Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2024.168
Entscheidungsdatum
12.05.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 14.2024.168

Lugano 12 maggio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo nelle sei cause SO.__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 luglio 2024 da

CO 1, US – Florida (patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

contro

RE 1, __________ (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 29 novembre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 novembre 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Mediante sentenza di divorzio (“Judgment of Dissolution of Marria­ge”) del 9 giugno 2011, la Circuit Court In and For Manatee County in Florida (in seguito: la Corte di Manatee) ha sciolto il matrimonio contratto da RE 1 e CO 1, nonché approvato e incorporato nella sentenza l’accordo sulle conseguenze accessorie del divorzio (“Marital Settlement Agreement”) concluso dalle parti il 6 giugno precedente, con il quale il marito si è impegnato a pagare alla moglie un contributo di mantenimento (“alimony”) mensile di $ 20'000.– dal giugno del 2011, entro il decimo giorno di ogni me­-se. La Corte ha precisato di mantenere la giurisdizione sulla causa per l’esecuzione e per altri motivi (“retains jurisdiction over the cau­se for enforcement and otherwise”).

B. Mediante istanza (“Supplemental Petition”) del 10 marzo 2020, RE 1 ha chiesto alla stessa Corte di modificare la senten­za di divorzio in punto al contributo di mantenimento, con effetto retroattivo dal luglio del 2019. Il procedimento è tuttora pendente.

C. Con sei precetti esecutivi emessi il 12 marzo 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dei seguenti contributi di mantenimento, oltreché, per ciascuno di essi, gl’interessi a tassi varianti dal 4.25 all’8.54% decorrenti dal giorno 11:

– fr. 195'662.30 (luglio 2019-aprile 2020; precetto n. __________);

– fr. 183'523.80 (maggio 2020-febbraio 2021; n. __________);

– fr. 183'318.70 (marzo-dicembre 2021; n. __________);

– fr. 191'215.40 (gennaio-ottobre 2022; n. __________);

– fr. 183'218.50 (novembre 2022-agosto 2023; n. __________);

– fr. 123'672.30 (settembre 2023-marzo 2024; n. __________).

D. Avendo RE 1 interposto opposizione ai precetti esecutivi, con istanze del 12 luglio 2024 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto alle istanze con osservazioni scritte del 19 agosto. Con repliche e dupliche spontanee del 6 e 23 settembre, le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.

E. Statuendo con un’unica decisione del 15 novembre 2024, il Preto­re ha dapprima riuniti i sei procedimenti, quindi ha accolto le istan­ze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– complessivi (fr. 50.– per ogni causa) e un’indennità di fr. 3'000.– in totale (fr. 500.– per ogni causa) a favore dell’istante.

F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con sei reclami del 29 novembre 2024 per ottenere, “in via pregiudiziale”, l’accertamento dell’“incompetenza giurisdizionale” della Pretura e la sospensione dei procedimenti giusta l’art. 9 LDIP, protestate tasse, spese e congrue ripetibili di seconda se­de, quantificate in almeno fr. 5'000.– per ogni reclamo, e nel merito la riforma della decisione impugnata nel senso della reiezione delle istanze, protestate tasse, spese e congrue ripetibili di prima e seconda sede.

G. Il 2 dicembre 2024, il presidente della Camera ha disposto la congiunzione dei procedimenti e il 20 dicembre ha respinto le doman­de di effetto sospensivo presentate con le impugnazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE 1 il 19 novembre 2024, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 29 novembre. Presentato quel­lo stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tem­pestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).

  2. Premesso che la procedura di rigetto dell’opposizione è documentale e caratterizzata dalla celerità, nella sentenza impugnata il Pretore ha respinto la richiesta di RE 1 volta al richiamo dell’incarto del procedimento pendente negli Stati Uniti. D’altronde, ha osservato che nulla avrebbe impedito al convenuto di produrre i documenti dell’incarto richiamato di cui intendeva avvalersi.

3.1 Nei reclami, RE 1 sostiene che il primo giudice avrebbe invece dovuto richiamare l’incarto, perché gli era necessario per provare alcune censure, esposte in prima sede e ribadite in seconda.

