Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2019.19
Entscheidungsdatum
12.06.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 14.2019.19

Lugano 12 giugno 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna promossa con istanza 31 ottobre 2018 dalla

CO 1

contro

RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, )

giudicando sul reclamo del 4 febbraio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 gennaio 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 settembre 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di (1) fr. 9'693.– oltre agli interessi del 5% dal 22 giugno 2018 e (2) fr. 280.–, indicando quali titoli di credito: “(1) Fattura n. __________ del 22.06.2018 condotta acqua potabile strada, cantiere R__________ mapp. __________ RFD commissionato dal signor RE 1, c/o T__________ SA via __________, __________ __________ e (2) Risarcimento secondo l’art. 106 CO”.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 31 ottobre 2018 (inviata erroneamente alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città e poi trasmessa per competenza a quella di Locarno-Campagna) la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio limitando la propria pretesa a fr. 9'693.– oltre agli interessi “da calcolare” dal 22 giugno 2018. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 14 dicembre 2018. All’udienza di discussione tenutasi il 21 gennaio 2019, le parti sono rimaste sulle rispettive e contrastanti posizioni.

C. Statuendo con decisione del 22 gennaio 2019, il Pretore ha accolto (invero parzialmente) l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta per fr. 9'693.– oltre agli interessi del 5% dal 23 luglio 2018 (anziché dal 22 giugno 2018), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 febbraio 2019 per ottenerne – previo conferimento dell’effetto sospensivo – l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Con decreto del 6 febbraio 2019 il presidente della Camera ha dichiarato inammissibile la domanda di concessione dell’effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 4 febbraio 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 23 gennaio, in concreto il reclamo è tempestivo, poiché scaduto sabato 2 febbraio, il termine d’impugnazione è stato per legge prorogato a lunedì 4 febbraio 2019 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nella fattispecie è quindi inammissibile il preventivo n. __________ della CO 1 prodotto per la prima volta col reclamo (doc. D). Contrariamente a quanto sostiene il reclamante senza motivazione, non risulta applicabile per analogia l’art. 99 cpv. 1 LTF, per cui possono essere addotti fatti o mezzi di prova nuovi se ne dà motivo la decisione impugnata. La questione dell’identità del debitore si poneva infatti già prima dell’emanazione di quel giudizio – tanto che è lo stesso reclamante ad averla sollevata – e nulla gl’impediva di produrre il preventivo, firmato il 7 giugno 2017, già con le sue osservazioni scritte del 14 dicembre 2018 o al­l’udienza del 21 gennaio 2019. La fattispecie in esame è quindi completamente diversa dai precedenti citati dal reclamante (DTF 139 III 471 consid. 3.4; sentenza della CEF 14.2016.230 dell’8 febbraio 2017 consid. 1.2), in cui i nova ritenuti ammissibili si riferivano a irregolarità procedurali di cui la parte era venuta a conoscenza solo con la sentenza impugnata.

  1. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

  2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto considerato che sia il preventivo sia il bollettino di consegna prodotti dalla CO 1 costituiscono un valido riconoscimento di debito per l’importo preteso con l’istanza. Egli non ha seguito l’escusso laddove sosteneva di aver firmato questi documenti – quale tecnico di cantiere – per conto della PI 1, rilevando come dal testo degli stessi non risulta che RE 1 abbia agito quale rappresentante della medesima quanto piuttosto a titolo personale. A suo giudizio il preventivo e il bollettino prodotti dall’istan­­te, l’uno indirizzato a “RE 1 presso T__________ SA” e l’altro a “RE 1 c/o T__________ SA”, dimostrerebbero come la società servisse solo da recapito dell’escusso, non risultando alcun’altra indicazione per ritenere ch’egli abbia agito per conto o in rappresentanza della stessa. Onde l’accoglimento dell’istanza, modificata solo per quanto concerne la decorrenza degli interessi, concessi a partire dal 23 luglio 2018 – ossia dalla scadenza del termine di trenta giorni dall’emissione della fattura – anziché dal 22 giugno

  3. Nel reclamo RE 1 ribadisce di non aver sottoscritto i documenti a titolo personale ma unicamente quale referente e rappresentante – nel suo ruolo di tecnico edile – della T__________ SA. Contesta la necessità, palesata dal Pretore, d’indicare espres­samente il rapporto di rappresentanza, sostenendo che la dicitura “RE 1 c/o T__________ SA” può solo avere come significato un simile rapporto, se non altro perché il recapito di una società anonima non può costituire un indirizzo ufficiale o il domicilio di una persona fisica. Rimprovera infine al primo giudice di non aver preso in considerazione l’estratto del foglio ufficiale da lui prodotto con le osservazioni all’istanza, da cui a suo dire si evincerebbe come la CO 1 abbia tentato in modo abusivo di rivalersi su di lui (quale dipendente della società) per incassare il credito dovuto dalla vera debitrice dell’istante, la T__________ SA, nel frattempo dichiarata fallita.

