Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2024.40
Entscheidungsdatum
11.09.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarti n. 15.2024.40 15.2024.41

Lugano 11 settembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

cancelliere:

Cortese

statuendo sui ricorsi 3 maggio 2024 di

RI 1 (patrocinata dall’ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede di Lugano, o meglio contro gli avvisi d’incanto immobiliare pubblicati il 24 aprile 2024 nei fallimenti delle società

PI 1, PI 9,

procedura che interessa anche

Comune di Lugano, Lugano (rappresentato dall’Ufficio contribuzioni, Lugano) Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) PI 3, PI 4, PI 5, PI 6, (patrocinate dall’ PR 1) PI 7, PI 8, PI 2, (patrocinata dall’ PR 1)

ritenuto

in fatto: A. Con due decreti del 21 settembre 2017 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento della PI 1 (in seguito PI 1) e quello della PI 2 (in seguito PI 9), entrambe con sede a __________, a far tempo dal 22 settembre 2017 alle ore 10:00.

B. Il 27 ottobre 2017 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano ha pubblicato l’apertura delle liquidazioni in procedura sommaria sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC).

C. Entro il termine per insinuare le pretese nei confronti delle fallite, RI 1 ha notificato nel fallimento del­la PI 1 un credito di fr. 100'000.– e nel fallimento della PI 2 uno di fr. 283'823.40.

D. Il 28 febbraio e nuovamente il 4 marzo 2019, l’UF ha comunicato a RI 1 di aver respinto le sue pretese, ciò che figura anche nelle graduatorie depositate dal 1° al 19 marzo 2020. Essa ha quindi presentato due azioni di contestazio­ne della graduatoria dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, le quali sono tuttora pendenti (__________). Mediante due ulteriori azioni ella ha pure contestato i crediti insinuati dalle società PI 6, con sede a __________, PI 7, con sede a __________, PI 5, con sede a __________, e PI 7, con sede a __________. Tali procedure __________ __________) sono attualmente sospese in attesa dell’esito delle prime due.

E. Adita con due ricorsi di RI 1, mediante sentenza del 12 maggio 2021 (inc. 15.2020.98/99) questa Camera ha annullato gli avvisi d’incanto pubblicati il 15 settembre 2020 dall’UF e concernenti le proprietà per piani (PPP) n. __________, __________ e __________ del fondo n. __________ RFD di __________, appartenenti alla PI 1, e della PPP n. __________ del medesimo fondo, appartenente alla PI 2. La Camera ha inoltre invitato l’Ufficio a sollecitare l’Autorità cantonale di I istanza LAFE (in seguito detta “Autorità LAFE”) a emanare una decisione di merito nella procedura LAFE, iniziata più di dieci anni prima, oppure perlomeno a chiederle l’autorizzazione a procedere alla vendita forzata dei fondi previa cancellazione dei blocchi LAFE menzionati nel registro fondiario o assicurargli per iscritto che non sarebbe stato dichiarato nullo il trapasso né richiesto il ripristino dello stato anteriore, garantendole la trattenuta di un’eventuale eccedenza a favore del Cantone giusta l’art. 27 cpv. 2 LAFE.

F. Richiamata la predetta sentenza, mediante scritto del 16 ottobre 2023 l’organo dei fallimenti ha chiesto all’Autorità LAFE di aggiornarlo su eventuali sviluppi riguardo alla revoca del blocco sui fondi di spettanza delle fallite.

G. Tramite comunicazione del 9 aprile 2024 l’Autorità LAFE ha autorizzato l’Ufficio a procedere alle realizzazioni immobiliari, revocan­do il blocco ordinato il 23 ottobre 2009 dall’allora Autorità di I istan­za LAFE del Distretto di Lugano, a condizione che un’eventuale eccedenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LAFE fosse trattenuta a favore del Cantone. Anche l’autorità cantonale legittimata a ricorrere ha sottoscritto siffatta comunicazione, confermando che il trapasso a seguito di aggiudicazione non sarebbe stato dichiarato nullo né sarebbe stato richiesto il ripristino dello stato anteriore.

H. Preso atto di tale provvedimento, il 24 aprile 2024 l’Ufficio ha pubblicato sul FUSC e sul Foglio ufficiale cantonale gli avvisi d’incanto delle note PPP per il 26 giugno 2024.

I. Con due distinti ricorsi del 3 maggio 2024 RI 1 si aggrava contro gli avvisi d’incanto, chiedendone l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo. Tramite istanza del 10 maggio 2024 ella domanda inoltre l’ammissio­­ne al beneficio del gratuito patrocinio.

