Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2015.25
Entscheidungsdatum
12.06.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 14.2015.25

Lugano 12 giugno 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Chiesi

statuendo nella causa SO.2015.144 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 gennaio 2015 da

RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1,)

contro

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)

giudicando sul reclamo dell’11 febbraio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 6 febbraio 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 gennaio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 50'000.– oltre agli interessi del 5% dal 26 novembre 2014, indicando quale titolo di credito il “contratto di mutuo 25 giugno 2014 – riconoscimento di debito”.

B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 13 gennaio 2015 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 3 febbraio 2015, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta con osservazioni scritte incorporate nel verbale d’udien­­za. Replicando e duplicando oralmente davanti al Pretore, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni.

C. Statuendo con decisione 6 febbraio 2015, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 700.– a favore della parte convenuta.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’11 febbraio 2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 20 marzo 2015, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’11 febbraio 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 9 febbraio (come risulta dal tracciamento dell’invio raccomandato n. __________), in concreto il reclamo è senz’altro tem­­pestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. Nella decisione impugnata, il Pretore ha rigettato l’istanza dopo aver considerato che la documentazione prodotta dall’escutente, ossia il contratto di mutuo, non costituisse un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF. Pur respingendo l’ec­­cezione di falso sollevata dall’escussa in merito alla sua presunta firma sul contratto, siccome insufficientemente verosimile, il Pretore ha ritenuto che il procedente non avesse fornito la prova documentale (indispensabile) attestante l’avvenuto trasferimento della somma mutuata all’escussa, contestato da quest’ultima. Donde la reiezione dell’istanza.

  2. Nel reclamo RE 1 contesta la conclusione a cui è pervenuto il giudice di prime cure, affermando che il contratto di mutuo in oggetto adempie tutte le caratteristiche di un riconoscimento di debito. In particolare il reclamante sostiene che il contratto, sottoscritto da ambedue le parti, per la sua formulazione costituisce la prova documentale che la somma prestata è stata consegnata direttamente nelle mani della mutuataria, laddove (in particolare) l’escussa ha apposto la sua firma sotto la dicitura “firma che rappresenta la garanzia di restituzione somma”. Dall’intestazione del contratto, del resto, si evince secondo il reclamante che sia il contratto sia l’importo prestato è stato consegnato con “raccomandata a mano”. Egli ritiene dunque che l’eccezione sollevata dall’escussa su questo punto non è stata resa verosimile, non avendo ella prodotto né sostenuto alcunché a tale fine.

  3. Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 ribadisce di non aver mai firmato il contratto di mutuo e di non aver mai neppure ricevuto la somma ivi menzionata. D’altronde, essa rileva che la prova della pretesa consegna del mutuo nelle sue mani spettava all’escutente e non a lei. L’e­scussa ritiene che la sua firma (di cui contesta l’autenticità) sotto la dicitura “firma che rappresenta la garanzia di restituzione” non comprova ancora il trasferimento della somma. Per di più, a suo parere, le firme che si trovano in calce al testo e non in prossimità dei nomi delle parti suscitano dubbi circa l’autenticità del contratto. Non avendo dunque l’istante provato quanto sostiene, l’escussa chiede la conferma della sentenza impugnata e la reiezione del reclamo.

  4. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

  5. Ove sia sottoscritto dal mutuatario, il contratto di mutuo di una somma determinata costituisce in via di principio un titolo di rigetto per il credito di rimborso del mutuo, a patto che il mutuante ne abbia dimostrato l’esigibilità e che il debitore non abbia contestato di avere ricevuto il capitale pattuito. In caso di contestazione spetta al mutuante di dimostrare il trasferimento della somma prestata al mutuatario (DTF 136 III 629 consid. 2 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013, consid. 4.1; sentenza della CEF 14.2002.58 del 29 gennaio 2003, consid. 1c).

