Incarto n. 15.2022.70
Lugano 20 settembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 13 maggio 2022 di
RI 1 (patrocinato dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro l’attestato di carenza di beni emesso il 2 maggio 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha emesso il 2 maggio 2022 un attestato di carenza di beni (ACB) a favore di RI 1 per l’importo di fr. 51'957.50 rimasto integralmente scoperto. L’UE ha invero accertato l’impignorabilità dei redditi del debitore sulla base del seguente computo annesso all’ACB:
Redditi
Rendita LPP
fr.
1'019.70
Rendita AVS
fr.
2'317.00
Totale
fr.
3'336.70
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'300.00
CHF 4'000.– trimestrali
Assicurazione malattia
fr.
492.15
Spese mediche e dentali
fr.
470.25
Totale
fr.
3'462.40
A causa del loro valore esiguo nel senso dell’art. 92 cpv. 2 LEF, l’Ufficio ha d’altronde rinunciato a pignorare in particolare il fondo __________ RFD di __________ di proprietà dell’escusso, nonché l’interessenza che gli spetta nella comunione ereditaria formata con i tre fratelli PI 3, PI 4 e PI 5, il cui asse successorio è costituito della quota di comproprietà di ½ della particella n. __________ RFD di __________ e dei fondi n. __________ RFD di __________, __________, __________ e __________ RFD di __________ e __________ RFD di __________.
B. Con ricorso del 13 maggio 2022 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendo di annullarlo e di restituire gli atti all’UE affinché proceda al pignoramento.
C. Mediante osservazioni del 24 maggio 2022 PI 1 si oppone al ricorso, pur mostrandosi d’accordo con un eventuale pignoramento del sedime di __________ o delle altre particelle in altri luoghi boschivi, tutte facenti parte di una “complicata comunione ereditaria”. Nelle sue del 31 maggio 2022 l’organo esecutivo reputa invece di aver agito correttamente e si riconferma dunque nei propri provvedimenti.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 3 maggio 2022, il ricorso presentato il 13 maggio 2022 è in linea di principio ricevibile sotto questa prospettiva (art. 17 LEF).
Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostenta-mento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
Il ricorrente contesta anzitutto i fr. 1'300.– computati come “pigione”, sostenendo che l’escusso non ha prodotto alcun contratto di locazione, ma unicamente un attestato bancario, dal quale emergerebbe un versamento di fr. 4'000.– a favore della figlia PI 2. Egli è del parere che tale pagamento non concerne necessariamente la pigione, ma può essere stato eseguito per altri motivi. Rileva altresì che il debitore è titolare di un diritto di abitazione vita natural durante sulla particella n. __________ RFD di __________, donata alla figlia, sicché non è tenuto a pagare alcuna pigione. Reputa in ogni caso eccessivo e ingiustificato che il debitore paghi fr. 1'300.– per essere semplicemente ospitato in casa della figlia.
Da parte sua, l’Ufficio osserva che l’importo in questione fa riferimento agli interessi ipotecari dell’abitazione di __________, ove il debitore risiede e vanta un diritto d’abitazione vita natural durante, iscritto a registro fondiario l’8 luglio 2021.
PI 1, dal canto suo, sostiene di abitare provvisoriamente nella proprietà intestata alla figlia per poter seguire varie terapie mediche a causa del suo precario stato di salute. Egli spiega inoltre di contribuire al pagamento degli interessi ipotecari e dell’ammortamento, onde evitare la messa all’incanto del fondo.
3.1 Nell’allestire il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 e 13 ad art. 91 LEF). Tuttavia, quand’anche l’escusso risponda penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o d’inosservanza del suo dovere d’informazione (art. 323 n. 2 CP), l’ufficio d’esecuzione non può limitarsi a registrare acriticamente le sue dichiarazioni, ma deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione del suo patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; sentenza della CEF 15.2021.132 del 30 maggio 2022, consid. 4.1).
3.2 Nel caso in rassegna, per riconoscere nel minimo d’esistenza le spese abitative di fr. 1'300.–, l’Ufficio si è fondato unicamente sull’attestato bancario consegnato dall’escusso, dal quale risulta che il 16 dicembre 2021 egli ha versato fr. 4'000.– sul “Conto BASE corrente CHF «IPOTECHE»” intestato a “PI 2 e PI 1” presso la Banca __________. Nello stesso documento è pure indicato in forma manoscritta che si tratta di un versamento di fr. 4'000.– “trimestrali”. Ora, siffatto documento non è sufficiente da solo a giustificare le spese d’abitazione effettive del debitore. Non è invero dato di sapere se l’importo in questione corrisponde a un’eventuale pigione pattuita con la figlia PI 2, come indicato nel calcolo del minimo d’esistenza (ciò che pare però inverosimile vista l’intestazione del conto sul quale il versamento è stato effettuato), o agli interessi ipotecari, come sostiene l’organo esecutivo nelle osservazioni. E, come rileva a ragione il ricorrente, neppure è chiaro se il pagamento è avvenuto per una di queste cause o per altri motivi, in particolare perché l’estratto non menziona il fondo cui si riferisce il conto. A fronte di tali considerazioni, non si può ritenere che l’UE abbia svolto tutte le indagini necessarie a stabilire le spese abitative dell’escusso, omettendo in particolare di verificare se la somma versata sul conto intestato al debitore e alla figlia PI 2 serve effettivamente al pagamento di una pigione o degli interessi ipotecari, compreso l’eventuale ammortamento (obbligatorio), come afferma il resistente. Sotto questo profilo, il ricorso s’avvera dunque fondato e l’incarto va restituito all’organo esecutivo per ulteriori accertamenti (sotto, consid. 5).
