Incarto n. 14.2011.139
Lugano 21 dicembre 2011 LS/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
vicecancelliera:
Locatelli
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di sequestro promossa davanti alla Pretura __________ con opposizione 5 maggio 2011 (inc. SO.2011.308) da
CO 1 (patrocinato da PA 1
e con opposizione 11 maggio 2011 (inc. SO.2011.328) da
CO 2 (patrocinata dall' PA 3)
contro
il sequestro 2 maggio 2011 (inc. SO.2011.295) (n° __________) richiesto nei confronti dell'opponente CO 1 da
RE 1 RE 2 (patrocinati dall' PA 2)
in cui il Pretore __________, con decisione 23 agosto 2011, ha accolto entrambe le opposizioni, revocando di conseguenza il sequestro, tasse, spese ripetibili a carico di RE 2 e RE 1;
reclamanti RE 2 e RE 1 con allegato 8 settembre 2011, in cui postulano la riforma del giudizio impugnato nel senso di accertare l'inesistenza delle opposizioni di CO 1 e di CO 2 in quanto riferite al credito del notaio avv. L__________ verso __________, di dichiarare irricevibile l'opposizione di CO 1 in quanto riferita al credito verso il notaio PA 1, rispettivamente in ogni caso di respingere le opposizioni di CO 1 e di CO 2 ponendo a loro carico tassa di giustizia e spese oltre all'indennità per ripetibili di fr. 6'000.–, di cui fr. 4'000.– a carico di CO 1 e fr. 2'000.– di CO 2;
lette le osservazioni [recte: risposta al reclamo] 30 settembre 2011 di CO 1 e la risposta al reclamo 3 ottobre 2011 di CO 2, che propongono entrambe e in via principale la reiezione del reclamo e, subordinatamente, il parziale accoglimento nel senso che il sequestro del credito presso il notaio avv. L__________, a garanzia del pagamento TUI sia limitato a fr. 100'000.–, protestate spese, tasse e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 28 aprile 2011 diretta contro CO 1, RE 2 e RE 1 hanno chiesto al Pretore __________ in base all'art. 271 cpv. 1 cifra 4 e cifra 2 LEF, di porre sotto sequestro:
– “presso , il credito del notaio avv. L verso __________ in restituzione dell'importo/averi di CHF 200'000.– depositati sul conto clienti del notaio no. __________ a garanzia del pagamento della TUI di cui al suo rogito n. __________ del 17 novembre 2008, importo di pertinenza e spettanza del signor CO 1”;
– “presso l'avv. L__________, il credito del signor CO 1 nei confronti del notaio avv. L__________ in restituzione dell'importo di CHF 200'000.– depositato a garanzia del pagamento della TUI di cui al suo rogito n. __________ del 17 novembre 2008 sul conto del notaio n. __________ presso __________”;
– “presso il notaio PA 1, il credito del signor CO 1 verso il notaio PA 1 in liberazione/versamento del prezzo della compravendita immobiliare della PPP no. __________, quota di 626/1000 del fondo base part. __________ RFD __________ di cui al DG. __________/21 maggio 2010 a Registro fondiario”;
il tutto sino a concorrenza del credito di fr. 275'000.– oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2010.
B. I sequestranti hanno affermato di avere acquistato, in ragione di 1/2 ciascuno, con contratto di compravendita immobiliare 8 agosto 2007 (rogato con atto n. __________ del notaio avv. P__________) dal promotore CO 1 e con lui da __________, __________, __________ e __________, la PPP n. __________ (quota di comproprietà 55/1000) del fondo base n. __________ RFD __________, presso il Condominio __________.
Dopo l'acquisto, nell'immobile in questione erano emersi una serie di gravi difetti, fra cui il distacco di lastre di granito dalle facciate e la presenza di importanti crepe nella piscina. Vari inviti volti a porre rimedio a queste problematiche, sarebbero stati ignorati da CO 1. I difetti erano quindi stati oggetto di una procedura di prova a futura memoria avviata davanti alla Pretura __________ (inc. n. DI.2010.84/85) dalla Comunione dei condomini dell'immobile e, singolarmente, dai suoi membri. Il relativo rapporto peritale 31 maggio 2010 dell'ing. __________ -che faceva proprie le conclusioni di un altro professionista- stabiliva il preventivo di massima dei costi per il risanamento dell'immobile in fr. 2'408'000.– (+/- 20%). Il preventivo finale del 14 marzo 2011 elaborato dallo studio d'ingegneria __________, stimava in fr. 4'524'567.– la spesa massima necessario per eliminare i danni e in fr. 420'000.– gli onorari e gli imprevisti. La quota parte per i sequestranti era così di fr. 275'000.– (fr. 5'000'000.– x 55/1000), importo pari al minor valore subìto dall'appartamento.
C. Il 2 maggio 2011, il Pretore __________, ha decretato il sequestro come richiesto, fondandolo sulla causa ex art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF.
D. Il 5 maggio 2011 CO 1 ha formulato opposizione al citato decreto di sequestro, contestando esistenza e ammontare del credito, esistenza di una causa di sequestro e esistenza di beni da sequestrare fra cui del credito verso il notaio PA 1. Al contraddittorio del 21 luglio 2011, con riferimento alla pretesa verso il notaio avv. L__________, egli ha precisato che la stessa era stata ceduta alla società CO 2 a inizio aprile 2011, quindi prima dei sequestri. Egli le aveva in particolare trasferito tutti i crediti legati all'edificazione dell'immobile Condominio , allo scopo di coprire parte della sua esposizione debitoria verso quella società. D'altra parte poi, egli non era beneficiario di un credito verso il notaio PA 1, in quanto il pagamento del prezzo di vendita della PPP di __________ di sua proprietà era avvenuto direttamente fra le parti e non per il tramite di quel professionista, come attestato da quest'ultimo. Dal canto loro, i sequestranti hanno osservato che sulla questione legata alla cessione dei crediti il Pretore adito si era già pronunciato a febbraio 2010 concludendo che nell'atto 10 giugno 2009 non erano compresi i crediti a garanzia della TUI. La pretesa cessione 1° aprile 2011 era simulata quindi nulla e inefficace, in quanto il credito verso il notaio avv. L era di spettanza della società semplice in essere fra il debitore sequestrato CO 1 e la società CO 2, il cui scioglimento non era stato provato: da questo punto di vista, una mera cessione di credito non era sufficiente. Il fine ultimo della cessione era preservare l'oneroso tenore di vita del debitore. Irrilevante infine la dichiarazione scritta del suo notaio, in quanto di parte, ritenuto che in tal caso sarebbe bastato informare l'ufficio esecuzione.
