Incarti n. 14.2017.21 14.2017.22
Lugano 19 maggio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nelle cause SO.2016.695 e SO.2016.696 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanze 18 agosto 2016 dalla
CO 1
contro
RE 1 RE 2,
giudicando sui reclami del 10 febbraio 2017 presentati da RE 1 e RE 2 contro le due decisioni emesse il 30 gennaio 2017 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Il 15 febbraio 2012 RE 1 e RE 2 in veste di debitori solidali da una parte e la CO 1 dall’altra, hanno concluso un contratto di mutuo intitolato “Contratto di credito base ipoteca”, in forza del quale la banca ha concesso ai debitori un prestito ipotecario di fr. 620'000.– per l’immobile edificato sulla particella n. __________ RFD di __________. Il contratto è stato firmato in qualità di garante anche dalla figlia dei mutuatari, PI 1, che con convenzione separata ha ceduto alla banca tre cartelle ipotecarie gravanti il fondo in questione. In aggiunta al contratto di mutuo le parti hanno altresì sottoscritto due convenzioni, con cui hanno stabilito per una quota di fr. 200'000.– del mutuo un tasso ipotecario dell’1.15% pari al tasso libor a tre mesi aumentato di un supplemento dell’1.05833% per la durata dal 9 marzo 2012 al 9 marzo 2017, e per la parte rimanente del mutuo, di fr. 420'000.–, un tasso d’interesse fisso annuo dell’1.70% totale per il periodo dal 9 marzo 2012 al 9 marzo 2018, con l’obbligo di ammortamenti diretti di fr. 1'100.– annui.
B. Con lettere raccomandate dell’11 febbraio 2016, la CO 1 ha notificato a RE 1 e RE 2 la disdetta del contratto di mutuo, del credito incorporato nelle cartelle ipotecarie cedute in garanzia e del conto privato n. __________, invitandoli a versarle fr. 647'519.05 entro il 31 maggio 2016.
C. Con precetti esecutivi n. __________ e __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare emessi il 20 giugno 2016 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, la CO 1 ha escusso RE 1 e RE 2 per l’incasso in ambedue le esecuzioni di
fr. 200'000.– oltre agli interessi dell’1.05833% dal 9 marzo 2015, indicando quale titolo di credito i “titoli ipotecari dal 1° al 3° rango di totali CHF 620'000.00. Contratto ipotecario del 09.02.2012. Disdette inoltrate in data 11.02.2016 con termine di rimborso al 31.05.2016. Esecuzione solidale con RE 1 [rispettivamente con RE 2]
fr. 416'700.– oltre agli interessi dell’1.7% dal 31 dicembre 2014 (“Titoli ipotecari dal 1° al 3° rango di totali CHF 620'000.–”)
fr. 413.– (“Interessi 1.06133% calcolati dal 31.12.2014 al 08.03.2015 su fr. 200'000.00”)
fr. 14'433.95 (“Penale”)
fr. 40.– (“Bolli cantonali”)
fr. 2'268.65 (“Spese diverse”)
fr. 1'000.– (“Spese di chiusura”) e
fr. 1'668.– oltre agli interessi del 10% dal 31 dicembre 2015 (“Importo negativo su conto privato”) e
fr. 18.35 (“Tasse e spese”).
D. Avendo sia RE 1 sia RE 2 interposto opposizione al rispettivo precetto esecutivo, con istanze del 18 agosto 2016 la Banca CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. All’udienza di discussione tenutasi il 24 novembre 2016 è comparsa solo la parte istante, la quale ha limitato la sua pretesa alla “penale” di fr. 14'433.95, posto che gli altri importi erano stati nel frattempo pagati, chiedendo – e ottenendo – la sospensione delle procedure “in attesa di una risposta dell’avvocato di PI 1, al quale è stato chiesto il rimborso della penale, atteso che questo è tenuto anche dalla sua rappresentata”.