L. Il 10 maggio 2024 ella ha pure impugnato il provvedimento 9 aprile 2024 dell’Autorità LAFE dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), domandandone l’annullamento, previa concessio­ne dell’effetto sospensivo. Mediante sentenza del 31 maggio 2024 (inc. __________) il TRAM ha dichiarato il ricorso irricevibile, come pure i gravami presentati contro lo stesso provvedimento dalle società PI 4 e PI 6.

M. Con ordinanza del medesimo giorno il presidente di questa Camera ha congiunto le due procedure di ricorso contro gli avvisi d’in­­canto e respinto le domande di concessione dell’effetto sospensivo.

N. Tramite osservazioni del 14 giugno 2024 la PI 2 si è rimessa al giudizio della Camera, pur ritenendo che gl’incanti forzati debbano aver luogo. Nelle sue di stessa data l’UF si è pure rimesso al giudizio dell’autorità di vigilanza. Le altre parti interessate sono invece rimaste silenti.

O. Mediante due separati ricorsi del 17 giugno 2024 RI 1 ha impugnato dinanzi al Tribunale federale l’ordinanza 31 maggio 2024 del presidente di questa Camera, postulando altresì il conferimento dell’effetto sospensivo al suo gravame, ciò che il Tribunale federale ha respinto con due decisioni del 20 giugno 2024. Anche i ricorsi sono infine stati respinti con sentenza del 14 agosto 2024 (inc. __________ e __________).

P. Il 26 giugno 2024 l’UF ha realizzato ai pubblici incanti tutti gli immobili oggetto dei ricorsi al vaglio, conseguendo un ricavo di fr. 620'000.– per le PPP della PI 1 e di fr. 930'000.– per la PPP della PI 9.

Considerando

in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato pubblicato sul FUSC e FUC del 24 aprile 2024, i ricorsi inviati il 3 maggio 2024 sono in linea di principio ricevibili sotto questo profilo (art. 17 LEF).

Nonostante i noti immobili siano stati aggiudicati agli incanti pubblici dello scorso 26 giugno, i ricorsi non possono essere considerati senza interesse, e di conseguenza stralciati dai ruoli in virtù dell’art. 24b cpv. 1 LPR, siccome l’annullamento degli avvisi d’in­­canto impugnati porterebbe a dichiarare nulle le aggiudicazioni, ragione per cui devono essere esaminati nel merito.

  1. La ricorrente sostiene anzitutto che la “presa di posizione” 9 aprile 2024 dell’Autorità LAFE è nulla, siccome non si tratta di una decisione di merito che permette alle parti di esaminare preventivamente tutti gli atti e di eventualmente contestarla dinanzi alle competenti autorità di ricorso, come – a suo dire – intendeva questa Camera nella sentenza del 12 maggio 2021. A mente dell’insor­­gente, tale circostanza imponeva l’annullamento degl’incanti pubblici, l’UF avendo passivamente dato seguito allo scritto in questio­ne ben sapendo che non poteva costituire una decisione di merito. Secondo RI 1, anche nell’ipotesi in cui l’Ufficio avesse chiesto all’Autorità LAFE l’autorizzazione a procedere alla vendita, come previsto in alternativa nella precedente sentenza della Camera, il suo diritto di essere sentita dove­va essere garantito mediante la notifica di una decisione di merito. Contesta altresì la condizione dell’Autorità LAFE volta a far trattenere dall’UF un’eventuale eccedenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LAFE a favore del Cantone. A sua detta, siffatta norma trova applicazio­ne solo in caso di rimozione dello stato illecito, non invece in caso di liquidazione in via fallimentare secondo le norme della LEF. Ribadisce pertanto l’esigenza di una notificazione di una decisione di merito, onde evitare un’espropriazione materiale ai suoi danni, nella sua veste di azionista delle società fallite.

2.1 A scanso di equivoci, occorre rilevare prima di tutto che con la precedente sentenza, al fine di procedere a una nuova realizzazione forzata, la Camera non ha imposto all’Ufficio di sollecitare l’Autorità LAFE a emanare una decisione di merito, bensì in alternativa di autorizzarlo a porre i fondi all’asta previa cancellazione dei blocchi menzionati nel registro fondiario, ciò che in definitiva è avvenuto il 9 aprile 2024, tra l’altro con il beneplacito dell’autorità legittimata a ricorrere e la conferma che il trapasso a seguito di aggiudicazione non sarebbe stato dichiarato nullo né sarebbe sta­to richiesto il ripristino dello stato anteriore.

