Incarto n. 15.2017.44
Lugano 21 agosto 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 17 maggio 2017 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Acquarossa, o meglio contro il minimo esistenziale stabilito l’8 maggio 2017 nelle varie esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
Confederazione Svizzera, Berna Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) PI 3, __________ (rappresentata dall’RA 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta dei precetti esecutivi emessi dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Acquarossa, la Confederazione Svizzera, lo Stato del Canton Ticino e l’PI 3 procedono contro RI 1 per l’incasso dei loro crediti.
B. Sulla scorta dei dati di un precedente verbale di pignoramento, l’8 maggio 2017 l’UE ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore SUVA
fr.
331.50.
Debitore AVS
fr.
1'742.00
Debitore LPP
fr.
700.77
Totale debitore 67.06%
Coniuge AVS
fr.
1'363.00
32.94%
Totale
fr.
4'137.27
100%
Minimo d’esistenza
Base mensile
fr.
1'700.00
Affitto
fr.
1'390.00
Riscaldamento fr. 200.00 + fr. 15.00 spese accessorie di pulizia
Altri
fr.
150.00
Trasferte per cure mediche
Premio di assicurazione malattia debitore
fr.
83.00
Mutuel CM – pagata da AVS complementare – partecipazione fr. 691.60 annuo. Franchigia annua fr. 300.00 cliente n. 791880
Spese mediche e dentali debitore
fr.
50.00
Spese per alimentazione particolare-medico Dr. __________,
Altri debitore
fr.
87.00
Assicurazioni
Premio di assicurazione malattia coniuge
fr.
28.85
CSS LAMal premio 2017 con sussidio cantonale – franchigia fr. 300.00
Spese mediche e dentali coniuge
fr.
156.00
Part. fatt. mediche __________
Altri coniuge
fr.
50.00
Spese per alimentazione adeguata Dr. __________ medico curante, __________
Totale
fr.
3'694.85
100%
L’UE ha quindi pignorato presso la Fondazione Istituto Collettore le prestazioni previdenziali versate all’escusso a concorrenza di fr. 296.– mensili (pari al 67.06% della differenza tra fr. 4'137.27 e fr. 3'694.85).
C. Con ricorso del 17 maggio 2017, RI 1, rimandando anche a una precedente richiesta rivolta all’Ufficio il 13 marzo 2017, chiede di sospendere il pignoramento per il trimestre a decorrere dal mese di aprile 2017, di mettergli a disposizione la somma pignorata per coprire parte delle spese della salute, di pignorargli a decorrere dal mese di luglio 2017 l’importo mensile di fr. 100.–, di considerare tutte le spese per l’autoveicolo, ossia fr. 447.– annui per l’imposta di circolazione, fr. 701.– annui per l’assicurazione oltre alle spese di manutenzione secondo le norme e infine di mettergli a disposizione un avvocato per il procedimento attuale.
D. Con osservazioni del 2 giugno 2017 l’UE si è opposto al ricorso mentre i creditori non hanno presentato osservazioni.
E. Con osservazioni di replica 5 luglio 2017 RI 1 ha prodotto tre fatture riferite ai costi di manutenzione dell’autovettura. Egli ha inoltre chiesto il rimborso di fr. 268.40 per le spese bancarie sostenute nel 2016 e di fr. 105.– per la tassa raccolta rifiuti del 2017.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso l’8 maggio 2017 dall’UE di __________, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
3.1 Ora le spese connesse all’uso di un veicolo privato possono essere incluse nel minimo esistenziale dell’escusso solo se lo stesso è impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, vuoi perché il veicolo gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (v. DTF 119 III 13 consid. 2a; 117 III 22 consid. 2) o per esercitare un diritto di visita (sentenza della CEF 15.2015.16 del 13 ottobre 2015, RtiD 2016 I 747 n. 57c consid. 4.2 e 4.3/d), vuoi perché egli è invalido e non può, senza pericolo per la sua salute o senza difficoltà straordinarie, utilizzare un mezzo di trasporto più economico, e senza tale veicolo non potrebbe seguire un trattamento medico indispensabile o stabilire un minimo di contatti con il mondo esterno e altre persone (decisione del Tribunale federale 7B.161/2004 del 21 settembre 2004, consid. 5; sentenza della CEF 15.2011.49 del 23 maggio 2011, RtiD 2012 I 898 n. 56c).
