Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2021.38
Entscheidungsdatum
15.10.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 15.2021.38

Lugano 15 ottobre 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 24 marzo 2021 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro gli attestati di carenza beni emessi il 16 marzo 2021 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ promosse dalla ricorrente nei confronti del marito separato

PI 1, __________

ritenuto

in fatto: A. Il 12 marzo 2021, l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto, in presenza dell’escusso PI 1, all’esecuzione del pignoramento sulla scorta delle menzionate otto esecuzioni promosse dalla moglie separata RI 1. Ha ritenuto impignorabile l’automobile dell’escusso (__________ del 2010 con 170'000 km) e ha accertato che i suoi redditi, di complessivi fr. 6'069.– (salario di fr. 2'871.– per la sua attività al 70% presso l’PI 4 di __________ e fr. 3'198.– quale amministratore della __________ Srl), non coprono il minimo esistenziale suo e delle figlie __________ (2008) e __________ (2009), di fr. 6'271.65. Nel verbale interno è precisato che l’escusso ha dichiarato di non percepire redditi dalla __________ Srl e di non avere altri conti correnti in Svizzera oltre a quello postale.

B. Il 16 marzo 2021, l’UE ha emesso otto attestati di carenza di beni cui ha allegato il calcolo del minimo esistenziale dell’escusso.

C. Con ricorso del 24 marzo 2021, RI 1 chiede la “rivalutazione del caso” e l’esame dell’intera documentazione prodotta sia da lei che dal marito, affermando ch’egli dispone di tutte le risorse necessarie per pagare gli alimenti e i precetti esecutivi.

D. Entro il termine impartitogli l’escusso non ha presentato osservazioni al ricorso, mentre nelle sue del 19 aprile 2021 l’UE ha ritenuto di aver agito correttamente, ma si è comunque rimesso al giudizio della Camera.

E. Nella sua “integrazione” (recte: replica spontanea) del 21 aprile 2021, la ricorrente ha invitato ancora una volta la Camera a “rivalutare il caso alla luce di tutte le evidenze presentate”.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emes­so il 16 marzo 2021 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

  1. La ricorrente si duole anzitutto che l’UE non ha preso corretta visione di tutta la documentazione da lei prodotta. Afferma che il marito è un imprenditore, è proprietario della PI 2, un’azienda unipersonale in Italia, di cui egli è socio unico e amministratore unico, ha una partecipazione del 30% nell’azienda familiare PI 3 sempre in Italia, è proprietario di diversi immobili in Italia e lavora come dipendente presso l’PI 4 in Svizzera.

2.1 Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostenta-mento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’uf­­ficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

2.2 Ci si potrebbe chiedere se l’escutente poteva limitarsi a produrre documentazione all’ufficio d’esecuzione senza spiegare in quale misura la stessa era idonea ad accertare beni pignorabili dell’escus­­so. Il dovere di accertamento d’ufficio dei redditi e del fabbisogno del debitore non è infatti illimitato, le parti essendo tenute a collaborare a tali accertamenti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF; DTF 123 III 329 consid. 3), e ciò già nella procedura gestita dall’ufficio d’ese­cuzione (DTF 119 III 71 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.3). La questione può però rimanere aperta, perché in ogni caso in sede di ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) il ricorrente è tenuto a esporre chiare conclusioni e motivarle (art. 7 cpv. 3 lett. a-b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]). Deve, cioè, spiegare perché la decisione impugnata è da annullare, ovvero, nel caso concreto, quali sono gli attivi pignorabili dell’escusso che l’UE non ha preso in considerazione e da quali documenti agli atti se ne possono dedurre l’esistenza e la consistenza. Nei prossimi considerandi, si esamineranno pertanto solo le censure sufficientemente sostanziate.

2.3 Nella misura in cui allega che il marito è socio unico e amministratore unico della PI 2 (e non al 30% come riportato per svista nelle osservazioni dell’UE) nonché dipendente presso l’PI 4 di __________, la reclamante si limita a rilevare circostanze di cui l’UE ha tenuto conto nelle decisioni impugnate, senza criticare i redditi di fr. 3'198.– e fr. 2'871.– indicati nel calcolo del minimo esistenziale accluso agli attestati di carenza di beni. Su questi punti il ricorso cade nel vuoto.

2.4 Per quanto attiene alla partecipazione dell’escusso del 30% nel­l’azienda familiare PI 3 Srl, la reclamante non indica i documenti dai quali risulterebbe che, contrariamente a quanto il marito ha dichiarato in sede di pignoramento (v. sopra ad A), egli per-cepirebbe redditi da tale società, suscettibili di essere pignorati in Svizzera. Insufficientemente motivato, anche su questo punto il ricorso si avvera inammissibile.

