Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2022.108
Entscheidungsdatum
17.02.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 14.2022.108

Lugano 17 febbraio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 3 febbraio 2022 dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 5 settembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 16 agosto 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 gennaio 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'400.–, indicando quale causa del credito: “Tasse di giudizio, spese e oneri come da decisione del 15.06.2018 emessa dalla Pretura penale inc. __________ residuo fatt. n. __________ fr. 1'100.00 dedotto acconto ricevuto fr. 750.00. Tasse di giudizio, spese e oneri come da decisio­ne del 02.10.2018 emessa dalla Corte di appello e di revisione penale inc. __________ fatt. n. __________ fr. 500.00. Tasse di giudizio, spese e oneri come da decisione del 06.11.2017 emessa dalla Corte dei reclami penali del tribunale d’appello inc. __________ fatt. n. __________ fr. 800.00”.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3 febbraio 2022 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. L’ultimo giorno del termine impartitole per presentare le proprie osservazioni, ossia il 5 aprile 2022, la convenuta ha chiesto per scritto la restituzione del termine per poter prendere posizione sull’istanza e allegare la relativa documentazione, asserendo di essere stata impossibilitata a farlo per tem­po “per motivi di salute”. Il 27 maggio 2022 il Giudice di pace, constatato che la parte convenuta “ha inviato le proprie osservazioni in merito alla causa in atto”, ha dato alla controparte la possibilità di replicare, di cui essa non ha però fatto uso.

C. Statuendo con decisione del 16 agosto 2022, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 settembre 2022 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili di prima e seconda istanza. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 24 agosto 2022, il termine d’impugna­­zione è scaduto sabato 3 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 5 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza dopo aver accertato l’esecutività delle decisioni prodotte dal procedente e rilevato che la convenuta aveva presentato le proprie osservazioni nel termine assegnatole senza tuttavia allegare la documentazione da lei menzionata.

  2. Nel reclamo RE 1 rimprovera al Giudice di pace di non aver dato seguito alla sua richiesta di restituzione del termine per presentare le proprie osservazioni all’istanza e di aver “abusivamente” affermato ch’ella avrebbe preso posizione sulla me­desima nello scritto del 15 aprile 2022, mentre in realtà esso altro non era che una richiesta di restituzione del termine.

  3. Il 17 marzo 2022 il Giudice di pace ha assegnato a RE 1 un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni scritte all’istanza. La raccomandata di tale disposizione ordinatoria è stata ritirata dalla convenuta il 21 marzo 2022 (cfr. tracciamento dell’invio n. __________), sicché il termine, iniziato a decorrere il giorno successivo, veniva a scadere il 5 apri­le

  4. Ne discende che la richiesta formulata e inviata dalla convenuta proprio tale giorno è tempestiva, anche se è pervenuta alla Giudicatura di pace il 15 aprile 2022, come risulta dal timbro apposto sulla medesima (art. 143 CPC e 31 LEF; Abbet in : Abbet/ Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 11 ad art. 144 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 12 ad art. 144 CPC). Poiché trasmessa prima della scadenza del termine, essa va quindi considerata come una domanda di proroga e non – come preteso dal­l’escussa – quale richiesta di restituzione del termine (Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 6 e 7 ad art. 144 CPC; Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 144).

Si pone però preliminarmente la questione del diritto applicabile alla proroga, ovvero se essa è retta dalla LEF (art. 33) o dal CPC (art. 144).