3.2 Nel caso specifico non risulta dagli atti che l’autovettura dell’escusso sia stata dichiarata impignorabile per motivi di ordine medico (eventuali motivi professionali essendo esclusi, RI 1, nato nel 1941, non esercendo più alcuna attività lucrativa). Vero è, tuttavia, che la sua vettura è menzionata nel verbale di pignoramento come “non pignorabile”. Tale decisione appare invero legata non alla persona dell’escusso, ma al valore di realizzazione del veicolo, cui l’Ufficio ha assegnato un valore di stima di fr. 0.–, decretandone così l’impignorabilità in virtù dell’art. 92 cpv. 2 LEF, secondo cui sono impignorabili gli oggetti per i quali vi è da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle spese da non giustificare la loro realizzazione. Sennonché nelle sue osservazioni al ricorso l’UE ammette di avere computato nel calcolo impugnato fr. 87.– per i premi dell’assicurazione auto (che secondo le informazioni acquisite successivamente dalla Camera comprendono anche la tassa di circolazione), mentre non ha tenuto conto delle spese di manutenzione poiché non erano state documentate da RI 1. Tale modo di procedere non è coerente. Ove l’UE riconosca il veicolo dell’escusso come impignorabile per motivi di ordine medico, deve logicamente computare tutte le spese indispensabili (dal punto di vista medico) ad esso connesse, non da ultimo i costi del carburante. Se invece l’automobile non è considerata assolutamente necessaria, nessuna spesa relativa alla stessa può essere inserita nel minimo vitale. Sono computabili solo spese per l’eventuale uso (indispensabile) dei trasporti pubblici (ad esempio il costo di un abbonamento Arcobaleno).
a) Qualora l’automobile dell’escusso sia ritenuta indispensabile, ma egli non abbia comprovato tutte le spese relative al suo uso, l’UE deve stabilirle in base alla Circolare n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale. Ciò presuppone però che l’escusso abbia dimostrato la necessità medica dei suoi spostamenti e la loro entità, per esempio producendo le attestazioni dei vari prestatori di cure sulla frequenza e i luoghi degli appuntamenti medici, come questa Camera ha già avuto modo di specificare nell’ambito di precedenti ricorsi di RI 1 (sentenze della CEF 15.2014.97 del 9 dicembre 2014, consid. 2, e 15.2013.19 del 18 marzo 2013, consid. 4.1).
b) Nel caso in esame, non figurano negli atti attestazioni o riscontri che permettano di determinare le spese di trasferta di ordine medico del ricorrente. L’Ufficio pare avere considerato che la sua automobile gli sia indispensabile, ma ha tenuto conto solo parzialmente delle spese inerenti al suo uso inserendo nel minimo esistenziale (premi d’assicurazione e tassa di circolazione). Esso avrebbe invece dovuto determinarle sulla scorta della Circolare n. 39/2015 (sopra consid. 3.2/a). I dati dell’incarto non consentono di procedere in questa sede a tale calcolo. Mancano infatti indicazioni sul numero medio di chilometri percorsi mensilmente dall’escusso e della moglie per motivi di ordine medico. Occorre pertanto retrocedere l’incarto all’UE affinché provveda ad accertare nuovamente le spese di trasferta con l’automobile computabili nel minimo esistenziale del ricorrente, sulla scorta di quanto esposto nel considerando 3.2.
A RI 1 va però chiesta una piena collaborazione con l’UE, come previsto dall’art. 91 cpv. 1 LEF. Egli dovrà in particolare produrre le attestazioni dei vari prestatori di cure sulla frequenza e i luoghi degli appuntamenti medici senza potersi trincerarsi dietro al carattere confidenziale di quelle informazioni, necessarie a stabilire la necessità e il costo delle prestazioni di trasporto, di cui egli stesso chiede l’inserimento nel proprio minimo vitale, come già ricordatogli in una precedente procedura (sentenza della CEF 15.2014.97 già citata, consid. 2). In mancanza di collaborazione, l’UE sarà legittimato a confermare la propria decisione, il divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR) ostando al depennamento integrale delle spese di trasferta. Se, come sembra, la voce “trasferte per cure mediche”, di fr. 150.–, si riferisce, come risulta dalle informazioni assunte dalla Camera, al costo medio delle spese sobbarcatesi mensilmente dall’escusso per recarsi in Svizzera interna con i trasporti pubblici per sottoporsi a visite mediche, essa dovrà continuare a essere riconosciuta in più delle spese di trasferta con l’auto all’interno del Cantone Ticino. In ogni caso, nella nuova decisione l’UE non potrà riconoscere spese complessive per trasferte inferiori a quelle figuranti nella decisione impugnata (fr. 83.– + fr. 150.–).
