Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2023.117
Entscheidungsdatum
13.03.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 15.2023.117

Lugano 13 marzo 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 5 ottobre 2023 del

RI 1 (rappresentato dalla RA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

PI 1,

ritenuto

in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa dal RI 1 nei confronti di PI 1, il 31 agosto 2023 la sede di Bellinzona del­l’Ufficio d’esecuzione (UE) ha allestito il seguente calcolo dell’ec­cedenza pignorabile a carico dell’escusso:

Redditi

Debitore

fr.

4'588.60

64%

Coniuge

fr.

2'543.75

36%

Totale

fr.

7'132.35

100%

Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

1'700.00

Suppl. figlio minorenne

fr.

400.00

PI 3

Suppl. figlio minorenne

fr.

400.00

PI 4

Affitto

fr.

1'800.00

Spese accessorie CHF 100.00

Assicurazione malattia figli

fr.

145.45

Premio mensile per entrambi i figli – beneficiano della riduzione cantonale dei premi

Altri

fr.

1'919.20

Babysitter (PI 2) per i figli

Altri

fr.

50.00

Partecipazione spese mediche per i figli (x visite mediche, medicamenti)

Assicurazione malattia debitore

fr.

222.10

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Non riesce a far rientro al proprio domicilio per la poca pausa

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato

fr.

437.00

C__________ – B__________ 1'222 km/mese a 0.358 fr./km = fr. 437.– (v. Circolare CEF n. 39/2015, versione 2023 aggiornata al rincaro carburante)

Altri

fr.

200.00

Contributo di mantenimento per la madre dell’escusso, che vive all’e­­stero dove non dispone di reddito né di altri aiuti sociali. Essendo la madre dell’escusso ammalata, l’in­­teressato ha un obbligo morale nei suoi confronti (art. 328 CC)

Altri

fr.

160.00

Diritto di visita figlio PI 5, ogni weekend (CHF 600:30gg x 8gg = CHF 160.00)

Assicurazione malattia coniuge

fr.

64.75

Totale

fr.

7'709.50

100%

B. Accertata l’impignorabilità del reddito sulla base del predetto computo, il 29 settembre 2023 l’Ufficio ha emesso l’attestato di caren­za beni per fr. 4'391.55.

C. Con “reclamo” (recte: ricorso) del 5 ottobre 2023 il RI 1 si aggrava contro tale provvedimento, chiedendo che il calcolo del minimo d’esistenza venga rettificato.

D. Con osservazioni del 1° novembre 2023 PI 1 si è opposto al ricorso, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur aderendo parzialmente alle contestazioni del ricorrente.

Considerando

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 29 settembre 2023 dall’UE, il ricorso presentato il 5 ottobre 2023 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

  1. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso per la somma dei redditi (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).

È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).

  1. Il ricorrente si duole anzitutto dei fr. 50.– riconosciuti come partecipazione alle spese mediche dei figli, ricordando che le deduzioni mensili sono ammissibili solo dietro presentazione di giustificativi. A mente sua ogni mese il debitore dovrà presentare le spese da pagare per il mese successivo e il pignoramento verrà adeguato ai costi reali.

Da parte sua, il resistente osserva che è stata decisa una spesa forfettaria mensile media delle spese mediche dei suoi figli e che fr. 50.– al mese per due bambini non pare una cifra esagerata.

L’organo esecutivo aderisce alla censura del ricorrente, precisan­do che in caso di pignoramento dell’eventuale eccedenza dei redditi PI 1 potrà consegnare le fatture di ogni spesa non rimborsata dall’assicurazione malattia all’Ufficio, il quale, a dipenden-za della disponibilità delle trattenute già incassate, provvederà direttamente al relativo pagamento.

3.1 Secondo il punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve riconoscere all’e­­scusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento, ritenuto che solo le spese di automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale di base (DTF 129 III 244 seg., consid. 4.2 e 4.3). Anche l’ammontare della franchigia e delle aliquote percentuali (partecipazioni), ossia di quella parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr. art. 64 LAMal.), può essere incluso nel minimo vitale quando è certo che durante il pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammontare della franchigia, ad esempio a causa di una malattia cronica (DTF 129 III 244 seg.; sentenza della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre 2019, consid. 5.2; Ochsner, op. cit., n. 144 e 145 ad art. 93). Come già rilevato, possono però essere prese in considerazione solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (consid. 2 i.f.).