4.1 Secondo l’art. 33 LEF, i termini fissati da tale legge non possono essere modificati mediante accordi delle parti (cpv. 1). L’organo esecutivo può però concedere un termine più lungo o una proroga alla parte al procedimento che abita all’estero o dev’essere avvista mediante pubblicazione (cpv. 2). La restituzione dei termini della LEF è disciplinata all’art. 33 cpv. 4 LEF, che la subordina a condizioni più restrittive dell’art. 148 CPC (sentenza della CEF 14.2016.122 del 21 giugno 2016, RtiD 2017 I 713 n. 33c, consid. 2.3./a). A norma dell’art. 31 LEF, al computo, all’osservanza e al decorso dei termini si applicano di principio le disposizioni del Codice di procedura civile (CPC), ovvero gli art. 142 (“decorrenza e computo”) e 143 (“osservanza”). L’art. 31 LEF non rinvia invece esplicitamente né all’art. 144 (“proroga”) né all’art. 148 CPC (“restituzione”). L’art. 145 cpv. 4 CPC riserva le disposizioni della LEF (art. 56 e 63) sulle ferie e sospensioni.

4.2 Secondo Staehelin (Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 44 e 89 ad art. 84 LEF) le norme relative ai termini degli art. 32 e 33 LEF non si applicano alla procedura di rigetto dell’opposizione e ai termini fissati dal tribunale in tale contesto, e neppure al termine di reclamo, poiché non sono termini stabiliti dalla LEF, bensì dal diritto civile processuale (art. 1 lett. c CPC), ossia dagli art. 142 segg. CPC. Il commentatore ammette invece l’applicabilità degli art. 56 e 63 LEF nella procedura di rigetto (n. 60 e 89 ad art. 84) in virtù della riserva contenuta nell’art. 145 cpv. 4 CPC, ma secondo la giurisprudenza tradizionale del Tribunale federale (in ultimo luogo: DTF 148 III 48 consid. 4.2) solo per gli “atti esecutivi” nel senso dell’art. 56 LEF (ciò che meriterebbe un riesame sicco­me pare sorprendente che la natura di un atto dipenda dal suo esito, fermo restando che l’art. 63 LEF, nella sua nuova versione entrata in vigore nel 1997, protegge anche gl’interessi del creditore – e dei terzi – e dovrebbe essere applicato quale lex posterior indipendentemente dall’art. 56 LEF, v. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 24-25 ad art. 63 LEF). Nordmann/Oneyser (in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 2c 2d, 2g, 19 ad art. 31 e n. 2a ad art. 33 LEF) giungono alle stesse conclusioni di Staehelin con motivazioni analoghe.

4.3 Ancorché senza particolare esame delle norme ricordate in ingresso, la giurisprudenza federale e la dottrina specializzata in ambito esecutivo paiono pure esse orientate verso l’applicazione degli art. 144 e 148 CPC ai termini giudiziari anche nelle procedure sommarie della LEF, perlomeno a partire dal loro inoltro (per l’art. 144 CPC: sentenze del Tribunale federale 5A_545/2017 del 13 aprile 2018 consid. 5.2, 5D_49/2013 del 29 luglio 2013 consid. 6.1, 5D_117/2013 del 16 luglio 2013 consid. 7 e 5D_21/2013 del 28 maggio 2013 consid. 5; Abbet, op. cit., n. 93 e 95 ad art. 84; contra: Abbet in: Petit Commentaire CPC, 2020, n. 2 ad art. 144 CPC; per l’art. 148 CPC: DTF 138 III 488, consid. 3.2.5; sentenze del Tribunale federale 5A_102/2014 del 22 maggio 2014, consid. 4.2 e 5D_166/2012 del 7 febbraio 2012, consid. 4.3.2; Abbet, op. cit., n. 96 ad art. 84; Russenberger/Minet in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 1 ad art. 33 LEF; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 2a ed. 2014, n. 237, seconda osservazione; specialmente per quanto attiene alla fissazione di una nuova udienza: sentenza del Tribunale federale 5A_290/2011 del 23 settembre 2011 consid. 1.3.1, BlSchK 2013, 45 contra: Abbet, op. cit., n. 2 ad art. 148 CPC; Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 148; Gozzi in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 2 ad art. 147 CPC; Baeriswyl/Milani/Schmid in: Kren-Kostkiewicz/Vock (a cura di), Kommentar SchKG, 2017, n. 4 ad art. 33 LEF). Nell’ultimo stato della sua giurisprudenza, la Camera ha lasciato aperta la questione del diritto applicabile – CPC o LEF (sentenze della CEF 14.2017.102 del 24 novembre 2017 consid. 4.3 e ad esempio 14.2018.70 dell’8 maggio 2018 pagg. 2-3, 14.2020.52 del 31 luglio 2020 pag. 3 e 14.2022. 110 del 18 ottobre 2022 consid. 2.2).

