Incarto n. 14.2024.93
Lugano 15 novembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio promossa con istanza 22 marzo 2024 da
CO 1, __________ (rappresentata dall’RA 1, __________, __________)
contro
RE 1, __________ (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo dell’11 luglio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 giugno 2024 dalla Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Mediante un contratto di lavoro a tempo determinato concluso il 23 marzo, con inizio il 1° aprile e scadenza il 31 ottobre 2023, RE 1 si è impegnato a pagare a CO 1 un “salario lordo mensile” composto di un “salario fisso” di fr. 3'582.–, per un impiego al 100%, e di una “quota mensile della 13a mensilità” di fr. 298.50, per complessivi fr. 3'880.50; le parti hanno però convenuto che ogni mese il “salario lordo” sarebbe stato di fr. 2'865.60 dal 1° aprile al 31 maggio, per un impiego all’80%, di fr. 3'582.– dal 1° giugno al 30 settembre, per un impiego al 100%, e nuovamente di fr. 2'865.60 dal 1° al 31 ottobre per un impiego all’80%. Per tutte le questioni non disciplinate, l’accordo rinvia al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione (in seguito: CCNL).
B. Vari certificati medici attestano che nel periodo compreso tra il 27 ottobre e il 5 novembre, come pure tra il 17 novembre e il 19 dicembre 2023, CO 1 è stata totalmente incapace al lavoro causa malattia.
C. Nel frattempo, con scritto del 24 novembre 2023, CO 1 ha chiesto ad RE 1 di annunciare l’incapacità al lavoro al suo assicuratore. Con email di quattro giorni dopo, egli l’ha informata di aver eseguito l’annuncio all’PI 1.
D. In uno scritto del 21 dicembre 2023, l’PI 1 ha annunciato a CO 1 che a fronte di un salario annuale di fr. 46'566.–, pari a fr. 127.58 giornalieri, ma un grado di occupazione dell’80%, ovvero con una riduzione a fr. 102.06 e un periodo di attesa di 30 giorni decorrenti dal 27 ottobre, le avrebbe versato indennità per il periodo compreso tra il 26 novembre e il 31 dicembre (36 giorni) per complessivi fr. 3'674.15 (fr. 102.06 x 36).
E. Con email del 25 gennaio e lettera del 2 febbraio 2024, CO 1 ha chiesto ad RE 1 il pagamento delle indennità per il periodo di attesa (non pagate dall’PI 1), ovvero l’88% del salario relativo a tale periodo (88% x fr. 102.06 x 30 giorni).
F. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 febbraio 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'694.38 oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2023, indicando quale causa del credito l’“88% dell’indennità giornaliera dei 30 giorni di attesa 88% x (102.60 x 30)”.
G. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 marzo 2024 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio. Nel termine impartito, il convenuto ha postulato in via principale la reiezione dell’istanza e in via subordinata il suo parziale accoglimento nel senso che il proprio credito “per CHF … è compensato per CHF 629.10 con la somma a lei versata in eccesso per il mese di ottobre 2024. § Di conseguenza è confermata l’opposizione [… al] minimo su CHF 629.10”. Nella replica e nella duplica spontanee del 19 aprile e 14 maggio, le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.
H. Statuendo con decisione del 28 giugno 2024, la Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 200.– a favore dell’istante.
I. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’11 luglio 2024 per ottenerne, in via principale, l’annullamento e la reiezione dell’istanza, e in via subordinata la riforma, nel senso della conclusione subordinata già formulata in prima sede, in ogni caso con addebito all’istante della tassa di giustizia di fr. 250.– e delle ripetibili di fr. 200.–, protestate tasse, spese e ripetibili di seconda sede. Il 5 agosto 2024 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Mediante osservazioni del 14 agosto 2024, CO 1 ha postulato la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 1° luglio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 11 luglio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha statuito che il contratto di lavoro, laddove fissa il salario lordo in fr. 3'880.50 al 100%, prevede una deduzione per l’indennità di malattia e rinvia per quanto non specificato al CCNL (art. 23 cpv. 1), i certificati medici e lo scritto dell’PI 1 costituiscono nel loro insieme un valido riconoscimento di debito. Ha respinto la domanda “riconvenzionale” dell’escusso relativa all’eccedenza di fr. 629.10 versato all’escutente in assenza di “documenti di supporto sufficienti”. Ha pertanto integralmente accolto l’istanza, rigettando l’opposizione in via provvisoria.
