Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2015.248
Entscheidungsdatum
13.04.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 14.2015.248

Lugano 13 aprile 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 259-2015-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promossa con istanza 26 ottobre 2015 da

CO 1 (rappr. dal proprio RA 1)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 24 dicembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 dicembre 2015 dal “Vice” Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 ottobre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano (doc. B), il CO 1 ha escusso RE 1 per l’in­­casso di 1) fr. 352.10 oltre agli interessi del 5.5% dal 25 settembre 2015, 2) fr. 50.– e 3) fr. 14.80, indicando quali titoli di credito: “1) Tassa raccolta rifiuti anno 2014, 2) tassa diffida, 3) interessi sino al 24.09.2015”.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 26 ottobre 2015 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di __________ limitatamente a fr. 48.10 relativi alle spese di precetto (fr. 33.30) e agli interessi (fr. 14.80). Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 9 novembre 2015, informando di aver provveduto al pagamento della somma richiesta di fr. 402.10, indicata nella diffida del 13 agosto 2015 (doc. E), tre giorni prima che venisse fatto spiccare il precetto esecutivo nei suoi confronti.

C. Statuendo con decisione 9 dicembre 2015, il “Vice” Giudice di pace (recte: Giudice di pace supplente) ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta per fr. 352.10 oltre a fr. 33.30 e fr. 14.80, dedotto l’accon­­to di fr. 352.10, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.– e un’indennità di fr. 10.– a favore dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 dicembre 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno, non sono state richieste osservazioni al CO 1.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo la notifica avvenuta a RE 1 il 12 dicembre 2015, il termine di 10 giorni è scaduto martedì 22 dicembre 2015, ossia durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2015: art. 56 n. 2 LEF), ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), quindi martedì 5 gennaio 2016, il 2 gennaio essendo un sabato. Presentato il 24 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

  2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace supplente si è limitato a riferirsi alla tassa per la raccolta del rifiuti del 2014 acclusa all’istanza e alla ricevuta di pagamento prodotta dal convenuto con le osservazioni inoltrate il 9 novembre 2015, per respingere l’opposizione in via definitiva limitatamente a fr. 33.30 relativi alle spese esecutive e a fr. 14.80 per gli interessi maturati sino al 24 settembre 2015.

  3. Nel reclamo RE 1 rimprovera al Giudice di pace supplente di non aver tenuto conto, nella sua decisione, che il pagamento di cui ha prodotto la ricevuta è stato effettuato tre giorni prima che venisse emesso il precetto esecutivo nei suoi confronti. Chiede pertanto la riforma integrale della decisione impugnata e la “liberazione da qualunque debito nei confronti del CO 1”.

  4. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Salvo norme speciali contrarie, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).

5.2 Nella fattispecie l’istante fonda la propria pretesa nei confronti del convenuto sulla fattura del 20 novembre 2014 relativa alla “Tassa raccolta rifiuti 2014” (doc. C), con la quale il CO 1 ha chiesto a RE 1 il versamento di complessivi fr. 352.10, composti da fr. 326.– relativi alla quota parte richiesta “per fuoco con più persone” stabilita dall’ Ordinanza municipale del 2013 (doc. F), e da fr. 26.10 per l’IVA all’8%. Poiché passata in giudicato – l’escusso non avendo interposto reclamo entro il termine di 15 giorni previsto dalla stessa – la menzionata tassa costituisce in principio un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione in virtù dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per l’importo ivi indicato.

5.3 La diffida del 13 agosto 2015, in quanto non impugnata entro 30 giorni da RE 1, costituisce invece titolo esecutivo per la “tassa di diffida” di fr. 50.– (doc. E) richiesta anch’essa con il precetto esecutivo.

