Incarto n. 14.2018.104
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 marzo 2018 da
CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 giugno 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 7 giugno 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 gennaio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso l’ex marito RE 1 per l’incasso di fr. 32'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2018, indicando quale titolo di credito la “sentenza 19 settembre 2017 del Pretore Aggiunto del Distretto di Lugano (Contributi di mantenimento capitalizzati)”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 6 marzo 2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 6 aprile 2018.
C. Statuendo con decisione del 7 giugno 2018, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 500.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 giugno 2018 ribadendo nuovamente la propria opposizione alla decisione impugnata “e a tutte le altre”. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 19 giugno 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 12 giugno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
a) Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare e a dimostrare il carattere errato della motivazione della sentenza impugnata. La sua argomentazione dev’essere sufficientemente esplicita da poter essere capita dall’autorità giudiziaria superiore, ciò che presuppone una designazione dettagliata sia dei punti contestati sia dei documenti sui quali fonda la sua critica (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica.
b) Nel reclamo in esame RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, limitandosi a criticare il comportamento della controparte. Il reclamo si avvera quindi irricevibile.
2.1 In effetti, la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1). Il giudice è quindi tenuto a pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato (art. 80 LEF), a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione (art. 81 LEF).
2.2 Ora, il punto 3 della convenzione sottoscritta dalle parti all’udienza del 6 luglio 2017, in quanto omologato dal Pretore aggiunto della Pretura di Lugano con sentenza del 19 settembre 2017 (doc. A accluso all’istanza), costituisce un valido titolo di rigetto definitivo per la prima rata di fr. 32'000.– scaduta il 31 dicembre 2017, oltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 1° gennaio 2018 (sentenza del Tribunale federale 5A_630/2015 del 9 febbraio 2016 consid. 2.2.2). E le censure formulate dal reclamante, peraltro senza il sostegno di prove, sul comportamento dell’ex moglie, di cui egli sarebbe venuto a conoscenza dopo la sentenza di divorzio, non rientrano tra quelle enumerate all’art. 81 LEF. Egli avrebbe dovuto, semmai, sollevarle con un’istanza di revisione della sentenza di divorzio (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC). Non spetta in ogni caso al giudice del rigetto riesaminare la sentenza di divorzio nel merito.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 32'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).