Nel reclamo, in una prima censura RE 1 rileva che il contratto di lavoro era a tempo determinato ed è cessato il 31 ottobre 2023, come pure il suo obbligo di pagare il salario. Ne deduce che manca un riconoscimento di debito per il credito posto in esecuzione, perlomeno nella misura in cui l’escutente lo pretende per il periodo successivo a tale data. Conclude in via principale alla reiezione dell’istanza e in via subordinata alla conferma dell’opposizione al minimo per i fr. 629.10 versati all’escutente in troppo per il mese di ottobre 2024.
Nelle osservazioni, CO 1 ribatte che per tutte le questioni non disciplinate il contratto rinvia al CCNL, in particolare al suo art. 23 cpv. 1, e ricorda di essere diventata incapace al lavoro causa malattia già prima della cessazione del rapporto di lavoro. Rileva da un lato che l’PI 1 le ha sì accordato indennità giornaliere, ma le ha escluse per un periodo di attesa di trenta giorni, e dall’altro che l’assicuratore è stato scelto dall’escusso. Ciò posto, conclude ch’egli debba farsi carico delle indennità per tale periodo.
5.1 Il contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito, dedotti gli oneri sociali (sentenze del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 3.2 con rinvii, e della CEF 14.2022.149 del 26 aprile 2023 consid. 5.1). Non costituisce più un riconoscimento di debito per il periodo successivo alla disdetta e neppure per l’eventuale credito risarcitorio fondato sull’art. 337c cpv. 1 CO, a meno che il contratto non preveda al riguardo impegni espliciti e quantificati del datore di lavoro (sentenza della CEF 14.2021.118 del 21 febbraio 2022 consid. 5.3).
5.2 Nella fattispecie, RE 1 rileva a ragione che il rapporto di lavoro è cessato il 31 ottobre 2023 (cfr. contratto di lavoro, doc. C, punto 2, pag. 1). Tuttavia, il contratto, attraverso il rinvio alla CCNL (doc. C, n. 17), pone espressamente a carico suo l’onere, in caso di perdita di guadagno a causa malattia della lavoratrice, di versarle l’88% del salario lordo durante un periodo di attesa di al massimo 60 giorni all’anno (art. 23 cpv. 1, 2° periodo) non preso a carico dall’assicurazione per perdita di guadagno ch’egli è tenuto a stipulare (1° periodo), e ciò anche se il rapporto di lavoro termina prima della fine della malattia (4° periodo). Siccome non è contestato che nel periodo compreso tra il 27 ottobre e (almeno) il 19 dicembre CO 1 è stata incapace al lavoro causa malattia (certificati medici, doc. D ed E) né che l’PI 1 ha accordato indennità giornaliere all’escutente solo dopo un periodo di attesa di 30 giorni (scritto dell’assicuratore del 21 dicembre 2023, doc. H), il contratto di lavoro, debitamente firmato da lui, costituisce senz’altro un riconoscimento di debito, e pertanto un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF e sopra consid. 5.1) per l’88% del salario lordo durante i citati 30 giorni, pari al salario mensile lordo fisso di fr. 3'582.– (doc. C, punto 16, e art. 8 cpv. 3 CCNL) nel mese di settembre, ovvero nel mese precedente a quello dell’incapacità al lavoro (art. 8 cpv. 2 CCNL), oltre alla quota mensile della 13a mensilità, di fr. 298.50 (1⁄12 di fr. 3'582.–, doc. C punto 4), in totale fr. 3'414.85 lordi (88% di [fr. 3'582.– + 298.50]). In linea di massima il contratto di lavoro giustifica il rigetto dell’opposizione solo per il salario netto (sentenze del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 5.1 e della CEF 14.2016. 63 del 14 settembre 2016, RtiD 2017 I 730 n. 39c, consid. 8.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 126 ad art. 82 LEF). In concreto, l’escutente non ha chiesto esplicitamente il pagamento del salario lordo, sicché il rigetto poteva essere concesso al massimo per il salario netto, pari a fr. 2'928.40, dedotte le trattenute sociali di fr. 552.80 complessivi al 100% giusta il punto 4 del contratto (quindi di fr. 486.45 all’88%), oltre agl’interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 1° dicembre 2023 (doc. C, punto 8).
5.3 Non mutano la situazione le considerazioni del reclamante fondate sugli art. 324 [recte: 324b] cpv. 3 e 324a CO, per cui non incombe al datore di lavoro di versare i quattro quinti del salario durante il periodo di attesa dell’assicurazione, poiché si tratta di norme derogabili a vantaggio del lavoratore (art. 362 cpv. 1 CO; Trezzini, Commentario pratico al contratto di lavoro, 2021, n. 6 ad. art. 324b CO), in particolare mediante contratto collettivo di lavoro, come nella fattispecie è il caso dell’art. 23 CCNL.
