Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2022.52
Entscheidungsdatum
20.07.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 15.2022.52

Lugano 20 luglio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 26 aprile 2022 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento di reddito emessa il 4 aprile 2022 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente rispettivamente da

PI 1, (rappresentata dall’__________, )

Comune di PI 2,

ritenuto

in fatto: A. Nelle esecuzioni appena menzionate, vertenti su crediti di complessivi fr. 4'246.60 oltre a interessi e spese, il 4 aprile 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile del reddito dell’escussa sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore

fr.

3'400.00

Totale

fr.

3'400.00

100%

Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Spese personali

fr.

0.00

Totale

fr.

1'200.00

L’UE ha quindi pignorato presso il datore di lavoro dell’escussa, l’__________ (__________), l’importo eccedente il minimo esistenziale di 1'200.– (ossia indicativamente fr. 2'200.–) a partire dal 4 aprile 2022.

B. Con “opposizione” (recte: ricorso) del 26 aprile 2022, RI 1 si aggrava contro il pignoramento del proprio reddito chiedendo l’annullamento della decisione impugnata.

C. Appurato che il firmatario del ricorso in oggetto (PINT1 1) non risultava essere un rappresentante autorizzato ai sensi dell’art. 15 LPR, con ordinanza processuale del 27 aprile 2022 il presidente della Camera ha impartito a RI 1 un termine di dieci giorni per dimostrare il contrario o per trasmettere una copia del gravame da lei personalmente sottoscritto, informandola che in caso contrario l’atto sarebbe stato dichiarato irricevibile. L’escussa ha scelto la seconda opzione, presentando il 2 maggio 2022 una copia del ricorso firmata di proprio pugno.

D. Con osservazioni del 24 maggio 2022 l’UE ha indicato di avere, con decisione del giorno precedente, proceduto alla revisione del pignoramento – dopo aver ricevuto per email dalla debitrice i giustificativi relativi al pagamento del canone di locazione – aggiungendo fr. 1'450.– per spese di locazione e fr. 211.– per pasti fuori domicilio, sicché a partire dal 23 maggio 2022 il minimo d’esisten­­za è aumentato a fr. 2'861.– (anziché fr. 1'200.–) e l’importo pigno­rabile (indicativo) ridotto a fr. 639.– mensili (anziché fr. 2'200.–). Tale (nuova) decisione non è stata impugnata.

Considerando

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 4 aprile 2022 dall’UE di Lugano, il ricorso è tempestivo – e quindi sotto tale aspetto ricevibile (art. 17 LEF) – come lo è la sua sottoscrizione da parte di RI 1, avvenuta entro il termine impartitole dal presidente della Camera.

  1. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

  2. La ricorrente si duole che il suo salario di fr. 3'400.– basta a stento a coprire il proprio fabbisogno mensile e quello della figlia M__________ (che convive con lei ed è attualmente senza occupazione), di complessivi fr. 1'900.–, oltre al canone di locazione di fr. 1'450.– e al conguaglio delle spese accessorie di fr. 50.–. Afferma che il mancato pagamento dei premi mensili di cassa malati (ammontanti per lei fr. 367.25 e per la figlia a fr. 406.35) è dovuto proprio all’insuf­ficienza delle entrate. Alla luce di quanto esposto, ritiene chiaro che al momento non può essere effettuato alcun pignoramento di reddito. Onde la richiesta di annullamento della decisione.

3.1 Stante la revisione del pignoramento, sfociata nella decisione del 23 maggio 2022 (emessa in virtù dell’art. 93 cpv. 3 LEF, v. sopra ad C), il ricorso è divenuto senza oggetto per quanto concerne l’affitto mensile di fr. 1'450.–, integralmente riconosciuto dall’UE nel minimo d’esistenza di RI 1 dopo la trasmissione dei relativi giustificativi di pagamento (art. 24b cpv. 1 LPR; cfr. DTF 126 III 86, consid. 3; sentenza della CEF 15.2010.2 del 14 gennaio 2010).

3.2 Per contro la ricorrente non ha prodotto alcun documento a sostegno del conguaglio delle spese accessorie relative alla locazione di fr. 50.–, sicché le stesse non potevano essere computate neppure in sede di revisione, ricordato che nel minimo di esistenza possono essere considerate solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a, sentenza della CEF 15.2021.52 del 1° luglio 2021, consid. 4).

3.3 Per quanto concerne l’asserito fabbisogno mensile di fr. 1'900.–, RI 1 non ne ha specificato la composizione né prodotto la prova del pagamento delle relative spese, come le incombeva (art. 7 cpv. 3 lett. c LPR). Insufficientemente motivata, la censura risulta così inammissibile.

3.4 A prescindere dall’assenza di giustificativi, nemmeno l’aiuto economico che la ricorrente afferma di prestare (volontariamente) alla figlia maggiorenne (è nata nel 2002) può essere computato nel proprio minimo esistenziale, giacché il genitore escusso non è tenuto legalmente a garantire il mantenimento dei figli maggiorenni dopo la prima formazione scolastica o professionale (punto II/6 della Tabella; DTF 111 II 410, consid. 2; sentenze del Tribunale federale 5C.150/2005 dell’11 ottobre 2005, consid. 4.4.1 e della CEF 15.2018.44 del 18 settembre 2018, consid. 5.1). Su questo punto il ricorso manca di consistenza.

  1. Nella misura in cui non è diventato privo d’oggetto, il ricorso va di conseguenza respinto senza che sia necessario ordinare atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR né notificare il ricorso e l’odierno giudizio alle controparti.

  2. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Zitate

Gesetze

10

LEF

LOG

  • art. 48b LOG

LPR

  • art. 3 LPR
  • art. 7 LPR
  • art. 9 LPR
  • art. 15 LPR
  • art. 24b LPR

LTF

OTLEF

Gerichtsentscheide

7