria che si erano assunti sia che -dato il vincolo solidale- l'uno avrebbe potuto dover supplire a eventuali inadempienze dell'altro. E, in un siffatto contesto, quello che dà adito a dubbi è semmai il fatto che proprio con la cessione 1° aprile 2011 gli interessati abbiano sentito l'esigenza di procedere ad una sorta di definizione dei loro rapporti di dare e avere, riducendo i debiti dell'uno nei confronti dell'altra.
Ma non solo, poiché invero il Pretore aggiunto ha altresì evidenziato che il debitore sequestrato nemmeno aveva tentato di giustificare il suo diritto a vedersi soddisfare le sue pretese creditorie prima di quelle vantate da altri creditori in virtù di un privilegio qualsiasi, e tantomeno avere reso verosimile di non poter liquidare i debiti attingendo ad altri suoi beni (sentenza impugnata, pag. 9 n. 10.2). E, sotto questo profilo il reclamante si limita in sostanza a ribadire che la cessione mirava a ristabilire un equilibrio fra pretese del debitore sequestrato e della società opponente, che in tal modo quest'ultima recuperava quanto a lui anticipato, che conseguentemente la società opponente poteva incassare direttamente gli utili derivanti dalle vendite e ritirare le garanzie depositate a titolo di TUI, e che per lei il vantaggio era quello di avere un controllare su tutta l'operazione (reclamo, pag. 11 seg. n. 4d). Se è però vero che tali argomenti descrivono i benefici procurati alla società opponente grazie alla cessione dei crediti, essi ancora nulla dicono riguardo all'esistenza di una oggettiva sua prerogativa in virtù della quale le sue pretese avrebbero dovuto essere tacitate prima di quelle di altri creditori. Peraltro poi, è lo stesso reclamante a confermare che i suoi debiti verso la società opponente avrebbero anche potuto essere coperti facendo capi ad altri suoi beni (reclamo pag. 12 n. 4d). In definitiva quindi, tutto sommato la conclusione ritenuta dal Pretore aggiunto resiste alla critica e merita conferma. In quanto infondato, il reclamo va ancora una volta respinto.
Il reclamante chiede infine, qualora il giudizio pretorile dovesse ottenere conferma, che il sequestro sia limitato all'importo di fr. 50'000.– in luogo di fr. 100'000.–, in quanto con la convenzione transattiva del 17 novembre 2008 i crediti garanti delle pretese TUI erano stati attribuiti per metà al debitore sequestrato e per l'altra metà alla società opponente (reclamo, pag. 12 seg. n. 6). Ma, ancora una volta invano. La convenzione transattiva del 17 novembre 2008 con cui è stata sciolta la società semplice “__________” previa assunzione di diritti e oneri da parte del debitore sequestrato e della società opponente stabilisce che “per quanto concerne gli oneri tributari, resta in vigore quanto pattuito nel contratto di società semplice (art. 7.2 di detto contratto) segnatamente per le eventuali imposte sugli utili immobiliari” (doc. HH1 pag. 3 n. 6: inc. SO.2011.488). Sotto questo profilo, trattandosi di sequestro di crediti a garanzia di pretese TUI pare senz'altro giustificato -in assenza di altre informazioni e a un giudizio di verosimiglianza- presumere che vi è proprietà comune (Brunner/Wichtermann in: Honsell/Vogt/ Geiser, Basler Kommentar, ZGB I, 2a ed., Basilea 2003, n. 7 ad art. 646-654a) in luogo della comproprietà. Questo giustifica così la decisione di primo grado.
Sul reclamo del 10 ottobre 2011 presentato dalla società opponente RE 2
Credito del notaio avv. __________ verso __________
Credito del debitore sequestrato verso il notaio avv. __________
Per contro, come il debitore sequestrato (sopra, consid. 11), la società reclamante non rileva l'esistenza di elementi tali da permettere di qualificare di abusiva la cessione 1° aprile 2011 (reclamo, pag. 8 segg. ad H).