In replica, l'opponente ha ribadito la validità dello scioglimento della società semplice “__________” -in essere fra i soci investitori nel complesso immobiliare Condominio __________ - e della relativa convenzione transattiva del 17 novembre 2008, della cessione globale 10 giugno 2009 riferita a tutti i crediti di sua pertinenza legati al Condominio __________ e dell'accordo 1° aprile 2011 che puntualizza l'avvenuta cessione dei crediti TUI. Altresì valida la dichiarazione del notaio che aveva rogato la compravendita della PPP di __________ che apparteneva al debitore sequestrato. Infine, ha evidenziato come la procedura imponeva un esame limitato alla verosimiglianza. A loro volta, i sequestranti hanno contestato la validità di tutte le cessioni agli atti, evidenziando il tentativo di controparte di sottrarsi alle proprie responsabilità a danno dei creditori. Sulla dichiarazione del patrocinatore del debitore sequestrato, hanno osservato poi che in questa sede egli interveniva in veste di legale non di pubblico notaio.
E. CO 2 ha formulato opposizione l'11 maggio 2011. Al contraddittorio del 21 luglio 2011 la società opponente ha precisato di non considerarsi parte nella controversia riferita al sequestro del credito del debitore sequestrato verso il notaio PA 1 per la vendita della PPP di __________. Valide per contro le cessioni di credito disposte a suo favore da CO 1: entrambe redatte per iscritto, la cessione 1° aprile 2011 si limitava a specificare che compresi erano pure i crediti a garanzia del pagamento TUI di ogni transazione immobiliare al Condominio __________. Pertanto, lei soltanto era titolare dei relativi crediti sequestrati, non certo il debitore CO 1. Da qui, si giustificava la revoca del sequestro. I sequestranti hanno confermato le obiezioni già sollevate all'opposizione del debitore sequestrato. Hanno quindi preso atto del ritiro dell'opposizione in quanto riferita al credito verso il notaio PA 1. Il debitore CO 1 mirava a scaricare le sue responsabilità sulla società opponente cui era legato da vincolo di solidarietà, a favore della quale con accordo 1° aprile 2011 aveva ceduto crediti senza controprestazione: anche questo era a favore della tesi che la cessione era simulata.
In replica, la società opponente ha obiettato che la cessione di ogni credito legato al Condominio __________ era intesa a regolare -almeno in parte- i rapporti di dare e avere tra lei e il debitore CO 1. A tutt'oggi egli le doveva fr. 660'000.–, ritenuto poi che fra loro non era venuta in essere alcuna nuova società semplice. Fosse stato il caso, si sarebbe comunque trattato di liquidazione parziale. La vendita della PPP di __________ del debitore CO 1 faceva parte di un altro progetto che nulla aveva a che vedere con il Condominio __________. Dalla cessione esulava quindi il credito del debitore sequestrato verso il notaio PA 1: motivo per cui, in proposito, aveva ritirato l'opposizione per carenza di legittimazione. In duplica i sequestranti hanno rilevato che, dato il vincolo di solidarietà, il pagamento del debitore CO 1 riduceva automaticamente la posizione debitoria della società opponente, di modo che l'atto di cessione in esame era solo un modo per sottrarre beni ai creditori. Infine, il debito di fr. 660'000.– era un fatto nuovo privo di riscontri. Ribadita pure la tesi dell'esistenza di una società semplice fra società opponente e debitore CO 1.
F. Con sentenza 23 agosto 2011, il Pretore __________ ha accolto le opposizioni e revocato il sequestro. Pacifica l'esistenza del credito dei sequestranti nei confronti del debitore sequestrato promotore dell'operazione immobiliare Condominio __________, dove avevano a suo tempo acquistato la PPP e presso il quale erano emersi -come appurato da periti e ingegneri- gravi difetti e danni per svariati milioni di franchi. In proposito, non erano state sollevate contestazioni di rilievo. Pure indubbia la causa del sequestro ex art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF, ovvero l'esistenza del legame di quel credito (il preteso minor valore della PPP) con la Svizzera, fondato sulla compravendita di un immobile situato in Ticino, luogo di adempimento contrattuale.
Il credito del debitore sequestrato nei confronti del notaio avv. L__________ a garanzia del pagamento TUI era stato ceduto alla società opponente CO 2 in virtù dell'atto 1° aprile 2011, valido sia dal profilo formale che da quello del contenuto. Ciò posto, senza riscontri oggettivi, non lo si poteva considerare abusivo o simulato. Di fatto, che il padre del debitore sequestrato fosse amministratore unico della società opponente non indicava un'identità economica. L'intenzione del debitore sequestrato di cedere tutti i suoi crediti inerenti il Condominio __________ a quella società era peraltro già stato sancito con cessione globale del 10 giugno 2009, ben prima dell'avvio della vertenza sorta fra le parti. Nemmeno vi era una sentenza definitiva che dichiarava una di quelle cessioni abusive. Pertanto difettava la volontà del debitore sequestrato, in complicità con la società opponente, di privarsi di beni a danno di creditori. Il trapasso di proprietà di quel credito era quindi efficace in quanto validamente ceduto a quella società. E, poiché preventivamente ceduto, per il Pretore non era verosimile che la pretesa verso il notaio avv. L__________ appartenesse ancora al debitore sequestrato. Infondata poi l'esistenza fra debitore sequestrato e società opponente di una società semplice (per la cui liquidazione non sarebbe bastata una mera cessione di credito): con la convenzione 17 novembre 2008 di scioglimento della originaria società semplice “__________” -il cui fine comune era la realizzazione dell'immobile Condominio __________ e la vendita delle PPP- si erano limitati ad assumere in via solidale tutti i relativi diritti e oneri; ma visto che l'immobile era stato realizzato e le PPP erano state vendute, difettava l'“animus societatis”. Pertanto, pure sotto questo profilo il rimprovero non inficiava la controversa cessione di crediti. Di modo che, in definitiva, nulla giustificava il sequestro di un bene intestato giuridicamente a un terzo (la società opponente). Dal canto suo il notaio PA 1 aveva escluso di essere depositario -sul conto notarile- di proventi legati alla vendita della PPP di __________ appartenuta al debitore sequestrato: aveva sottoscritto la dichiarazione scritta quale pubblico notaio, che quindi era credibile e rendeva verosimile l'inesistenza del relativo credito. Dell'avvenuto pagamento diretto del prezzo di vendita dava peraltro atto lo stesso rogito del notaio PA 1 (doc. 33/NN). Motivo per cui pure la revoca di questo sequestro era giustificata. Ciò posto, dovendosi accogliere le opposizioni del debitore sequestrato e della società opponente, il provvedimento conservativo decretato il 29 aprile 2011 [recte: 2 maggio 2011] era da annullare.