3.2 Nel caso in esame, l’UE ha ammesso la spesa in questione, fondandosi sulle fotocopie di due schermate del telefonino dell’escus­so da cui si evincono bonifici bancari a favore della PI 6 di fr. 48.– del 25 maggio 2023 e di fr. 13.10 del 23 giugno 2023. Tuttavia, siffatti documenti non dimostrano che l’escus­­so paghi effettivamente ogni mese fr. 50.– né che spese equivalenti siano da prevedere durante il periodo di validità del pignoramento. Come ammesso dall’UE, tale spesa non può quindi essere aggiunta al minimo esistenziale dell’escusso e della sua famiglia, ma nulla osta a che questi chieda all’UE, durante il periodo di pignoramento, di pagare o rimborsare eventuali spese mediche poste a suo carico dalla cassa malati come franchigia o partecipazione, facoltà di cui egli non può però prevalersi per i bonifici del 25 maggio e 23 giugno 2023, che riguardano spese anteriori al pignoramento. Su questo punto il ricorso è dunque fondato.

  1. L’insorgente contesta pure il contributo di mantenimento alla madre del debitore di fr. 200.–, mettendo in dubbio ch’egli abbia fornito la prova dei reali versamenti e facendo valere che solo in condizioni agiate l’escusso sarebbe tenuto a soccorrere i parenti secondo l’art. 328 CC.

Dal canto suo, PI 1 spiega di aver comprovato i versamenti a favore di sua madre ogni qual volta gli è stato chiesto. Specifica anche di avere un solo fratello, il quale pure versa fr. 200.– al me­se alla madre. Rileva altresì che quest’ultima vive in Serbia e con soli fr. 400.– al mese a malapena riesce a sopravvivere, poiché non percepisce alcuna pensione. Afferma di sentirsi come figlio in dovere morale di aiutare sua madre in difficoltà.

L’Ufficio aderisce, anche in tal caso, alla critica del ricorrente, osservando che, malgrado l’escusso abbia prodotto i giustificativi del versamento del contributo d’assistenza, le sue attuali condizioni finanziarie non gli permettono di assistere persone al di fuori del suo nucleo famigliare.

4.1 Contributi di assistenza a favore dei parenti giusta l’art. 328 CC possono essere presi in considerazione nel minimo esistenziale soltanto se l’escusso vive “in condizioni agiate”, ovvero se i suoi redditi eccedono notevolmente il suo minimo d’esistenza “accresciuto”, che corrisponde al fabbisogno minimo così come stabilito per la determinazione degli alimenti nel diritto della famiglia e del divorzio, pari generalmente al 120% della somma del minimo vitale LEF e delle imposte (sentenza della CEF 15.2005.20 del 9 giu­gno 2005, RtiD 2006 I 761 n. 80c, consid. 4.3). In linea di massi­ma, un eventuale mero obbligo morale oggi non basta più (sentenza della CEF 15.2022.41 del 20 settembre 2022, RtiD 2023 I 673 n. 42c consid. 4.1.2; vonder Mühll, op. cit., n. 29a ad art. 93, che rileva che la Tabella [ad n. II/5] ora non lo menziona più).

4.2 Nella fattispecie, il minimo esistenziale calcolato dall’UE, che PI 1 ritiene corretto, supera i redditi della coppia anche senza tenere conto della maggiorazione del 20% e delle imposte. La situazione non muta anche deducendo le spese che non rientrano nel minimo esistenziale, ovvero le spese mediche di fr. 50.– (sopra consid. 3) e le spese del diritto di visita di fr. 160.– (sotto consid. 5). Le spese di baby-sitting dovranno ancora essere controlla­te (sotto consid. 6), ma non potranno essere completamente azzerate, sicché il minimo esistenziale continuerà a eccedere l’80% dei redditi della coppia (pari a fr. 5'705.90), pur senza considerare le imposte. In queste circostanze, secondo la giurisprudenza testé ricordata (consid. 4.1) PI 1 non può pretendere che il mantenimento della madre sia finanziato dai creditori (in tal senso: vonder Mühll, op. cit., n. 29a ad art. 93). Il ricorso va pertanto accolto anche su questo punto, stralciando dal minimo di esisten­za la posta di fr. 200.–.

  1. L’insorgente chiede pure la decurtazione delle spese per l’eserci­­zio del diritto di visita al figlio di primo letto del debitore, mettendo in dubbio ch’egli abbia presentato prove tangibili di ospitare il figlio ogni fine settimana. Nelle osservazioni l’UE spiega che non esiste una sentenza o un accordo scritto che regola il diritto di visita, ragione per cui la spesa è stata riconosciuta secondo il suo potere di apprezzamento. Il resistente, da parte sua, si è invece detto perplesso su quali prove dovrebbe produrre.

