Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2016.17
Entscheidungsdatum
20.04.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 14.2016.17

Lugano 20 aprile 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 5 dicembre 2015 da

RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 30 gennaio 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 21 gennaio 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 novembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 16'012.50 oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2014, indicando quale titolo di credito la “fattura No. __________, del 01.09.2014”.

B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 5 dicembre 2015 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 26 dicembre 2015.

C. Statuendo con decisione 21 gennaio 2016, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di complessivi fr. 180.– e un’indennità di fr. 100.– a favore della parte convenuta.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 gennaio 2016 chiedendo di “rivedere la decisione […], annullando la stessa e tutte le tasse di giustizia messe a [suo] carico”. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 30 gennaio 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 26 gennaio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

  2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che né la documentazione prodotta dalla RE 1 – una semplice fattura – né lo scambio di corrispondenza avvenuto tra le parti addotto dalla stessa escussa, costituiscono un riconoscimento di debito atto a giustificare il rigetto provvisorio dell’oppo­­sizione. Il primo giudice ha d’altronde rilevato l’assenza agli atti di una valida cessione di creditore a favore dell’istante.

  3. Nel reclamo la RE 1 si duole anzitutto del fatto che la sentenza impugnata è stata emessa senza che le sia stata data la possibilità di replicare alle osservazioni della convenuta e chiede di “rivedere” la sentenza annullandola, facendo valere che il titolare della RE 1 (Italia) e della RE 1 è la medesima persona, che tutte le ordinazioni sono state eseguite dall’escussa utilizzando l’indirizzo e-mail della ditta sviz­zera e che parte dei lavori sono stati eseguiti da quest’ultima. Ne conclude che CO 1 “non può non riconoscere la nostra fattura”.

  4. Dall’incarto del primo giudice non risulta che le osservazioni all’i­­stanza presentate da CO 1 siano state notificate alla reclamante. Il suo diritto di essere sentita (art. 53 CPC) pare quindi essere stato disatteso. Non si giustifica tuttavia di annullare la sentenza di primo grado e di rinviare l’incarto al Pretore per nuovo giudizio dopo aver sentito l’istante, poiché l’esercizio si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto, fonte di ritardi inutili e incompatibili con l’interesse delle parti ad ottenere una decisione celermente (sentenza del Tribunale federale 4A_283/ 2013 del 20 agosto 2013, citata nella sentenza della CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015, consid. 4.3), dal momento che la RE 1 si è espressa esaustivamente nel reclamo e che la Camera può dunque statuire essa stessa con pieno potere di cognizione senza retrocederla al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), l’unica questione determinante da risolvere nel caso concreto – l’esistenza o l’inesistenza di un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione – essendo, come si vedrà, di natura meramente giuridica.

  5. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Una semplice fattura, ove non sia firmata dal debitore, non può dunque rappresentare secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un titolo di rigetto provvisorio (v. sentenza della CEF 14.2014.203 del 7 novembre 2014, consid. 6).

Nella fattispecie, il Pretore ha quindi correttamente giudicato che la fattura prodotta dall’istante (doc. B), sul quale non figura alcun riconoscimento di debito firmato né da CO 1, non è idonea a giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione. Già per questo motivo la sentenza impugnata merita conferma. Il reclamo dev’essere quindi respinto senza che sia necessario esaminare se vi è identità tra la società (svizzera) escutente e la società che ha pattuito i lavori con CO 1, e senza verificare l’importo del credito residuo. Alla RE 1 rimane tuttavia la facoltà di eventualmente sottoporre la questione al giudice di merito (sopra consid. 2).

  1. Poiché la reclamante è risultata integralmente soccombente (anche) in prima sede, il Pretore ha correttamente posto a suo carico le spese processuali (art. 106 cpv. 1 CPC).

  2. A sua volta la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'012.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

  2. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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