4.1 Secondo il punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento e indipendentemente dal loro importo, ritenuto che solo le spese di automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale di base (DTF 129 III 244 seg., consid. 4.2 e 4.3). Anche l’ammontare della franchigia e delle aliquote percentuali (partecipazioni), ossia di quella parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr. art. 64 LAMal.), può essere incluso nel minimo vitale quando è certo che durante il pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammontare della franchigia, ad esempio a causa di una malattia cronica (DTF 129 III 244 seg.). Possono però essere prese in considerazione solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, consid. 3/a): è sempre richiesta la produzione di documenti giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. L’escusso deve collaborare all’accertamento di quelle spese, fornendo i giustificativi a suffragio della sua richiesta, come questa Camera ha già avuto modo di ricordare a RI 1 in precedenti procedimenti di ricorso (sentenze della CEF 15.2014.97 del 9 dicembre 2014 consid. 3, 15.2011.90 del 14 novembre 2011, consid. 6).
4.2 Nel caso specifico, il ricorrente si duole che la somma di fr. 100.– al mese inserita nel minimo esistenziale per spese mediche e dentistiche sue e della moglie copre una minima parte delle spese mediche di quest’ultima, la quale deve anche su prescrizione medica mantenere una dieta speciale, essendo affetta da osteoporosi e da diabete, i cui costi sono considerevolmente più elevati di quelli riferiti ad alimenti usuali. Inoltre anche lui deve mantenere una dieta, circostanza che obbliga di solito i coniugi a preparare due cibi diversi per ogni pasto. Il problema è che il ricorrente non dimostra quali siano i costi supplementari rispetto a quello già incluso nel minimo esistenziale di base (di fr. 1'700.–) e neppure le quantifica. Al riguardo non bastano i certificati medici di data 6 aprile 2017 attestanti unicamente la necessità di seguire una dieta adeguata, ma non il loro costo. Non pare del resto che la situazione sia cambiata rispetto a quella su cui la Camera ha statuito nel 2007 (sentenza 15.2017.69 del 19 settembre 2007, RtiD 2008 I 1084 n. 64c, consid. 3.2/b): l’UE ha sì ridotto il supplemento da fr. 200.– a fr. 100.–, ma il minimo di base è aumentato da fr. 1'550.– a fr. 1'700.–, e con esso la parte (del 42%) assegnata alla copertura delle spese di alimentazione. Ne consegue che la censura dev’essere respinta, fermo restando che se il debitore dovesse sostenere spese di alimentazione maggiorate effettivamente superiori a quelle già riconosciutegli, l’ammontare di tali spese potrà essere riconosciuto anche in seguito dall’Ufficio con una revisione del calcolo (art. 93 cpv. 3 LEF) a condizione che il debitore produca la documentazione a suffragio della sua pretesa.
4.3 RI 1 evidenzia poi che la fattura riferita all’operazione di cataratta della moglie assomma a fr. 2'160.–. Di tale importo, detratti i fr. 500.– pagati il 17 gennaio 2017 e fr. 320.– riconosciuti dalla cassa malati, rimangono ancora scoperti fr. 1'340.– a carico della moglie, di cui chiede di tenere conto nel supplemento per i costi legati alla salute. In realtà l’Ufficio ha già conteggiato siffatte spese nel minimo di esistenza alla voce “spese mediche e dentali coniuge” per fr. 156.– mensili, corrispondenti a fr. 1'872.– annui, ossia per una somma superiore a quanto preteso dallo stesso ricorrente. Ne consegue che anche questa censura dev’essere respinta.
4.4 Egli si lamenta infine che l’Ufficio non abbia dato seguito alla sua richiesta di agosto 2016 di finanziare l’acquisto di nuovi occhiali prescrittigli dall’oftalmologo, comunicando ch’egli avrebbe dovuto pagarli alla consegna e solo dopo il costo ne sarebbe stato compensato con la riduzione della somma pignorata, ciò che non gli ha permesso di procedere all’acquisto.
a) Come visto, secondo il punto II/8 della Tabella l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento. Tra queste spese rientrano quelle legate all’acquisto di un nuovo paio d’occhiali se sono dati motivi di ordine medico. Anche spese future devono essere riconosciute se sono imminenti. Se si tratta di un esborso non ricorrente, l’ufficio d’esecuzione deve consegnare all’escusso la somma necessaria al loro pagamento – o meglio pagarne il prezzo direttamente al prestatore di servizi – prelevando l’importo occorrente dal provento del pignoramento.