3.2 Sennonché, RE 1 misconosce che il richiamo d’incarti relativi ad altre cause è di principio escluso nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione per il principio di celerità citato dal Pretore, specie ove, come nella fattispecie, la parte avrebbe potuto senza difficoltà produrre già in prima sede tutti i documenti che riteneva necessari alla tutela dei propri interessi (tra tante: sentenze della CEF 14.2023.140 del 27 marzo 2024, consid. 4.3, e 14.2018.150 del 27 maggio 2019 consid. 3.2). Il richiamo, comunque sia, è del resto inutile (v. sotto consid. 4.3, 4.6 e 5.1.2). Sul punto, il reclamo è privo di pregio.

  1. In merito all’eccezione d’incompetenza sollevata dal convenuto, il Pretore ha rammentato, da un lato, che giusta l’art. 84 LEF il giudice competente per la procedura di rigetto dell’opposizione è quel­lo del luogo dell’esecuzione, il cosiddetto foro esecutivo, ossia il luogo in cui ha sede l’ufficio d’esecuzione che ha emesso il precetto cui è stata fatta opposizione, dall’altro, che il foro esecutivo è imperativo, ciò che ne esclude sia la proroga, sia l’accettazione tacita. Appurato che l’escusso non aveva presentato ricorso contro i precetti esecutivi e posto ch’egli è domiciliato in Svizzera, il primo giudice ha pertanto escluso che la Corte di Manatee sia competente per la procedura di rigetto, rilevando che la precisazione, secondo cui la Corte “retains jurisdiction over the cause for enforcement and otherwise”, non può essere intesa nel senso che un giudice statunitense può (o deve) adottare misure esecutive in Svizzera. Il magistrato si è pertanto dichiarato competente.

4.1 RE 1 afferma che, per vari motivi, il Pretore non ha giurisdizione per le questioni relative all’esecuzione della sentenza di divorzio, compresi la procedura di rigetto dell’opposizione e il preventivo riconoscimento. Chiede pertanto, in via principale, l’accer­tamento dell’“incompetenza giurisdizionale” della Pretura. Prima di esaminare singolarmente i motivi del reclamante, occorre però esporre le basi legali che disciplinano la competenza del giudice del rigetto dell’opposizione in materia internazionale.

4.2 L’art. 30a LEF riserva i trattati internazionali e le disposizioni della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP, RS 291). La Svizzera e gli Stati Uniti non essendo parte di accordi internazionali concernenti l’esecuzione delle decisioni, la questione della giurisdizione (internazionale) e competenza locale sarebbe semmai disciplinata dalla LDIP. Tale legge si applica però di principio solo in materia civile (e commerciale). All’interno del suo campo d’applicazione materiale, i rinvii della LDIP si estendono tuttavia al diritto straniero nella sua integralità, ovvero anche, eventualmen­te, alle norme di diritto pubblico che dal punto di vista svizzero sono rilevanti per gli aspetti di diritto sostanziale della fattispecie di diritto privato (cfr. art. 13 LDIP; Grolimund/Loacker/Schnyder in: Basler Kommentar, IPRG, 4ª ed. 2020, n. 12 ad art. 1 LDIP; Bucher in: Commentaire romand, LDIP/CL, 2ª ed. 2025, n. 2 ad art. 1 LDIP). Non regolamenta però espressamente la legge applicabile in materia di procedura, tranne per alcune questioni specifiche come la competenza dei tribunali e delle autorità svizzere (art. 1 cpv. 1 lett. a), la litispendenza (art. 9), alcuni aspetti dell’as­sistenza internazionale (art. 11 segg.), il riconoscimento e l’ese­cuzione delle decisioni estere (art. 25 segg.), in particolare in materia di fallimento e concordato (art. 166 segg.), ma non in materia di esecuzioni (speciali e individuali) per debiti. La questione di sapere se la legge estera applicabile al merito della lite disciplina anche specifici quesiti processuali oppure se si applica il diritto svizzero è una questione d’interpretazione (Bucher, op. cit., n. 5 ad art. 1). In linea di massima, alle questioni processuali si applica la legge del foro (lex processualis fori) (sentenza del Tribunale federale 4A_503/2021 del 25 aprile 2022, consid. 4.3; Bucher, op. cit., n. 68 ad art. 13), specie in materia di esecuzione forzata (sentenze della CEF 15.2025.15 del 14 aprile 2025, consid. 4.1, e 15.2025.25/36 del 4 aprile 2025, consid. 2.2.2.2).