4.4 Le pratiche giudiziali in materia di esecuzione per debiti e fallimen­to sono disciplinate dal CPC (art. 1 lett. c), che regola quindi in linea di massima anche la questione dei termini giudiziari (art. 142 segg. CPC), in particolare quello per l’inoltro delle osservazioni al­l’istanza (art. 253 CPC; per il rigetto dell’opposizione: DTF 138 III 482 consid. 3.1.2; Abbet, op. cit., n. 93 ad art. 84 LEF; Staehelin, op. cit., n. 44 ad art. 84; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 15 ad art. 84 LEF). Certo, l’art. 31 LEF non rinvia agli art. 144 e 148 CPC (sopra consid. 4.1). La norma riguarda però solo i termini del diritto esecutivo, non quelli giudiziari, ciò che già era il caso prima dell’entrata in vigore del CPC federale (Gilliéron, op. cit., n, 54 ad art. 33; D. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 1a ed. 1998, n. 44 e 89 ad art. 84; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung (2000) pagg. 135 segg., spec. pag. 138 a metà e 139 a metà; Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989, pag. 335).

4.4.1 Nel Messaggio relativo al CPC, il Consiglio federale ha invero scrit­to che “la restituzione di termini in materia di esecuzione forzata (in particolare i termini d’azione e d’impugnazione) continuerà a essere disciplinata dalle disposizioni più severe della LEF (art. 33 cpv. 4 LEF)” (FF 2006, 6683 ad 5.9 i.f.). Non l’ha tuttavia ancorato nella legge, la quale al contrario stabilisce l’applicazione del CPC (art. 1 lett. c). Gli esempi citati, del resto, non riguardano termini giudiziari, bensì termini di legge. I termini stabiliti dalla LEF per avviare un’azione – ad esempio di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF), di contestazione della graduatoria (art. 148 cpv. 1 LEF) o dell’elenco oneri (art. 140 cpv. 2 LEF) oppure di opposizione al sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF) – sono senz’altro retti dalla LEF (e dagli art. 142 e 143 CPC per il rinvio dell’art. 31), non solo per quanto attiene alle ferie e sospensioni (DTF 146 III 48 consid. 4.2; 143 III 152 consid. 2.4.1.2 e 143 III 40 consid. 3), poiché non fanno parte della procedura giudiziale, ma hanno carattere pregiudiziale (cfr. Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018, n. I ad § 3, pagg. 15-16). I termini di ricorso sono invece parti integranti del procedimento giudiziale, sicché sottostanno alla regolamentazione del CPC (art. 1 lett. c), anche se sono stabiliti dalla LEF (come agli art. 174 cpv. 1, 278 cpv. 3, 295c o 307 LEF).

4.4.2 Nel senso della dottrina più convincente, si deve ritenere che tutti i termini, giudiziari e legali, ricollegabili a una causa giudiziale in materia di esecuzione per debiti e fallimenti sono, una volta avvia­ta, disciplinati dagli art. 142 segg. CPC. Stante l’eccezione dell’art. 145 cpv. 4 CPC, gli art. 56 e 63 LEF sono tuttavia applicabili nelle procedure soggette alla procedura sommaria in virtù dell’art. 251 CPC (DTF 143 III 152 consid. 2.4.1.1).