G. Con il presente reclamo 8 settembre 2011 RE 2 e RE 1 chiedono di accertare l'inesistenza delle opposizioni del debitore sequestrato e della società opponente laddove riferite al credito del notaio avv. L__________ verso __________, di dichiarare irricevibile l'opposizione del debitore sequestrato in quanto riferita al credito verso il notaio PA 1, rispettivamente e in ogni caso di respingere le opposizioni di quest'ultimo e della società opponente confermando il decreto di sequestro.
Non era stata interposta opposizione al sequestro del credito del notaio avv. L__________ a garanzia di pretese TUI verso la banca : in proposito, pertanto, il provvedimento era già definitivo e da confermare. Il credito del debitore sequestrato verso il notaio avv. L a garanzia del pagamento TUI di cui alle compravendite di PPP del Condominio __________ non era stato ceduto in modo valido alla società opponente. In effetti l'accordo 1° aprile 2011 era simulato o perlomeno abusivo. Con una serie di cessioni di beni e trasferimenti di proprietà, il debitore sequestrato si era privato di tutti i suoi beni in Svizzera a favore di società di famiglia di cui il padre era amministratore: così era stato con i crediti ceduti con atto globale 10 giugno 2009, con la PPP di sua proprietà situata a __________ e con quanto restava della vettura accidentata. Tutti questi trapassi erano intervenuti in tempi sospetti e nonostante le rivendicazioni di pagamento di ex soci investitori nel Condominio __________ e acquirenti delle PPP del condominio, che regolarmente incalzavano il debitore CO 1. Pronunciatosi in una precedente vertenza a carico del debitore sequestrato, lo stesso Pretore adito aveva osservato come la cessione globale 10 giugno 2009 non era comprensiva dei crediti TUI: e, proprio per questo era stato allestito l'ulteriore accordo 1° aprile 2011. Del debito di CO 1 verso la società opponente non vi erano prove oggettive, ritenuto come ad ogni modo avrebbe potuto pagare con altri mezzi. Debitore sequestrato e società opponente costituivano una società semplice volta a promuovere e edificare il Condominio __________ e che non era stata liquidata con la convenzione del 17 novembre 2008. Eventuali rapporti di dare e avere non potevano così essere liquidati tramite semplice cessione di crediti, ciò di cui non vi era traccia. Nell'insieme la cronologia degli eventi era sintomatica di una volontà del debitore sequestrato di trafugare beni di sua proprietà indebolendo la posizione dei suoi creditori in Svizzera. In questo era riconoscibile la malafede del debitore sequestrato, intesa a impedire l'ottenimento di garanzie reali per pretese scoperte. Tutto sommato, il credito verso il notaio avv. L__________ a garanzia del pagamento TUI, apparteneva al debitore sequestrato. Di qui il mantenimento del sequestro.
D'altra parte, della pretesa inesistenza del credito del debitore sequestrato verso il notaio PA 1 non vi era riscontro oggettivo, ritenuto che al riguardo la società opponente aveva ritirato l'opposizione. E, nella misura in cui affermava di non essere leso nei suoi interessi, l'opposizione del debitore sequestrato era addirittura irricevibile. Certo, il sequestro poteva essere infruttuoso, ma non in base alla sola dichiarazione scritta del suo notaio. Di fatto il debitore sequestrato non aveva provato che il prezzo di vendita gli era stato direttamente versato senza passare per il tramite di quel notaio, sicché, il sequestro era anche in questo caso da confermare.
H. Delle risposte al reclamo introdotte dal debitore sequestrato il 30 settembre 2011 e dalla società opponente il 3 ottobre 2011, che a titolo principale entrambe propongono la reiezione del reclamo si dirà, se necessario, nel seguito.
Considerando
in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 44-45 ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, nonché art. 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a CPC). L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore -e contestate dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per mantenere il provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).
Proposto l'8 settembre 2011 avverso la sentenza 23 agosto 2011 intimata il successivo 25 agosto e notificata ai sequestranti il giorno 31 agosto 2011, il reclamo ossequia senz'altro il termine di dieci giorni ed è così ammissibile. A CO 1 e CO 2 poi, il ricorso è stato intimato il 22 settembre 2011 e notificato il 23 settembre 2011: inviate il 30 settembre 2011 e rispettivamente 3 ottobre 2011, anche le risposte al reclamo degli opponenti sono quindi tempestive ed ammissibili.
Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85 segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 157 CPC).
Inoltre, i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano determinanti.
a) Invero, contestualmente all'entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del nuovo Codice di diritto processuale svizzero, alcuni autori sembrano limitare il campo di applicazione di questa norma solo a fatti, prove ed eccezioni nuovi in senso proprio (“echte Noven”: Ammon/Walther, op. cit., n. 74 ad § 51; Reiser, op. cit., n. 46 ad art. 278, che nondimeno ammette la facoltà di avvalersi di “unechte Noven” ogni qualvolta è posta in gioco la nullità del sequestro o l'omissione ad avvalersene va ricondotta a un motivo “scusabile e giustificato” [op. cit., n. 47 segg. ad art. 278]; Reich in: Baker/McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Berna 2010, n. 4 ad art. 326; Sprecher, Prozessieren zum SchKG unter neuer ZPO in: SJZ 107 (2011) Nr. 12 pag. 282 ad D/III/4; Meier-Dieterle, Arrestpraxis ab 1. Januar 2011 in: AJP/PJA 10/2010 pag. 1222 n. 74). Tuttavia, se è vero che la prassi del Tribunale federale ha a più riprese ribadito la piena compatibilità degli “echte Noven” con l'art. 278 cpv. 3 LEF (Sentenza del Tribunale federale 5A_409/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 1.3; 5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3; 5P.330/2005 e 5P.296/2005 del 17 novembre 2005 consid. 4.2.1 e 5.1), al contrario non risulta che egli si sia pronunciato nel senso di escludere in modo univoco e a priori l'ammissibilità dei cosiddetti “unechte Noven” (Sentenza del Tribunale federale 5A_817/2008 del 30 giugno 2009 consid. 4.2). Ciò posto, come tale l'entrata in vigore dell'art. 326 CPC non ha in sé comportato una modifica della riserva contenuta nell'art. 278 cpv. 3 2. periodo LEF (cfr. n. 17 dell'allegato I al CPC in: RU 2010 1835 e 1849; per analogia: Sentenza del Tribunale federale 5A_230/2011 del 12 maggio 2011, consid. 3.2.1). E, anzi, sotto questo profilo traspare anche un diverso approccio che, in riferimento all'opposizione al sequestro, non pare distinguere “echte” e “unechte Noven” (Freiburghaus/ Afheldt in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 5 ad art. 326) e persino ammettere in modo esplicito e generico “tout fait nouveau” (Jeandin in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 4 ad art. 326).
