Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2018.59
Entscheidungsdatum
12.09.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 15.2018.59

Lugano 12 settembre 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 17 maggio 2018 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza eseguito il 30 aprile 2018 nell’esecuzione del sequestro n. __________ decretato il 6 febbraio 2018 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, su istanza della ricorrente nei confronti di

PI 1, I-__________ (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

ritenuto

in fatto: A. Su istanza di RI 1, con decreto del 6 febbraio 2018 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato il sequestro del salario percepito da PI 1 presso la __________ in Savosa, sino a concorrenza di fr. 20'950.00 oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2016 e di fr. 6'174.45 oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2012.

B. In fase di esecuzione del sequestro, il 30 aprile 2018 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha allestito il seguente calcolo del minimo esistenziale di PI 1:

Redditi

Debitore

fr.

2'400.00

Totale

fr.

2'400.00

Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

680.00

convivenza (ridotto del 20% direttiva CEF)

Affitto

fr.

773.50

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Trasferte

fr.

630.00

2'299 km/mese a 0.274 fr./km = fr. 630.– (v. Circolare CEF n. 39/2015, versione 2018)

Totale

fr.

2'294.50

L’UE ha quindi sequestrato presso la datrice di lavoro di PI 1 ogni importo eccedente il minimo vitale di fr. 2'294.50.

C. Con ricorso del 17 maggio 2018, RI 1 si aggrava contro siffatto calcolo, chiedendone la riforma, nel senso di ridurre i costi per l’affitto da fr. 773.50 a un importo variante tra fr. 400.– e 480.– mensili e le spese di trasferta da fr. 630.– a fr. 372.65 mensili.

D. Con osservazioni del 2 luglio 2018 PI 1 si è opposto al ricorso, mentre l’UE ha proposto di ridurre le spese di trasferta a fr. 415.– mensili e i costi della locazione a fr. 386.– mensili.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato trasmesso alle parti il 15 maggio 2017 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

  1. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

  2. Nella fattispecie la ricorrente si duole che nel minimo vitale di PI 1 sono stati conteggiati tutti gli interessi del mutuo ipotecario gravante l’immobile nel quale egli abita con la convivente, che ne è l’unica proprietaria, mentre il mutuo ipotecario è stato contratto da entrambi e PI 1 paga in realtà solo la metà degli interessi, ossia tra € 350.– e 400.– mensili, pari a una somma variante fra fr. 400.– e 480.–, alla quale la ricorrente postula di ridurre il supplemento per l’alloggio.

L’escusso, da parte sua, afferma di corrispondere alla convivente fr. 773.50 mensili quale canone di locazione. Non essendo egli proprietario dell’appartamento, reputa impossibile imputargli quan­to versa concretamente la convivente all’istituto bancario che le ha concesso il mutuo.

L’UE evidenzia che la convivente lavora in Svizzera per un salario di fr. 3'100.– a 3'200.– netti mensili, sicché appare equo suddividere la somma relativa al costo dell’immobile a metà con il debitore, al quale deve pertanto essere riconosciuto un costo di fr. 386.– mensili.

3.1 Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 129 II 527 consid. 2; 114 III 14 consid. 2/a; 104 III 41 consid. 2; sentenza della CEF 15.2013.58 del 29 luglio 2013 consid. 4.1/a). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’e­­scusso (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; sentenza della CEF 15.2013.30 del 6 maggio 2013 consid. 9.3). Se il debitore abita in casa propria, in luogo del canone locatizio vanno computate le spese connesse all’immobile. Esse consistono negli interessi ipotecari (senza ammortamento), nei contributi di diritto pub­blico e nelle spese di manutenzione, calcolate sulla media mensile (cfr. punto II/1 della Tabella).

3.2 Diversamente da quanto asserito apoditticamente dall’escusso, non è dimostrato ch’egli corrisponda un canone di locazione alla convivente. Ne consegue che nella determinazione del suo minimo vitale non può essere considerato l’importo di fr. 773.50.

3.3 Ciò posto le spese relative all’abitazione comune dei conviventi devono essere di regola ripartite a metà tra i concubini (DTF 109 III 101 consid. 2; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 93 LEF). Ciò a maggior ragione nella fattispecie, ritenuto che in base al “Contratto di mutuo fondiario e di erogazione a saldo e quietanza” del 21 dicembre 2012 (in seguito: contratto di mutuo), indipendentemente dai rapporti di proprietà sull’appartamento, i mutuatari risultano essere sia PI 1 sia la convivente.

3.4 Come si evince dal contratto di mutuo, la Cassa di risparmio __________ ha erogato a PI 1 e alla convivente un mutuo ipotecario di € 150'000.–, destinato all’ac­­quisto della prima casa, di proprietà della sola convivente. Nel­l’atto notarile i mutuatari, ossia l’escusso e la convivente, si sono impegnati a restituire il mutuo e a pagare gli interessi secondo le modalità meglio precisate nel contratto e nell’allegato B. Come emerge dall’attestazione bancaria del 26 febbraio 2018 l’escusso e la convivente nel 2017 hanno corrisposto alla creditrice ipotecaria € 3'315.03 per interessi passivi e € 6'439.16 per il rimborso del capitale di debito residuo, ovvero € 9'754.– complessivi, corrispondenti a rate mensili di € 812.80.