Per il Pretore aggiunto se in effetti non risultava che nel 2009 -allorquando il debitore sequestrato aveva mostrato di voler cedere alla società opponente gli attivi legati alla promozione immobiliare __________ - i vari creditori avessero dato avvio a vertenze giudiziarie, era pur sempre vero che a quel momento gli stessi avevano già manifestato le loro pretese alla società semplice “” di cui il debitore sequestrato faceva parte (sentenza impugnata, pag. 8 n. 10.2 in basso). La società reclamante contesta che la cessione dei crediti sia stata disposta dal debitore sequestrato contestualmente al manifestarsi di pretese di suoi creditori, visto e considerato che nell'ambito dello scioglimento della società semplice “” stipulato a fine 2008, erano state sollevate “contestazioni usuali in questo tipo di operazioni” e che “il distacco di una lastra di pietra non può essere certamente messo in relazione con un danno di CHF 5 Mio” (reclamo, pag. 10 ad H). Se non che, la convenzione transattiva del 17 novembre 2008 con cui era stata sciolta quella società semplice rileva che le problematiche sorte al Condominio __________ erano sì “numerose” ma nulla indica che potessero definirsi a priori “usuali” (doc. HH1 pag. 2: inc. SO.2011.488). E anzi, la stessa convenzione specifica che “di conseguenza è sin d'ora certo che l'operazione non darà i risultati prospettati ai soci investitori, sia dal punto di vista economico, sia per quanto concerne i tempi di definitiva chiusura dell'operazione stessa”, e in questo contesto fissa al 65% del capitale complessivo investito (ossia fr. 7'758'000.–) il dividendo di liquidazione per i soci investitori. Già a quel momento pertanto era preventivata una perdita di almeno il 35% (ovvero fr. 2'715'300.–) (doc. HH1 pag. 1 e 2: inc. SO.2011.488). Di modo che, la critica non regge.
Il Pretore aggiunto ha anche evidenziato che con la cessione 1° aprile 2011 il debitore sequestrato aveva sì voluto determinare meglio la cessione del 10 giugno 2009 specificando che erano altresì comprese le garanzie TUI depositate presso i notai, ma che di fatto a quel momento erano già in corso più procedure giudiziarie (sentenza impugnata, pag. 8 n. 10.2 in basso). Al riguardo, la società reclamante si limita in sostanza a obiettare che la cessione è intervenuta il 10 giugno 2009 (reclamo, pag. 10 ad H), ma -come già evidenziato nell'ambito del reclamo proposto dal debitore sequestrato (sopra, consid. 13)- senza preoccuparsi di dare una spiegazione sul perché il 1° aprile 2011, dopo quasi due anni dalla precedente cessione del 10 giugno 2009 (doc. HH: inc. SO.2011.488) e guarda caso a fronte di un preventivo finale datato 14 marzo 2011 (sopra, consid. B), si sia improvvisamente ritenuto opportuno precisare che “tra i crediti ceduti vi sono in particolare gli importi ancora dovuti dagli acquirenti delle singole quote di PPP del suddetto complesso a titolo di compravendita, ovvero tutte le somme ancora depositate presso i notai che hanno rogato i relativi contratti di compravendita e dai medesimi trattenute in garanzia degli acquirenti per oneri di diritto pubblico di competenza dei venditori, tra i quali in particolare il pagamento della TUI per ogni singola transazione immobiliare”, e che “RE 2, in quanto creditrice cessionaria, è autorizzata a richiedere ai debitori il pagamento in sue mani di quanto da loro dovuto, in particolare è autorizzata a richiedere ai notai la liberazione in sue mani di tutti i saldi sui prezzi di compravendita” (doc. EE: inc. SO.2011.488). E, come altresì ricordato (sopra, consid. 13), la procedura di prova a futura memoria avviata dalla Comunione dei condomini e dai suoi membri singolarmente alfine di accertare “lo stato generale dei danni o dei difetti osservati che possono generare pericoli o ulteriori danni” (doc. G pag. 2: inc. SO.2011.459) di cui al Condominio __________, è appunto una procedura giudiziaria. Ancora una volta pertanto la censura è da respingere.