A fronte di ciò, e in mancanza di una visione univoca tanto nell'uno quanto nell'altro senso, e non ravvisandosi alcuna contestazione al riguardo sollevata dalle parti (reclamo, pag. 2 n. 2; risposta al reclamo 30 settembre 2011, pag. 18; risposta al reclamo 3 ottobre 2011, pag. 14), non si intravede motivo per cui questa Camera debba scostarsi dalla prassi sviluppata -in forza di puntuali argomentazioni giuridiche (sopra, consid. 4 ab initio)- e adottata in materia da oltre un decennio.
b) Ciò posto, sono così e di per sé ammissibili tanto i nuovi documenti (doc. 1 a 7) che accompagnano il reclamo, quanto quelli che sono stati allegati alla risposta al reclamo dell'opponente CO 1 (doc. A a D) e alla risposta al reclamo inoltrata dalla società opponente CO 2 (doc. A a E).
a. l'applicazione errata del diritto;
b. l'accertamento manifestamente errato dei fatti.
In concreto, i reclamanti invocano esplicitamente la lesione dell'art. 272 cpv. 1 cifra 3 LEF che impone di rendere verosimile l'appartenenza al debitore dei beni sequestrati. Nel contempo, lamentano un manifesto ed erroneo accertamento nei fatti (reclamo, pag. 5 n. 7).
Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:
del credito;
di una causa di sequestro;
di beni appartenenti al debitore.
In concreto resta controverso il presupposto dell'appartenenza al debitore CO 1 dei beni da sequestrare. Il Pretore ha precisato che quest'ultimo si era opposto al sequestro del credito verso il notaio avv. L__________ in quanto la pretesa era stata ceduta alla società opponente CO 2, mentre con riferimento al credito verso il notaio PA 1 la pretesa neppure esisteva (sentenza impugnata, pag. 7 n. 5.2). Il primo giudice ha poi osservato che, dal canto suo, la società CO 2 si era opposta alla citata misura in quanto unica titolare -in forza dell'avvenuta cessione- della pretesa nei confronti del notaio avv. L__________, senza entrare nel merito del credito che -a detta dei sequestranti- il debitore sequestrato aveva nei confronti del notaio PA 1 (sentenza impugnata, pag. 7 n. 5.2).
Appartenenza dei beni al debitore sequestrato
Credito del notaio avv. L__________ verso __________
Credito del debitore sequestrato verso il notaio avv. L__________
Nondimeno, tanto la tesi del debitore sequestrato quanto quella della società opponente è di sostenere che, in forza della citata cessione di crediti legati all'operazione immobiliare Condominio , quello nei confronti del notaio avv. L e riferito all'importo trattenuto a garanzia del pagamento TUI di cui al rogito n. __________ del 17 novembre 2008, non era suo ma soltanto della società opponente (verbale d'udienza 21 luglio 2011, pag. 2 e 5: inc. SO.2011.308 e SO.2011.328): pertanto, il contestato provvedimento colpiva di fatto diritti patrimoniali di terzi. Di qui, la sua illegittimità e la necessità di una sua revoca.
I reclamanti affermano che più indizi confermano che il trapasso di proprietà dal debitore sequestrato alla società opponente di quel credito è avvenuto in forza di un atto simulato (art. 18 cpv. 1 CO) o comunque abusivo (art. 2 cpv. 2 CC): l'accordo 1° aprile 2011 era da interpretare alla luce di tutti i trasferimenti e cessioni in proprietà di beni che il debitore sequestrato aveva disposto a favore di società di famiglia con il preciso intento di ledere i suoi creditori. Circostanze queste che non era possibile sostanziare tramite prova diretta, bensì solo con l'ausilio di indizi oggettivi e concreti (reclamo, pag. 10 seg. n. 7.2). Invece -per i motivi di cui si dirà meglio nel seguito- secondo il Pretore non vi erano elementi a comprova del fatto che la cessione dal debitore sequestrato alla società opponente del credito verso il notaio avv. L__________ era da considerare abusiva o inefficace. Non vi era così motivo per scostarsi dal principio in virtù del quale un sequestro deve colpire beni appartenenti al debitore sequestrato. Di qui, l'accoglimento delle opposizioni e la revoca del sequestro (sentenza impugnata, pag. 8 seg. n. 5.3.3).
