Incarto n. 14.2022.59
Lugano 18 ottobre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 novembre 2021 dall’
CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 2, )
contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, )
giudicando sul reclamo del 23 maggio 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa l’11 maggio 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. L’8 giugno 2018 la RE 1 – società attiva in particolare nella fornitura di arredamenti d’interno ha sottoscritto una proposta di assicurazione dell’CO 1 (in seguito: “CO 1” o “l’assicurazione”) vertente sulla concessione di una garanzia d’opera di tipo “astratta, a prima richiesta” da rilasciare a favore dell’impresa generale PINT1 1 per fr. 70'781.30 in relazione alla “fornitura e posa arredamenti d’interno” presso uno stabile a __________. La durata della garanzia è stata stabilita per il periodo dal 28 febbraio 2018 al 28 luglio 2023. Con la propria firma, la società proponente si è impegnata, “qualora [l’CO 1] dovesse intervenire in virtù dell’assicurazione, a rimborsarle a prima richiesta l’importo integrale delle indennità versate, compresi gli interessi e le spese”.
B. Con uno scritto del 17 luglio 2018 l’assicurazione ha trasmesso alla proponente il riepilogo della polizza n. __________, le condizioni generali (CG) e la fattura del premio unico di fr. 4'012.80. Il medesimo giorno l’CO 1 ha inviato all’PINT1 1 un primo certificato di garanzia, poi sostituito con un secondo del 10 agosto 2018. Il 25 settembre 2018 la RE 1 ha pagato il premio.
C. Dopo aver notificato i difetti delle opere commissionate alla RE 1, il 17 marzo 2020 l’PINT1 1 ha esercitato presso l’assicurazione il diritto di riscatto della garanzia per fr. 25'000.–. Con e-mail del 26 marzo 2020 l’CO 1 ha informato la RE 1 della liberazione dell’importo richiesto dalla beneficiaria. Il 1° aprile 2020 l’assicurazione ha chiesto alla RE 1 la restituzione di quanto pagato alla beneficiaria. Nonostante la concessione di due proroghe del termine di pagamento e della possibilità di procedere a un versamento rateale, di un richiamo e di un sollecito, la RE 1 non ha provveduto al rimborso.
D. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 novembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 25'000.– oltre agli interessi del 5% dal 25 aprile 2020 (indicando quale causa del credito: “Titolo del credito: Pol. __________ Regresso del sinistro __________”), fr. 500.– (per “bisherige Umtriebsspesen”) e fr. 20.– (per “bisherige Kosten”).
E. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3 novembre 2021 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 29 novembre 2021.
F. Statuendo con decisione dell’11 maggio 2022, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 25'000.– oltre agli interessi del 5% dal 25 aprile 2020, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– senz’assegnare indennità.
G. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 maggio 2022 per ottenerne, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Il 1° giugno 2022 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 13 giugno 2022, l’CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 12 maggio 2022, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 22 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 23 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che l’accordo concluso tra le parti a beneficio della PINT1 1, unitamente alla garanzia emessa a favore di quest’ultima e alle annesse condizioni generali, costituiscono un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per la restituzione dei fr. 25'000.– versati alla beneficiaria, oltre agli interessi moratori previsti contrattualmente. Per contro egli non ha esteso il rigetto alle pretese relative alle spese di gestione di fr. 500.– e a quelle di diffida di fr. 20.–, giacché le condizioni generali non forniscono alcuna indicazione sulla quantificazione delle medesime. Il primo giudice ha ritenuto che il pagamento del premio assicurativo – non contestato – e la comunicazione dell’assicuratore alla proponente e alla beneficiaria della conferma della garanzia bastavano a fugare i dubbi espressi dalla convenuta in merito all’esistenza dell’accordo di garanzia. Ha rilevato che l’obbligo della convenuta di rimborsare all’assicuratore quanto versato alla beneficiaria si evince dalla clausola contenuta in calce a tale accordo, debitamente sottoscritto da un legittimo rappresentante della convenuta.
Nel reclamo la RE 1 rimprovera anzitutto (e nuovamente) al Pretore di non aver rilevato che l’unico titolo di credito menzionato sul precetto esecutivo è la polizza n. __________ – senz’alcun riferimento ai documenti di cui la procedente si è in seguito avvalsa con l’istanza – la quale, poiché da essa non sottoscritta, non può a suo dire costituire un valido riconoscimento di debito, ciò che giustifica già la reiezione dell’istanza.
