Incarto n. 15.2021.99
Lugano 19 gennaio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 31 luglio 2021 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, o meglio contro l’esecuzione dei sequestri n. __________ e __________, decretati il 13 e il 14 luglio 2021 rispettivamente dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona e dal Giudice di pace del Circolo di Arbedo, nei confronti del ricorrente su istanza di
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto: A. Su richiesta dello Stato del Canton Ticino, con decreto del 13 luglio 2021 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha ordinato il sequestro del credito vantato da RI 1 nei confronti della PI 3, con sede a __________, riguardante in particolare la relazione postale n. __________, nonché il credito di fr. 50'000.– contro PI 4, domiciliato a __________, relativo al contratto di mutuo del 4 dicembre 2017, sino a concorrenza di fr. 22'631.35.
B. Altrettanto ha fatto il Giudice di pace del Circolo di Arbedo con decreto del 14 luglio 2021, a garanzia di diversi crediti fiscali di complessivi fr. 3'862.65 fatti valere dalla Confederazione Svizzera.
C. Dando seguito ai decreti, il 14 luglio 2021 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona ha notificato i sequestri alla PI 3 e a PI 4.
D. Con scritto del 19 luglio 2021 la PI 3 ha in particolare comunicato all’UE che il saldo del conto in questione ammontava a fr. 14'260.93. PI 4 è invece rimasto silente.
E. Il 21 luglio 2021 l’Ufficio ha interrogato il debitore sequestrato e stabilito in fr. 2'350.– mensili il suo minimo d’esistenza (fr. 1'200.– come importo di base, fr. 800.– per spese di locazione, fr. 100.– per spese di riscaldamento e fr. 250.– per spese mediche e dentali, corrispondenti a 1/12 della franchigia annuale di fr. 1'500.– della sua cassa malati e delle spese di partecipazione obbligatoria a suo carico), a fronte di redditi per complessivi fr. 2'208.– (rendita AI di fr. 861.– e prestazioni complementari di fr. 1'347.–). Constatato un ammanco (di fr. 142.–), mediante scritto dello stesso giorno l’organo esecutivo ha invitato la PI 3 a liberare immediatamente fr. 2'350.– a favore di RI 1 e a mantenere bloccata la differenza di fr. 11'910.90 (recte: 11'910.93).
F. Il 26 luglio 2021 l’organo esecutivo ha emesso i verbali di sequestro, ove ha indicato di aver sequestrato il saldo di fr. 11'910.93 presente sulla nota relazione postale e il credito di fr. 50'000.– nei confronti di PI 4, stimato in fr. 1.–. Li ha quindi trasmessi alle parti.
G. A convalida dei sequestri, il 27 luglio 2021 lo Stato del Canton Ticino e la Confederazione Svizzera hanno promosso contro il debitore sequestrato le esecuzioni n. __________ e __________ per l’incasso di rispettivamente fr. 22'631.35 e fr. 3'862.65.
H. Con ricorso del 31 luglio 2021 RI 1 si aggrava contro i verbali di sequestro, chiedendone implicitamente l’annullamento.
I. Tramite osservazioni del 9 agosto 2021 lo Stato del Canton Ticino e la Confederazione Svizzera postulano la reiezione del ricorso, come pure l’Ufficio nelle sue del 6 settembre 2021.
Considerato
in diritto: 1. Giusta i combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm, RL 165.100), quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.
Nel caso in esame, l’insorgente ha presentato mediante un unico atto due ricorsi contro due distinti provvedimenti, il cui fondamento di fatto è però il medesimo, vertendo invero sugli stessi beni sequestrati. Si giustifica pertanto di statuire sui gravami con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica degli atti impugnati emessi il 26 luglio 2021 dall’UE, i ricorsi presentati il 31 luglio 2021 sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).
Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/ 2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
Il ricorrente premette di aver ricevuto il 4 giugno 2020 fr. 14'579.– dall’Istituto delle assicurazioni sociali a titolo di prestazione complementare, avendone fatto richiesta il 1° gennaio 2020. Fa quindi notare che con l’esecuzione dei sequestri l’UE gli ha bloccato pro-prio siffatta prestazione complementare, di cui egli necessita per effettuare una delicata cura ai denti e per il suo fabbisogno quotidiano. Rileva altresì di ricevere attualmente una rendita complessiva annua di fr. 27'409.92, composta della rendita AI di fr. 13'046.– e delle prestazioni complementari di fr. 14'363.92, con cui deve far fronte ai costi di locazione di fr. 7'800.– e al fabbisogno vitale minimo da lui indicato in fr. 19'610.–.
4.1 Secondo l’art. 92 cpv. 1 cifra 9a LEF, sono in particolare impignorabili le prestazioni giusta l’art. 12 della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, anche se, eccezionalmente, sono versate sotto forma di capitale (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 38 ad art. 92 LEF). Redditi impignorabili (in base agli art. 92 o 93 LEF) che sono stati risparmiati (ovvero che l’escusso non ha utilizzato per far fronte alle spese necessarie, per il pagamento delle quali tali redditi erano stati lasciati a sua disposizione), sono invece illimitatamente pignorabili (sentenza CEF 15.2016.102 del 24 maggio 2017, consid. 5.1 e riferimenti citati).
