Incarto n. 15.2024.78
Lugano 16 ottobre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo sul ricorso 18 luglio 2024 di
RI 1, __________ (__________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il pignoramento di reddito emesso l’11 luglio 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dall’
PI 1, __________ (rappresentata dall’RA 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Nella summenzionata esecuzione, l’11 luglio 2024 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile del reddito di RI 1 sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
Indennità di disoccupazione
fr.
2'646.30
43.59%
Concubina (PI 2)
Salario
fr.
2'671.40
44.01%
Concubina
Assegno familiare integrativo
fr.
753.00
12.40%
Totale
fr.
6'070.70
100%
Minimo d’esistenza
Comune
Importo di base
fr.
1'700.00
PI 3
Supplemento per figlio minorenne di meno di 10 anni
fr.
400.00
PI 4
Supplemento per figlio minorenne di oltre 10 anni
fr.
600.00
Comune
Spesa per l’alloggio
fr.
2'000.00
Debitore
Spesa per l’assicurazione malattia
fr.
56.70
sussidiata
Debitore
Spesa per la ricerca d’impiego
fr.
100.00
Concubina
Spesa per il pasto consumato fuori domicilio
fr.
211.00
Concubina
Spesa per la trasferta fino al luogo di lavoro con il trasporto pubblico
fr.
51.00
Concubina
Altra spesa
fr.
105.00
lavoro a turni/fine settimana
PI 4
Spesa per l’assicurazione malattia
fr.
29.20
sussidiata
Totale
fr.
5'252.90
100%
L’UE ha quindi pignorato dal giorno stesso, presso la cassa disoccupazione dell’__________, la parte dell’indennità percepita dall’escusso che eccede fr. 2'290.– (indicativamente fr. 356.30), pari alla sua quota (del 43.59%) del minimo d’esistenza familiare (fr. 5'252.90).
B. Con ricorso del 18 luglio 2024, RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendo che “sia confermata la carenza di beni”.
C. Mediante osservazioni del 25 luglio 2024, l’UE chiede di respingere il ricorso senza compiere ulteriori atti istruttori, motivo per cui precisa di non averlo notificato all’escutente.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso l’11 luglio 2024 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).
3.1 Nei casi in cui, come nella fattispecie, il reddito dell’escusso è pignorato a concorrenza della parte che eccede la quota del minimo esistenziale della famiglia a suo carico, se il reddito degli altri membri (in casu della concubina) varia in corso di pignoramento, cambia anche la quota del minimo vitale a carico dell’escusso siccome la stessa è pari alla percentuale del suo reddito rispetto al totale dei redditi della famiglia (sopra consid. 2). Ne segue che se la media dei tre mesi di salario della concubina presa in considerazione dall’UE dovesse essere superiore alla media (abituale) dei dodici mesi di pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF), la quota del minimo vitale a carico dell’escusso sarebbe superiore, in media mensile calcolata su dodici mesi, a quella computata dall’UE e di riflesso la quota pignorabile del suo reddito sarebbe inferiore a quella risultante dalla decisione impugnata.
3.2 Ciò posto, stando al contratto di lavoro accluso al ricorso, PI 2 percepisce uno stipendio mensile fisso di fr. 1'833.– per un impiego di circa 21 ore settimanali, ciò che trova del resto conferma nelle tre buste paga di aprile, maggio e giugno 2024 già agli atti. Tuttavia, da queste ultime si evince che nei mesi citati ella ha percepito ulteriori fr. 1'208.40, 604.20 e 1'208.40 per aver effettuato rispettivamente 60, 30 e 60 ore lavorative supplementari a fr. 20.14 l’una, a dire del ricorrente per assumere il turno di colleghe che si erano licenziate. Ancorché egli non abbia corroborato le sue allegazioni producendo le buste paga dei mesi precedenti, non si può invero escludere che in futuro il salario mensile medio della concubina sarà inferiore ai fr. 2'671.40 computati dall’Ufficio, ma neppure ch’ella avrà ancora l’occasione di effettuare ore supplementari tali da confermare o persino superare tale somma.
3.3 Tale incertezza osta a una modifica a priori della decisione impugnata. La soluzione consiste per RI 1 nel produrre, se del caso, le buste paga di PI 2 dei mesi trascorsi nel frattempo dal pignoramento e, mese per mese, di quelli successivi fino al termine del pignoramento, e chiedere all’UE, che per tale evenienza continuerà a tenere in deposito sul suo conto le eccedenze incassate come finora fatto, una corrispondente restituzione di quanto pignorato di troppo ove il salario della concubina dovesse risultare inferiore a fr. 2'671.40. Non si giustifica pertanto alcun intervento di questa Camera nella presente procedura.
