Incarto n. 14.2017.224
Lugano 16 maggio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 settembre 2017 dalla
CO 1
contro
RE 1 (patrocinato dagli avv. PATR2 1 e PA 1,)
giudicando sul reclamo dell’11 dicembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 novembre 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 luglio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 49'562.15 oltre agli interessi dell’8% dal 1° gennaio 2017, indicando quale titolo di credito: “Forniture carne, estratto conto firmato come riconoscimento di debito”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21 settembre 2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 19 ottobre 2017.
C. Statuendo con decisione del 23 novembre 2017, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’11 dicembre 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Con decreto del 4 gennaio 2018 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. L’8 gennaio 2018 RE 1 ha inoltrato un complemento al reclamo allegandovi un estratto del Foglio ufficiale cantonale relativo al fallimento della PINT1 1, società di cui è stato amministratore unico. Nelle sue osservazioni del 16 gennaio 2018, la CO 1 si è rimessa al giudizio della Camera.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo in concreto la notifica avvenuta a RE 1 il 28 novembre 2017, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il 29 novembre, è scaduto venerdì 8 dicembre, giorno festivo dell’Immacolata (art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 10.1.1.1.2]). Ne discende che il reclamo, presentato il primo giorno feriale seguente (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), ovvero lunedì 11 dicembre 2017, è tempestivo. Lo stesso non può dirsi per il complemento allo stesso, trasmesso l’8 gennaio 2018, poiché risulta ovviamente tardivo e va pertanto estromesso dall’incarto.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto, essendo come visto il “complemento al reclamo” irricevibile, anche l’estratto del Foglio ufficiale cantonale accluso allo stesso – poiché non prodotto in prima istanza – non può essere preso in considerazione da questa Camera. Ad ogni modo, come si vedrà (sotto consid. 5.2), esso non è di rilievo per il giudizio odierno.
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la documentazione prodotta dall’istante – in particolare l’estratto conto e il piano di rientro sottoscritto il 2 febbraio 2017 da RE 1 – costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per la somma posta in esecuzione. Egli ha d’altronde respinto l’eccezione dell’escusso secondo cui la controversia non concernerebbe lui personalmente ma la PINT1 1, di cui era stato amministratore unico, poiché ha considerato che il piano di rientro è stato sottoscritto da lui senza alcuna riserva di sorta né alcun riferimento alla suddetta società.
Nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di essere giunto a una decisione manifestamente errata, ribadendo di aver sottoscritto il piano di rientro con la CO 1 in veste di amministratore unico della PINT1 1 e non a titolo personale. A suo dire l’accordo di pagamento è così sorto unicamente tra l’escutente e la società da lui a quel tempo amministrata, come si evince d’altronde dal documento intitolato “Statistiche PA conto singolo”, che stabilisce il saldo ancora dovuto dalla PINT1 1 e non da lui stesso. Osserva inoltre come, date le “lunghe relazioni commerciali” che le due società intrattenevano da tempo, qualora la CO 1 avesse preteso anche un riconoscimento personale da parte sua, avrebbe dovuto e potuto evidenziarlo. Non avendolo fatto, l’estratto conto non può pertanto costituire un valido riconoscimento di debito nei suoi confronti. Il reclamante contesta infine l’applicazione del tasso d’interesse moratorio dell’8%, a suo dire ingiustificato e lesivo dell’art. 104 cpv. 1 CO.
Nelle sue osservazioni al reclamo, la CO 1 si limita a notare, con un certo rammarico, che “ancora una volta un privato cittadino, anche se amministratore unico della SA, tenti la possibilità di non prestar fede alle responsabilità assunte e non cerchi di onorare i debiti sottoscritti, lasciando in grande disagio i suoi creditori”.
5.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) l’esistenza di un riconoscimento di debito, il quale deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (vedi Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della CEF 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).
5.2 Nella fattispecie, il documento prodotto dall’istante – intitolato “__________” – sul quale il 2 luglio 2017 RE 1 ha apposto la propria firma sotto la dicitura “piano di rientro” (doc. B accluso all’istanza) risulta esplicitamente essere riferito al conto della società PINT1 1. Da nessuna parte si evince che RE 1 abbia sottoscritto il piano di rientro in nome e per conto proprio invece che per la società da lui amministrata. Ora, la società anonima ha una personalità giuridica propria sicché dei suoi debiti risponde solo il patrimonio sociale (art. 620 cpv. 1 CO), non quello personale degli azionisti o degli amministratori. Che RE 1 fosse al momento della firma del piano di rientro amministratore unico della PINT1 1 con firma individuale non è contestato neppure dall’istante e ad ogni modo è un fatto notorio, evincibile dal registro di commercio, che conformemente a quanto previsto dall’art. 151 CPC non dev’essere né allegato né provato (sentenza della CEF 14.2017.71 del 4 settembre 2017, consid. 5, con rinvio alle sentenze del Tribunale federale 2C_82/2015 del 2 luglio 2015, consid. 6.2 e 5A_62/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1).
La CO 1, comunque sia, non ha dimostrato, come le incombeva (sopra consid. 5.1), che RE 1 abbia riconosciuto di assumersi personalmente il debito della sua cliente. Al contrario, la PINT1 1 è registrata nella contabilità dell’istante come sua debitrice. Poiché escusso e debitrice non risultano essere la medesima persona, la decisione del Pretore si rivela manifestamente errata, sicché il reclamo merita accoglimento e la sentenza impugnata dev’esser riformata nel senso della reiezione dell’istanza, fermo restando che all’istante rimane se del caso la facoltà di adire il giudice di merito, onde fargli accertare un’eventuale responsabilità personale di RE 1 (sopra consid. 5.1).
In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre a favore del reclamante possono essere assegnate ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, solo in seconda sede, dal momento che in prima istanza egli non ha formulato alcuna richiesta motivata in tal senso (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 49'562.15, supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
L’istanza è respinta.
Le spese processuali di fr. 250.–, anticipate dalla parte istante, sono poste a suo carico.
Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1, tenuta a rifondere a RE 1 fr. 900.– a titolo di ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).