5.1 Non si disconosce che l’UE disponga di un certo potere d’apprez­zamento, che va però esercitato nei limiti definiti dalla legge. In particolare, l’UE può computare nel calcolo del minimo di esisten­za solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regola­re è dimostrato (sopra consid. 2 i.f.), ciò che vale anche per l’eser­cizio del diritto di visita dei figli dell’escusso (sentenza della CEF 15.2022.91 del 18 novembre 2022, consid. 4.1).

5.2 Nel caso di specie, l’UE ha considerato che il figlio sedicenne (na­to nel 2007) PI 5 trascorre tutti i weekend dal padre e ha computato pertanto nel minimo esistenziale gli 8⁄30 della base mensile di fr. 600.– per i figli di oltre 10 anni, ossia fr. 160.–. In sé il calcolo è corretto, ma di fronte alla contestazione del ricorrente, PI 1 avrebbe dovuto dimostrare che il figlio vive effettivamente da lui due giorni alla settimana, per esempio producendo una dichiarazione della madre di PI 5 o del figlio medesimo, specie perché il diritto di visita abituale è di un weekend ogni due settimane (sentenza della CEF 15.2021.19 del 31 marzo 2021 consid. 4.2). Il ricorso merita pertanto accoglimento anche sotto questo profilo.

  1. Il RI 1 contesta inoltre le spese per la baby-sitter, che reputa eccessive rispetto al reddito della famiglia dell’escus­­so. S’interroga in particolare su come siano state calcolate, sulla quantità di ore per cui è impiegata la baby-sitter, sull’età dei figli e sul motivo per cui essi non possano, ad esempio, andare all’asilo nido, in modo da ottenere un eventuale sussidio.

Nelle osservazioni, il resistente fa notare che sia lui sia sua moglie lavorano e nelle vicinanze non hanno parenti in grado di badare ai figli. Rileva inoltre che i bambini hanno 4 e 3 anni e frequentano entrambi la scuola dell’infanzia, il maggiore a tempo pieno (8.30 – 15.30) e il minore a tempo parziale (8.30 – 13.15), dal momento che si trova ancora nella fase d’inserimento dell’anno facoltativo. Osserva pure che l’alternativa a una baby-sitter poteva essere una mamma diurna, ma nel comune di C__________ ci sono solo tre col­laboratrici, che nei mesi di giugno e agosto erano già al completo. Ciò posto, PI 1 sostiene che, sebbene il costo della baby-sitter, assunta con regolare contratto su chiamata, sia elevato, non vi erano altre opzioni, salvo smettere di lavorare.

L’UE specifica nelle proprie osservazioni di aver riconosciuto la spesa in questione, considerate le difficoltà a breve termine per la famiglia dell’escusso di trovare una soluzione più economica. Fa notare che anche una riduzione del tempo di lavoro dei coniugi per ragioni di accudimento avrebbe comportato l’impignorabilità del salario.

6.1 Giusta l’art. 276 cpv. 2 CC, i genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela. Secondo l’art. 285 cpv. 2 CC, il contributo di mantenimento serve anche a garantire la cura del figlio da parte dei genitori o di terzi. In base a tale nor­ma, le spese di accudimento dei figli del debitore da parte di terzi, come quelle di una baby-sitter, possono entrare in linea di conto nel minimo d’esistenza, qualora si tratti di spese indispensabili nel senso dell’art. 93 LEF e in capo al debitore sussista un obbligo di mantenimento legale o – del tutto eccezionalmente (sopra consid. 4.1) – morale (DTF 106 III 11 consid. 3/a; Ochsner, Le minimum vital, SJ 2012 II 143 seg.; Vonder Mühll, op. cit., n. 20 ad art. 93 LEF; Ochsner, in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 86 ad art. 93 LEF).