4.4.3 Non si può non rilevare che la regolamentazione dei termini risultante dall’interpretazione delle norme vigenti così come appena presentata risulta insoddisfacente dal punto di vista pratico, logico e teleologico. Non ha molto senso sottoporre alla LEF il termine per inoltrare l’azione, per poi subordinare i termini giudiziali della causa al CPC, salvo per quanto attiene alle ferie e sospensioni nelle procedure sommarie, che seguono le regole degli art. 56 e 63 LEF. Sarebbe quindi opportuno sottoporre a una sola legge (CPC o LEF) tutti i termini relativi a procedimenti di rito sommario in materia di esecuzione per debiti e di fallimenti, la seconda opzione (LEF) permettendo di tenere conto della particolare esigen­za di celerità che informa il diritto esecutivo e del carattere meramente processuale dei procedimenti di rito sommario della LEF, per cui la parte non rischia di perdere definitivamente i propri diritti nel merito. Si tratta però di una competenza del legislatore, che esula da quella del giudice.

  1. Stabilito che la richiesta della reclamante di restituzione del termine per presentare osservazioni all’istanza è da trattare quale domanda di proroga giusta l’art. 144 cpv. 2 CPC (poiché inoltrata prima di mezzanotte dell’ultimo giorno del termine, sopra consid. 4), sarebbe spettato al primo giudice statuire sulla stessa, emanando un’ordinanza separata, impugnabile con reclamo ove sus-sista per la richiedente il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b n. 2 CPC; citata 14.2014.195 consid. 3; Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 144; Benn, op. cit., n. 12 ad art. 144; Trezzini, op. cit., n. 28 ad art. 144; Merz in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, 2a ed. 2016, vol. I, n. 27 ad art. 144 CPC).

5.1 Sennonché, come visto, il Giudice di pace non solo non ha statuito sulla richiesta di proroga presentata dall’escussa, ma ha considerato il suo scritto a tutti gli effetti come valide osservazioni all’istan­­za, indicando probabilmente per svista la data di ricezione delle stesse (ossia il 15 aprile 2022) anziché quella di trasmissione (5 aprile 2022). L’incarto gli andrebbe pertanto retrocesso perché decida sulla richiesta di proroga e, in caso di ammissione, di nuovo sul merito al termine della procedura istruttoria. Per economia di procedura, occorre tuttavia esaminare se tale richiesta non era votata all’insuccesso, ipotesi in cui si potrebbe respingere il recla­mo.

5.2 L’art. 144 cpv. 2 subordina la proroga all’esistenza di « sufficienti motivi » che incombe al richiedente di allegare in modo motivato. Al riguardo basta rendere verosimili circostanze che, secondo l’e­sperienza generale della vita, sono idonee a impedire l’osserva­zione del termine o perlomeno a ostacolare l’esecuzione del­l’atto processuale a tempo debito. La questione di sapere se sussistono sufficienti motivi è lasciata all’ampio potere d’apprezzamento del giudice stante il carattere potestativo dell’art. 144 cpv. 2 CPC. Nel suo apprezzamento, egli deve ponderare l’importanza del motivo invocato a fronte dell’interesse al regolare svolgimento della procedura secondo il diritto e l’equità (art. 4 CC), tenendo conto degli interessi pubblici e privati. La sanzione prevista in caso d’inosser­vanza del termine può anche svolgere un ruolo, così co­me l’esi­genza di celerità connessa ad alcune pratiche, in particolare di rigetto dell’opposizione, o la natura dell’atto processuale da compiere. Anche se le esigenze per una prima proroga non devo­no essere troppo alte, la sua concessione non è quindi automatica (citata 5D_87-93/2013, consid. 6.1 e i rinvii; 5A_545/2017 del 13 aprile 2018, consid. 5.2; Hoffmann-Nowotny/Brunner in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 144 CPC; Tappy, op. cit. n. 11 ad art. 144; Benn in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 8 ad art. 144 CPC).

