Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2022.91
Entscheidungsdatum
18.11.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 15.2022.91

Lugano 18 novembre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 29 luglio 2022 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Bellinzona (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) Comune di Bellinzona, Bellinzona

ritenuto

in fatto: A. Nelle diverse esecuzioni sopra menzionate promosse contro RI 1, il 26 luglio 2022 la sede di Bellinzona del­l’Ufficio d’esecuzione (UE) ha proceduto al pignoramento dei redditi dell’escusso, determinando la quota pignorabile sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore

fr.

5'479.00

Totale

fr.

5'479.00

Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

1'300.00

Spese accessorie CHF 150.00

Assicurazione malattia

fr.

463.95

Quota parte

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato

fr.

120.00

G__________ – S__________ 196 km/mese a 0.610 fr./km = fr. 120.– (v. Circolare CEF n. 39/2015, versione 2022 aggiornata al rincaro carburante)

Altri

fr.

100.00

Eventuali costi conguaglio/riscaldamento (aggiunto forfait tenuto conto del rincaro nafta)

Altri

fr.

220.00

Diritto di visita per J__________ e G__________ CHF 400.00:30gg x8gg x2

Altri

fr.

400.00

Alimenti figlio G__________ 200.00 (alimenti) + 200.00 (assegni famigliari)

Altri

fr.

120.00

Parcheggio

Altri

fr.

130.00

Diritto di visita M__________ – CHF 600:30gg x8gg (forfait per pari diritto di visita in Svizzera per un bambino> 10 anni) – ridotto del 20% poiché è residente in Portogallo e dunque adeguato in funzione al costo della vita nel paese in cui abita

Altri

fr.

400.00

Alimenti figlio M__________ 200.00 (alimenti) + 200.00 (assegni famigliari) – Vive in Portogallo

Altri

fr.

115.00

Costi visite mediche e medicamenti non assicurati a carico dell’escusso­

Altri

fr.

400.00

Alimenti figlio J__________ 200.00 (alimenti) + 200.00 (assegni famigliari)

Totale

fr.

5'179.95

L’UE ha quindi notificato il predetto calcolo all’escusso.

B. Con ricorso del 29 luglio 2022 RI 1 si aggrava contro tale provvedimento, chiedendone la rettifica nel senso di considerare un costo supplementare per il servizio di picchetto o di restituirgli la relativa indennità di fr. 350.– al mese, nonché di aumentare a fr. 355.– le spese per l’esercizio del diritto di visita al figlio M__________. Egli ha pure postulato la concessione dell’effetto sospensivo al gravame.

C. Mediante ordinanza del 5 agosto 2022 il presidente di questa Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo, fissando in fr. 5'330.– il minimo esistenziale dell’escusso durante la procedura di ricorso.

D. Il 10 agosto 2022 l’UE ha proceduto alla revisione del calcolo del minimo d’esistenza, aggiungendovi due supplementi di fr. 150.– mensili per “lavoro a turni – come da decisione CEF 15.2022.91” e di fr. 300.– mensili per “rata dentista (valida fino a ottobre 2022)”.

L’Ufficio ha pertanto pignorato presso la datrice di lavoro del debitore, la PI 1, l’importo eccedente il nuovo minimo esistenziale di fr. 5'629.95 (anziché fr. 5'179.95) dal 10 agosto 2022.

E. Nelle osservazioni del 29 settembre 2022 l’organo esecutivo si riconferma nel suo provvedimento, segnalando i due nuovi supplementi riconosciuti all’escusso.

Considerando

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 27 luglio 2022 dall’UE, il ricorso presentato il giorno successivo è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

  1. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

  2. Il ricorrente si duole anzitutto che l’UE ha pignorato l’intera indennità di fr. 350.– mensili ch’egli percepisce, in aggiunta allo stipendio, dalla PI 1 per il servizio di picchetto che è tenuto a prestare una o due volte al mese, quale manutentore di macchinari. In proposito, rileva che non è possibile quantificare a priori il numero di volte ch’egli deve presentarsi sul posto di lavoro durante le settimane di picchetto. Non trova tuttavia corretto che l’indennità in questione sia stata integralmente pignorata, siccome in tal modo egli non beneficia più di alcun rimborso per le spese cagionate dalle trasferte con il suo veicolo privato e dall’abbonamento telefonico per essere sempre raggiungibile. Chiede pertanto che nel calcolo gli sia riconosciuto un costo supplementare per il servizio di picchetto o, in alternativa, che l’indennità non sia oggetto di pignoramento.

