Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2023.92
Entscheidungsdatum
16.01.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

RE 1CO 1

Incarto n. 14.2023.92

Lugano 16 gennaio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2022.108 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Riviera promossa con istanza 22 novembre 2022 da

CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 2 __________)

contro

RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 7 settembre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 agosto 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con sentenza di divorzio del 14 novembre 2014 (inc. DM.2014.16, dispositivo n. 3) il Pretore del Distretto di Riviera ha omologato la convenzione di divorzio firmata da CO 1 e RE 1, con cui i coniugi hanno convenuto che il marito avrebbe versato alla moglie “fr. 1'500.– sino a quando la signora CO 1 potrà beneficiare della rendita di vecchiaia” (punto 4), constatando nei motivi della decisione (a pag. 2, punto 7) che RE 1 avrebbe versato alla moglie “[…] un importo di CHF 1'500.– mensili sino al momento in cui la moglie beneficerà della rendita di vecchiaia”.

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 novembre 2022 dalla sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'073.30 oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2022, indicando quale causa del credito: “Sentenza di divorzio del 14 novembre 2014 e spese esecutive CHF 73.30 (alimenti mesi di ottobre e novembre)”.

C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 novembre 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera (per fr. 3'000.– oltre interessi, tralasciando le spese esecutive di fr. 73.30). Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’i­­stanza con osservazioni scritte del 31 gennaio 2023. Con replica del 23 febbraio 2023 e duplica del 15 marzo 2023 le parti hanno ribadito le rispettive e contrastanti posizioni.

D. Statuendo con decisione del 24 agosto 2023, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 600.– a favore dell’istante.

E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 settembre 2023 per ottenerne l’an­­nullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Il 2 ottobre 2023 il Presidente della scrivente Camera ha respinto la domanda d’effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2023, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 28 agosto 2023, il termine d’im­pugnazione è scaduto giovedì 7 settembre. Presentato quello stes­so giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempesti­vo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).

  2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la sentenza di divorzio costituisce un valido titolo di rigetto definitivo per i contributi alimentari di ottobre e novembre 2022 di complessivi fr. 3'000.– dovuti all’ex moglie. RE 1 sosteneva invece che l’istante ha compiuto sessantadue anni il 23 settembre 2022, sicché potendo ella beneficiare della rendita di vecchiaia anticipata dal 1° ottobre 2022, da questa data non ha più diritto ai contributi alimentari secondo il dispositivo della sentenza di divorzio che li limita fino a quando ella “potrà beneficiare della rendita di vecchiaia”. CO 1 si avvaleva per contro del considerando della sentenza di divorzio, in cui figura che gli alimenti non sarebbero più stati dovuti da quando ella “beneficerà della rendita di vecchiaia”, di modo che per lei è chiaro che si parlava di rendita di vecchiaia ordinaria e non di pensionamento anticipato, altrimenti sarebbe stato specificato.

Il Giudice di pace ha considerato determinante la dicitura “beneficerà” come figura nei motivi della sentenza di divorzio, in cui è stato modificato il tenore della convenzione (“potrà beneficiare”). D’altronde, l’istante non ha ancora raggiunto l’età ordinaria di pensionamento e il convenuto non ha comprovato con documenti che l’istante beneficia già ora di una rendita anticipata, né che la sentenza di divorzio è stata modificata nel senso della soppressione del contributo. Onde l’accoglimento dell’istanza.

  1. Nel reclamo RE 1 sostiene non corrispondere al vero che il giudice del divorzio ha modificato la convenzione nel dispositivo, ma che in realtà il tenore della convenzione è stato riportato in mo­do errato nei motivi. Determinante a suo parere è il testo secondo cui il contributo è dovuto all’ex moglie “sino a quando potrà beneficiare della rendita di vecchiaia”. Ora, secondo la legge federale sul­l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), il diritto alla rendita di vecchiaia per l’ex moglie è nato il primo giorno del mese che segue il compimento dei sessantadue anni, sicché dal 1° ottobre 2022 ella poteva chiedere la rendita anticipata e non ha più diritto agli alimenti. La sentenza di divorzio non poteva quindi costituire un valido titolo di rigetto per i contributi alimentari oltre a questa data, di modo che l’istanza andava respinta.

  2. Giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali sono parificati a una decisione giudiziaria (art. 80 cpv. 2 lett. a LEF). Una convenzione sui contributi di mantenimento legittima il rigetto definitivo dell’opposizione se è stata omologata dal giudice, ciò che le attribuisce il carattere di una transazione giudiziale (Abbet in: Abbet/Veuillet [a cura di], La mainlevée de l’oppo­­sition, 2a ed. 2022, n. 1 ad art. 80 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 24 ad art. 80 LEF). Più in generale, l’omologazione giudiziaria di una convenzione sulle conseguen­ze del divorzio conferisce alle disposizioni contrattuali ivi contenute la qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (sentenze del­la 14.2022.162 del 19 giugno 2023, consid. 5.1, CEF 14.2021.81 del 4 novembre 2021 consid. 4.1 e 14.2016. 288 del 19 aprile 2017, RtiD 2017 II 883 n. 45c, consid. 5.4/c).