4.2.1 In materia internazionale, la giurisdizione (o competenza secondo la terminologia della LDIP) svizzera può essere stabilita direttamen­te in base alla LEF solo se la LIDP o un trattato internazionale lo consentono. Ciò è da negarsi di regola per le azioni di diritto sostanziale. Nei procedimenti puramente esecutivi, invece, anche nei rapporti internazionali il foro è determinato direttamente in base alla LEF, in virtù del principio di territorialità, che si basa sul principio di sovranità, secondo cui ogni Stato disciplina l’esecuzione forzata sul proprio territorio e applica esclusivamente il proprio diritto nazionale (DTF 138 III 11 consid. 7.2.4; Stojilković/Stae­helin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 2a ad art. 30a LEF; Vock in: Kurzkommentar, SchKG, 2ª ed. 2014, n. 9 ad art. 84 LEF; nello stesso senso Schwander/Jakob in: Kurzkommentar, SchKG, 3ª ed. 2025, n. 21 lett. a ad art. 30a LEF).

4.2.2 In diritto svizzero, la concessione del rigetto dell’opposizione è un puro incidente dell’esecuzione, motivo per cui, in particolare, la nozione di titolo di rigetto dell’opposizione, e dunque di riconoscimen­to di debito o di atto pubblico giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF oppure di decisione secondo l’art. 80 LEF, sono definite, secondo l’opinione comune, esclusivamente dal diritto svizzero quale lex fori anche in presenza di elementi d’estraneità (cfr. DTF 145 III 213 consid. 6.1.1; sentenze della CEF 14.2020.193 dell’11 maggio 2021, RtiD 2022 I 658 n. 37c, consid. 6, e 14.2017.76 del 7 giugno 2017, RtiD 2018 I 770 n. 41c, consid. 5.1e i rinvii).

Parimenti, il foro dell’art. 84 LEF è considerato esclusivo anche in materia internazionale (sentenza della CEF 14.2015.9 del 13 mag­gio 2015, RtiD 2016 I 736 n. 50c, consid. 1.3; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 18 ad art. 84 LEF; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 14 ad art. 84 LEF; Vock, op. cit. loc. cit.), persino per rapporto alla Convenzione di Lugano (DTF 136 III 566 consid. 3.3; senten­za 5A_213/2013 del 7 ottobre 2013 consid. 3), sicché una proroga di foro o una costituzione in giudizio sono inammissibili (citata DTF 136 III 566 consid. 3.3).

4.3 Quale primo argomento a sostegno dell’eccezione d’“incompeten­­za giurisdizionale” della Pretura, RE 1 fa valere che la stessa sentenza statunitense precisa come “This Court retains jurisdiction over the cause for enforcement and otherwise”, ove l’“en­forcement” è l’esecuzione.

4.3.1 Stante il principio della territorialità dell’esecuzione forzata (sopra consid. 4.2.1), l’interpretazione più immediata del dispositivo in questione è che la Corte di Manatee si è dichiarata competente per disciplinare l’esecuzione della propria decisione sul territorio degli Stati Uniti, sicché non si verifica alcun conflitto di giurisdizio­ne con quella del Pretore, che verte su un incidente dell’esecuzione svizzera, limitata per natura ai beni dell’escusso in Svizzera (sen­tenza della CEF 15.2021.28 del 15 ottobre 2021, consid. 2.5 e ri­ferimenti citati).

4.3.2 Anche se, contro ogni attesa, la decisione statunitense dovesse stabilire una competenza esecutiva della Corte anche per i beni situati in Svizzera, andrebbe considerata lesiva della sovranità sviz­zera e priva di ogni effetto nella procedura di rigetto e nell’esecu­zione. Il primo motivo del reclamante è pertanto inconferente.

