Incarto n. 15.2016.46
Lugano 19 agosto 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 18 marzo 2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro i verbali di pignoramento emessi il 7 e l’8 marzo 2016 rispettivamente nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dalla ricorrente nei confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse da RI 1 nei confronti di PI 1 per l’incasso rispettivamente di fr. 20'214.80 oltre agli interessi del 5% dal 23 gennaio 2014 e di fr. 800.– oltre agli interessi del 5% dal 25 giugno 2015, il 7 marzo 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
3'000.00
Totale
fr.
3'000.00
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Alimenti ai figli Affitto
fr. fr.
1'200.00 180.00
Cassa malati
fr.
252.10
Diritti di visita
fr.
227.00
Leasing auto
fr.
433.35
Totale
fr.
3'492.45
B. Accertata l’impignorabilità del reddito sulla base di siffatto calcolo e non avendo rinvenuto altri beni pignorabili, il 7 e l’8 marzo 2016 l’Ufficio ha emesso i rispettivi verbali di pignoramento e contestualmente gli attestati di carenza beni e li ha inoltrati alle parti.
C. Con ricorso del 18 marzo 2016 RI 1 si aggrava contro i verbali di pignoramento, chiedendo a questa Camera di annullarli e di far ordine all’UE di procedere a un nuovo pignoramento con la rapidità dovuta e la diligenza del caso nell’accertamento dei beni pignorabili del debitore nonché del suo fabbisogno minimo vitale e delle spese personali.
D. Con osservazioni del 2 giugno 2016 l’UE postula la reiezione del gravame, ritenendo di aver agito correttamente. PI 1 è invece rimasto silente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica degli atti impugnati emessi il 7 e l’8 marzo 2016 dall’UE di Mendrisio, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
La ricorrente rimprovera anzitutto all’UE di aver omesso di richiedere le “buste paga” di PI 1, sebbene siano necessarie per verificare se il salario netto dichiarato abbia subito un aumento rispetto alla data di assunzione e se l’escusso abbia goduto e goda a cadenza mensile dei bonus previsti dal suo contratto di lavoro.
Se è vero che non ha assunto i conteggi di stipendio mensili dell’escusso, l’Ufficio ha comunque determinato il suo reddito netto fondandosi sul certificato di salario 2015, secondo cui dal 1° aprile al 31 dicembre 2015 egli ha percepito uno stipendio netto da oneri sociali di fr. 24'363.45, ovvero di fr. 2'707.– al mese, importo peraltro inferiore a quello computato dall’organo esecutivo, il quale erroneamente non ha tenuto conto della deduzione degli oneri sociali. Il certificato di salario in questione, che fa riferimento a un periodo lavorativo conclusosi appena due mesi prima dell’esecuzione del pignoramento, è senz’altro sufficiente ai fini dell’accertamento dei redditi di PI 1. Il datore di lavoro è tenuto invero a indicarvi tutti i redditi da lavoro percepiti dal dipendente, compresi quindi anche eventuali bonus. Il ricorso si rivela dunque infondato su questo punto.
4.1 È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2a; 117 III 22 consid. 2). Entrano in linea di conto in particolare le spese di leasing (Tabella, punto II/7; Alfred Bühler, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, AJP/PJA 2002, pag. 657 ad bb e pag. 652 ad ee, 654-5 ad b), oltre ai costi legati alle assicurazioni del veicolo, alla benzina e all’usura (sentenza della CEF 15.2014.43 del 9 ottobre 2015 consid. 8.1).
4.2 Nel caso in rassegna, si evince dall’incarto che l’Ufficio ha computato il costo del “leasing auto” di fr. 433.35 (v. contratto di leasing agli atti), poiché ha ritenuto che il veicolo dell’escusso è necessario per conseguire il suo reddito. L’UE è giunto a tale conclusione basandosi sull’art. 1/a del contratto di lavoro di PI 1, secondo cui “il dipendente utilizzerà Telefono cellulare e l’automobile di sua proprietà per tutta l’attività lavorativa, (trasferte, spostamenti incontri con i clienti ecc.. ), la Società si impegna a rimborsare tutte le spese derivanti (vedi Art. 2. g Spese)”. Orbene, il ragionamento dell’organo esecutivo appare corretto, il contratto di lavoro prevedendo in concreto che il dipendente debba essere automunito, non tanto per recarsi al posto di lavoro, come sostiene a torto la ricorrente, bensì per svolgere le sue mansioni, ossia per le trasferte e gli incontri con i clienti (v. gli esempi citati all’art. 1/a del contratto di lavoro). È vero che il contratto prevede anche da parte del datore di lavoro il rimborso delle spese derivanti dall’uso dell’auto, ma unicamente di quelle indicate all’art. 2/g, cui rinvia l’art. 1/a, vale a dire le spese di trasferta, di benzina e dei chilometri di percorrenza. Non sono invece inclusi i costi di leasing, il cui pagamento da parte dell’escusso è del resto comprovato dagli ordini di bonifico postale prodotti agli atti. L’operato dell’UE non presta dunque il fianco a critiche.