2.5 Come rettamente rilevato nelle osservazioni dell’UE, gli immobili dell’escusso situati in Italia non possono essere pignorati in Svizzera (Foëx in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 13 ad art. 89 LEF) per il principio della territorialità dell’esecuzione forzata (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 12-14 ad art. 1-30 LEF). Semmai la reclamante dovrebbe avviare delle procedure esecutive in Italia. Al riguardo il ricorso è dunque infondato.

  1. La ricorrente si duole inoltre che il marito ha dichiarato all’udienza di divorzio del 14 ottobre 2020 davanti alla Pretura di Lugano, sezione 6, una situazione economica diversa rispetto a quella esposta in sede di pignoramento. In realtà, PI 1 ha dichiarato in quella sede di conseguire un reddito dalla sua attività per la PI 2 e per l’PI 4 di fr. 6'000.– o fr. 5'550.– netti. L’importo computato dall’UE è di fr. 6'069.– (sopra ad A). Nella procedura di divorzio, egli ha d’altronde dichiarato di non aver mai percepito dividendi dalla PI 3 Srl, ciò che corrisponde a quanto affermato anche in sede di pignoramento (v. sopra consid. 2.4). Non è pertanto dato di capire quali differenze vi siano tra le situazioni economiche riferite dall’escusso in un contesto e nell’altro. La censura risulta così infondata.

  2. La ricorrente allega ancora che la situazione economica del marito, accertata dall’ufficio migrazione come sufficientemente florida per rilasciargli un permesso B di soggiorno per persona senz’atti­vità lucrativa, non è mutata dal suo ingresso in Svizzera il 9 novembre 2014, anzi probabilmente è leggermente migliorata, tanto che il 19 dicembre 2018 il Pretore di Lugano della sezione 6 ha posto a carico di lui un contributo di mantenimento di fr. 3'580.– mensili per lei, oltre a un contributo di fr. 1'000.– mensili per le figlie, la metà degli assegni familiari (pari a fr. 100.–), cosi come i premi della cassa malati e tutte le spese straordinarie per le figlie.

L’affermazione della ricorrente sull’immutabilità della situazione economica del marito dal 2014 (se non di leggero miglioramento) non trova però riscontro nella decisione 19 dicembre 2018 citata, in cui non figura alcun accertamento delle risorse di lui, “la misura del reddito del marito rimane[ndo] contestata tra le parti”. Non fornisce neppure indizi concreti di altri attivi o di redditi superiori a quelli accertati dall’UE, suscettibili di essere pignorati in Svizzera.

  1. La ricorrente evoca altresì i tre decreti d’accusa emessi a carico del marito per il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimen­to nei suoi confronti (art. 317 CP), la pendenza di un quarto procedimento penale per lo stesso titolo e un procedimento presso la Camera dei reclami penali per falsa testimonianza “su diverse circostanze”. I decreti d’accusa acclusi al ricorso non menzionano però le risultanze degli accertamenti relativi alle risorse economiche di PI 1 sulle quali i magistrati penali si sono fondati per ritenere ch’egli abbia o “possa avere” i mezzi per corrispondere alla moglie, “quantomeno in parte”, i contributi di mantenimen­to di fr. 3'580.– stabiliti nella transazione giudiziaria omologata il 19 dicembre 2018.

  2. La ricorrente reputa infine che il marito disponga di tutte le risorse necessarie a pagare gli alimenti e i precetti esecutivi, e che anche nel caso ipotetico, a suo dire quanto improbabile, di difficoltà finanziarie egli potrebbe ottenere le somme necessarie con la richiesta di un prestito in banca o attraverso la vendita d’immobili o terreni di sua proprietà.

6.1 Già si è detto che RI 1 non ha reso verosimile con indicazioni precise e concrete l’esistenza di altre o maggiori risorse del marito rispetto a quelle accertate dall’UE. Ch’egli possa finanziare gli alimenti per la moglie grazie a prestiti bancari è un’al­legazione generica di lei che non è sostanziata con indizi oggettivi e concreti. Al momento attuale tali mezzi finanziari sono puramen­te ipotetici e di conseguenza impignorabili (cfr. sentenze della CEF 15.2016.101 dell’11 gennaio 2017, RtiD 2017 II 898 n. 60c, consid. 5; 15.2011.3 del 10 ottobre 2011, RtiD 2012 I 990 n. 59c, consid. 4). Non si giustifica perciò neppure di tenerne conto nel calcolo del minimo esistenziale dell’escusso, anche perché l’UE non dispone di elementi sufficientemente precisi per valutarne la possibile consistenza.

6.2 Ciò vale anche per l’ipotetico provento della realizzazione dei fon­di situati in Italia. L’UE non ha in particolare il potere di ordinarne una perizia volta a stabilirne il valore di stima. Il principio della territorialità dell’esecuzione forzata individuale implica piuttosto che la moglie eserciti i suoi diritti su quei fondi con i mezzi esecutivi predisposti dal diritto italiano. In definitiva, nella misura in cui è ammissibile il ricorso va dunque respinto.

  1. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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