2.2 Ciò posto, ad ogni modo non spetta a questa Camera esaminare la validità della decisione di sblocco dell’Autorità LAFE, la propria competenza limitandosi a verificare la conformità alla legge dell’o­­perato degli organi d’esecuzione o di fallimento. Del resto, con sentenza del 30 maggio 2024 (inc. __________) l’autorità di ricorso competente, il TRAM, ha dichiarato irricevibile il ricorso di RI 1 contro il provvedimento in questione, constatando che nella rivendicata veste di azionista e beneficiaria economica della PI 1 e della PI 9, ella difetta della legittimazione a ricorrere, siccome non è personalmen­te e direttamente toccata dalla revoca del blocco cautelare sui fon­di delle fallite (consid. 3.2.1). A fronte di tali considerazioni, l’Ufficio ha agito conformemente alla legge laddove ha dato seguito alla decisione dell’Autorità LAFE di autorizzarla a vendere i fondi. Sotto questo profilo, nella misura della sua ricevibilità, il ricorso ri­sulta pertanto infondato.

  1. L’insorgente ricorda inoltre che sono tuttora pendenti sia le azioni di contestazione della graduatoria da lei promosse contro le società offshore che a suo dire sono riconducibili all’ex marito PI 11, sia un’azione volta ad accertare se l’azionista delle società fallite è lui o lei, sia ancora un procedimento penale avviato dalla Staatsanwaltschaft di __________ contro di lui, in cui ella si è costituita accusatrice privata. Fa notare in proposito che l’eventuale estromissione dei crediti delle offshore dalla graduatoria potrebbe far tornare le società fallite in bonis e consentire la revoca dei fallimenti, sicché l’incanto dei beni immobili delle fallite sarebbe pregiudizievole, cagionandole un grave danno. Ella è dunque del parere che occorre attendere l’esito di quelle cause prima di realizzare i fondi, onde garantire la sicurezza del diritto. Fa pure notare che in caso di vendita, non si potrebbe in ogni caso procedere al riparto dei ricavi, giacché le graduatorie non sono ancora definitive. Per tale ragione, è convinta che agli altri creditori non cambierebbe molto se l’incanto avesse luogo dopo la conclusione dei procedimenti pendenti.

3.1 Le azioni di contestazione della graduatoria ostano sì in generale al riparto dei ricavi, che in linea di massima non avviene prima che la graduatoria sia divenuta definitiva (art. 261 LEF e 83 cpv. 1 RUF), non invece alla vendita forzata degli attivi inventariati nella procedura di fallimento. L’UF ha pertanto agito correttamente laddove ha fissato l’incanto e vi ha in seguito effettivamente proceduto.

3.2 Va inoltre rilevato che le azioni di contestazione della graduatoria inoltrate dalla ricorrente riguardano solo le insinuazioni di tre società e pertanto non limitano il diritto degli altri creditori alla realizzazione dei fondi entro i termini di legge (cfr. art. 270 LEF) – nella fattispecie già molto dilatati, siccome i fallimenti sono stati aperti nel 2017 – né se del caso alla ripartizione provvisoria del ricavato (art. 266 LEF, 82 e 88 RUF), che dal 1° agosto 2021 è possibile anche nelle procedure sommarie (art. 231 cpv. 3 LEF), stante l’a­­brogazione dell’art. 96 lett. c RUF (v. RU 2021 400).

3.3 Neppure l’azione volta all’accertamento dell’azionista delle società fallite è di rilievo per la questione in esame. Anche se la ricorrente ne venisse riconosciuta l’azionista, non sarebbe legittimata a opporsi alla realizzazione dei fondi, neppure per il tramite di organi da lei nominati.

3.4 La ricorrente non dimostra, poi, che sussistano altri eventuali impedimenti oggettivi a procedere all’incanto (come ad esempio la pronuncia di una sospensione nell’ambito delle cause civili pendenti o di un sequestro conservativo dei fondi nel procedimento penale), motivo per cui, anche sotto questa prospettiva, i ricorsi si rivelano infondati.