4.3 Non porta a diversa sorte neppure il rimprovero della ricorrente secondo cui l’Ufficio non ha verificato attraverso le “buste paga” se l’escusso viene effettivamente rimborsato dal suo datore di lavoro. Al riguardo, basti dire che al di fuori dei costi di leasing l’organo esecutivo non ha ammesso nel minimo d’esistenza ulteriori spese di trasferta necessarie per il conseguimento del reddito, né il debitore lo ha preteso, sicché è irrilevante sapere se il suo datore di lavoro ha rimborsato tali spese. Anche sotto questo profilo il ricorso risulta quindi infondato.
5.1 Nel caso in rassegna, l’UE ha ammesso nel calcolo del minimo d’esistenza un importo complessivo di fr. 1'200.– a titolo di contributi alimentari, ovvero fr. 800.– a favore delle figlie __________ R__________ (2010) e __________ C__________ (2008) e fr. 400.– a favore del figlio N__________ (2015). L’insorgente ritiene però che il debitore, nel produrre unicamente dichiarazioni delle madri affidatarie relative al solo mese di febbraio 2016, non ha comprovato né di aver versato gli alimenti con costanza prima del pignoramento né di continuare a pagarli in futuro.
5.2 Ora, la ricorrente non contesta che l’escusso sia tenuto a versare i contributi di mantenimento per i figli computati dall’UE nel minimo esistenziale, ciò che per le figlie risulta del resto dal “contratto per l’obbligo del mantenimento di minori e per il diritto alle relazioni personali” sottoscritto da PI 1 e da __________, madre delle bimbe, e approvato dall’allora Commissione tutoria regionale di Chiasso con risoluzione n. 314 del 30 settembre 2008, e per il figlio __________ può dedursi indirettamente dal suo certificato di nascita presente agli atti. La ricorrente si limita invero a ritenere insufficienti le dichiarazioni delle madri affidatarie quale prova che PI 1 ha versato gli alimenti con costanza prima del pignoramento e che li verserà anche in futuro. Sennonché essa non pretende che tali dichiarazioni siano false né allega fatti che possano suscitare dubbi sulla loro affidabilità. Non si evince d’altronde dalle dichiarazioni in questione ch’esse siano limitate ai contributi del solo mese di febbraio come invece sostenuto dalla ricorrente, dal momento che le madri affidatarie dichiarano di ricevere mensilmente l’una € 800.– e l’altra € 400.–. Che PI 1 continui a versarli anche in futuro risulta poi dall’obbligo assunto da lui in sede giudiziaria per le figlie e stabilito dalla legge per quanto concerne il figlio. Il ricorso è dunque infondato pure sotto quest’aspetto.
Nel caso in esame, l’UE ha computato un importo di complessivi fr. 227.– per l’esercizio del diritto di visita, ammontare composto di fr. 127.– per le trasferte dal domicilio dell’escusso (Ch__________) a quello dei figli (Ce__________) e fr. 100.– per il “costo di esercizio del diritto di visita” (v. osservazioni al ricorso, pag. 3). Siccome quest’ultima posta non è contestata, occorrerebbe accertare unicamente l’entità delle spese di trasferta. Si può tuttavia prescindere dall’approfondire oltre tale questione, l’accoglimento del ricorso su tale punto non modificando l’esito del calcolo del minimo esistenziale. In altri termini, anche deducendo dal computo l’intera somma di fr. 127.–, non risulterebbe alcuna eccedenza pignorabile, per tacere del fatto che, come visto (consid. 3), i redditi netti dell’escusso sono in realtà inferiori a quelli erroneamente accertati dall’UE (fr. 2'707.– anziché fr. 3'000.–).
RI 1 si duole infine che l’Ufficio non ha richiesto né prodotto gli estratti del conto corrente dell’escusso, onde verificare l’eventuale esistenza di “sostanza aggredibile”, nonostante dalla documentazione agli atti risulti chiaramente in essere un rapporto con Postfinance. A tal riguardo va rilevato che agli atti sono effettivamente presenti degli ordini di pagamento rivolti alla Postfinance che PI 1 ha prodotto per dimostrare il pagamento effettivo delle sue spese correnti. Ciononostante, l’UE non ha accertato l’entità degli averi dell’escusso depositati sul conto corrente postale indicato in quei documenti, neppure dopo la contestazione mossa dall’insorgente con il ricorso, sicché non è possibile stabilire se sussiste un saldo pignorabile. In parziale accoglimento del ricorso, si giustifica pertanto di retrocedere l’incarto all’organo esecutivo affinché verifichi l’entità degli averi depositati sul conto postale intestato a PI 1, invitando costui o la Postfinance a produrre un estratto aggiornato del conto, e provveda in seguito al pignoramento dell’eventuale saldo ove superi la quota del suo fabbisogno minimo fino al prossimo versamento del salario.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, l’incarto è rinviato all’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, affinché proceda agli accertamenti stabiliti al considerando 7.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.