In concreto, il Pretore non ha distinto i motivi per cui aveva escluso che la cessione del 1° aprile 2011 fosse un atto simulato rispettivamente abusivo, limitandosi a evidenziare una serie di argomenti per i quali si era convinto che non si giustificava il mantenimento di un sequestro di beni formalmente appartenenti a terzi. Ora, davanti a questa Camera i reclamanti ripropongono anzitutto la tesi secondo cui la controversa cessione di crediti è da ritenersi un atto simulato (reclamo, pag. 10 seg. n. 7.2 e rinvio a pag. 8 seg. n. 7.1), censura che però è a priori infondata. Certo, vi è simulazione ex art. 18 CO quando le parti concordano che le loro reciproche dichiarazioni non esplicano effetti giuridici corrispondenti alla loro volontà, sia perché hanno inteso creare l'apparenza di un negozio giuridico sia perché intendono celarne un altro (Sentenza Tribunale federale 9 novembre 2000 [5C.113/ 2000] consid. 4b; CEF 20 settembre 2007 [14.2007.21] consid. 2e). Ciò non toglie che chi trasferisce beni propri a terzi al mero scopo di sottrarli all'azione dei suoi creditori, non si rende autore di un atto simulato poiché il negozio giuridico, seppur legato a un fine discutibile, come tale è realmente voluto (Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, Zurigo 1980, n. 89 ad art. 18; Winiger, Commentaire Romand, CO I, Basilea 2003, n. 80 ad art. 18; von Thur/Peter, Das Schweizerischen Obligationenrecht, Band I, 3a ed., Zurigo 1979, pag. 296/297). In specie, i reclamanti si limitano in sostanza a sostenere che il debitore sequestrato ha disposto la cessione a favore della società opponente allorquando i suoi creditori avanzavano pretese anche mediante atti giudiziari, senza però pretendere che in sé la cessione non era voluta (reclamo, pag. 11 n. 7.2). Tant'è che -come appena visto (sopra, consid. 9)- non ha nemmeno mosso obiezioni su forma e contenuto. Di modo che, al riguardo la questione non merita ulteriore disamina. Resta pertanto da stabilire se, alla luce delle censure sollevate dagli insorgenti, la cessione 1° aprile 2011 sia abusiva giusta l'art. 2 cpv. 2 CC (reclamo, pag. 8 n. 7.1).
Per i reclamanti, che il debitore sequestrato oltre a trasferire alla società opponente tutti i suoi crediti legati al Condominio __________ prima con cessione globale del 10 giugno 2009 e poi con atto 1° aprile 2011, abbia altresì tentato di vendere quanto restava della sua macchina __________ accidentata e depositata in un garage del Canton Ticino e, di fatto, venduto la PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD __________ di cui era proprietario, rendeva palese la sua volontà di spogliarsi di ogni bene situato in Svizzera (reclamo, pag. 11 n. 7.2a). A ragione. Certo, a detta del Pretore, le citate “cessioni di beni” non indicavano una volontà imputabile al debitore sequestrato di ledere -in accordo con la società opponente- con atti revocabili e abusivi gli interessi dei creditori. In particolare, per il primo giudice, impregiudicato il fatto che ancora non vi era un giudizio definitivo che qualificasse di abusivi quei trapassi e rilevato che il sequestro della carcassa dell'auto aveva trovato conferma poiché la vendita non era stata resa verosimile (sentenza impugnata, pag. 8 seg. in basso n. 5.3.3), a fronte di un chiaro documento attestante l'avvenuta cessione 1° aprile 2011, il sequestrante non aveva addotto elementi tali da renderne verosimile l'abuso o l'inefficacia (sentenza impugnata, pag. 9 in alto n. 5.3.3). Nondimeno, non si può non considerare che la cessione di credito rappresenta oggettivamente un trasferimento -quindi un trafugamento- a terzi di beni che erano del debitore sequestrato. Quest'ultimo medesimo ammette peraltro davanti a questa Camera che in conseguenza di ciò “il preteso creditore non benefici più di un bene che può essere sequestrato”, seppur aggiungendo poi che “questo non vuol dire che il debitore [ossia CO 1] non risponderà se del caso la propria responsabilità venisse accertata” (risposta al reclamo 30 settembre 2011, pag. 15 n. 10e). Di modo che, sotto questo profilo, la censura appare fondata.
Per i reclamanti, che le citate cessioni non siano state disposte a favore di un terzo bensì di società di famiglia quali la società opponente (per i crediti concernenti il Condominio __________), nel cui consiglio di amministrazione sedeva il padre del debitore sequestrato, e la società __________ AG (acquirente della PPP di __________), del cui consiglio di amministrazione faceva altresì parte il padre del debitore sequestrato e la cui sede era situata presso la società opponente, era indicativo di un atto abusivo: a entrambe erano note le difficoltà del Condominio __________ visto che la società opponente aveva partecipato all'operazione immobiliare, ed erano quindi nella condizione di riconoscere il tentativo del debitore sequestrato di privarsi di tutti i suoi beni (reclamo, pag. 11 seg. n. 7.2b). Ora, a prescindere dalla vendita della PPP di __________ che sarà esaminata oltre (sotto, consid. 18 segg.), la censura risulta a ben vedere fondata. Il Pretore ha rilevato che in assenza di informazioni su chi deteneva le azioni della società opponente, che il padre del debitore sequestrato ne fosse amministratore unico non permetteva di concludere a un'identità economica fra gli opponenti (sentenza impugnata, pag. 8 nel mezzo n. 5.3.3). Ha inoltre soggiunto che nulla indicava che quella società fosse stata costituita per occultare i crediti di cui alla cessione 1° aprile 2011 (sentenza impugnata, pag. 8 nel mezzo n. 5.3.3). È tuttavia indubbio che la società opponente era intervenuta in veste di gestore sin dall'avvio dell'operazione immobiliare Condominio __________: di ciò danno atto la convenzione transattiva 17 novembre 2008 (doc. A/RP pag. 1: inc. SO.2011.308), gli scambi di corrispondenza prodotti (doc. 2 a 5, 9 a 11 reperibili nel parallelo inc. SO.2011.311 della medesima Pretura per il rinvio di cui al verbale 21 luglio 2011 pag. 1 e 3 nell'inc. SO.2011.308 e SO.2011.328) e gli estratti internet attinenti la promozione dell'intero complesso (doc. 7 e 8 reperibili nel parallelo inc. SO.2011.311 della medesima Pretura per il rinvio di cui al verbale 21 luglio 2011 pag. 1 e 3 nell'inc. SO.2011.308 e SO.2011.328). Quantomeno, se non un'identità economica, è innegabile lo stretto legame esistente fra debitore sequestrato e società opponente riconducibile alla relazione d'affari sorta in rapporto al Condominio , e che hanno in seguito rilevato -come si vedrà oltre (sotto, consid. 15)- con vincolo di solidarietà. Per il momento, basti rilevare che la citata convenzione 17 novembre 2008 intesa appunto a regolare lo scioglimento della società semplice “” specifica (fra l'altro) che proprio con riferimento a quell'immobile “sono sorte e sono in atto numerose contestazioni, sia per quanto concerne la realizzazione delle opere, sia per quanto concerne la consegna delle singole unità condominiali agli acquirenti (difetti, garanzie, sorpassi di spesa, lavori extra, termini di consegna, ecc.)” e che “di conseguenza è sin d'ora certo che l'operazione non darà i risultati prospettati ai soci investitori, sia dal punto di vista economico, sia per quanto concerne i tempi di definitiva chiusura dell'operazione stessa”, tanto che i soci investitori uscenti avevano accettato di essere liquidati previa rinuncia al 35% del rispettivo capitale immesso (doc. A/RP pag. 2: inc. SO.2011.308). Pertanto, a differenza di quanto sostiene la società opponente (risposta al reclamo 3 ottobre 2011, pag. 11 ad F), già a quel momento la gravità della situazione era evidente.