5.4 La prima censura di RE 1 è pertanto infondata.
CO 1 si limita a prenderne atto.
6.1 A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2, pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). Fra i mezzi liberatori che l’escusso può far valere giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF, figura anche la compensazione (art. 120 segg. CO) di un suo credito nei confronti dell’escutente con il credito posto in esecuzione. Gl’incombe di rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del credito compensante (sentenze del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020, consid. 3.3.1 e 5A_139/2018 del 25 giugno 2019, consid. 2.6.1, come pure della CEF 14.2022.152 del 26 aprile 2023, consid. 4.2.1, e 14.2022.63 del 23 settembre 2022 consid. 6.1.2).
6.2 Giusta l’art. 63 cpv. 1 CO, chi ha adempiuto volontariamente un’ obbligazione inesistente ha diritto alla restituzione della prestazione da parte del beneficiario, se prova che ha adempiuto, poiché aveva erroneamente creduto all’esistenza dell’obbligazione. Nel giudicare se c’è stato errore, che può anche essere inescusabile (DTF 129 III 646 consid. 3.2), le circostanze di fatto non devono essere apprezzate in modo troppo stretto (sentenza del Tribunale federale 4D_13/2015 del 3 giugno 2015, consid. 4.1).
6.3 Nel caso specifico, è incontestato ed è d’altronde evidente che dal conteggio di salario di ottobre 2023 ed estratto conto prodotto dal reclamante in prima sede (doc. 4) risulta che in quel mese egli ha versato un salario complessivo di fr. 4'225.05, la cui componente “salario fisso” ammontava a fr. 3'582.– anziché ai fr. 2'865.60 pattuiti (doc. C, punto 16), sicché ha effettivamente pagato fr. 629.10 in più di quanto effettivamente dovuto (fr. 3'595.95, doc. 3). La Giudice di pace ha dunque accertato i fatti in modo manifestamente errato laddove ha ritenuto che “non ci sono documenti di supporto sufficienti”, sicché su questo punto la decisione impugnata meriterebbe di essere riformata (art. 320 CPC e sopra consid. 1.2), tanto più che CO 1 non ha contestato nella replica le allegazioni di fatto formulate dall’escusso nelle osservazioni all’istanza, sicché andavano considerate accertate già per questo motivo (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario; sentenza della CEF 14.2023.52 del 6 novembre 2023 consid. 5.2.2).
6.4 Poiché non è in discussione il fatto che l’escusso ha versato la somma di troppo sì volontariamente, ma per errore, sono dati i presupposti dell’art. 63 cpv. 1 CO (sopra consid. 6.2), sicché RE 1 ha diritto alla restituzione di fr. 629.10 e può opporli in compensazione, avendo egli dichiarato l’obiezione in prima sede e reso verosimili (se non certi) esistenza, importo ed esigibilità (immediata: art. 75 CO) della sua pretesa (sopra consid. 6.1). Il credito posto in esecuzione va pertanto reputato estinto nella misura di fr. 629.10 e il rigetto limitato a fr. 2'299.30 (fr. 2'928.40 [sopra consid. 5.2] ./. fr. 629.10), anziché per i fr. 2'694.38 chiesti con il precetto esecutivo (doc. J), pari a 30 volte l’indennità giornaliera di fr. 102.06 versata dall’PI 1 (doc. H) all’88%. Il reclamo va pertanto accolto limitatamente alla differenza di fr. 395.08 (fr. 2'694.38 ./. 2'299.30).
I rappresentanti dell’RA 1 sono rappresentanti professionali giusta gli art. 68 cpv. 2 lett. c e 95 cpv. 3 lett. b CPC, sicché la resistente ha diritto a un’indennità ripetibile parziale, da stabilire tendenzialmente vicino al minimo del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 178.310; sentenza della CEF 14.2022. 160 del 23 maggio 2023, RtiD 2024 I 791 n. 19c, consid. 6.5 e 6.8.1).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 2'299.30 oltre agl’interessi del 5% dal 1° dicembre
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– vengono poste a carico del convenuto per 17⁄20 e dell’istante per i rimanenti 3⁄20. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 70.– per ripetibili parziali.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per 17⁄20 e a carico dell’istante per i rimanenti 3⁄20. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 70.– per ripetibili parziali.
Notificazione a:
– avv. PA 1, __________, __________; – RA 1, __________ , __________, __________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).