3.5 Ne consegue che, in accoglimento della censura, nella determinazione del minimo vitale di PI 1 devono essere riconosciuti costi per l’alloggio di € 406.50 mensili, che al tasso di conversione di €/CHF 1.1968 in vigore il giorno dell’esecuzione del sequestro, il 30 aprile 2018 (secondo il sito www.fxtop.com ritenuto di riferimento dalla giurisprudenza: DTF 137 III 625 consid. 3), corrispondono per arrotondamento a fr. 487.–.

Tale supplemento comprende anche la metà della quota di ammortamento obbligatorio, che per eccezione può essere riconosciuta nel caso concreto, nella misura in cui garantisce a PI 1 un alloggio a un prezzo che non appare eccedere il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere ch’egli si accontenti nelle circostanze concrete (sentenza della CEF 15.2016.100 del 27 gennaio 2017 con­sid. 4/c). Del resto, la ricorrente non ha formulato contestazioni al riguardo.

  1. Per la ricorrente la distanza di 2299 km mensili indicata dall’escus­­so in merito alle proprie trasferte professionali è eccessiva. Essendo la distanza tra il suo luogo di domicilio di Como-Sagnino e quello di lavoro di Savosa di 34 km secondo Google Maps, le spese di trasferta assommano in realtà a fr. 372.65 mensili (alla tariffa dello 0.274 fr./km applicata dall’UE). A mente della ricorrente, inoltre, i chilometri dal luogo di lavoro ai cantieri sui quali l’escusso effettivamente lavora vengono compensati dal datore di lavoro, il quale mette del resto a disposizione un veicolo aziendale usato per recarsi sui cantieri particolarmente distanti (come risulta da una testimonianza del 2015).

PI 1 per contro, sostiene nelle proprie osservazioni che le spese necessarie per raggiungere i cantieri sui quali egli lavora non sono rimborsate dal datore di lavoro, motivo per il quale il chilometraggio indicato nella decisione impugnata è corretta. A suo dire, anche le spese di parcheggio durante gli interventi presso i vari cantieri sono a carico del dipendente.

L’UE rileva che il domicilio del debitore dista circa 36 km dal luogo di lavoro e pertanto allo stesso possono essere riconosciuti giornalmente 72 km per la trasferta, corrispondenti fr. 415.– mensili per le spese di trasferta, ulteriori spese come i costi di posteggio non essendo dimostrate.

4.1 È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2). Dal 1° dicembre 2015, nella misura in cui non sono dettagliatamente elencate e comprovate, le spese di trasferta veicolare computabili nel minimo esistenziale del debitore vanno calcolate conformemente alla Circolare della CEF n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale (v. sito www4.ti.ch/poteri/ giudiziario/giustizia-civile/circolari/).

4.2 Nella fattispecie, la distanza tra il domicilio e il luogo di lavoro del­l’escusso è di 34.2 km (v. sito map.search.ch/__________) ed egli la percorre due volte al giorno. In assenza di dati più precisi nel verbale di pignoramento, secondo la giurisprudenza di questa Camera (sentenza 15.2015.81 del 22 dicembre 2015 consid. 8.2) il numero medio di giorni lavorativi all’anno nel Ticino è pari a 230, ovvero 19,16 giorni al mese. La distanza mensile determinante per il calcolo delle spese di trasferte professionali è quindi di circa 1311 km.

Il costo delle trasferte non comprende solo le spese di carburante e di usura del veicolo ma anche tutte le altre spese fisse e variabili indispensabili al funzionamento del veicolo del debitore (costi di manutenzione, premi di assicurazione, tasse di circolazione), tranne l’ammortamento, la svalutazione e, se non sono comprovate, le spese di posteggio. Nella Circolare n. 39/2015 citata sopra (consid. 4), la Camera ha stabilito, sulla base dei dati del TCS, un costo medio chilometrico scalare commisurato alla distanza media mensilmente compiuta dal debitore, che per un veicolo di categoria media che percorre 1'200 km/mese ammonta a 0.31 fr./km, conformemente all’allegato 1 della circolare contenente i valori determinanti per il 2018. Ponderato secondo la formula contenuta nella Circolare (per evitare l’effetto di soglia), il costo dei 1'311 km percorsi dall’escusso nel caso specifico ammonta a fr. 412.– arrotondati. In questa misura il ricorso va accolto, come del resto sostanzialmente proposto dall’UE nelle sue osservazioni.

Le ulteriori deduzioni prospettate dall’escusso per gli asseriti trasferimenti dal luogo di lavoro ai cantieri ove egli lavora e per le spese di parcheggio non possono invece essere considerate nella determinazione del minimo vitale di PI 1, dal momento ch’egli non ha dimostrato l’effettività delle spese in questione e dagli atti non emerge alcun indizio in tal senso.

  1. Sulla base delle considerazioni che precedono il calcolo del minimo di esistenza di PI 1 va rettificato come segue:

Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

680.00

Affitto

fr.

487.00

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Trasferte

fr.

412.00

Totale

fr.

1'790.00

Di conseguenza il ricorso va accolto pressoché integralmente nel senso di ridurre il minimo di esistenza di PI 1 da fr. 2'294.50 a fr. 1'790.– mensili.

  1. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il minimo di esistenza di PI 1 è stabilito in fr. 1'790.– mensili.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Zitate

Gesetze

7

III

  • art. 57 III

LEF

  • art. 17 LEF
  • art. 93 LEF

LOG

  • art. 48b LOG

LPR

  • art. 3 LPR

LTF

  • art. 46 LTF

OTLEF

  • art. 62 OTLEF

Gerichtsentscheide

8