Incarto n. 15.2024.93
Lugano 18 ottobre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 5 settembre 2024 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, nelle diverse esecuzioni formanti il gruppo n. 6 promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1, PI 2, PI 3, PI 4,
ritenuto
in fatto: A. Nelle diverse esecuzioni formanti il gruppo n. 6, promosse dalla PI 1, dall’PI 2, dall’PI 3 e dall’PI 4 nei confronti di RI 1, il 27 agosto 2024 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
6'484.35
Totale
fr.
6'484.35
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
874.00
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Trasferte in motoveicolo
fr.
148.00
247 km/mese a 0.60 fr./km
Contributi di mantenimento
fr.
2'367.00
Totale
fr.
4'800.00
L’UE ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escusso, la PI 5 con sede a , la parte del salario eccedente fr. 4'800.– (indicativamente fr. 1'684.35) dal 27 agosto 2024.
B. Con ricorso del 5 settembre 2024 RI 1 chiede di “rivedere” il calcolo, tenendo conto della sua situazione particolare.
C. Mediante osservazioni del 16 settembre 2024 l’Ufficio ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di respingere il ricorso senza ulteriori atti istruttori.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 27 agosto 2024 dall’UE, il ricorso presentato il 5 settembre 2024 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).
Tale censura s’avvera però infondata, l’Ufficio non avendo pignorato una quota fissa, come sembra aver frainteso RI 1, bensì la parte del reddito netto eccedente il minimo d’esistenza di fr. 4'800.–, sicché la sua datrice di lavoro è tenuta a versare all’UE unicamente la quota di salario che supera tale cifra (sentenza della CEF 15.2023.133 del 27 marzo 2024, consid. 3 e rinvio). Ciò permette in particolare di tener debitamente conto della variabilità dello stipendio dell’escusso, come emerge dai conteggi presenti agli atti relativi al periodo da gennaio a luglio 2024, i cui importi – va rilevato – sono comunque sempre stati superiori al minimo esistenziale di fr. 4'800.–. A ogni modo, su richiesta del debitore l’UE è tenuto a restituirgli eventuali ammanchi mensili con le relative eccedenze versate durante il periodo pignoramento di un anno (art. 93 cpv. 2 LEF; cfr. sentenza 15.2019.98 del 19 dicembre 2018, pag. 2).
4.1 Ora, a parte il fatto che l’Ufficio ha stabilito un minimo vitale di fr. 4'800.– mensili, che quindi nel risultato è superiore a quello preteso dal debitore, nel computo sono già stati considerati sia l’affitto di fr. 874.– sia il contributo di mantenimento di fr. 2'367.– a favore della sua ex moglie. Va inoltre ricordato che i costi di telefonia privati e di allacciamento radio/TV/internet sono già inclusi nel minimo esistenziale di base di fr. 1'200.– per il debitore che vive da solo (Tabella, ad I/1; sentenza della CEF 15.2023.59 del 18 ottobre 2023, consid. 8 i.f.), ragione per cui non si possono computare una seconda volta.
4.2 Per quanto attiene ai premi di cassa malati, l’Ufficio ha osservato di non averli presi in considerazione, siccome RI 1 non ha prodotto alcun giustificativo di pagamento (v. osservazioni, pag. 2). Neppure in sede di ricorso egli ha fornito siffatta prova, sicché il provvedimento dell’UE si rivela corretto anche sotto questo profilo, nel calcolo potendo invero essere ammesse soltanto le spese il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (sopra, consid. 2 i.f.). Rimane però all’escusso la possibilità di chiedere all’UE, fornendogli la necessaria documentazione, di utilizzare le trattenute per pagare direttamente all’assicuratore i premi correnti dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ed eventuali partecipazioni ai costi (art. 93 cpv. 4 nLEF).
4.3 Riguardo alle spese di trasferta mediante l’autoveicolo privato fatte valere dal ricorrente (in fr. 550.– per il leasing e fr. 200.– per il carburante), nelle osservazioni l’organo esecutivo ha spiegato di non averle riconosciute, giacché in base a verifiche svolte presso l’Ufficio della circolazione di Camorino non risultano autoveicoli intestati al debitore e costui nemmeno ne ha dimostrato l’assoluta esigenza. L’UE ha però computato fr. 148.– per le trasferte di andata e ritorno dal domicilio al luogo di lavoro di RI 1 mediante il suo motoveicolo privato. Ora, il ricorrente non ha contestato le motivazioni dell’Ufficio né comprovato, neppure in questa sede, di essere detentore di un autoveicolo e di averne l’assoluta necessità per recarsi al lavoro anziché con il suo motoveicolo. Anche su questo punto il ricorso s’avvera privo di fondamento e il suo destino è quindi segnato.
4.4 A scanso di equivoci, occorre ricordare infine che per costante giurisprudenza del Tribunale federale tra le spese indispensabili non rientrano le imposte (DTF 140 III 340 consid. 4.4 con rinvii; Tabella, ad III), che non sono spese esistenziali e non devono essere privilegiate rispetto ad altri crediti per prestazioni non esistenziali a favore dell’escusso (citata 15.2023.133, consid. 6.2 e rimando), motivo per cui nella fattispecie l’UE non le ha considerate nel minimo esistenziale.
Stante il suo esito, non è necessario notificare il giudizio odierno né il ricorso agli escutenti (art. 9 cpv. 2 LPR).
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a
.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.