4.2 Nel caso in rassegna, si evince dall’estratto 2020 del conto corrente postale di RI 1, assunto d’ufficio dall’UE su richiesta di questa Camera, che il 4 giugno 2020 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG gli ha effettivamente accredito un capitale di fr. 14'579.–, che corrisponde agli arretrati delle prestazioni complementari cui egli aveva diritto dal giugno 2019 al maggio 2020. Visto il chiaro tenore dell’art. 92 cpv. 1 cifra 9a LEF, tale importo è in principio impignorabile, a prescindere dal fatto che sia stato versato sotto forma di capitale. Potrebbe essere illimitatamente pignorabile e quindi sequestrabile (art. 275 LEF), come sostengono le resistenti e l’UE, solo se potesse essere considerato un risparmio (sopra consid. 4.1). Poiché capitale e rendite devono essere trattati allo stesso modo così da garantire lo scopo di protezione sociale perseguito dal legislatore (DTF 115 III 48, consid. 1/b; 113 III 10 segg.; RtiD 2009 I 730 n. 64c consid. 8 [massima]), occorre procedere a un esame retrospettivo e chiedersi quale fetta delle sue rendite il debitore sequestrato non avrebbe dovuto utilizzare per coprire il proprio minimo vitale, realizzando così un risparmio (sentenza della CEF 15.2016.102 citata, consid. 5.2 i.f.).
4.3 Orbene, nell’anno che ha preceduto il versamento in capitale delle prestazioni complementari RI 1 percepiva unicamente una rendita AI di fr. 868.– al mese (v. estratto del conto corrente postale agli atti), che però da sola neppure era sufficiente a coprire l’importo di base di fr. 1'200.– del suo minimo d’esistenza né, a maggior ragione, le spese abitative e di riscaldamento. V’è dunque da chiedersi come abbia fatto a provvedere al suo mantenimento. È presumibile ch’egli abbia fatto capo ai fr. 132'202.97 versati dalla Fondazione di libero passaggio dell’__________ il 20 novembre 2017 secondo quanto allegato – senza essere contraddetto – dall’Ufficio esazione condoni nelle sue osservazioni oppure che abbia ricevuto aiuto da terze persone, ma non asserisce né dimostra di aver contratto debiti nei loro confronti. Fatto sta che al momento del sequestro, eseguito il 14 luglio 2021, ovvero oltre un anno dopo il versamento in questione, sul suo conto corrente postale era ancora presente pressoché l’intero capitale relativo alle prestazioni complementari (fr. 14'260.93 a fronte dei fr. 14'579.– ricevuti). Ciò dimostra che il debitore sequestrato ha avuto bisogno solo in minima parte delle prestazioni complementari, ossia soltanto della differenza di fr. 318.07 (fr. 14'579.– ./. fr. 14'260.93), realizzando così un risparmio di fr. 14'260.93. La somma di fr. 11'910.93 su cui verte in definitiva il sequestro (sopra, ad E) costituisce pertanto un risparmio illimitatamente pignorabile e quindi sequestrabile (art. 275 LEF).
4.4 Non porta a diversa conclusione l’argomentazione secondo cui il ricorrente necessita ora del denaro in questione per una cura delicata ai denti.
4.4.1 Secondo il punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento (o di sequestro), nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento e indipendentemente dal loro importo, ritenuto che solo le spese di automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale di base (DTF 129 III 244 seg., consid. 4.2 e 4.3; Ochsner, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 144 ad art. 93 LEF).
4.4.2 Nella fattispecie le prestazioni complementari versate in capitale erano destinate al mantenimento del debitore sequestrato dal giugno 2019 al maggio 2020. Orbene, i preventivi di € 19'092.– e € 13'770.– prodotti con il ricorso risalgono al 29 luglio 2021, ovverosia a una data addirittura successiva all’esecuzione del sequestro. Sono quindi spese che non possono essere pagate con redditi passati dell’escusso, ma di cui neppure si può tenere conto per il sequestro in esame, giacché RI 1 non risulta averne parlato al momento dell’esecuzione del sequestro, il 21 lu-glio 2021. Come rilevato dall’UE nelle sue osservazioni al ricorso, tali spese verranno valutate al momento del pignoramento – o già prima in via di revisione giusta l’art. 93 cpv. 3 LEF (v. osservazioni dei sequestranti) – in funzione della loro reale necessità, di una verifica del costo preventivato (se del caso con la richiesta di altre offerte) e di una loro eventuale presa a carico da un’assicurazione (malattia o prestazioni complementari). Sotto questo profilo, nella misura in cui non è prematuro il ricorso è infondato.
L’insorgente pretende inoltre che venga stralciato dai verbali di sequestro anche il credito di fr. 50'000.– nei confronti di PI 4, giacché – a suo dire – è stato estinto nel 2019. Ora, a parte il fatto ch’egli non ne comprova l’estinzione, il terzo debitore non ha contestato la notificazione del sequestro inviatagli dall’UE il 14 luglio 2021, fermo restando che la contestazione sull’esistenza o l’importo di un credito non ne impedisce comunque il pignoramento né pertanto il sequestro (art. 275 LEF), a meno che l’inesistenza o l’estinzione del credito sia fuori dubbio (DTF 90 III 96; sentenza della CEF 15.2004.106 del 24 agosto 2004, massimata in RtiD 2005 I 919 n. 68c), ciò che, in mancanza di qualsivoglia prova, non è il caso nella fattispecie. Anche la censura in questione risulta dunque priva di fondamento, sicché il destino dei ricorsi è segnato.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso concernente il verbale di sequestro n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione (sede di Bellinzona) è respinto.
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso concernente il verbale di sequestro n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione (sede di Bellinzona) è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.