Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2023.26
Entscheidungsdatum
21.06.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 15.2023.26

Lugano 21 giugno 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso interposto il 20 marzo 2023 da

RI 1,

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro il provvedimen­to di pignoramento di salario emesso il 6 marzo 2023 nelle sei esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

PI 5 (già PI 1), (rappresentata dallaPI 6, ) PI 2, Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) Cantone dei Grigioni, Coira (rappresentato dall’Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, Reparto contabilità, Coira)

ritenuto

in fatto: A. Constatato che RI 1 non si era presentato per l’esecu­­zione del pignoramento indetto nelle sei esecuzioni appena citate per il 25 ottobre 2022, lo stesso giorno la sede di Bellinzona del­-l’Ufficio d’esecuzione (UE) ha nuovamente invitato l’escusso a presentarsi presso i suoi locali specificando i documenti che avrebbe dovuto portare con sé. Non avendo egli dato seguito neppure alla seconda citazione, il 31 gennaio 2023 l’UE ne ha chiesto l’accom­pagnamento forzato alla polizia di __________, che però, il 20 febbraio 2023, ha riferito di non essere riuscita a rintracciarlo nonostante due citazioni scritte.

B. Il 6 marzo 2023, l’Ufficio ha allora determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso, in sua assenza, sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore

fr.

4'662.20

Totale

fr.

4'662.20

Minimo d’esistenza

Base mensile

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

1'300.00

Spese per i pasti consumati fuori domicilio

fr.

211.00

Spese per la trasferta fino al luogo di lavoro con il trasporto privato

fr.

522.00

__________ – __________ 1568 km/mese a 0.333 fr./km = fr. 522.– (v. Circolare CEF n. 39/2015, versione 2023 aggiornata al rincaro carburante)

Totale

fr.

3'233.00

L’UE ha quindi pignorato, con effetto immediato, la quota del salario percepito dall’escusso dall’PI 7 eccedente fr. 3'233.– (indicativamente fr. 1'429.20).

C. Con ricorso del 20 marzo 2023, RI 1 si è aggravato contro il predetto provvedimento, chiedendo di posticiparlo finché non avesse venduto un suo immobile, per il quale stava in trattative.

D. Con osservazioni del 24 marzo 2023, l’Ufficio ha chiesto alla Camera di respingere il ricorso senza interprellare i creditori.

Considerando

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 6 marzo 2023 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

  1. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

  2. Nel ricorso, RI 1 afferma dapprima di non essere d’ac­­cordo con il provvedimento, perché l’UE non ha redatto alcun verbale in proposito.

3.1 In realtà l’Ufficio ha redatto il verbale delle operazioni di pignoramento (in base ai mod. 6 e 6a), che si trova nell’incarto, e in base allo stesso ha emesso la decisione di pignoramento impugnata, in cui figura il calcolo dettagliato del minimo esistenziale dell’escus­­so. L’operato dell’UE è pertanto formalmente corretto. In virtù del­la legge (art. 114 LEF) il verbale di pignoramento verrà notificato alle parti solo al termine del periodo di partecipazione al pignoramento di trenta giorni.

3.2 Se con tale censure il ricorrente dovesse aver inteso lamentare di non aver potuto partecipare all’allestimento del verbale (delle operazioni di pignoramento), il ricorso risulterebbe abusivo, poiché egli ha avuto molte occasioni di assistere all’esecuzione del pigno­ramento (avviso di pignoramento, citazione dell’UE e due citazioni della polizia), cui risulta essersi invece sottratto.

  1. RI 1 allega inoltre di essere in trattative per vendere un suo immobile, il cui prezzo gli permetterebbe di estinguere tutti i suoi debiti. Chiede pertanto di pazientare con il pignoramento fino alla vendita, che dovrebbe a detta di lui avvenire a breve.

4.1 Nelle sue osservazioni l’UE rileva a ragione di non poter rimandare il pignoramento, il quale dev’essere eseguito senza indugio (art. 89 LEF). Ad ogni modo, nella fattispecie il provvedimento è già stato eseguito e il ricorrente non fa valere motivi per cui la misura pregiudicherebbe i propri diritti.

4.2 Se dovesse concludere la vendita del fondo e ottenere un prezzo sufficiente, il ricorrente potrebbe del resto sempre fermare il pigno­ramento di salario pagando le esecuzioni in corso (art. 12 LEF). Contrariamente a quanto da lui ipotizzato, la prospettata vendita non pare però essere ancora avvenuta e in ogni caso, da un accertamento effettuato d’ufficio in data odierna, egli non ha estinto le esecuzioni a favore delle quali è stato eseguito il pignoramento impugnato. Il ricorso va pertanto respinto.

  1. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona, e, per il suo tramite, a tutti gl’interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Zitate

Gesetze

9

Gerichtsentscheide

3