6.1 Nella fattispecie, il contratto di mutuo su cui l’istante fonda la sua pretesa ha il seguente tenore (doc. B):

Raccomandata a mano

[Indirizzo dell’escussa]

Gentile signora CO 1,

come da lei richiesto, le faccio un prestito finanziario della somma di 50'000 frs.– (cinquantamila) prendendo nota che tale somma la dovrà restituire massimo alla fine dell’anno venturo scadenza 25 novembre 2014.

Cordialmente saluto

RE 1


Firma che rappresenta la garanzia

Di restituzione somma

CO 1:

[firme autografe delle parti]

In questa sede, CO 1 ribadisce che la firma in calce al contratto non è sua, ma non contesta di non avere reso verosimile la propria affermazione, tanto che nelle osservazioni (ad n. 8) scrive che il Pretore non ha “potuto” accogliere l’eccezione di falso. In queste circostanze non si può seriamente negare che l’escussa si sia impegnata a restituire all’escutente fr. 50'000.– entro il 25 novembre 2014. La questione è di sapere se con la sua firma l’escussa ha anche confermato di avere ricevuto tale somma, ciò che contesta. Contrariamente a quanto allega il reclamante, spettava a lui di dimostrare tale circostanza e non all’escussa di rendere verosimile di non avere ricevuto l’importo pattuito. Trattasi infatti di una condizione del riconoscimento di debito e non di un’eccezione atta a infirmarlo nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi). Secondo la giurisprudenza la prova in questione può anche fondarsi sul testo del contratto medesimo (v. sentenza della CEF 14.2013.81 del 3 settembre 2013, consid. 3), ma come per lo stesso riconoscimento di debito la consegna deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (cfr. Staehe­lin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della CEF 14.2014.257 del 13 aprile 2015 consid. 5.1/b, con rinvii).

6.2 Nel caso specifico, il contratto di mutuo non contiene alcuna conferma esplicita – come ad esempio una firma “per ricevuta” – né alcuna constatazione chiara della consegna dei fr. 50'000.– a CO 1. La menzione “raccomandata a mano” non può riferirsi che al contratto stesso (non alla somma pattuita) mentre la formulazione “firma che rappresenta la garanzia di restituzione somma” non esprime in modo univoco che la firmataria ha ricevuto la somma prestata. Certo, implicitamente la parola “restituzione” sottintende in linea di massima che l’oggetto sia pervenuto in possesso di chi s’impegna a restituire. Tale interpretazione letterale non esclude però altre interpretazioni. Siccome il testo non allude all’esecuzione da parte del mutuante del proprio impegno né alla sua forma (consegna manuale di soldi o di assegni, bonifico, ecc.), si può anche ritenere che la mutuataria si sia implicitamente impegnata a restituire quanto le sarebbe stato poi consegnato. Ora, un fatto è considerato (pienamente) dimostrato quando il giudice è convinto della sua esistenza sulla base di risultanze oggettive, anche se sussistono eventuali dubbi, purché appaiano trascurabili (DTF 128 III 275 consid. 2/b/aa). In concreto, il testo del contratto si presta a diverse interpretazioni, lasciando sussistere un dubbio che non può ritenersi irrilevante e che va semmai sciolto in una causa di merito, in cui l’escutente avrà l’occasione di dimostrare la forma e l’origine dei fondi che pretende di avere trasferito alla mutuataria. Per quanto di rilievo in questa sede, ad ogni modo, l’apprezza­­mento delle prove – e specialmente delle manifestazioni di volontà contenute nel contratto (cfr. DTF 132 III 28 consid. 4) – svolto dal giudice di prime cure non è manifestamente errato e quindi censurabile in questa sede (v. sopra consid. 1.2). In assenza di un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione, il reclamo va così respinto e la sentenza impugnata confermata.

  1. La tassa del presente giudizio e le ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50'000.–, supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 1'000.– per ripetibili.

  2. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

14

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

LEF

  • art. 82 LEF

LTF

  • art. 46 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 112 LTF

RTar

  • art. 11 RTar

Gerichtsentscheide

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