5.2.1 Quali motivi sufficienti sono citati diversi tipi d’impedimenti, più o meno gravi, quali la malattia, l’ospedalizzazione, il decesso di una persona vicina, il servizio militare, l’incarcerazione, l’assenza, il so­vraccarico lavorativo, l’allontanamento o il soggiorno all’estero, l’esi-­stenza di trattative amichevoli (tra altri: Tappy, op. cit. n. 8 ad art. 144). La gravità dei motivi invocati non deve raggiungere quella richiesta per la restituzione del termine (Benn, op. cit., n. 8 ad art. 144), in particolare non presuppone l’assenza di una colpa grave (Abbet, op. cit., n. 7 ad art. 144 CPC). Il richiedente deve solo allegare il motivo sufficiente in modo verosimile, la legge non imponendogli di rendere verosimili le sue allegazioni con documenti. Se del caso il giudice gli fisserà un termine per produrre giustificativi come un certificato medico (Hoffmann-Nowotny/Brunner, op. cit., n. 13 ad art. 144; Benn, op. cit., n. 9 ad art. 144; Tappy, op. cit. n. 16 ad art. 144; Abbet, op. cit., n. 9 ad art. 144 CPC; Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 144 CPC).

5.2.2 Secondo Trezzini (op. cit., n. 11 ad art. 144), la facoltà di emendamento dovrebbe essere concessa anche per migliorare la motivazione. Gli autori da lui citati si riferiscono però solo alla produzione di giustificativi. Tutt’al più il giudice dovrebbe attirare l’atten­zione del richiedente sull’insufficienza della motivazione, ma secondo l’art. 144 cpv. 2 CPC la motivazione dev’essere presentata entro la scadenza del termine di cui è chiesta la proroga, sicché salvo casi di forza maggiore non può essere assegnato a chi inoltra la richiesta vicino alla scadenza un termine supplementare per motivarla o migliorarne la motivazione.

5.3 Nel caso di specie, RE 1 ha scritto al Giudice di pace di non aver potuto presentare le sue osservazioni all’istanza entro il termine di 15 giorni impartitole non per colpa sua, bensì per “motivi di salute” non meglio specificati. Non ha motivato, come invece le incombeva (sopra consid. 5.2), la ragione per cui il termine in questione sarebbe dovuto essere prorogato. Sulla base dell’indicazione laconica dell’escussa, il primo giudice non era in grado di ponderare l’importanza del motivo invocato e l’interesse al regolare – e nel caso del rigetto dell’opposizione speditivo (cfr. art. 84 cpv. 2 LEF) – svolgimento della procedura, a prescindere dalla questione della prova del motivo addotto, che secondo la dottrina avrebbe potuto essere chiarita in un secondo tempo. In effetti, non tutti i “motivi di salute” giustificano una proroga del termine per redigere osservazioni in una causa in cui le eccezioni a disposizione del convenuto sono tutto sommato limitate (art. 80 e 81 LEF). Per fare un esempio, un raffreddore non è un motivo di salute sufficiente secondo l’art. 144 cpv. 2 CPC. Ad ogni modo la reclamante non spiega perché non è stata in grado di preparare le proprie osservazioni, mentre è riuscita a presentare una richiesta di restituzione del termine. Non sta poi alla parte bensì al giudice decidere se il motivo invocato è sufficiente o no. Un comple-mento di motivazione era infine escluso, dal momento che RE 1 ha presentato la richiesta l’ultimo giorno del termine. Insufficientemente motivata, la richiesta andava in definitiva respinta.