Si tratta certo di una conseguenza spiacevole del pignoramento (anche per gli escussi che lavorano), ma non è un motivo che giustifica l’annullamento o la modifica del provvedimento impugnato, la legge riconoscendo all’escusso unicamente il diritto, in sostanza, alla deduzione, dal suo reddito, delle spese di cui dimostra sia il carattere indispensabile, sia l’effettivo e regolare pagamento (sopra consid. 2). Del resto, seguendo la tesi del ricorrente, l’istituto del pignoramento di reddito verrebbe svuotato di senso per tutti gli escussi disoccupati. Sul punto il ricorso è infondato.
A parte il fatto che la decisione di condono non è allegata al ricorso, in ogni caso egli dimentica che sono spese esistenziali nel senso dell’art. 93 LEF solo le spese (ri)correnti assolutamente necessarie a garantire il mantenimento suo e della famiglia, ad esclusione quindi delle spese di rimborso di debiti non connessi a una prestazione vitale nel senso dell’art. 93 LEF e per cui il creditore, alla stregua della Cassa disoccupazione, non beneficia di un privilegio legale rispetto ad altri creditori (sentenze della CEF 15.2017.16 del 21 aprile 2017, consid. 5, massimata in RtiD 2017 II 899 n. 61c, e 15.2002.37/61 del 27 febbraio 2003 consid. 5.3). Anche su questo punto, il ricorso è infondato.
6.1 Ancora una volta, il ricorrente non produce i documenti da lui citati. Ad ogni modo, visto che il pignoramento è avvenuto l’11 luglio 2024 e che la fattura, menzionata nel ricorso del 18 luglio, dev’essere pagata entro la fine del mese (31 luglio), è verosimile ch’essa sia anteriore al provvedimento, sicché non se ne può tenere conto, dal momento che la protezione del minimo esistenziale dell’escusso vale solo durante il pignoramento. Secondo le previsioni della legge, spese indispensabili maturate prima del pignoramento dovrebbero essere pagate con i redditi conseguiti in precedenza (per ipotesi non pignorati). Se l’escusso non vi riesce, non può escludere la promozione di altre esecuzioni. In merito, il ricorso è privo di pregio.
6.2 Qualora, tuttavia, la fattura si riferisse a prestazioni effettuate o da effettuare dopo il provvedimento impugnato, l’escusso potrà chiedere all’UE una revisione dello stesso (art. 93 cpv. 3 LEF) e, delle due l’una, farsi rimborsare l’esborso già effettuato oppure far pagare la fattura direttamente dall’Ufficio (art. 93 cpv. 4 LEF per analogia).
7.1 Affinché le spese per il mantenimento dei figli possano entrare in linea di conto nel computo del minimo di esistenza, è di regola necessario che in capo al debitore sussista effettivamente un obbligo legale o, eccezionalmente, un dovere morale di mantenimento (DTF 106 III 11 consid. 3/a; sentenze della CEF 15.2023.117 del 13 marzo 2024, consid. 6.1, 15.2015.8 dell’11 maggio 2015, RtiD 2016 I 744 n. 55c, consid. 6.1, e 15.2013.67 del 14 ottobre 2013, consid. 2.1 e riferimenti citati). Stante l’obbligo di assistenza reciproca degli sposi (art. 159 cpv. 3 e 278 cpv. 2 CC), nel suo minimo esistenziale rientrano pertanto le spese di mantenimento dei figli del coniuge (DTF 120 II 285, consid. 2/b; sentenze del Tribunale federale 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010, consid. 6.2.2, e già citata 15.2015.8, consid. 6.1). Tra concubini non esiste invece un simile obbligo. Essi sono invero parificati a coniugi, per quanto attiene alla determinazione del minimo vitale, se formano una comunione familiare analoga a quella matrimoniale e da cui sono nati figli (DTF 130 III 765 consid. 2.2 e citata 106 III 11 consid. 3/c). Non lo sono per contro se non hanno figli comuni. D’altronde, in linea di massima un eventuale mero obbligo morale oggi non basta più a riconoscere una spesa come indispensabile (sentenze della CEF 15.2023.117 del 13 marzo 2024, consid. 4.1, 15.2022.41 del 20 settembre 2022, RtiD 2023 I 673 n. 42c, consid. 4.1.2; vonder Mühll, op. cit., n. 29a ad art. 93, che rileva come la Tabella [ad n. II/5] ora non lo menzioni più).
7.2 Nel caso in esame, PI 3 è figlio di RI 1 e di PI 2, sicché l’UE ha correttamente calcolato il minimo esistenziale della famiglia come se i conviventi fossero coniugati (minimo di base di fr. 1'700.–, ripartizione del minimo vitale comune tra i concubini in proporzione dei rispettivi redditi). Per contro PI 4 non è figlia del ricorrente. Stante l’approccio economico della questione riguardante i conviventi adottato dalla giurisprudenza, l’UE ha però giustamente trattato la figlia di PI 2 come se fosse figlia comune della coppia e sorella di PI 3 (aggiunta del supplemento per figli e della parte non sussidiata dei suoi premi della cassa malati obbligatoria, computo integrale degli assegni famigliari integrativi). Anche altre spese per la figlia andrebbero dunque computate se fossero da ritenere assolutamente indispensabili giusta l’art. 93 LEF.
