Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2015.89
Entscheidungsdatum
11.08.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 14.2015.89

Lugano 11 agosto 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2015.1006 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 marzo 2015 da

CO 1 (rappr. dalla RA 1)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo 22 aprile 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 13 aprile 2015 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 febbraio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 8'992.– più interessi del 5% dal 1° agosto 2014 oltre a fr. 700.–, indicando quali titoli di credito: “1) Decisione del Pretore del Distretto di Lugano del 20.01.2015. 2) Ripetibili”.

B. Avendo l’escussa interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 3 marzo 2015 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, l’escussa si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 23 marzo 2015.

C. Statuendo con decisione 13 aprile 2015, il Pretore accolto l’i­­stanza e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.– senza assegnare ripetibili a favore dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata la convenuta è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 aprile 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno non sono state richieste osservazioni a CO 1.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Datato 21 aprile 2015 e consegnato alla posta il giorno successivo il reclamo contro la sentenza notificata alla convenuta il 20 aprile è in concreto senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. Nella decisione impugnata il Pretore ha ritenuto che la documentazione prodotta, e in particolare la decisione 29 gennaio 2015 del Pretore del Distretto di Lugano, costituisca valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, e considerato che il termine per presentare le osservazioni assegnato alla parte convenuta era trascorso infruttuoso.

  2. Nel reclamo l’escussa chiede che le sue osservazioni all’istanza di rigetto dell’opposizione vengano prese in considerazione, dal momento che le stesse sono state presentate entro il termine assegnatole dal Pretore.

  3. E in effetti, come emerge dagli atti, e segnatamente dalla busta contenente tali osservazioni, esse sono state consegnate alla posta l’ultimo giorno del termine assegnato dal Pretore con ordinanza del 5 marzo 2015, ossia il 23 marzo. Non considerando ai fini del proprio giudizio le osservazioni tempestivamente presentate dall’escussa, il primo giudice ha dunque violato in modo evidente il diritto di essere sentita della RE 1.

Sennonché anche in caso di grave violazione del diritto di essere sentiti occorre rinunciare all’annullamento della sentenza di primo grado e al rinvio dell’incarto a quel giudice, quando ciò si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto, se non quello di generare ritardi inutili e incompatibili con l’interesse delle parti ad ottenere una decisione celermente (sentenza del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013). Ora, nel caso specifico le osservazioni presentate dall’escussa in prima sede sono improponibili in una causa di rigetto definitivo dell’opposizione (v. sotto consid. 7), sicché la Camera, essendo la causa matura per il giudizio, può statuire essa stessa senza rinviare l’incarto al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), mentre una tale retrocessione costituirebbe una formalità priva di senso.

  1. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. Sono parificate alle decisioni giudiziarie le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2. n. 2 LEF). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’e­­sistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

  2. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto.

Nella fattispecie la decisione emessa il 29 gennaio 2015 dal Pretore del Distretto di Lugano, con la quale la RE 1 è stata condannata a pagare a CO 1 fr. 8'992.–, oltre agli interessi del 5% dal 1° agosto 2014, e fr. 700.– per ripetibili (doc. B), costituisce, come ritenuto dal primo giudice, titolo di rigetto definitivo dell’opposizione a favore del procedente per l’importo dedotto in esecuzione.

  1. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF).

Nel caso specifico, tuttavia, nelle sue osservazioni all’istanza la RE 1 non si avvale di nessuna delle citate eccezioni, limitandosi ad argomentare, in sostanza, che nulla sarebbe dovuto al creditore, perché egli non avrebbe adempiuto i propri obblighi contrattuali. Tale censura risulta però irricevibile in questa sede, atteso che la convenuta avrebbe semmai dovuto proporla con impugnazione della sentenza del 29 gennaio 2015, dopo aver richiesto la motivazione scritta (art. 239 cpv. 2 CPC). La sentenza impugnata si avvera così corretta e va confermata.

  1. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'692.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

  2. Notificazione a:

–; –a.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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