4.4 In secondo luogo, RE 1 sostiene che CO 1 ha accettato la competenza esclusiva della Corte di Manatee, sia perché non ha impugnato la sentenza di divorzio, sia perché si è costituita nella procedura di modifica della stessa, le parti avendo dunque prorogato il foro giusta l’art. 5 LDIP. Scrive che “la giurisdizione inferiore ha ritenuto che la competenza territoriale fosse determinata dal luogo d’esecuzione, ignorando che il foro di necessità di cui all’art. 3 LDIP non è applicabile poiché esiste una proroga di foro accettata dalla controparte e valida anche per le procedure esecutive”.

Ora, le regole di foro della LDIP non si applicano di principio alle procedure esclusivamente esecutive (sopra consid. 4.2.1), segnatamente alle cause di rigetto dell’opposizione, il cui foro, anche in materia internazionale, è determinato esclusivamente dall’art. 84 cpv. 1 LEF (sopra consid. 4.2.2). Siccome il foro dell’esecuzione è situato in concreto a Lugano (art. 46 LEF), il Pretore del Distretto omonimo era competente per rigettare l’opposizione (sentenza del­la CEF 14.2018.55 del 18 settembre 2018, RtiD 2019 I 636 n. 63c, consid. 2.4). Anche su questo punto il reclamo è infondato.

4.5 In terzo luogo, RE 1 evoca il “principio di continuità giuris­dizionale”, secondo cui “il tribunale che ha emesso la sentenza iniziale mantiene la competenza per eventuali modifiche ed esecuzioni”, e afferma che violarlo rischia di portare a decisioni contraddittorie, con grave danno per lui, o meglio la condanna a pagare la somma posta in esecuzione e il pignoramento dei propri beni per un importo superiore al dovuto.

4.5.1 In realtà, il principio evocato dal reclamante, sempreché esista, corrisponde nei suoi effetti a quelli esplicati, secondo lui, dalla sentenza statunitense, laddove ha stabilito che “This Court retains jurisdiction over the cause for enforcement and otherwise”. Si può pertanto semplicemente rinviare ai motivi della confutazione di quel primo argomento (sopra consid. 4.3).

4.5.2 A scanso di equivoci, va precisato che una sentenza di rigetto del­l’opposizione, che tende solo alla verifica dell’esistenza di un titolo esecutivo (sopra consid. 2), non può entrare in contraddizione con una decisione di merito (in casu di modifica di sentenza di divorzio), che verte invece sull’esistenza del credito posto in esecuzio­ne (sentenza della CEF 14.2023.39 del 22 settembre 2023 consid. 7.1). Da un lato, la decisione di rigetto dell’opposizione non è una decisione di condanna e dall’altro l’escusso che paga più del dovuto, spontaneamente o in seguito alla realizzazione dei suoi beni, può chiederne la restituzione mediante l’azione di ripetizione (art. 86 cpv. 1 LEF; DTF 132 III 539 consid. 3.3), provando semplicemente che il debito non esiste (più) (cpv. 3). Non sussiste dunque, neppure sotto questo profilo, alcuna ragione di derogare al foro esclusivo dell’art. 84 LEF.

4.6 In quarto e ultimo luogo, RE 1 asserisce che la competenza esclusiva della Corte di Manatee gli ha impedito di costituirsi in giudizio in Svizzera, precisando che la sua costituzione in quello di rigetto non è stata incondizionata, poiché ha sollevato l’ecce­zione d’incompetenza del Pretore. Tuttavia, non si capisce come tale circostanza incida sulla competenza del primo giudice, che – si ribadisce – è esclusiva. Anche sul punto, il reclamo è privo di pregio.

