Incarto n. 14.2013.14
Lugano 20 febbraio 2013 FP/b/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 9 ottobre 2012 da
RE 1
contro
CO 1, Paradiso
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, notificato in data 4 maggio 2012 per il pagamento di fr. 1’000'000.- oltre interessi al 10% dal 15.11.2011 e spese;
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, con decisione del 2 gennaio 2013 (__________), ha così statuito:
“1. L’istanza è parzialmente accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, è respinta in via provvisoria per l’importo di fr. 1’000’000.- oltre interessi del 5% dal 15 novembre 2011.
Sentenza impugnata dalla parte convenuta con reclamo del 18 gennaio 2013, con il quale
chiede – previa concessione dell’effetto sospensivo – la riforma del dispositivo n. 2 del giudizio di primo grado, nel senso che non vengano attribuite ripetibili alla parte istante, subordinatamente l’annullamento del relativo dispositivo e il rinvio degli atti al Pretore aggiunto per nuova decisione;
preso atto che con scritto del 15 febbraio 2013 la parte istante ha comunicato che non intende presentare osservazioni al reclamo e che si attiene pertanto al giudizio di questa Camera;
richiamato il decreto 22 gennaio 2013, con il quale il presidente di questa Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che contro le decisioni di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che proposto il 18 gennaio 2013 contro una decisione notificata il 7 gennaio 2013 e recapitata il giorno successivo (cfr. ricerca Track&Trace), il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi, sotto questo aspetto ammissibile;
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione del diritto (lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che la reclamante ritiene ingiustificata la sua condanna al pagamento di un’indennità di fr. 3'000.- conseguente al parziale accoglimento dell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione, non avendo la parte istante notificato alcuna spesa necessaria ai sensi dell’art. 95 cpv. 1 lett. a CPC e avendo essa agito in giudizio tramite i propri organi, ossia senza avvalersi di una rappresentanza professionale, il che esclude l’applicazione dell’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC;
che, sempre secondo la reclamante, la controparte nemmeno ha motivato la necessità di un’adeguata indennità d’inconvenienza ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, indennità che il Pretore aggiunto le ha invece erroneamente attribuito, benché la stessa procedente abbia formulato la propria domanda di causa adottando meccanicamente una “strategia copia/incolla” da precedenti atti, trascurando perfino che la normativa procedurale è nel frattempo cambiata, e producendo la documentazione necessaria, segnatamente l’originale della cartella ipotecaria, soltanto su sollecitazione telefonica della Pretura, come ammesso dall’interessata nella sua replica del 23 novembre 2012;
che, ciò posto, la reclamante chiede in via principale che, in riforma del dispositivo n. 2 della sentenza impugnata (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), si prescinda dall’attribuire alla parte istante un’indennità a seguito del (parziale) accoglimento dell’istanza e, in via subordinata, ossia nel caso in cui questa Camera non ritenga di avere sufficienti elementi per statuire essa stessa nel merito, il rinvio degli atti al primo giudice per nuovo giudizio al riguardo (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC);
che con scritto del 15 febbraio 2013 la parte istante ha comunicato la rinuncia a presentare osservazioni al reclamo, rimettendosi al giudizio di questa Camera;
che giusta l’art. 95 cpv. 3 CPC sono spese ripetibili le “spese necessarie” (lett. a), le “spese per la rappresentanza professionale in giudizio” (lett. b) e “in casi motivati, un’adeguata indennità d’inconvenienza qualora una parte non sia rappresentata professionalmente in giudizio” (lett. c ), com’era il caso per la parte istante, rappresentata dai propri organi, rispettivamente dai propri impiegati;
che, come risulta dallo stesso testo della norma, il riconoscimento di un’adeguata indennità d’inconvenienza interviene solo nei casi in cui ciò si giustifica, ovvero in casi particolari, e la decisione in merito dev’essere motivata (STF 16 aprile 2012, inc. 5D_229/2011, consid. 3.3, RSPC/SZZP 2012/4, 304; CEF, decisione del 21 agosto 2012, inc. 14.2012.105);
che, nel caso in esame, la decisione impugnata non contiene alcuna motivazione circa l’attribuzione di un importo di fr. 3'000.- a titolo di indennità;
che, anzi, il primo giudice nemmeno ha chiarito se tale importo è da considerare un’indennità per ripetibili ex art. 95 cpv. 3 lett. b CPC oppure un’ indennità d’inconvenienza ex art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (la sola che poteva entrare in considerazione), il che è deprecabile e non dovrà in futuro più ripetersi;
che, nonostante la manifesta carenza di motivazione del giudizio impugnato, un rinvio della causa al primo giudice non è tuttavia necessaria, siccome la stessa causa è matura per il giudizio (art. 327 cpv. lett. b CPC);
che, come correttamente rilevato dall’insorgente, la parte istante non ha motivato in alcun modo la sua richiesta, benché spetti a chi postula una siffatta indennità “dimostrare l’inconvenienza subita e darne un’espressione monetaristica” (CPC Comm, Trezzini, art. 95 pag. 388);
che ne discende che alla procedente non può essere riconosciuta alcuna indennità del genere per il procedimento di prima sede, con conseguente accoglimento del reclamo su questo punto;
che le spese necessarie giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. a CPC (invio postale dell’istanza e della replica e fotocopie dei documenti prodotti) possono essere valutate in fr. 25.- e messe a carico della convenuta in ragione della sua soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che il reclamo va pertanto ammesso in tale misura;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza pressoché integrale della parte istante (art. 106 cpv. 1 CPC), non giovandole il fatto di essersi rimessa al giudizio di questa Camera, dato che il suo atteggiamento passivo ha comunque imposto una decisione formale sull’ammontare delle ripetibili, che essa aveva chiesto senza quel rigore imposto dall’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC per casi del genere;
per questi motivi,
richiamato l’art. 95 CPC,
pronuncia:
1.1. Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 2 gennaio 2013 (inc. __________) del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud è riformato come segue:
“2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 1'000.-, da anticipare dalla parte istante, e le spese esecutive di fr. 203.-, sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 25.- a titolo di spese necessarie.”
La tassa di giustizia relativa al presente giudizio di fr. 200.- è posta a carico di CO 1, che rifonderà alla reclamante fr. 200.- a titolo di ripetibili.
Notificazione a:
-; -;
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 3'000.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).