5.4 Ove l’istanza di proroga non sia manifestamente infondata, tardiva o abusiva, il suo inoltro sospende automaticamente il termine assegnato al richiedente (sentenza della CEF 14.2014.195 del 1° di­cembre 2014, RtiD 2015 II 895 n. 53c, consid. 3.1, e i rinvii a Benn, op. cit., n. 7 ad art. 144 e Frei, op. cit., n. 14 ad art. 144). Siccome il termine non può, in queste condizioni, essere ritenuto perento, in virtù del principio generale secondo cui il postulante non dev’es­sere privato senza necessità del diritto all’esame della sua domanda si ritiene che anche in caso di reiezione della richiesta di proroga, il giudice deve assegnare alla parte un breve termine supplementare, tranne ch’essa sia da considerare dilatoria oppure che l’istante dovesse sin dall’inizio aspettarsi in buona fede che la proroga non sarebbe stata concessa, in particolare se il tribunale aveva precisato che si trattava dell’“ultimo termine” (sentenze del Tribunale federale 1C_171/2012 del 13 giugno 2012 consid. 2.4-2.5, 5A_280/2018 del 21 settembre 2018 consid. 4.1 e 4A_202/ 2022 del 7 luglio 2022 consid. 4.2; Abbet, op. cit., n. 10 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny/Brunner, op. cit., n. 7 ad art. 144; differenziato: Trezzini, op. cit., n. 12 seg. ad art. 144).

5.4.1 L’art. 144 cpv. 2 CPC esclude invero la concessione automatica di un termine supplementare, anche breve, in caso di reiezione della richiesta di proroga. Come rilevato dal Tribunale federale in alcune sentenze (5D_87-93/2013 del 16 luglio 2013 consid. 6.2 e 5D_76/2013 del 28 maggio 2013 citate da Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 144), la parte che chiede la proroga l’ultimo giorno del termine assume il rischio di non poter più agire in caso di rifiuto, specie se, come nel caso in rassegna, è stata avvertita che in caso di silenzio il giudice avrebbe statuito sulla causa in base all’istanza e agli atti (doc. A1 accluso al reclamo). Respingere la richiesta di proroga senza concedere al richiedente un breve termine supplementare non costituisce un formalismo eccessivo – di cui il principio generale evocato nella sentenza 1C_171/2012 menzionata sopra costituisce una variante – non solo nei casi nei quali il richiedente è in malafede (richiesta dilatoria, termine specificato come improrogabile), ma anche quando i motivi invocati non entrano seriamente in considerazione (in tal senso: Hausheer/Schweri in: Kommentar zum zürcherischen Gerichtsverfassungsgesetz vom 13. Juni 1976, 2002, n. 45 ad § 19 citati nella 1C_171/2012; Frei, op. cit., n. 14 ad art. 144), ovvero quando la richiesta è d’acchito priva di possibilità d’accoglimento (Hoffmann-Nowotny/Brunner, op. cit., n. 7 ad art. 144). Decidere diversamente svuoterebbe l’art. 144 cpv. 2 CPC del suo significato e lederebbe il principio della buona fede (art. 52 CPC; cfr. Trezzini, op. cit., n. 13 ad art. 144).

5.4.2 In concreto, la richiesta di proroga formulata da RE 1 era d’acchito votata all’insuccesso in quanto insufficientemente motivata. Non occorre dunque annullare la sentenza impugnata e retrocedere la causa al Giudice di pace perché le conceda un ultimo termine per presentare osservazioni all’istanza.

  1. La reclamante non ha formulato censure specifiche sul merito della decisione impugnata. Ne segue che il reclamo va respinto senz’ulteriore esame.

  2. Si giunge, per abbondanza, alla medesima conclusione anche per un altro motivo. Soltanto in seconda sede RE 1 ha rimproverato al Giudice di pace di aver considerato la sua richiesta di proroga come osservazioni all’istanza e di aver impartito alla controparte un termine per replicare alle stesse. Avrebbe però dovuto farglielo presente già al momento in cui ha ricevuto l’ordi­nanza del 27 maggio 2022 (doc. A4 accluso al reclamo), in cui veniva data la facoltà all’istante di presentare una replica “alle osservazioni 15 aprile 2022” della convenuta. Infatti, il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC) impone alle parti di sollevare le eccezioni processuali già in prima sede, onde permettere se del caso al primo giudice di sanare il vizio. Non può aspettare la decisione finale per censurarlo con un ricorso (DTF 141 III 216 consid. 5.2; sentenza della CEF 14.2020.149 del 19 ottobre 2020, consid. 3.1).

  3. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

  4. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'400.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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