  4. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (v. Stae­helin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della CEF 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

5.2 Nella fattispecie, come ritenuto dal Pretore, il preventivo n. __________ del 7 giugno 2017 (doc. B accluso all’istanza) e il bollettino di consegna n. __________ del 23 marzo 2018 (doc. C) prodotti dalla CO 1 (nei quali era stata prevista “la fornitura e posa della tubazione adduzione acqua potabile” per una villa monofamiliare sul mappale n. __________ RFD di ) – cui la fattura n. __________ emessa il 22 giugno 2018 trasmessa all’escusso presso la sede T SA rinvia espressamente (doc. D) – costituiscono di principio un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo posto in esecuzione, poiché sono firmati dall’e­scusso e indicano il prezzo della merce fornita (fr. 9'693.–, compresa l’IVA di fr. 693.–) (sentenze della CEF 14.2018.178 del 23 marzo 2019 consid. 5.3 e 14.2016.11 del 19 aprile 2016 consid. 5.1).

5.3 Checché ne dica il reclamante, l’identità tra l’escusso menzionato sul precetto esecutivo (RE 1) e il debitore indicato sul preventivo e sul bollettino (sempre RE 1) è pacifica. Ch’egli abbia firmato tali documenti per conto della T__________ SA non risulta dagli stessi. La preposizione “presso”, come la sua sigla “c/o” (care of), inserita in un indirizzo significa notoriamente che il recapito della corrispondenza dev’essere effettuato presso un’altra persona, fisica o giuridica. Perché non sia possibile indicare quale indirizzo il luogo di lavoro anziché quello del domicilio il reclamante non spiega. Ad ogni modo l’indicazione in questione non ha nulla a che vedere con un rapporto di rappresentanza, che viene invece solitamente menzionato vicino alla firma con la dicitura “per conto di”, “in rappresentanza di”, “in nome di” od ogni altra equivalente. In concreto il reclamante ha firmato il preventivo e il bollettino per accettazione senz’alcuna riserva né accenno a un rapporto di rappresentanza. L’accertamento del Pretore al riguardo non può pertanto sicuramente dirsi manifestamente errato. Risulta quindi indiscutibile che RE 1 abbia personalmente riconosciuto il credito posto in esecuzione.

5.4 Certo, egli allega di aver firmato i noti documenti quale “referente e rappresentante” della T__________ SA, di cui afferma essere stato il tecnico edile, nell’ambito della realizzazione di una condotta di acqua potabile, “che non può essere eseguita da una sola persona ma da un ente organizzato come una società edile”. Sennonché egli non ha fornito il benché minimo riscontro concreto e oggettivo a sostegno delle sue allegazioni. Anche tali censure cadono dunque nel vuoto.

  1. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

6.1 Nel caso specifico l’escusso sostiene che il modo di agire dell’i­­stante sia abusivo e che ciò si evince dall’estratto del registro di commercio da lui prodotto in prima sede (doc. 1 accluso alle osservazioni all’istanza), da cui risulterebbe che la CO 1 ha proceduto nei confronti della T__________ SA non solo per quello in oggetto ma anche per altri cantieri e che per incassare la propria pretesa si fosse rivalsa su di lui anziché sull’unica vera ed esclusiva debitrice del credito.

6.2 Queste sono solo supposizioni senza riscontri concreti e oggettivi. L’estratto in questione – l’unico documento regolarmente prodotto dal reclamante – rende verosimile unicamente il fatto che la CO 1 ha escusso la T__________ SA per fr. 46'837.–, ma non ancora che quella pretesa sia – in parte dato il suo importo – la stessa di quella fatta valere nei confronti di RE 1 né, di conseguenza, che il comportamento dell’escutente sia abusivo.

  1. In definitiva, la sentenza impugnata resiste alla critica e il reclamo va respinto. All’escusso rimane ad ogni modo salva la facoltà di rivolgersi – se del caso – al giudice del merito per far valere le proprie ragioni in procedura ordinaria (v. sopra consid. 2).

  2. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema d’indennità alla controparte, non avendo dovuto la stessa presentare osservazioni al reclamo.

  3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'693.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 450.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

21

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 142 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

LEF

  • art. 31 LEF
  • art. 82 LEF

LOG

  • art. 48b LOG

LTF

  • art. 46 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 99 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 112 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

OTLEF

  • art. 48 OTLEF
  • art. 61 OTLEF

Gerichtsentscheide

9