Invero, il Pretore ha altresì evidenziato di non ravvisare elementi a comprova del tentativo di privarsi del contestato credito in quanto la volontà del debitore sequestrato di cedere alla società opponente tutte le sue pretese riferite al Condominio __________ era stata chiaramente espressa con la cessione globale 10 giugno 2009, quindi prima dell'avvio della presente vertenza. Ciò indipendentemente dal fatto che in una parallela causa quella stessa cessione non era stata ritenuta sufficientemente specifica -ossia atta a giustificare la revoca in quella sede del relativo sequestro (doc. 2 pag. 7 n. 6.2, del reclamo)- per rendere verosimile che anche la somma depositata presso il notaio avv. L__________ a garanzia del pagamento TUI era stata parimenti ceduta alla società opponente (sentenza impugnata, pag. 8 verso il basso n. 5.3.3). I reclamanti gli obiettano di non avere considerato la complessità della vicenda e di non avere conferito debita rilevanza ai vari trasferimenti e cessioni di proprietà di cui si è detto, intervenuti nell'insieme in uno spazio temporale limitato e sotto le pressanti rivendicazioni dei vari creditori, di cui fa un dettagliato esposto (reclamo, pag. 12 segg. n. 7.2c). Ancora una volta, a ragione.
Certo, con cessione 10 giugno 2009 il debitore sequestrato ha dichiarato di trasferire alla società opponente “ogni suo diritto o pretesa di qualsiasi genere derivante dall'esistenza e dall'attività della sciolta società semplice “” [...] in relazione al complesso immobiliare “” (doc. B/RP: inc. SO.2011. 308). E, fra le premesse all'accordo 1° aprile 2011 si accenna in effetti a una preesistente cessione formale a favore della società opponente che “comporta ogni e qualunque credito di CO 1 nella sua qualità di promotore, comproprietario, venditore o qualsiasi altro ruolo da lui assunto in relazione all'edificazione del citato bene immobile” (doc. C/RP: inc. SO.2011.308). Tuttavia, anche volendo prescindere dal fatto che nemmeno si accenna alla data di quella precedente cessione, il che invero a fronte delle indicazioni particolareggiate che caratterizzano il testo di quel documento è già di per sé indicativo, nel caso concreto, non si può non rilevare che datato 1° aprile 2011, esso segue il preventivo di massima di cui al rapporto peritale di prova a futura memoria 31 maggio 2010 dove i costi per risanare l'immobile sono stati quantificati in fr. 2'408'000.– (sopra, consid. B; doc. C e doc. D pag. 2 e 5: inc. SO.2011.295), e di appena due settimane quello finale -del 14 marzo 2011- dove la stima della spesa necessaria per eliminare danni e difetti era di quasi fr. 5 Mio (sopra, consid. B; doc. E pag. 23: inc. SO.2011.295). Il che, a differenza di quanto pretende il debitore sequestrato (risposta al reclamo 30 settembre 2011, pag. 13 n. 10c), anche solo da un punto di vista temporale pare oggettivamente dubbio e sospetto. Di fatto, negare a fronte di ciò l'esistenza di una sorta di “pressione” a carico del debitore sequestrante e della società opponente (risposta al reclamo 3 ottobre 2011, pag. 11 ad F), è a dir poco ardito.
L'accordo del 1° aprile 2011 -come rilevato- diversamente dalla cessione 10 giugno 2009 si distingue per specificità e presenza di dettagli: oltre a stabilire il principio secondo cui “tra i crediti ceduti vi sono in particolare gli importi ancora dovuti dagli acquirenti delle singole quote di PPP del suddetto complesso a titolo di compravendita, ovvero tutte le somme ancora depositate presso i notai che hanno rogato i relativi contratti di compravendita e dai medesimi trattenute in garanzia degli acquirenti per oneri di diritto pubblico di competenza dei venditori, tra i quali in particolare il pagamento della TUI per ogni singola transazione immobiliare”, gli opponenti hanno (fra l'altro) ritenuto opportuno puntualizzare che la società opponente era segnatamente legittimata “a richiedere ai debitori il pagamento in sue mani di quanto da loro dovuto, in particolare è autorizzata a richiedere ai notai la liberazione in sue mani di tutti i saldi sui prezzi di compravendita” (doc. C/RP: inc. SO.2011.308). Una esigenza di precisazione questa che invero non sembra affatto casuale. La società opponente rileva che si è trattato di “una ratifica degli accordi pregressi” e che “si è precisato a scanso di ogni equivoco che l'accordo prevedeva originariamente anche i crediti TUI” poiché nell'ambito della sentenza emessa il 12 febbraio 2010 (doc. 2 pag. 7 n. 6.2, del reclamo) lo stesso Pretore non l'aveva ritenuta sufficientemente specifica in proposito (risposta al reclamo 3 ottobre 2011, pag. 6 ad D). Se fosse stato così il caso però, allora non è dato a vedere perché dal canto loro le parti avrebbero atteso oltre un anno per ovviare alla citata carenza.