E. Ricevuta dall’istante la documentazione richiesta, con disposizione del 12 dicembre 2016 il Pretore aggiunto ha pertanto riattivato la procedura avviata contro RE 1 e solo il 10 gennaio 2017 (a causa di una svista) quella promossa nei confronti di RE 2. Con osservazioni scritte del 7 gennaio 2017, RE 1 si è opposto all’istanza promossa nei suoi confronti, mentre RE 2 è invece rimasta silente.
F. Statuendo con decisioni del 30 gennaio 2017, il Pretore aggiunto ha accolto entrambe le istanze e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dalle parti convenute, ponendo a carico di ognuna di esse le spese processuali di fr. 600.–.
G. Contro le sentenze appena citate RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con due reclami del 10 febbraio 2017, distinti ma uguali nel loro contenuto, per ottenerne l’annullamento e la reiezione delle istanze. Invitata a esprimersi sul reclamo, con uno scritto del 20 marzo 2017 la CO 1 ha comunicato di non avere particolari osservazioni, limitandosi a chiedere la reiezione dei reclami e la conferma delle decisioni impugnate.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 I reclami in esame sono diretti contro sentenze di contenuto analogo, che riguardano la stessa parte istante e pongono la medesima questione giuridica. Si giustifica così, per economia processuale, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati il 10 febbraio 2017 contro le sentenze notificate a RE 1 e a RE 2 il 31 gennaio, in concreto i reclami, inoltrati l’ultimo giorno del termine, sono tempestivi.
1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nei casi in esame, RE 2 non ha presentato osservazioni in prima istanza, di modo che tutte le allegazioni contenute nel suo reclamo sarebbero nuove e pertanto inammissibili. Poiché non sollevate nelle sue osservazioni del 7 gennaio 2017, sono pure nuove le conclusioni d’RE 1. Nondimeno, trattandosi di questioni relative al titolo che il giudice è tenuto a esaminare d’ufficio in ogni stadio di causa (sotto consid. 5), i reclami sono ricevibili.
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
Nelle decisioni impugnate, il Pretore aggiunto ha considerato in modo generico che la documentazione prodotta costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio nel senso dell’art. 82 LEF anche per la “penale”, il cui importo contrattualmente dovuto a seguito della rescissione anticipata del contratto ipotecario è facilmente determinabile sulla scorta dello scritto 9 dicembre 2016 della banca alla garante, del contratto di credito ipotecario e delle convenzioni relative ai tassi d’interesse (doc. V-BB). Egli ha d’altronde respinto l’eccezione sollevata da RE 1 secondo cui la banca avrebbe preteso il pagamento della penale solo a seguito della vendita della casa, evidenziando come in precedenza già il precetto esecutivo e l’istanza la menzionano.
Per RE 1 e RE 2, dal contratto ipotecario non emerge invece in modo chiaro e inequivocabile l’ammontare della penale prevista in caso di rescissione anticipata dello stesso. A mente loro, non risulterebbe poi nemmeno l’obbligo da parte del mutuante di corrispondere una penale nel caso in cui il contratto di mutuo è stato disdetto dalla banca. I reclamanti chiedono pertanto l’annullamento delle decisioni impugnate e la conferma delle opposizioni da loro interposte ai precetti esecutivi.
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della CEF 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).
5.2 Nella fattispecie il punto 9 del contratto di credito ipotecario (doc. Z o A) prevede che “se il prestito ipotecario giunge anticipatamente a scadenza – completamente o in parte – per una delle ragioni indicate alla cifra 7 o 8, il debitore è tenuto a corrispondere un’indennità alla Banca”. E il punto 8 definisce diversi casi di “scadenza anticipata” ad iniziativa della banca, tra cui quello delle contravvenzioni del debitore alle disposizioni del contratto (in particolare per mancato pagamento degli interessi e delle rate d’ammortamento) invocato nella disdetta dell’11 febbraio 2016 (doc. T). È quindi manifestamente infondata la censura dei reclamanti secondo cui il contratto non contemplerebbe l’obbligo per loro di corrispondere un’indennità (o “penale” che dir si voglia) in caso di disdetta del mutuo data dalla banca.