  1. Rammentato che la procedura di rigetto dell’opposizione ha scopo e oggetto diversi da quella pendente negli Stati Uniti, giacché ha effetti esclusivamente esecutivi, privi di regiudicata quanto all’esi­stenza dei crediti posti in esecuzione, il Pretore ha riconosciuto, in generale, che l’esistenza di procedimenti paralleli può sì giustificare la sospensione di uno dei procedimenti giusta l’art. 126 CPC, se evita il rischio di decisioni contraddittorie, ma ha precisato che non basta la sola aspettativa di vedersi chiarire questioni di diritto o di prova, aggiungendo che nella procedura di rigetto la sospensione è possibile in casi rarissimi, poiché tale procedura è sommaria e caratterizzata dall’esigenza di celerità. Ha pertanto rifiutato di sospendere il procedimento di rigetto sia per litispendenza, sia in forza dell’art. 126 CPC.

5.1 RE 1 lamenta una violazione dell’art. 9 LDIP, il cui pri­mo capoverso prevede che il giudice svizzero deve sospendere il procedimento, se all’estero ne è pendente un altro, con le stesse parti e lo stesso oggetto, purché sia presumibile che il giudice estero emetta, entro congruo termine, una decisione riconoscibile in Svizzera. In merito, scrive che le parti e l’oggetto del procedimento pendente negli Stati Uniti sono gli stessi che nella causa svizzera di rigetto, entrambi vertenti sui contributi di mantenimento dal mese di luglio 2019 al mese di marzo 2024 e sulla loro esecuzione. Sostiene d’altronde che la litispendenza risulti “chiaramen­te” da un affidavit dell’avv. __________ e dall’istanza tendente alla modifica della sentenza di divorzio. Afferma pure che la Corte di Manatee emetterà nell’“immediato futuro” una decisione riconoscibile in Svizzera, motivo per cui chiede, sempre in via principale, la sospensione dei procedimenti giusta l’art. 9 LDIP.

5.1.1 La LDIP non si applica di principio alle procedure speciali e individuali esclusivamente esecutive (sopra consid. 4.2.1). Una sospen­sione in virtù dell’art. 9 LDIP non entra pertanto in considerazione.

5.1.2 Ad ogni modo, la procedura pendente negli Stati Uniti e quella svizzera di rigetto non hanno lo stesso oggetto litigioso, giacché riguardano controversie diverse ed esplicano effetti giuridici differenti, la prima vertente sull’obbligo di pagare il contributo di mantenimento (o sul suo importo) e la seconda sull’esistenza di un ti­tolo esecutivo (sopra consid. 2 e 4.5.2). Non hanno pertanto lo stesso oggetto litigioso nel senso dell’art. 9 cpv. 1 LDIP secondo la “teoria del punto centrale” (Kernpunkttheorie) adottata dal Tribunale federale (sentenze 4A_248/2024 del 4 marzo 2025, destinata alla pubblicazione nelle DTF, consid. 5.2.5, e 4C.351/2005 del 28 febbraio 2006, consid. 4.3; DTF 138 III 570 consid. 4.2.2), per cui l’oggetto litigioso (la pretesa o “Anspruch”) è identico se le conclusioni delle due domande giudiziarie riguardano, al centro, la stessa controversia, concernente effetti giuridici derivanti dalle stesse circostanze di fatto (“Lebenssachverhalt”) intese in senso ampio.

5.2 A giustificazione della sospensione della causa di rigetto giusta l’art. 126 CPC, il reclamante ribadisce i rischi di decisioni contraddittorie e di grave danno per lui, senza confrontarsi con le decisioni citate dal Pretore (sentenze della CEF 14.2015.241 del 19 maggio 2015, RtiD 2017 I 715 n. 35c, consid. 6 [relativa ad alimenti], e 14.2013.104 del 19 novembre 2013, RtiD 2014 II 905 n. 62c, consid. 6.1). La ricevibilità della censura, insufficientemente motivata, è pertanto dubbia. Ad ogni modo, la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza secondo cui la causa di rigetto non può di principio essere sospesa fino al termine di un altro procedimen­to, ad esempio di annullamento dell’obbligo di mantenimento posto a carico dell’escusso (sentenze del Tribunale federale 5A_311/ 2012 del 13 maggio 2015, consid. 3.2, e della CEF 14.2023.39 del 22 settembre 2023, consid. 7.1; Staehelin, op. cit., n. 63 ad art. 84). La natura esecutiva della decisione di rigetto esclude i rischi invocati dal reclamante (sopra consid. 4.5.2).

