Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2014.152
Entscheidungsdatum
20.10.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 14.2014.152

Lugano 20 ottobre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Chiesi

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 59/2014 (opposizione per non ritorno a miglior fortuna) della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 14 aprile 2014 da

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 15 luglio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11 luglio 2014 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 aprile 2014 dall’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di complessivi fr. 2'160.–, indicando quali titoli di credito l’attestato di carenza di beni n. __________ del 30 maggio 1994 emesso a favore di __________, il danno per mora (art. 106 CO) e “costi solvibilità”.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo per non ritorno a miglior fortuna, il 14 aprile 2014 l’UE di Lugano ha trasmesso il precetto esecutivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno in virtù dell’art. 265a LEF. Il 1° luglio 2014, il Giudice di pace ha citato le parti a comparire il successivo 16 luglio per procedere al contraddittorio.

C. Preso atto che il 9 luglio 2014 CO 1 gli aveva comunicato di ritirare l’esecuzione, spiegando di non essere riuscita a reperire l’attestato di carenza di beni nei suoi archivi, con decisione 11 luglio 2014 il Giudice di pace ha stralciato la causa dai ruoli, ponendo la tassa di giustizia di fr. 40.– a carico della parte creditrice.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 luglio 2014 per ottenere che CO 1 sia condannata a pagare fr. 162.50 per ripetibili, a ritirare la procedura esecutiva presso l’UE di Lugano e a cancellare qualsiasi segnalazione della stessa a chicchessia “tanto meno a banche dati tipo __________ o altre". Ha inoltre chiesto che l’esecuzione sia dichiarata temeraria e di essere risarcito. Con osservazioni del 28 agosto 2014, CO 1 si è opposta al reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Contro la decisione che statuisce sull’opposizione per non ritorno a miglior fortuna secondo la procedura sommaria non è dato alcun mezzo d’impugnazione (art. 265a cpv. 1, ultimo periodo), se non un reclamo indipendente (art. 110 CPC) limitato al solo dispositivo sulle spese e le ripetibili (DTF 138 III 131, consid. 2.2; sentenza della CEF 14.2014.99 del 16 maggio 2014). Il reclamo in esame è pertanto ricevibile, la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello essendo competente senza riguardo al valore litigioso e al tipo di rimedio giuridico nelle cause proposte a norma della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 15 luglio 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 12 luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace, nello stralciare la causa, ha posto la tassa di giustizia a carico dell’istante, prescindendo dall’attribuire ripetibili al convenuto. Con il reclamo RE 1, che rileva di avere spedito per raccomandata le sue osservazioni già il 2 luglio 2014, chiede che gli vengano risarciti i costi di 2 raccomandate, di 11 fotocopie a fr. 0.50 l’una, il dispendio di tempo per la redazione delle sue osservazioni di prima sede (fr. 40.–) e del reclamo (fr. 100.–) al costo di fr. 2.– per minuto, per un totale di fr. 162.50. Senza motivazione specifica egli chiede inoltre che CO 1 sia condannata a ritirare la procedura esecutiva presso l’UE di Lugano e a cancellare qualsiasi segnalazione della stessa a chicchessia “tanto meno a banche dati tipo __________ o altre", e che l’esecuzione sia dichiarata temeraria e lui risarcito.

  2. In virtù dell’art. 106 cpv. 1 CPC, le spese giudiziarie, che comprendono sia le spese processuali che quelle ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC), sono poste a carico della parte soccombente, ovvero in caso di desistenza a carico dell’attore (Jeandin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 18 ad art. 265a LEF e i rinvii). Contrariamente a quanto avviene per le spese processuali (art. 105 cpv. 1 CPC), il giudice non statuisce d’ufficio sulle ripetibili, ma solo se la parte che vince ne ha chiesto l’assegnazione. Inoltre, l’attribuzione di un’indennità d’inconvenienza alla parte non rappresentata professionalmente in giudizio è subordinata alla formulazione di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2012.105 del 21 agosto 2011), da cui risulti – come peraltro rilevato dallo stesso reclamante – che la tutela dei propri interessi ha richiesto un dispendio di tempo superiore a quanto normalmente esigibile da ciascuno per l’espletamento dei lavori amministrativi personali (v. Tappy, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 34 ad art. 95 LEF; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 387 ad b).

  3. Nel caso specifico, nelle sue “osservazioni” del 2 luglio 2014 RE 1 non ha né chiesto né motivato l’assegnazione di un’indennità d’inconvenienza. Già per questo motivo il reclamo si avvera infondato. Tanto più ove si pensi che le osservazioni erano irrituali siccome premature – e quindi a quello stadio della procedura inutili –, perché il Giudice di pace non aveva fissato al convenuto alcun termine per esprimersi per iscritto, bensì, facendo uso della scelta che gli consente l’art. 253 CPC, aveva citato le parti a un’udienza da tenersi il 16 luglio 2014 (v. ordinanza del 1° luglio 2014). In queste circostanze anche le spese vive affrontate dal reclamante senza che ne fosse (allora) richiesto non possono reputarsi spese necessarie nel senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. a CPC. Su questo punto, il reclamo è pertanto da respingere.

  4. Quanto alle altre conclusioni del reclamo, non motivate e nuove, esse sono irricevibili (art. 321 cpv. 1 e 326 cpv. 1 CPC), oltre che estranee a una procedura di determinazione del ritorno a miglior fortuna (fermo restando che CO 1 ha poi comunque ritirato l’esecuzione in questione).

  5. La tassa e le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 162.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Gli oneri processuali di complessivi fr. 70.– relativi al presente giudizio, già anticipati dal reclamante, sono posti a suo carico.

  2. Notificazione a:

– ,; – ,.

Comunicazione alla Giudicatura di pace di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

20

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 253 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

LEF

  • art. 95 LEF
  • art. 265a LEF

LOG

  • art. 48b LOG

LTF

  • art. 46 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 112 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

Gerichtsentscheide

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