6.2 Nel caso in rassegna, emerge dagli atti che PI 1 è sposato con PI 7, che è padre di PI 3 (nato il 16 marzo 2019) e PI 4 (nato il 21 luglio 2020), che i figli vivono nella stessa economia domestica dei genitori e che frequentano la scuo­la dell’infanzia del Comune di C__________, ove sono domiciliati. Risulta altresì che l’escusso lavora a B__________ con un grado d’occu­pazione del 100%, mentre la moglie a C__________ al 50% (v. conteggi di stipendio agli atti). Nel verbale interno delle operazioni di pignoramento del 31 agosto 2023 l’Ufficio ha pure indicato di aver “verificato la questione relativa alla babysitter” e che “l’escusso ci ha fatto avere sia il contratto di lavoro che l’unica busta paga (agosto 2023) in quanto la signora PI 2 ha iniziato la sua attività il 01.08.2023”. Non sono però menzionati quali accertamenti ha svol­to l’UE. In particolare non è dato di sapere se è stato verificato l’orario di lavoro della moglie dell’escusso, che è impiegata al 50% presso l’ufficio postale del suo stesso comune di domicilio (v. verbale interno del 31 agosto 2023, pag. 3), né se sia effettivamente incompatibile con gli orari scolastici dei figli. Non è indicato se la coppia ha dovuto far capo a una baby-sitter già prima di agosto del 2023 né in quale misura. Dagli atti si evince che secondo un pre­cedente calcolo del 21 febbraio 2023 nell’esecuzione n. __________ al debitore erano stati riconosciuti fr. 800.– per la baby-sitter. Non sono noti i motivi che hanno portato a un aumento della stessa spesa sino a fr. 1'919.20. Il contratto agli atti prevede ad ogni mo­do un’occupazione “su chiamata”, sicché le ore fatturate in quel mese (ben 88 pari a 4 ore/giorno), durante le vacanze scolastiche, non può considerarsi rappresentativo. Nemmeno è possibile deter­minare se sono stati fatti approfondimenti su soluzioni alternative alla baby-sitter, a titolo d’esempio, a parte le madri diurne citate dal resistente, i diversi servizi offerti dall’Associazione Famiglie Diurne S__________ (c__________.ch/Servizi-per-le-famiglie-365b 5100?vis=2), segna­tamente il “Centro extrascolastico l’A__________ a M__________”, le cui tariffe, inferiori al costo della baby-sitter, sono basate sul reddito della famiglia (famigliediurne.ch/centro/centro-extrascolastico-laquilone-a-m__________/).

6.3 In mancanza di tali accertamenti, non è possibile stabilire se tale costo sia eccessivo, come pretende il ricorrente. È necessario dunque retrocedere l’incarto all’Ufficio perché proceda a ulteriori accertamenti, in particolare un nuovo interrogatorio dell’escusso, in cui gli porrà domande puntuali segnatamente sulle spese legate alla baby-sitter. A tal uopo, l’Ufficio verificherà anzitutto se la famiglia di PI 1 fa capo ancora alla baby-sitter PI 2 e in che misura, e si farà consegnare i conteggi di salario e le relative ricevute di pagamento. L’organo esecutivo verificherà la necessità delle ore fatturate in rapporto agli orari di lavoro dei genitori e determinerà altresì con la collaborazione del debitore se esistono concrete soluzioni alternative e più economiche alla baby-sitter. In base ai nuovi accertamenti, stabilirà la media mensile di quelle spese da computare nel minimo esistenziale, riservando la possibilità di eventuali supplementi per i periodi di vacanze scolastiche.

  1. L’Ufficio stabilirà inoltre se le spese di trasferta tramite l’uso del veicolo privato di fr. 437.–, anch’esse contestate dal ricorrente, so­no assolutamente indispensabili, giacché l’escusso ne motiva la necessità onde evitare l’aumento dei costi di accudimento dei figli mediante la baby-sitter, l’uso dei mezzi pubblici comportando un’ora di viaggio anziché 20 minuti per recarsi dal lavoro a casa (v. osservazioni al ricorso, pag. 2).

  2. In parziale accoglimento del ricorso (sopra, consid. 3.2, 4.2, 5, 6.2 e 7), la decisione impugnata va annullata e l’incarto retrocesso all’UE, che svolte le nuove indagini e tenuto conto delle attuali circostanze di fatto, ne darà atto nel verbale di pignoramento e stabilirà nuovamente il minimo d’esistenza del debitore.

  3. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è annullato l’at­testato di carenza beni emesso il 29 settembre 2023 nell’esecu­zione n. __________ ed è fatto ordine alla sede di Bellinzona dell’Uf­ficio d’esecuzione di procedere agli accertamenti indicati nei considerandi n. 6.3 e 7 e a una nuova determinazione della quota pignorabile, stralciando dal minimo esistenziale la partecipazione alle spese mediche per i figli (consid. 3.2), il contributo di mantenimento della madre dell’escusso (consid. 4.2) e il costo del diritto di visita del figlio PI 5 (consid. 5.2), fatte salve sopraggiunte nuove circostanze.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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