Incarto n. 15.2024.45
Lugano 19 agosto 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 maggio 2024 di
RI 1, __________
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il verbale del sequestro n. __________ emesso il 10 maggio 2024 in esecuzione del decreto emanato il 29 aprile 2024 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di
PI 1, IT – __________ (c/o la PI 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. Su istanza di RI 1, il 29 aprile 2024 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha decretato il sequestro del salario versato dalla PI 2 a PI 1 fino a concorrenza di fr. 280'201.60 oltre agl’interessi del 5% dal 30 aprile 2015.
B. In esecuzione del decreto, il 10 maggio 2024 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota sequestrabile del salario sulla base del seguente computo (verbale n. __________):
Redditi
Debitore
fr.
2'209.75
100%
Totale
fr.
2'209.75
100%
Minimo d’esistenza
Importo di base
fr.
960.00
Spesa per l’alloggio
fr.
733.45
“Euro 750 mensili (convertitore valuta fxtop al 10.05.2024)”
Spesa per il pasto consumato fuori domicilio
fr.
211.00
“pausa breve”
Totale
fr.
1'904.45
100%
Quello stesso giorno, l’Ufficio ha quindi sequestrato presso la PI 2, dal 3 maggio 2024, la parte del salario versato a PI 1 eccedente il suo minimo d’esistenza arrotondato a fr. 1'905.–, ossia indicativamente fr. 304.75 mensili. Ha precisato che la trattenuta annullava e sostituiva quella notificata il 28 marzo 2024.
C. Con “opposizione/reclamo” (recte: ricorso) del 16 maggio 2024, RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendo di sequestrare l’importo eccedente fr. 1'222.90 mensili.
D. Con osservazioni del 29 maggio 2024, PI 1 postula la reiezione del ricorso e nelle sue del 5 giugno, l’Ufficio si riconferma nel proprio operato.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 10 maggio 2024 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato – e quindi sequestrato (art. 275 LEF) – in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile o sequestrabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento o del sequestro (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).
Nell’impugnativa, RI 1 sostiene che la PI 2 versa a PI 1 un salario diviso in tredici mensilità, e non soltanto dodici. Ritiene dunque che il sequestro di ogni mensilità debba estendersi anche a un dodicesimo della tredicesima.
Il ricorrente misconosce che l’UE ha pignorato la parte del salario percepito da PI 1 che eccede il suo minimo d’esistenza (calcolato in fr. 1'905.–), sicché anche la tredicesima o la parte di tredicesima (se corrisposta in più rate) versata in un singolo mese viene compresa automaticamente nella somma pignorata se il resto del salario basta a coprire il minimo vitale di quel mese (DTF 71 III 62; sentenza della CEF 15.2018.8 del 1° marzo 2018). Infondato, su questo punto il ricorso va respinto.
Nelle sue osservazioni, l’Ufficio rileva che la spesa per l’alloggio è suffragata dalla dichiarazione di PI 3 (proprietaria dell’alloggio occupato dall’escusso) e che dall’attestato-ricevuta per il periodo fiscale 2023 risulta che il sequestrato è vedovo e non è un contribuente “in regime di convivenza”.
4.1 Le parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento dei fatti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF), in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel proprio interesse (DTF 123 III 328 consid. 3; sentenza della CEF 15.2023.7 del 24 maggio 2023 consid. 3.1 con rinvii). Con il ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) il ricorrente deve indicare i mezzi di prova di cui chiede l’assunzione (art. 7 cpv. 3 lett. c LPR) e produrre i mezzi di prova già disponibili (art. 7 cpv. 4 lett. c LPR).
4.2 Nella fattispecie, RI 1 si è limitato ad allegare che PI 1 convive con PI 3 “nella abitazione di loro proprietà” senza fornire il benché minimo indizio al riguardo, in particolare per quanto attiene al fatto che l’escusso sia (com)proprietario dell’alloggio in cui (con)vive. Siccome egli non ha fatto fronte al suo obbligo di collaborazione all’accertamento dei fatti, la Camera non ha motivo di approfondire la questione. Del resto, l’UE ha rilevato nelle sue osservazioni, senza contestazione da parte del ricorrente, che PI 3 ha dichiarato per scritto che PI 1 “durante i giorni lavorativi soggiorna presso la mia abitazione […] a __________ […]. Come d’accordo, collabora alle spese di affitto e utenze con un importo di euro 750”. Se ne può desumere ch’ella è proprietaria dell’abitazione e non convive con l’escusso né mette il suo alloggio gratuitamente a disposizione di lui. L’assenza di convivenza è confermata dall’attestato, agli atti, concernente la trattenuta d’imposta sul salario versato a un dipendente dimorante all’estero per il periodo fiscale 2023, in cui la PI 2 attesta che il sequestrato non “vive in regime di convivenza”. In mancanza di alcuna contestazione circostanziata del ricorrente, non c’è motivo di scostarsi dall’accertamento ufficiale, sicché la spesa per l’alloggio, da considerare vitale nel senso dell’art. 93 LEF, va confermata. Il destino del ricorso è pertanto segnato.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– RI 1, __________, __________; – PI 1, c/o PI 2, __________, __________.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.