7.3 Premesso ciò, secondo la giurisprudenza in materia di diritto di famiglia le spese ortodontiche (come quelle oftalmologiche) per i figli sono spese straordinarie giusta l’art. 286 cpv. 3 CC a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno (sentenza del Tribunale federale 5A_364/2020 del 14 giugno 2021, consid. 8.2.2 con un rinvio alla FF 1996 I 165). Tuttavia, non tutte le spese che l’escusso è legalmente tenuto a pagare costituiscono costi da considerarsi assolutamente indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF, basti pensare alle imposte. È in particolare escluso computare nel minimo vitale interventi di correzione dei denti con uno scopo essenzialmente estetico (in merito a spese di chirurgia estetica: Michel Ochsner, le Minimum vital (art. 93 al. 1 LP), SJ 2012 II 142; di un parere apparentemente contrario: Thierry Declerq, Introduction à la procédure de poursuite pour dettes, 2a ed. 2023, n. 929).
7.4 Al riguardo il ricorrente non ha prodotto alcun documento (attestazione medica, preventivo, fattura ecc.) a sostegno del carattere assolutamente necessario dell’esborso, sul suo ammontare né sulla data di esigibilità. Non è pertanto possibile tenerne conto. Dal momento che si tratta a prima vista di un intervento realizzato o da realizzare dopo l’esecuzione del pignoramento, giacché il ricorrente non ne ha fatto cenno al momento del suo interrogatorio (verbale dell’11 luglio 2024), non è necessario indagare oltre sulla questione. Occorrendo, RI 1 potrà chiedere una revisione del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF) fornendo all’UE tutta la documentazione necessaria a giustificare la spesa da aggiungere al minimo esistenziale.
7.5 A scanso di equivoci, va osservato che l’Ufficio ha invero erroneamente tenuto conto degli assegni famigliari integrativi per la ripartizione tra i concubini del minimo vitale comune (computandoli per il 12.40%), mentre andavano correttamente dedotti dal quel minimo (v. sentenze della CEF 15.2023.8/33 del 13 ottobre 2023, consid. 4.1, e 15.2005.120 del 7 dicembre 2006, RtiD 2007 II 768 n. 56c, consid. 6 e riferimenti citati). La parte a carico dell’escusso avrebbe così dovuto essere stabilita in fr. 2'239.35 (= 2'646.30 ÷ [2'646.30 + 2'671.40] x [5'252.90 ./. 753]) anziché in fr. 2'290.–. Tenuto conto dell’esito del giudizio odierno e del divieto di reformatio in peius (art. 22 LPR), non si giustifica una modifica del provvedimento impugnato a detrimento del ricorrente. L’UE ne terrà però conto nel caso di un’eventuale revisione del pignoramento.
8.1 La Tabella tiene invero già conto degli aumenti dell’indice dei prezzi al consumo – ossia dell’inflazione – fino a un indice di 110 punti e prevede un adeguamento dei criteri numerici al superamento dell’indice di 115 punti o ad una riduzione dell’indice sotto 95 punti. La Camera ha verificato che tale condizione non è ancora realizzata (sentenza 15.2023.1 del 29 marzo 2023, massimata in RtiD 2023 II 732 n. 48c). Secondo i dati forniti dall’Ufficio federale di statistica (https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/32767560/master) l’in-dice totale di luglio 2024 era di 110 punti (base dicembre 2005 = 100 punti) ed è leggermente sceso nei mesi successivi. Non si giustifica pertanto alcun adeguamento dei minimi di base. I sup-plementi (come la pigione) sono computati in base al valore delle spese effettive, sicché il problema dell’adeguamento non si pone.
8.2 Per il resto, il fatto che il pignoramento determini seri problemi all’escusso e ai suoi famigliari è connaturato a quello stesso istituto. A meno che il provvedimento non sia conforme all’art. 93 LEF, è impensabile modificarlo o rinviarlo per attenuarne gli effetti, pena lo svuotamento di senso di gran parte delle esecuzioni forzate. Anche su questa questione, il provvedimento impugnato merita conferma.
In definitiva il ricorso va respinto. Stante tale esito, non è necessario notificare agli escutenti né il ricorso, né il giudizio odierno (art. 9 cpv. 2 LPR).
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
L’Ufficio d’esecuzione è reso attento in particolare al considerando 7.5.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a RI 1, __________,
__________.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.