4.1 Nelle proprie osservazioni, l’UE ribadisce quanto già constatato nel verbale interno delle operazioni di pignoramento, ovvero che l’unico immobile di esclusiva proprietà del debitore è il fondo n. __________ RFD di __________ (un bosco la cui stima ufficiale è di fr. 241.–), mentre gli altri fondi ivi menzionati appartengono alla comunione ereditaria di cui l’escusso fa parte insieme ai suoi tre fratelli e i loro valori di stima ufficiale ammontano complessivamente a fr. 16'652.–. Reputando di esiguo valore sia l’immobile sia la quota ereditaria spettante al debitore, l’organo esecutivo osserva quindi di aver rinunciato al loro pignoramento giusta l’art. 92 cpv. 2 LEF.
4.2 Orbene, il ricorrente stesso ammette che alcuni degli immobili indicati nel verbale di pignoramento sono di valore esiguo, compreso l’unico fondo che appartiene esclusivamente al debitore. Ciononostante egli ne chiede il pignoramento, senza spiegare perché si rivelerebbe errata la decisione dell’Ufficio, basata sull’art. 92 cpv. 2 LEF, secondo cui sono impignorabili gli oggetti per i quali vi è senz’altro da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle spese da non giustificare la loro realizzazione. Già per tale motivo, la censura risulta irricevibile per carenza di motivazione.
Per quanto attiene invece alla particella n. __________ RFD di __________, è vero che il suo valore di stima ufficiale è di fr. 14'808.–, e quindi a prima vista superiore alla somma delle spese per la sua realizzazione, ma l’insorgente non pare avvedersi ch’essa non appartiene all’escusso, bensì alla comunione ereditaria di cui egli fa parte insieme ai suoi tre fratelli, sicché, come indicato nelle osservazioni, l’organo esecutivo avrebbe potuto tutt’al più pignorare la sua interessenza, ciò che però non ha fatto, poiché ha considerato la quota spettante al debitore pure di esiguo valore rispetto alle presumibili spese di realizzazione (art. 92 cpv. 2 LEF), le quali – va ricordato – potrebbero includere anche quelle per procedere alla divisione giudiziaria dell’eredità (art. 132 cpv. 1 LEF e 604 CC). Orbene, l’insorgente non ha contestato l’argomentazione dell’UE, né vi si è direttamente confrontato, ragione per cui, anche da questo punto di vista, il ricorso risulta irricevibile, siccome immotivato.
Alla luce delle considerazioni suesposte, in parziale accoglimento del ricorso (sopra, consid. 3.2), la decisione impugnata va annullata limitatamente al calcolo del minimo d’esistenza e l’incarto retrocesso all’UE affinché proceda a un nuovo interrogatorio dell’escusso, ponendogli domande puntuali sulle sue effettive spese d’abitazione. A tal uopo, l’Ufficio inviterà PI 1 a produrre il contratto di mutuo ipotecario relativo all’abitazione di __________ in cui questa Camera aveva già accertato ch’egli vive (sentenza della CEF 15.2021.100/103 del 27 dicembre 2021, consid. 5.4) e/o eventuali accordi scritti stipulati con la figlia PI 2. All’occorrenza, chiederà informazioni anche alla banca che ha finanziato l’acquisto dell’immobile (verosimilmente la Banca __________) e a PI 2. Stabilito l’importo relativo alle spese abitative, l’UE verificherà infine se il debitore ha continuato a pagarle anche per i mesi successivi a quelli eventualmente corrispondenti ai fr. 4'000.– versati nel dicembre 2021. Svolte le nuove indagini, l’organo esecutivo ne darà atto nel verbale di pignoramento e stabilirà dunque nuovamente il minimo d’esistenza del debitore.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è parzialmente accolto.
1.1 L’attestato di carenza di beni emesso il 2 maggio 2022 nell’esecuzione n. __________ è annullato limitatamente alla determinazione del minimo d’esistenza di PI 1.
1.2 L’incarto è retrocesso alla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione affinché proceda agli accertamenti indicati nel considerando n. 5 e a una nuova determinazione della quota pignorabile.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.