5.3 Per quanto attiene alla quantificazione della “penale”, il Pretore aggiunto ha considerato che è facilmente determinabile sulla scorta dello scritto 9 dicembre 2016 della banca alla garante (doc. V), che espone il calcolo del suo importo quantificato in complessivi fr. 14'214.–, del contratto di credito ipotecario (doc. Z o A) e delle convenzioni relative ai tassi d’interesse riferite alla quota di fr. 200'000.– (doc. AA o B) e al saldo di fr. 420'000.– (doc. BB o C). I reclamanti non si confrontano con tale motivazione e neppure la contestano. Vero è che il primo giudice non ha indicato su quali precisi elementi dei documenti citati egli fonda la propria conclusione, mentre la banca non si è presa la pena di spiegare il fondamento della sua pretesa né nell’istanza né nelle osservazioni ai reclami. Si evince però senza gran difficoltà dal punto 9 del contratto di credito ipotecario (doc. Z o A) che “l’indennizzo è calcolato come differenza tra il tasso d’interesse creditizio concordato per il singolo prodotto e il tasso d’interesse ottenibile al momento della scadenza anticipata per un investimento sul mercato monetario e dei capitali con una durata residua corrispondente. L’indennità viene calcolata quale percentuale del relativo capitale, per la durata residua di quest’ultimo, e diviene esigibile al momento della scadenza anticipata […]”. E il tasso d’interesse concordato era dell’1.05833% (oltre al tasso libor dello 0.09167%) per la quota di fr. 200'000.– e dell’1.7% fisso per il saldo di fr. 420'000.– (convenzioni firmate il 7 marzo 2012 dagli escussi e dalla garante, doc. B/AA e C/BB).
Ritenuto che il tasso d’interesse ottenibile per un investimento sul mercato monetario e dei capitali al momento della scadenza anticipata (il 31 maggio 2016) era notoriamente negativo (il libor a tre mesi in franchi svizzeri era infatti del -0.74 ed è rimasto sempre negativo fino a oggi: vedi il sito web della Banca nazionale svizzera, www.snb.ch/n/mmr/tcoreference/Current%20Rates/Interest_Rates/source/interest_rates.xlsx), l’indennità dovuta dagli escussi per la quota di fr. 200'000.– dal 31 maggio 2016 (data della disdetta) al 9 marzo 2017 (scadenza dell’ipoteca), ossia per 279 giorni, è di fr. 1'640.– (fr. 200'000 x 1.05833% x 279 giorni /360), mentre per il saldo di fr. 416'700.– (dedotti i primi ammortamenti) fino alla scadenza dell’ipoteca (9 marzo 2018) essa ammonta a fr. 12'574.– (fr. 416'700 x 1.70% x 639 giorni /360). L’indennità ascende dunque a fr. 14'214.– complessivi (v. doc. V), importo leggermente inferiore a quello posto in esecuzione (fr. 14'433.95, doc. Q, S e T), il quale comprende anche un compenso di fr. 220.– per il “rendimento dell’investimento” sul cui calcolo la banca però non fornisce alcuna spiegazione e al quale del resto essa ha rinunciato nel suo scritto del 9 dicembre 2016 (doc. V). I reclami vanno quindi respinti, tranne per quanto attiene a tale compenso, ferma restando la facoltà per gli escussi di sottoporre la questione al giudice del merito in procedura ordinaria (sopra consid. 2).
In entrambe le sedi le tasse, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza quasi totale dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la banca non avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in entrambi i casi di fr. 14'433.95, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo d’RE 1 è parzialmente accolto.
1.1 Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
1.2 Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
2.1 Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
2.2 Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
– – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).