4.1 Secondo l’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF la domanda d’esecuzione – e pertanto il precetto esecutivo (art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF) – deve menzionare il “titolo di credito” (non il titolo di rigetto) o, in difetto di titolo, la “causa del credito”. Una designazione succinta del credito è sufficiente purché il debitore possa, in buona fede, capire dal contesto generale – e segnatamente dai rapporti tra le parti ch’egli conosce (sentenza del Tribunale federale 5A_740/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.1.1) – la ragione per cui viene escusso alfine di poter prendere posizione, e purché l’identità del credito sia sufficientemente chiara da non poter essere confusa con quella di un altro credito tra le stesse parti (sentenza del Tribunale federale 5A_1023/2018 dell’8 luglio 2019, consid. 6.2.4.1; sentenze della CEF 14.2019.198 del 9 marzo 2020, consid. 5.3, e 14.2019.14 del 18 giugno 2019, RtiD 2020 I 698 n. 35c, consid. 6.3/a/aa). Ne segue che non è richiesta l’identità tra la causa del credito indicata nel precetto e il titolo di rigetto dell’opposizione, giacché quest’ultimo non dev’essere menzionato già nel precetto esecutivo. È necessario invece che il credito dedotto in esecuzione sia identica alla pretesa cui si riferisce il titolo di rigetto (DTF 139 III 444 consid. 4.1.1; v. anche sentenza della CEF 14.2021.176 del 13 maggio 2022, consid. 5.2).
4.2 Che in concreto il precetto esecutivo non menzioni il titolo di rigetto dell’opposizione non ostava quindi l’accoglimento dell’istanza. Le indicazioni riportate su tale atto (“Polizza” e “regresso del sinistro __________”) erano senz’altro sufficienti a permettere alla destinataria d’individualizzare l’oggetto e il credito cui si riferiva l’esecuzione. Del resto, la reclamante non risulta aver ricorso contro il precetto esecutivo e nelle osservazioni all’istanza non solo non ha formulato la censura ora all’esame, ma ha pure dimostrato di aver perfettamente capito l’oggetto del contendere. Il reclamo è al riguardo manifestamente infondato.
5.1 Ora, la reclamante non spende alcuna parola sulla motivazione del Pretore, che ha dedotto il perfezionamento dell’assicurazione dalla mancata contestazione del pagamento del premio e dalla comunicazione alla proponente e alla beneficiaria della conferma della garanzia (doc. E-G, sopra consid. 3). Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile.
5.2 Per abbondanza, va rilevato che la proposta d’assicurazione dell’8 giugno 2018 (doc. D) reca il timbro e la firma della RE 1. Costituisce pertanto, ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, un riconoscimento del suo impegno, “qualora [l’CO 1] fos-se dovuta intervenire in virtù dell’assicurazione, a rimborsarle a prima richiesta l’importo integrale delle indennità versate, compresi gli interessi e le spese” (doc. D, in fine). Non è dubbio che quel che era effettivamente a quel momento una “mera” proposta, cui la reclamante era “vincolata durante 14 giorni”, è stata accettata dall’assicurazione, dal momento che la proponente non contesta di aver pagato il premio convenuto e ricevuto la conferma della garanzia. Che quest’ultima non sia firmata dall’escussa non è di rilievo. Come il pagamento del premio sono fatti da reputare accertati (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario). Del resto, la proposta di conclusione del contratto di assicurazione decade solo se lo stipulante – nella fattispecie la RE 1 – la revoca entro quattordici giorni dal giorno della richiesta (art. 2a cpv. 1 e cpv. 2 della legge federale sul contratto d’assicurazione [LCA; RS 221.229.1]). Trattandosi di una condizione risolutiva, sarebbe spettato alla reclamante rendere verosimile di aver revocato la proposta (art. 82 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 14.2016.100 del 18 ottobre 2016 consid. 6.3/a; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 37 ad art. 82 LEF). Non l’ha fatto. Anche nel merito la censura manca di consistenza.
6.1 Al proposito, la reclamante si duole che il Pretore ha completamente ignorato la rilevanza dell’art. 4 lett. c CG, che menziona i presupposti per la liberazione della garanzia, la quale a suo dire non poteva avvenire in maniera automatica. Lo critica per aver “minimizzato” la sua censura secondo cui l’istante avrebbe – versato la somma reclamata dalla beneficiaria senza prima informarla e invitarla a prendere immediatamente le misure necessarie a eliminare la causa – violato la suddetta disposizione. Osserva poi come l’CO 1 abbia d’altronde ammesso, nell’istanza, di aver liberato la garanzia a seguito della richiesta del 17 marzo 2020 pervenutale dall’PINT1 1 e di averne dato comunicazione alla RE 1 per telefono e poi tramite e-mail del 26 marzo 2020, a versamento effettuato. Il mancato coinvolgimento diretto da parte sua l’avrebbe privata della possibilità di prendere posizione, di contestare e di difendersi da “eventuali” richieste ingiustificate della beneficiaria.
6.2 A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione (sentenze del Tribunale federale 5A_ 845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/2018 del consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’esame del giudice è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 219 consid. 6.1.3) e gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_66/ 2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1).
