Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2020.113
Entscheidungsdatum
19.02.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 14.2020.113

Lugano 19 febbraio 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.389 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 16 giugno 2020 dalla

RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

contro

CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 2 __________)

giudicando sul reclamo del 5 agosto 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 27 luglio 2020 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Il 3 luglio 2018 la RE 1 ha sottoposto a PI 1 un preventivo per complessivi fr. 4'250.– riferito alla prestazione di un servizio di pulizie di cantiere di cinque appartamenti, di cui lo stes­so PI 1 è comproprietario con il padre, PI 2, metà ciascuno, in una palazzina di __________ denominata “____________________”. L’intestazione dattilografata “PI 1, __________ CH” è stata integrata con l’aggiunta a mano del nome del padre di PI 1 e della CO 1, di cui que­st’ultimo è socio e presidente della gerenza con diritto di firma in-dividuale, nel seguente modo (le aggiunte manoscritte sono evidenziate in corsivo):

“PI 1 “& PI 2

__________ CH

c/o CO 1

Via


B. Il 31 agosto 2018, la RE 1 ha emesso all’indirizzo della CO 1 due fatture separate di fr. 4'738.80 ognuna (ossia di fr. 9'477.60 complessivi).

C. Non avendo ottenuto il pagamento richiesto, con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 aprile 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 9'477.60 oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2018 indicando quale titolo di credito: “Fattura n. __________, 31 agosto 2018, Fattura n. __________, 31 agosto 2018”.

D. Avendo la interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 giugno 2020 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Men­drisio-Nord. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta al­l’istanza con osservazioni scritte del 30 giugno 2020. Con replica del 2 luglio 2020 e duplica del 16 luglio 2020 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni antitetiche.

E. Statuendo con decisione del 27 luglio 2020, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 380.– e un’indennità di fr. 450.– a favore della convenuta.

F. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 agosto 2020 per ottenerne l’annul­­lamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 9 settembre 2020, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Con replica spontanea del 14 settembre 2020 la RE 1 ha ribadito il proprio punto di vista.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 28 luglio 2020, il termine d’im­pugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b con rif., 49 III 76), ossia lunedì 3 agosto 2020, è scaduto giovedì 13 agosto. Presentato il 5 agosto 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

  2. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che l’istanza fosse da respingere già solo a motivo che il preventivo risultava essere indirizzato personalmente ad PI 1 e PI 2 e sottoscritto dal primo per accettazione, sicché la qualità di committenti andava riconosciuta a loro e non alla CO 1. Per abbondanza, il giudice di prime cure ha ritenuto che, ad ogni modo, a fronte del riconoscimento di debito prodotto, l’escusso ha sollevato l’eccezione d’incorretto adempimento ai sensi dell’art. 82 CO in modo non palesemente insostenibile, allegando varia corrispondenza a sostegno delle sue lamentele; mentre dal canto suo l’istante non ha dimostrato di avere adempiuto correttamente i propri obblighi, sicché l’istanza sarebbe infondata anche per questo motivo. Infine, ha rilevato il Pretore aggiunto, non è neppure dato di comprendere il motivo per il quale l’intervento di pulizia è stato fatturato due volte.

  3. Nel reclamo la RE 1 ribadisce che PI 1 ha firmato il preventivo con la volontà d’impegnare la CO 1 nella sua qualità di gerente con diritto di firma individuale. D’altronde, se si seguisse la tesi pretorile, non si comprenderebbe per quale motivo il padre PI 2, che non risulta essere sotto curatela, non abbia anche lui sottoscritto il preventivo. A ciò si aggiun­ge che le fatture sono intestate proprio alla CO 1 e ciò nonostante essa non ha mai sollevato obiezioni al riguardo, salvo avvalersene per la prima volta in questo procedimento. La RE 1 sostiene poi che le contestazioni della controparte sui lavori svolti sono tardive ed espresse in maniera “completamente vaga e generica” e pretende di aver dimostrato, contrariamente a quanto rilevato dal Pretore aggiunto, di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi. Da ultimo, la reclamante chiarisce che le fatture riguardano due interventi separati sui medesimi oggetti, avvenuti in due momenti distinti.