Facendo propria l’ordinanza di concessione dell’effetto sospensivo, il 10 agosto 2022 l’Ufficio ha modificato il calcolo del minimo esistenziale, computando in particolare fr. 150.– quale supplemento per le spese di trasferta e d’abbonamento telefonico relative al servizio di picchetto. Ora, in base ai conteggi di stipendio che l’organo esecutivo ha richiesto d’ufficio alla PI 1, risulta che nel periodo dal gennaio al settembre 2022 l’escusso ha percepito indennità di picchetto per fr. 3'510.–, ovvero una media mensile di fr. 390.– lordi. Giacché la sua datrice di lavoro ha continuato a versare tale indennità per tutto il periodo in questione, si può presumere che RI 1 abbia effettivamente svolto il servizio di picchetto e abbia avuto delle spese. In mancanza di giustificativi, non è dato di sapere a quanto ammontano le spese effettive e in particolare se corrispondono esattamente all’indennità netta percepita dall’escusso. È probabile che ciò non sia il caso, siccome si tratta di un’indennità forfettaria che notoriamente compensa non solo lo svolgimento del servizio di picchetto, ma anche la disponibilità del lavoratore a prestare tale servizio. È quindi corretto che al debitore venga riconosciuto un supplemento per questo genere di spese professionali, come ha fatto l’Ufficio nel nuovo calcolo, ma non equivalente all’intera indennità corrispo­sta dalla datrice di lavoro. Se RI 1 avesse voluto ottenere di più, avrebbe dovuto, nel ricorso, quantificare e giustificare con documenti il supplemento richiesto e contestare la revisione del 10 agosto 2022. Si può in definitiva considerare che con la revisione del calcolo l’escusso ha ottenuto ciò che chiedeva e ritenere il ricorso senza oggetto su questo punto.

  1. L’insorgente reputa altresì insufficienti i fr. 130.– che gli sono stati riconosciuti per l’esercizio del suo diritto di visita al figlio M__________, residente in Portogallo. Rileva al riguardo che in base alla decisione di divorzio, egli ha diritto di visitare suo figlio per almeno 5 settimane all’anno, sicché – a suo dire – ciò significa ch’egli si reca in Portogallo almeno 4 a 5 volte all’anno. Considerati i costi legati alla trasferta sino all’aeroporto, al parcheggio dell’auto, al volo, al noleggio di un veicolo in Portogallo e alle spese straordinarie di mantenimento del figlio durante il soggiorno, il ricorrente è del pa-rere che la somma computata dall’Ufficio non è minimamente sufficiente a esercitare il suo diritto di visita, sicché pretende che il supplemento sia aumentato a fr. 355.–, come previsto nella precedente decisione di pignoramento di salario del 26 luglio 2022.

4.1 Secondo costante giurisprudenza, nel calcolo del minimo d’esi­­stenza possono essere prese in considerazione solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 IIII 22, consid. 3/a; sentenza della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre 2019, consid. 5.2). Tale principio vale anche per le spese indispensabili legate all’esercizio del diritto di visita ai figli del debitore.

4.2 Nel caso in rassegna, il ricorrente si è limitato ad allegare di recarsi 4 a 5 volte all’anno in Portogallo per visitare suo figlio M__________, senza tuttavia comprovare la sua asserzione né giustificare mediante documenti le spese effettivamente sopportate. In tali circostanze, non può essergli riconosciuto un importo superiore a quel­lo stabilito dall’Ufficio. Sotto questa prospettiva, il ricorso risulta quindi infondato.

  1. Siccome non ha ancora emesso il verbale di pignoramento, l’UE ha indicato nelle proprie osservazioni di non aver notificato il ricorso ai creditori e neppure di aver assegnato il termine per presentare eventuali osservazioni. Ora, dal momento che l’organo esecutivo ha proceduto a una revisione del calcolo il 10 agosto 2022 e che anche il nuovo provvedimento non è stato (ancora) notificato ai creditori, non è necessario intimare il ricorso al vaglio né la presente decisione alle altre parti interessate, le quali potranno impugnare il verbale di pignoramento, anche in merito ai punti contestati nel ricorso del debitore e qui esaminati, entro dieci giorni da quando lo avranno ricevuto (art. 17 cpv. 2 LEF).

  2. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è senza oggetto, il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione ad .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Zitate

Gesetze

6

LEF

LOG

  • art. 48b LOG

LPR

  • art. 3 LPR

LTF

OTLEF

Gerichtsentscheide

4