6.3 Sottoscrivendo la proposta d’assicurazione (doc. D), la reclamante si è impegnata nei confronti dell’CO 1 a rimborsarle a prima richiesta l’importo integrale delle indennità versate, compresi gli interessi e le spese”. L’impegno non è subordinato a particolari condizioni circa l’intervento dell’assicurazione, anzi la dicitura “a prima richiesta” significa notoriamente in ambito di garanzie che la controparte del garante non può far valere eccezioni relative al credito (principale) garantito. Nello specifico, il contraente non pare quindi legittimato a far valere eccezioni concernenti il rapporto principale (vale a dire l’impegno dell’assicurazione di garantire a prima richiesta le pretese della beneficiaria) per sottrarsi al suo obbligo di rimborso. Ad ogni modo, l’eccezione d’inadempimento delle condizioni di liberazione della garanzia secondo l’art. 4 CG non riguarda direttamente il titolo di rigetto, ossia la proposta d’assicurazione contenente l’impegno di rimborso, bensì, appunto, il rapporto (principale) di garanzia, segnatamente l’intervento dell’assicuratore in caso di sinistro. Si tratta dunque di un’eccezione volta a infirmare il riconoscimento dell’obbligo di rimborso ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Andava pertanto resa verosimile dall’escussa (in questo senso per le eccezioni relative al debito principale nel caso in cui il titolo di rigetto è una fideiussione: Staehelin, op. cit., n. 136 ad art. 82; Veuillet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 197 ad art. 82 LEF).
6.4 Non è dunque calzante la doglianza della reclamante secondo cui il Pretore avrebbe tenuto conto di elementi estrinseci al riconoscimento di debito ed espresso apprezzamenti di merito che esulano dalla procedura di rigetto dell’opposizione. La limitazione del potere di cognizione del giudice del rigetto citata dalla reclamante riguarda infatti unicamente l’esame del titolo di rigetto a norma dell’art. 82 cpv. 1 LEF (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenza della CEF 14.2020.183 del 31 maggio 2021 consid. 5.2). Non concerne invece le eccezioni dell’escusso (giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF), le quali possono anche riferirsi a questioni di merito (come l’estinzione o la prescrizione del credito posto in esecuzione). Il loro esame è però sommario, in fatto come in diritto (sopra consid. 6).
6.5 Non si disconosce che l’art. 4 lett. c CG prescrive all’assicurazione d’informare il contraente delle pretese avanzate dal beneficiario e d’invitarlo a pretendere immediatamente le misure necessarie atte a eliminarne la causa (doc. E). Come rilevato dal Pretore, la reclamante è stata informata dei difetti dalla stessa beneficiaria, con scritto del 6 dicembre 2019 (doc. H, 4° foglio), che le ha fissato un termine per rimediarvi avvertendola che altrimenti avrebbe fatto intervenire un’impresa terza facendo capo alla garanzia. Siccome la reclamante non ha dato seguito alla richiesta, l’assicurazione aveva il “diritto di effettuare il pagamento senza ulteriori esami” (art. 4 lett. c i.f. CG). Non è quindi vero che la reclamante è stata privata della possibilità di prendere posizione, di contestare e di difendersi da “eventuali” richieste ingiustificate della beneficiaria. Che abbia contestato l’esistenza dei difetti nel luglio del 2020 dopo l’intervento dell’assicurazione (doc. 2-4) è a prima vista tardivo. Perlomeno a un esame di verosimiglianza, l’operato dell’assicurazione non risulta difforme da quanto stabilito all’art. 4 lett. c CG, se non alla lettera quantomeno conformemente al suo senso. La reclamante non riesce a dimostrare che la conclusione del primo giudice, a un giudizio sommario, sia errata né che abbia reso verosimile un motivo per sottrarsi al rimborso dei fr. 25'000.–. Il reclamo va pertanto respinto.
6.6 Ci si potrebbe addirittura chiedere, per abbondanza, se l’art. 4 lett. c CG sia davvero applicabile al contratto in esame, a fronte della chiara esclusione delle eccezioni risultante dalla clausola “a prima richiesta” della proposta (doc. D), delle polizze (doc. F e G) – “sans faire valoir d’exception ni d’objection résultant dudit contrat, à première réquisition de votre part” – e dell’art. 4 lett. b CG (doc. E) – “se la Compagnia dovesse tuttavia intervenire, il contraente rinuncia espressamente a qualsiasi obiezione od opposizione contro di essa relativa ai motivi, all’ammontare e alla validità delle pretese avanzate”. La questione andrà se del caso esaminata nell’eventuale causa di disconoscimento di debito promossa dalla reclamante (sopra consid. 2).
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 25'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1 rifonderà all’CO 1 fr. 1'500.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).