  4. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1). Il giudice appura anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinsechi all’atto (che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020, consid. 6.3, 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

5.2 Nel caso di specie, non è contestato che il preventivo invocato come titolo di rigetto è stato sottoscritto da PI 1 (doc. D). Le parti divergono invece sul fatto ch’egli abbia apposto la propria firma con la volontà d’impegnare la CO 1 quale suo rappresentante legale (gerente) – tesi difesa dalla reclamante – oppure sé stesso unitamente al padre, nella loro qualità di comproprietari degli appartamenti oggetto del contratto di pulizia – come sostenuto dalla convenuta nelle osservazioni al reclamo (pag. 2 ad 1).

5.2.1 La versione dattilografata del preventivo non lascia dubbi sul fatto che il committente fosse PI 1. Ma anche le aggiunte manoscritte nell’intestazione – che le parti convengono siano state apportate “per mera comodità” di trasmissione del preventivo (osservazioni al reclamo e replica spontanea, ad 1) – non permettono di considerare la CO 1 quale la vera committente. Il nome della società è indicato nel preventivo solo in relazione al recapito, preceduto dalla sigla “c/o” (care of), che inserita in un indirizzo significa notoriamente che il recapito della corrispondenza dev’essere effettuato presso un’altra persona, sia essa fisica o giuridica. L’indicazione in questione non ha quindi nulla a che vedere con un rapporto di rappresentanza, che viene invece solitamente menzionato vicino alla firma con la dicitura “per conto di”, “in rappresentanza di”, “in nome di” od ogni altra equivalente (sentenza della CEF 14.2019.19 del 12 giugno 2019, consid. 5.3). Che PI 1 sia socio e presidente della gerenza non significa ch’egli abbia firmato il preventivo per forza di cose per conto della società, siccome era libero d’impegnarsi a titolo personale (sentenza della CEF 14.2016.31 del 18 maggio 2016 consid. 5), come poi risulta effettivamente aver fatto, specie nella sua qualità di comproprietario con il padre degli appartamenti da pulire.

5.2.2 Che PI 2 non abbia apposto la propria firma sul preventivo non viene in soccorso della tesi della reclamante. Tutt’al più ciò potrebbe portare a ritenere che il preventivo non costituisca un titolo di rigetto provvisorio neppure nei confronti del solo PI 1, o perlomeno che non giustifichi il rigetto per più della metà della mercede in mancanza di prova di un vincolo di solidarietà tra padre e figlio. Ma pur tenendo conto dell’allegazione della convenuta secondo cui PI 1 ha firmato il preventivo anche in rappresentanza del padre, l’accertamento del Pretore aggiunto che esclude la qualità di committente della CO 1 non può dirsi manifestamente errata (cfr. consid. 1.2). Ad ogni mo­do, i dubbi interpretativi sollevati dalla reclamante possono soltan­to condurre alla reiezione dell’istanza (sopra consid. 5.1).

5.2.3 Neppure è determinante che le fatture siano intestate e indirizzate alla CO 1 (doc. E e F) e ch’essa non abbia sollevato obiezioni al riguardo, se non nel presente procedimento: in effetti, tali circostanze altro non sono che elementi estrinsechi al preventivo. Esulano perciò dalla cognizione del giudice del rigetto (e dell’autorità giudiziaria superiore), sicché non possono essere considerate ai fini dell’odierno giudizio (sopra consid. 5.1).

  1. Visto quanto precede, non occorre pronunciarsi sugli altri motivi che hanno condotto il Pretore aggiunto a respingere l’istanza.

L’odierno pronunciato non preclude tuttavia la facoltà di ripresentare una nuova istanza di rigetto (DTF 140 III 461 consid. 2.5; RtiD 2016 II 651 n. 42c) o in alternativa di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF), la decisione di rigetto provvisorio dispiegando solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3, v. sopra consid. 2).

  1. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

  2. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'477.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La reclamante rifonderà alla CO 1 fr. 400.– per ripetibili.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

20

CPC

  • art. 96 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

LEF

  • art. 79 LEF
  • art. 82 LEF

LOG

  • art. 48b LOG

LTF

  • art. 46 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 112 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

OTLEF

  • art. 48 OTLEF
  • art. 61 OTLEF

Gerichtsentscheide

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