Sul fatto che la dichiarazione 20 luglio 2011 prodotta dalla società opponente (doc. C/EH: inc. SO.2011.328) sia di parte e non oggettiva, né il debitore sequestrato né la stessa società sollevano contestazioni (risposta al reclamo 30 settembre 2011, pag. 14 n. 10d; risposta al reclamo 3 ottobre 2011, pag. 8 ad E). Ciò posto, è ben vero che l'accordo di cessione 1° aprile 2011 era finalizzato a “coprire le ingenti esposizioni debitorie di CO 1 nei confronti di CO 2” e che “il debito di CO 1 nei confronti di CO 2 sarà ridotto di quanto CO 2 effettivamente incasserà [...]” (doc. C/RP: inc. SO.2011.308). Nondimeno, in base alla convenzione transattiva 17 novembre 2008 di scioglimento della società semplice “__________”, debitore sequestrato e società opponente avevano assunto “in via solidale ogni onere o pretesa di qualsiasi genere che fosse vantata o fatta valere verso , , __________ e __________ quali soci della società semplice “”, rispettivamente quali comproprietari e venditori di unità condominiali del complesso immobiliare “” edificato sul fondo part. no. __________ RF __________ nei confronti di imprese, artigiani o altri prestatori o fornitori di opere nel citato complesso immobiliare, così come nei confronti dei singoli acquirenti di unità condominiali” (doc. A/RP pag. 3 n. 4: inc. SO.2011.308). Verso gli ex soci investitori si erano in particolare impegnati a rifondere solidalmente un dividendo di liquidazione di fr. 4'516'200.– (doc. A/RP pag. 2: inc. SO.2011.308). Quantomeno nei loro confronti e fino a concorrenza del suddetto importo, a entrambe le parti era quindi già a quel momento noto sia l'esposizione debitoria che si erano assunti sia che -dato il vincolo solidale- l'uno avrebbe potuto dover supplire a eventuali inadempienze dell'altro. Che quindi nel 2011 gli interessati abbiano sentito l'esigenza di procedere alla pretesa definizione dei loro rapporti di dare e avere riducendo i debiti del debitore sequestrato verso la società opponente, suscita senz'altro dubbi. Del resto, nemmeno risulta che questi ultimi godessero di un privilegio oggettivo qualsiasi a vedersi liquidare le loro reciproche pretese rispetto a quelle vantate da altri creditori, ciò che a ben vedere avrebbe semmai avuto senso nel contesto di un rapporto societario fra debitore sequestrato e società opponente, tesi questa esclusa dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 9 nel mezzo n. 5.3.3) e che è a priori contestata dagli interessati (risposta al reclamo 30 settembre 2011, pag. 14 n. 10d; verbale 21 luglio 2011, pag. 7: inc. SO.2011.328).
Per i suesposti motivi si rivela altresì fondata la critica dei reclamanti laddove rilevano che la cessione 1° aprile 2011 ha indebolito la posizione dei creditori del debitore sequestrato (reclamo, pag. 18 segg. n. 7.2e). Si è in effetti visto che l'operazione immobiliare Condominio __________ aveva generato ingenti perdite e che vi erano pretese creditorie di ex soci investitori della società semplice “__________” e richieste di risarcimento danni per difetti all'immobile avanzate dagli acquirenti delle PPP del Condominio __________. E, se è vero che in virtù del vincolo di solidarietà la società opponente deve rispondere -come il debitore sequestrato- di queste stesse pretese, è altresì vero che essendo la sua sede in Svizzera in forza della cessione 1° aprile 2011 l'eventualità di un'istanza di sequestro promossa a suo carico e tendente al blocco dei crediti garanti del pagamento TUI sarebbe a priori esclusa. Ciò detto il carattere abusivo della cessione di credito 1° aprile 2011 risiede in sostanza nel fatto che la stessa è stata disposta a favore della condebitrice del debitore sequestrato -e quindi parte interessata- vanificando la possibilità di ottenere il sequestro degli unici attivi legati a quell'immobile e rintracciabili in Svizzera. In siffatte circostanze, anche a un giudizio di mera verosimiglianza, va ben riconosciuta -come pretendono i reclamanti (reclamo, pag. 19 segg. n. 7.2e)- una lesione dei diritti dei creditori. Di modo che, in definitiva, per tutti questi motivi -e diversamente da quanto ritenuto dal Pretore- i sequestranti hanno ben reso sufficientemente verosimile il carattere abusivo della cessione 1° aprile 2011. E, questo, giustifica il mantenimento del sequestro.
In questa sede, e nella misura in cui questa Camera fosse giunta alla conclusione che erano dati i presupposti per confermare il sequestro del qui esaminato credito, gli opponenti propongono che il provvedimento sia pronunciato limitatamente all'importo di fr. 100'000.– in luogo di fr. 200'000.–, in quanto la quota parte di spettanza del debitore sequestrato era -in virtù della presunzione della comproprietà- pari alla metà (risposta al reclamo 30 settembre 2011, pag. 17 n. 13; risposta al reclamo 3 ottobre 2011, pag. 12 seg. ad G). Invano. La convenzione transattiva del 17 novembre 2008 con cui è stata sciolta la società semplice “__________” previa assunzione di diritti e oneri da parte del debitore sequestrato e della società opponente stabilisce che “per quanto concerne gli oneri tributari, resta in vigore quanto pattuito nel contratto di società semplice (art. 7.2 di detto contratto) segnatamente per le eventuali imposte sugli utili immobiliari” (doc. A/RP, pag. 3 n. 6: inc. SO.2011.308). Sotto questo profilo, trattandosi di sequestro di crediti a garanzia di pretese TUI pare senz'altro giustificato -in assenza di altre informazioni e a un giudizio di verosimiglianza- presumere che vi è proprietà comune (Brunner/Wichtermann in: Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar, ZGB I, 2a ed., Basilea 2003, n. 7 ad art. 646-654a) in luogo della comproprietà. La richiesta degli opponenti va così respinta.
Credito del debitore sequestrato nei confronti del notaio PA 1
Il Pretore ha constatato che i reclamanti avevano postulato il sequestro di possibili importi riconducibili alla vendita da parte del debitore sequestrato della PPP n. __________ fondo base n. __________ RFD __________ di cui era proprietario dal 3 luglio 2008 (doc. O pag. 1: inc. SO.2011.295). In particolare, nel contesto del relativo contratto di compravendita, dall'estratto del registro fondiario risultava che il notaio PA 1 si era occupato delle contestuali richieste di iscrizione (doc. O pag. 3: inc. SO.2011.295): i reclamanti ne avevano così dedotto che il prezzo versato dalla società acquirente __________ AG al debitore sequestrato si trovava depositato sul conto notarile di quel legale. Il debitore sequestrato aveva obiettato che l'importo gli era stato corrisposto direttamente senza transitare sul conto del notaio, tesi questa supportata dalla dichiarazione scritta rilasciata da quest'ultimo dove egli confermava l'inesistenza di crediti di pertinenza di CO
Il Pretore, pur relativizzandone la portata probatoria poiché la stessa persona fungeva da legale del debitore sequestrato, ha nondimeno evidenziato che si trattava di un documento redatto quale pubblico notaio. D'altra parte la pretesa esistenza di quel credito poggiava su mere allegazioni dei sequestranti senza riscontri oggettivi. Inoltre, dell'asserito pagamento diretto del prezzo di compravendita dava atto il medesimo rogito del notaio PA 1. Tutto sommato quindi, per il Pretore era più verosimile la tesi del debitore sequestrato (inesistenza del credito). Di conseguenza, ha disposto la revoca del sequestro in quanto infruttuoso (sentenza impugnata, pag. 10 nel mezzo n. 5.4.1).