Per il primo giudice non era poi supportata da documenti oggettivi la tesi secondo cui RE 1 aveva debiti verso la società opponente -motivo questo invocato per giustificare la cessione 1° aprile 2011- segnatamente, e all'infuori della sola dichiarazione scritta rilasciata da quest'ultima, l'esistenza del preteso debito di fr. 660'000.– (sentenza impugnata, pag. 8 seg. n. 10.2). La società reclamante si dilunga oltremodo nel tentativo di rendere verosimile l'esistenza nei suoi confronti della grave situazione debitoria in cui versava RE 1 e produce due documenti attestati due versamenti che la società opponente avrebbe disposto a titolo di anticipo a favore di quest'ultimo (reclamo, pag. 8 seg. ad H e doc. 3, 4 e 5 allegati). Ma -come già spiegato nell'ambito del reclamo del debitore sequestrato (sopra, consid. 14)- ciò non cambia la sostanza. Decisiva non è tanto l'esistenza in sé di debiti che, in considerazione del vincolo solidale con cui debitore sequestrato e società opponente si erano assunti gli impegni della società semplice “__________”, il 17 novembre 2008 potevano almeno già essere quantificati in fr. 4'516'200.–, quanto piuttosto il fatto che il 1° aprile 2011 gli interessati abbiano sentito l'esigenza di definire i loro rapporti di dare e avere riducendo i debiti dell'uno verso l'altra (sopra, consid. 14). Ciò detto e oltretutto, la società reclamante non sembra affatto considerare che il Pretore aggiunto aveva altresì sottolineato che non si era neppure provato a giustificare la cessione di tutti gli attivi riconducibili al Condominio __________ -fra cui anche quelli di cui all'accordo 1° aprile 2011 relativi agli importi depositati a garanzia del pagamento TUI- rendendo verosimile il beneficio a favore della società opponente di un diritto privilegiato a vedersi soddisfatte proprie pretese creditorie prima rispetto a quelle vantate da altri creditori (sentenza impugnata, pag. 9 n. 10.2). Al riguardo, in effetti, non obietta alcunché. Pertanto, non sussistono motivi per dar seguito al reclamo che va così respinto.
La società reclamante, nell'eventualità in cui il giudizio pretorile trovasse conferma, chiede di limitare il sequestro alla sola quota parte di un mezzo spettante al debitore sequestrato, a motivo che la convenzione transattiva del 17 novembre 2008 assegnava i crediti garanti delle pretese TUI per metà ciascuno a debitore sequestrato e società opponente, dovendosi in caso di dubbio presumere che quei crediti fossero detenuti in comproprietà e non quale proprietà comune (reclamo, pag. 12 ad J). Tuttavia, e per i motivi già esposti contestualmente all'esame del reclamo introdotto dal debitore sequestrato (sopra, consid. 16), nel caso specifico la presunzione va a favore dell'esistenza della proprietà comune, in luogo della comproprietà. Anche da questo punto di vista la decisione di primo grado resiste alla critica. La relativa censura va così respinta.
Spese giudiziarie
Motivi per i quali
richiamati gli art. 271 segg. LEF, art. 95, 105, 106, 251 lett. a, 319 segg. CPC, art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;
pronuncia: I. Il reclamo 7 ottobre 2011 di RE 1, __________, e il reclamo 10 ottobre 2001 di RE 2, __________, sono parzialmente accolti. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 29 settembre 2011 del Pretore aggiunto __________ (inc. SO.2011.488 e SO.2011. 510), sono così riformati:
“1. Le opposizioni 5 maggio 2011 di RE 1, __________, e 11 maggio 2011 di RE 2, , al decreto di sequestro n°, pronunciato nei confronti di RE 1, __________, ed emesso il 29 aprile 2011 dalla Pretura __________ (inc. SO.2011.459), sono parzialmente accolte.
§. Di conseguenza, è confermato il decreto di sequestro 29 aprile 2011 (n° __________) della Pretura __________ (inc. SO.2011.459) eseguito presso lo studio legale e notarile dell'avv. __________, del credito del signor RE 1 verso il notaio in liberazione dell'importo/averi pari a fr. 100'000.–, depositati sul conto no. __________ presso il __________ nell'ambito della compravendita rogito no. __________ del 24 settembre 2008 a garanzia del pagamento della TUI. Per il resto, il decreto 29 aprile 2011, è revocato.
II. La tassa di giustizia di fr. 800.–, già anticipata dal reclamante RE 1, __________, resta per metà a suo carico mentre la rimanenza va a carico di CO 1, __________. Le ripetibili sono compensate.
III. La tassa di giustizia di fr. 800.–, già anticipata dalla società reclamante RE 2, __________, resta per metà a suo carico mentre la rimanenza va a carico di CO 1, __________. Le ripetibili sono compensate.
IV. Intimazione:
– PA 2;
– PA 1;
– PA 3.
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 575'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.