5.4 Che l’importo indicato nella diffida di fr. 402.10 (pari a fr. 352.10

  • fr. 50.–) sia già stato corrisposto dall’escusso, seppur oltre il termine di pagamento indicato (12 settembre 2015), non è contestato e, come visto, sia il CO 1 nella propria istanza che il primo giudice nella sua decisione ne hanno tenuto conto deducendolo da quanto richiesto con il precetto esecutivo. Contestati in questa sede sono unicamente gli interessi di fr. 14.80 e fr. 33.30 di spese esecutive.

5.5 Di principio, le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro passaggio in giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente (Staehelin, op. cit., n. 49 ad art. 80). Decorrenza e tasso d’interesse sono tuttavia definiti, laddove esista, dalla legislazione speciale applicabile alla pretesa posta in esecuzione (sentenza della CEF 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.3/a).

a) Al proposito l’ordinanza municipale sulla tassa rifiuti 2013 prodotta dall’istante (doc. F) rinvia al “Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione di rifiuti”, il quale, al suo art. 29, prevede che “la tassa dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla notifica. Se la stessa non è saldata nei 30 giorni successivi alla notifica, alla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo al tasso del 5%”. L’inte­­resse di ritardo decorre pertanto dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza.

b) Nel caso di specie, il Comune non ha provato la data di notifica della fattura del 20 novembre 2014 (doc. C) né del (secondo) richiamo del 13 agosto 2015 (doc. E). Non si evince d’altronde dagli atti che questi documenti siano stati notificati (ovvero ricevuti da RE 1) più di 31 giorni prima del pagamento di fr. 402.10 (corrispondente all’importo menzionato sul secondo richiamo) da lui effettuato il 10 ottobre 2015. In altre parole l’istan­te non ha comprovato, come gli incombeva, l’esistenza di un valido titolo di rigetto definitivo per la sua pretesa per interessi di mora. La decisione impugnata va quindi riformata su questo punto.

5.6 Per quanto riguarda le spese esecutive, va ricordato che al proposito non decide il giudice del rigetto bensì l’ufficio d’esecuzio­ne con competenza esclusiva (v. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012). Ciò vale anche se il credito posto in esecuzione viene pagato durante la procedura di rigetto, l’escusso potendo semmai contestarne il prelevamento o l’impor­­to con un ricorso giusta l’art. 17 LEF nell’ambito dell’esecuzione proseguita limitatamente alle spese esecutive (sentenza della CEF 15.2012.16 del 28 febbraio 2012, RtiD 2012 II 894 n. 54c). Nel caso specifico, il pagamento è avvenuto invero (tre giorni) prima dell’inoltro dell’esecuzione, sicché delle spese esecutive risponde verosimilmente il Comune, ma ancora una volta non spetta né al primo giudice né alla Camera stabilirlo in questa sede. Il reclamo va così accolto e la decisione impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza.

  1. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, RE 1 non avendo motivato la sua richiesta al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c e 105 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2015.177 del 20 gennaio 2016 consid. 7). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 14.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 3 è annullato mentre i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

  1. L’istanza è respinta.

  2. La tassa di giustizia di fr. 50.–, anticipata dalla parte istante, è posta a suo carico.

  3. [annullato]

  4. Le spese processuali di complessivi fr. 75.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico del CO 1. Non si attribuisce alcuna indennità.

  5. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

26

CPC

  • art. t. c CPC

CPC

  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

CPC

  • art. 95 CPC

LEF

  • art. 17 LEF
  • art. 63 LEF
  • art. 68 LEF
  • art. 80 LEF
  • art. 81 LEF

LOG

  • art. 48b LOG

LTF

  • art. 46 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 112 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

OTLEF

  • art. 48 OTLEF
  • art. 61 OTLEF

Gerichtsentscheide

8
  • DTF 139 III 447
  • DTF 138 III 375
  • DTF 132 III 142
  • DTF 108 III 4901.01.1982 · 81 Zitate
  • DTF 103 Ia 52
  • DTF 85 III 128
  • 5A_247/201315.10.2013 · 1.141 Zitate
  • 5D_229/201116.04.2012 · 120 Zitate