I reclamanti obiettano che laddove il debitore sequestrato eccepiva l'inesistenza di un credito a suo favore riconducibile alla vendita della citata PPP depositato presso il suo notaio, egli ammetteva di non essere leso nei propri interessi: pertanto non era legittimato a interporre opposizione, e quella da lui introdotta era irricevibile (reclamo, pag. 21 n. 8.1). In quanto l'interessato aveva atteso l'udienza per rendere nota questa circostanza, si giustificava un'indennità per ripetibili maggiorata (reclamo, pag. 22 n. 8.1). La censura è tuttavia fuorviante poiché il debitore sequestrato non ha mai preteso che quel bene apparteneva a terzi -nel qual caso la sua opposizione sarebbe potuta risultare irricevibile (CEF 18 giugno 2010 [14.2010.40] consid. 2.1; 26 gennaio 2005 [14.2004.109] consid. 3.2)- ma solo che quel credito non esisteva in sé: e, l'art. 272 cpv. 1 cifra 3 LEF pone appunto in esame la verosimile esistenza e appartenenza al debitore dei beni da sequestrare.
A detta dei reclamanti il Pretore non era legittimato a dichiarare infruttuoso il sequestro in base a “una dichiarazione del suo [di CO 1] legale equivalente ad una dichiarazione di parte senza valenza probatoria” e nemmeno poteva “senza prove [...] dare per scontato che il pagamento del prezzo di vendita della PPP di CO 1 alla __________ AG sia effettivamente avvenuto e sia avvenuto in separata sede” (reclamo, pag. 22 n. 8.2). Tuttavia (sopra, consid. 18), il Pretore non ha dato nulla per scontato. Semplicemente ha ritenuto la tesi del debitore sequestrato più verosimile di quella dei sequestranti in quanto e comunque confortata almeno da una dichiarazione di un pubblico ufficiale, mentre la tesi dei sequestranti -pagamento tramite il conto notarile del legale del debitore sequestrato- non era sorretta da elementi oggettivi: e, davanti a questa Camera gli insorgenti non pretendono il contrario. Oltretutto -come ha altresì evidenziato il Pretore- il contratto di compravendita immobiliare (peraltro prodotto dai medesimi sequestranti) di cui al rogito n. __________ del notaio PA 1 rileva che “ritenuto come il presente contratto non preveda il pagamento del prezzo mediante versamento in mani del notaio, il notaio rogante è impossibilitato ad operare qualsivoglia trattenuta a valere quale garanzia per il pagamento dell'imposta sugli utili immobiliari, come di ogni altro onere...” (doc. 33/NN recte doc. 20 pag. 7: reperibile nel parallelo inc. SO.2011.311 della medesima Pretura per il rinvio di cui al verbale 21 luglio 2011 pag. 1 e 3 nell'inc. SO.2011.308 e SO.2011.328), circostanza che i reclamanti pare nemmeno vogliano considerare. Di modo che, così come proposto, il reclamo è addirittura immotivato (art. 321 cpv. 1 CPC).
Per finire, i reclamanti sembrano porre particolare importanza al fatto che il notaio non aveva comunicato al competente UE l'inesistenza del credito: il professionista era così venuto meno ai propri obblighi e quindi incorso in responsabilità civili e penali (reclamo, pag. 22 n. 8.2), lasciando quasi intendere che -fosse stato il caso- già a quel momento il sequestro avrebbe potuto essere dichiarato infruttuoso. L'argomento è fuorviante poiché non considera che in materia di esecuzione del sequestro, quando controversa è l'esistenza stessa di un credito non contenuto in una cartevalori, l'UE non ha alcuna facoltà -a meno di disporre di elementi certi e indubbi- di determinarsi su aspetti di diritto materiale dichiarando infruttuoso e per quel motivo un siffatto provvedimento (Reiser, op. cit., n. 47 ad art. 275). Pertanto, la questione non poteva che essere affrontata nella procedura di opposizione al sequestro. La critica è così senza pertinenza.
Spese giudiziarie
Dal canto loro, davanti a questa Camera, gli opponenti si vedono respingere la richiesta formulata a titolo subordinato (sopra, consid. 17). Ai fini della soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC) si giustifica così una ripartizione a metà fra i reclamanti (a titolo solidale) da una parte e opponenti (a titolo solidale) dall'altra, delle spese giudiziarie (tassa di giustizia [art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF] e spese processuali [art. 95 cpv. 2, 105 cpv. 1 CPC]). Le ripetibili (art. 95 cpv. 3, 105 cpv. 2 CPC), sono compensate.
Motivi per i quali
richiamati gli art. 271 segg. LEF, art. 95, 105, 106, 251 lett. a, 319 segg. CPC, art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1, 1.1 e 2 della sentenza 23 agosto 2011 del Pretore __________ (inc. SO.2011.308 e SO.2011.328), sono così riformati:
“1. Le opposizioni 5 maggio 2011 di CO 1, __________, e 11 maggio 2011 di CO 2, , al decreto di sequestro n°, pronunciato nei confronti di CO 1, __________, emesso il 2 maggio 2011 dalla Pretura __________ (inc. SO.2011. 295), sono parzialmente accolte.
1.1 Di conseguenza, è confermato il decreto di sequestro 2 maggio 2011 (n° ) della Pretura __________ (inc. SO.2011. 295) eseguito presso l'avv. L, del credito del signor CO 1 nei confronti del notaio avv. L__________ in restituzione dell'importo di CHF 200'000.– depositato a garanzia del pagamento della TUI di cui al suo rogito n. __________ del 17 novembre 2008 sul conto del notaio n. __________ presso __________. Per il resto, il decreto di sequestro 2 maggio 2011, è revocato.
II. La tassa di giustizia di complessivi fr. 800.–, già anticipata dai reclamanti RE 2 e RE 1, __________, resta a loro carico in ragione di fr. 400.–. La rimanenza è a carico di CO 1, __________, e di CO 2, __________, con vincolo di solidarietà. Le ripetibili sono compensate.
III. Intimazione:
– PA 1;
– PA 1;
– PA 3.
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 275'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.