b) Nella fattispecie RI 1 ha omesso di produrre con il ricorso sia il certificato medico attestante la necessità di disporre di un nuovo paio di occhiali sia un preventivo dei relativi costi, motivo per cui in sede di ricorso nulla può essergli riconosciuto al riguardo. Se il debitore dovesse però documentare direttamente all’Ufficio tali circostanze, l’ammontare dei costi per l’acquisto di un nuovo paio di occhiali non coperti dall’assicurazione malattia e non pagatigli dal Cantone a titolo di prestazioni complementari all’AVS, esso dovrà tenerne conto nel modo appena indicato.
5.1 In effetti l’importo base mensile di fr. 1'700.– previsto dalla Tabella rappresenta un importo forfetario destinato a coprire le spese per i bisogni vitali dell’escusso. Esso è comprensivo delle spese per elettricità, spazzatura, acqua potabile, macchina da lavare, telefono e così via (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 23 ad art. 93 LEF), come pure delle spese riferite alla tassa raccolta rifiuti, che per questo motivo non possono essere ulteriormente aggiunte al minimo vitale dell’escusso (sentenza della CEF 15.2006.66 del 23 agosto 2006 consid. 7/c; RtiD 2007 I 852 n. 63c consid. 3/c).
5.2 Per quanto riguarda il prospettato computo nella determinazione del minimo vitale di fr. 268.40 per le spese bancarie sostenute nel 2016, va evidenziato che perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tale senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18), così da lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto assolutamente indispensabile in base agli articoli 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari. È però di tutta evidenza che le prestazioni bancarie non hanno carattere vitale, sicché nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso all’istituto bancario.
Siccome la causa non è matura per il giudizio, difettando i dati necessari a determinare le spese di trasferta del ricorrente (sopra consid. 3), la decisione impugnata va annullata (art. 21 LEF) e l’incarto retrocesso all’UE per nuova decisione nel senso dei considerandi 3.2/a e 3.2/b (art. 21 cpv. 4 LPR e sentenza del Tribunale federale 5A_236/2010 del 21 luglio 2010 consid. 4.1), con effetto dall’8 maggio 2017, l’annullamento avendo carattere retroattivo (Erard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 5 ad art. 21 LEF; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 36 ad art. 21 LEF, e i rinvii). In questa misura vanno respinte sia la richiesta di sospendere il pignoramento per il trimestre a decorrere dall’aprile del 2017, sia quella intesa a lasciare a disposizione del ricorrente le somme già pignorate perché possa fronteggiare a parte delle spese connesse alla salute, sia quella di pignorare a decorrere dal luglio 2017 l’importo di soli fr. 100.– mensili.
Il ricorrente postula l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, sostenendo di non avere conoscenze giuridiche sufficienti e chiedendo pertanto che gli venga messo a disposizione un avvocato.
7.1 L’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è disciplinata dagli art. 117 e segg. CPC e dalla legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG; RL 3.1.1.7). La designazione di un patrocinatore d’ufficio è quindi subordinata, oltre all’indigenza del richiedente e alle possibilità di successo della domanda (art. 117 CPC per il rinvio degli art. 20a cpv. 3 LEF e 13 LAG), all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Secondo la giurisprudenza, il diritto al gratuito patrocinio non è in principio escluso nella procedura di ricorso ai sensi degli art. 17 segg. LEF, ma, essendo quest’ultima dominata dal principio dell’ufficialità, l’assistenza di un avvocato non è in generale necessaria; può ciononostante rivelarsi indispensabile allorquando il caso o le questioni da risolvere sono complesse, il richiedente fruisce di scarse conoscenze giuridiche o vi sono importanti interessi in gioco (sentenza del Tribunale federale 5A_919/2012 dell’11 febbraio 2013, consid. 8.3; DTF 122 III 392 consid. 3).
7.2 Nel caso presente, non era data la necessità oggettiva di patrocinio, che il ricorrente non ha reso verosimile (e invero non ha neppure allegato). Il caso non poneva infatti questioni giuridiche complesse, che non avrebbero consentito all’interessato di procedere con atto proprio. Alla luce di tali considerazioni, la domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio dev’essere respinta.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione impugnata e annullata e l’incarto retrocesso all’Ufficio d’esecuzione per nuova decisione nel senso dei considerandi 3.2/a, 3.2/b e 6.
La domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è respinta.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Acquarossa.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.