5.1 Spetta all’istante di dimostrare (e non solo di rendere verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi), l’esistenza di un titolo di rigetto dell’op­­posizione, che deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti da lui prodotti (v. in materia di rigetto provvisorio Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 82 LEF). Non è infatti compito del giudice chiamato a pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione rivedere o interpretare un titolo di credito poco chiaro o incompleto, ma semmai al giudice che ha emesso la decisione in questione o ratificato la transazione giudiziaria (DTF 136 III 624 con-sid. 4.2.3; 135 III 315 consid. 2.3, pag. 319; 124 III 501 consid. 3/a; sentenza della CEF 14.2013.2 del 15 febbraio 2013 consid. 6). In caso di dubbio, va quindi optato per l’interpretazione più favorevole all’escusso (sentenza della CEF 14.2016.243 del 24 febbraio 2017 consid. 7.2/a).

5.2 Nel caso specifico, non è contestato – né contestabile – che la convenzione di divorzio, omologata dal giudice di divorzio, rappresenti in sé un valido titolo di rigetto definitivo per i contributi alimentari di fr. 1'500.– mensili dovuti all’ex moglie a contare dalla scadenza del periodo di due anni seguente il momento in cui il marito ha lasciato l’abitazione coniugale (punto 4 della convenzione di divorzio).

  1. Litigiosa è solo la questione di sapere se quel diritto ai contributi si estinguerà quando l’ex moglie, nata il 23 settembre 1960, raggiungerà l’età di pensionamento ordinaria (art. 21 LAVS) o si è già estinto al momento in cui ella avrebbe potuto richiedere la rendita anticipata (art. 40 LAVS), ossia il 1° ottobre 2022, primo giorno del mese successivo al compimento dei sessantadue anni.

6.1 Il raggiungimento dell’età che dà diritto a una rendita ordinaria o anticipata è una condizione risolutiva dell’obbligo di mantenimen­to. Si tratta pertanto di un’eccezione nel senso dell’art. 81 LEF, che l’escusso deve dimostrare in modo inequivocabile con documenti, accertanti la realizzazione della condizione risolutiva, a me­no che la stessa sia ammessa dal creditore o sia notoria (DTF 144 III 193 consid. 2.2 con rinvii; sentenza della CEF 14.2019.40 del 23 luglio 2019 consid. 5.2; Abbet, op. cit., n. 36 e 37 ad art. 80 LEF). Nella fattispecie, spettava di conseguenza al reclamante dimostrare il contenuto della condizione risolutiva pattuita nella convenzione di divorzio e la sua realizzazione.

6.2 Non risulta dalla decisione di divorzio che il Pretore, laddove nei motivi ha usato il termine “beneficerà” (a pag. 2, punto 7), abbia voluto scostarsi dall’espressione “potrà beneficiare” utilizzata nella convenzione di divorzio, siccome nel dispositivo (n. 3) ha omologato la convenzione senza riserve. Il primo giudice non può quindi essere seguito laddove pare vincolare la condizione risolutiva al­l’effettiva erogazione di rendite AVS all’istante.

6.3 Secondo la convenzione di divorzio (punto 4) RE 1 deve versare alla moglie “fr. 1'500.– sino a quando la signora RE 1 potrà beneficiare della rendita di vecchiaia”. In assenza di precisazione o di altri elementi nella convenzione, “la” rendita di vecchiaia può essere solo quella dovuta all’età di riferimento (art. 21 LAVS) e non quella anticipata (art. 40 LAVS). Poiché quest’ultima è ridotta del controvalore attuariale della prestazione anticipata (art. 40a cpv. 1 LAVS), tale riduzione avrebbe infatti dovuto essere esplicitamente pattuita per essere imposta alla moglie, la quale, sulla scor­ta del punto 4 della convenzione, poteva in buona fede aspettarsi di beneficiare di una rendita di vecchiaia intera dopo la fine dell’e­rogazione degli alimenti. L’interpretazione divergente del reclamante è insostenibile e in ogni caso egli non è riuscito, come gl’in­combeva (sopra consid. 6.1), a dimostrarne la validità. Gli rimane comunque sia la facoltà di adire il giudice del divorzio con un’i­stanza d’interpretazione volta a far accertare la cessazione del­l’obbligo di mantenimento.

  1. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

  2. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 300.– per ripetibili.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

24

CPC

  • art. 96 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

LAVS

  • art. 21 LAVS
  • art. 40 LAVS
  • art. 40a LAVS

LEF

  • art. 80 LEF
  • art. 81 LEF
  • art. 82 LEF
  • art. 84 LEF

LTF

  • art. 46 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 112 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

OTLEF

  • art. 48 OTLEF
  • art. 61 OTLEF

Gerichtsentscheide

5