3.5 La procedura LAFE non è d’altronde più un ostacolo alla vendita dei fondi, giacché l’autorità LAFE l’ha autorizzata, revocando il blocco ordinato il 23 ottobre 2009, e confermato che il trapasso a seguito di aggiudicazione non sarebbe stato dichiarato nullo né sarebbe stato richiesto il ripristino dello stato anteriore. Se i fondi venissero venduti per il loro valore di stima (ossia per complessivi fr. 1'000'000.– per i fondi della PI 1 e per fr. 1'450'000.– per quello della PI 9), visto ch’essi risultano gravati collettivamen­te da ipoteche convenzionali della Banca Migros per complessivi fr. 1'235'178.80, oltre che da singole ipoteche legali rispettivament­e per fr. 1'769.15, fr. 1'267.25, fr. 855.30 e fr. 12'283.40, più della metà dei ricavi, dopo prelevamento delle spese d’inventario, di amministrazione e di realizzazione (art. 262 cpv. 2 LEF), andrebbe versata immediatamente ai creditori pignoratizi, la cui buona fede appare a prima vista pacifica, giacché i pegni sono stati iscritti nel periodo dal 1987 al 1989, prima della menzione del blocco LAFE del 23 ottobre 2009 (cfr. art. 27 cpv. 5 LAFE e 975 cpv. 2 CC; sentenza di questa Camera 15.2020.98/99 del 12 maggio 2021, consid. 3.3 e 3.5.2, con un rinvio alla DTF 111 III 26 consid. 3/b). Già solo per questo motivo, non vi sono ragioni per ritenere che la realizzazione dei fondi sia inopportuna o prematura, siccome perlomeno i creditori pignoratizi hanno diritto a una ripartizione indilatata del ricavato, senz’aspettare una decisione definitiva dell’Auto­rità LAFE né un’eventuale insinuazione del credito dello Stato relativo alla parte del ricavato netto eccedente le spese d’acquisizio­­ne dei fondi pagate dalle società fallite (art. 27 cpv. 2 LAFE e 251 LEF). In definitiva, i ricorsi vanno quindi respinti.

  1. La richiesta di gratuito patrocinio soggiace agli art. 117 e segg. CPC e alla legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG; RL 3.1.1.7). La designazione di un patrocinatore d’ufficio è quindi subordinata, oltre all’indigenza del richieden­te e alle possibilità di successo della domanda (art. 117 CPC per il rinvio degli art. 20a cpv. 3 LEF e 13 LAG), all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC; sentenza della CEF 15.2017.44 del 21 agosto 2017 consid. 7.1). Secondo la giurisprudenza, il diritto al gratuito patrocinio non è in principio escluso nella procedura di ricorso ai sensi degli art. 17 segg. LEF, ma, essendo quest’ultima dominata dal principio dell’ufficialità, l’assistenza di un avvocato non è in generale necessaria, potendosi ciononostante rivelarsi indispensabile allorquando il caso o le questioni da risolvere sono comples­se, il richiedente fruisce di scarse conoscenze giuridiche o vi sono importanti interessi in gioco (sentenza del Tribunale federale 5A_919/2012 dell’11 febbraio 2013, consid. 8.3; DTF 122 III 392 consid. 3; sentenza della CEF 15.2014.43 del 9 ottobre 2014, RtiD 2015 II 920 n. 65c consid. 12.1, e da ultima 15.2024.48 del 12 agosto 2024, pag. 2).

Nel caso in rassegna, le censure sollevate dall’insorgente erano fin dall’inizio prive di possibilità di successo, tanto che le domande di effetto sospensivo sono state respinte. In mancanza del presupposto di legge della possibilità di successo del ricorso (art. 117 lett. b CPC), la domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio va pertanto respinta.

  1. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso relativo al fallimento della PI 1 è respin­to.

  1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso relativo al fallimento della PI 2 è respinto.

  2. La domanda di gratuito patrocinio è respinta.

  3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  4. Notificazione a:

– ; – PR 1, __________, __________.

Comunicazione a:

– Autorità cantonale di I istanza LAFE, Via Bossi 2a, Lugano;

– Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Zitate

Gesetze

18

CC

  • art. 975 CC

CPC

  • art. 117 CPC
  • art. 118 CPC

LAFE

  • art. 27 LAFE

LAG

  • art. 13 LAG

LEF

  • art. 17 LEF
  • art. 20a LEF
  • art. 231 LEF
  • art. 251 LEF
  • art. 261 LEF
  • art. 262 LEF
  • art. 266 LEF
  • art. 270 LEF

LPR

  • art. 24b LPR

LTF

  • art. 46 LTF

OTLEF

  • art. 62 OTLEF

RUF

  • art. 83 RUF
  • art. 96 RUF

Gerichtsentscheide

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