  1. Nel merito, ritenuto in via pregiudiziale che la sentenza di divorzio è riconoscibile in Svizzera giusta l’art. 25 LDIP, il Pretore ha respinto l’eccezione del convenuto secondo cui la sentenza non è esecutiva a causa della presentazione dell’istanza tendente alla sua modifica, rilevando che il convenuto non aveva preteso che la Corte di Manatee ne avesse sospeso l’esecutività e considerando poco credibile che la presentazione di tale istanza l’avesse sospesa di diritto. Il magistrato ha pertanto reputato la sentenza statunitense esecutiva in Svizzera e idonea quale titolo di rigetto giusta l’art. 80 LEF, onde l’accoglimento delle istanze e il rigetto definitivo delle opposizioni interposte dall’escusso.

6.1 Il reclamante contesta che la sentenza di divorzio sia riconoscibile in Svizzera giusta l’art. 25 LDIP e costituisca un titolo “definitivo ed esecutivo” per il rigetto dell’opposizione, facendo nuovamente valere la pendenza della procedura tendente alla sua modifica. Chie­de pertanto la riforma della decisione impugnata nel senso della reiezione delle istanze.

6.2 Così argomentando, il reclamante misconosce che dal 1° gennaio 2011 la decisione giudiziaria, per assurgere a titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, non deve (più) essere definitiva, ossia passata in giudicato (ciò che in concreto pare comunque il caso della decisione di divorzio), ma solo esecutiva (art. 80 cpv. 1 LEF; DTF 146 III 285 consid. 2.1 e 145 III 35 consid. 7.3.3.2; tra tante: sentenza della CEF 14.2023.61 del 25 aprile 2024, consid. 5.2 e i riferimen­ti). Orbene, egli non cita alcuna disposizione, decisione o contribu­to di dottrina statunitense secondo cui la sola presentazione del­l’istanza di modifica di sentenza di divorzio ne sospenderebbe di diritto l’esecutività né produce una decisione che in concreto sospende l’esecutività del dispositivo della decisione della Corte di Manatee relativo agli alimenti posti in esecuzione, ciò che gli sarebbe spettato fare per ottenere la reiezione delle istanze (Abbet, op. cit., n. 74 ad art. 80 e n. 2 ad art. 81; Staehelin, op. cit., n. 9 e 55 ad art. 80 e i rinvii). Privo di pregio anche su questo punto, il reclamo deve pertanto essere respinto.

  1. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui i reclami non sono stati notificati per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

  2. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 123'672.30 nella causa dal valore minore, in ogni causa raggiunge dunque agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo nella causa SO.__________ è respinto.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al dispositivo n. 1, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico.

  2. Il reclamo nella causa SO.__________ è respinto.

  3. Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al dispositivo n. 3, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico.

  4. Il reclamo nella causa SO.__________ è respinto.

  5. Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al dispositivo n. 5, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico.

  6. Il reclamo nella causa SO.__________ è respinto.

  7. Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al dispositivo n. 7, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico.

  8. Il reclamo nella causa SO.__________ è respinto.

  9. Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al dispositivo n. 9, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico.

  10. Il reclamo nella causa SO.__________ è respinto.

  11. Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al dispositivo n. 11, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico.

  12. Notificazione a:

– avv. PA 1, __________, __________, __________; – avv. PA 2, __________, __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

29

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 126 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

III

  • art. 145 III

LDIP

  • art. 1 LDIP
  • art. 3 LDIP
  • art. 5 LDIP
  • art. 9 LDIP
  • art. 13 LDIP
  • art. 25 LDIP

LEF

  • art. 30a LEF
  • art. 46 LEF
  • art. 80 LEF
  • art. 81 LEF
  • art. 82 LEF
  • art. 84 LEF
  • art. 86 LEF

LTF

  • art. 46 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 112 LTF

OTLEF

  • art. 48 OTLEF
  • art. 61 OTLEF

Gerichtsentscheide

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