Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2015.8
Entscheidungsdatum
11.05.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 15.2015.8

Lugano 11 maggio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 15 dicembre 2014 di

RI 1 (patrocinata dall’,)

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ (gruppo n. __________) promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1, Bedano (patrocinato dall’ PA 2,)

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Uffi­­cio esecuzione (UE) di Lugano, RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 42'529.60 più accessori.

B. Dando seguito alla sentenza del 12 novembre 2014 di questa Camera (inc. 15.2014.87), il 3 dicembre 2014 l’UE ha rettificato il calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso effettuato il 23 giugno 2014. Dopo un’ulteriore correzione, il 5 dicembre 2015 l’organo esecutivo ha notificato alle parti il seguente nuovo computo:

Guadagno

Debitore fr. 5'126.00 93%

Coniuge fr. 403.00 7%

Totale fr 5'529.00 100%

Minimo d’esistenza

Minimo base fr. 1'700.00

Suppl. figli minorenni fr. 200.00

Affitto fr. 1'400.00

Spese accessorie fr. 237.00

Cassa malati fr. 413.00

Alimenti fr. 500.00

Costi di trasferta fr. 98.00

Pasti fuori domicilio fr. 211.00

Vestiario/lavori faticosi fr. 57.00

Posteggio fr. 150.00

Dentista figlio fr. 166.00

Totale fr. 5'132.00 100%

Quota del debitore fr. 4'773.00 93%

C. Con ricorso del 15 dicembre 2014 RI 1 si aggrava contro il calcolo appena menzionato, chiedendone la riforma nel senso di fissare il minimo d’esistenza di PI 1 in fr. 4'523.30.

D. Con osservazioni del 30 dicembre 2014 PI 1 postula la reiezione del gravame. L’UE, dal canto suo, con osservazioni del 16 gennaio 2015 ritiene che il ricorso merita accoglimento limitatamente alle censure concernenti le spese di riscaldamento e quelle di vestiario e lavori faticosi, mentre si rimette al giudizio della Camera per quanto attiene alle altre censure sollevate dalla ricorrente.

E. Il 14 aprile 2014 il presidente di questa Camera ha assegnato a PI 1 un termine di 10 giorni per dimostrare che il padre di Y__________ (2002), figlio di primo letto della moglie dell’escusso, si è rifiutato di assumere le spese dentistiche del proprio figlio e che la sua situazione personale ed economica non gli permette di farsene carico, neppure nella misura contestata dalla ricorrente, ovvero per la metà dell’importo riconosciuto dall’UE.

F. In risposta alla predetta ordinanza, con scritto del 27 aprile 2015 PI 1 ha dichiarato che “al padre di Y__________ non è stata chiesta la partecipazione alle spese dentistiche del figlio, ritenuto che la sua situazione economica non gli avrebbe in ogni caso consentito qualsivoglia intervento finanziario”. Egli ha specificato altresì che il costo del dentista è stato affrontato facendo ricorso a un prestito privato.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza (art. 3 LPR) entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 5 dicembre 2015, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

  1. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4). Le parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel proprio interesse (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF). Se, sollecitata, la parte rifiuta di collaborare, l’autorità di vigilanza non è tenuta ad accertare fatti che non risultano dall’in­­carto (DTF 123 III 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_187/2011 del 13 maggio 2011, consid. 2.1).

  2. Nella fattispecie, l’insorgente contesta anzitutto l’ammontare delle spese di riscaldamento riconosciute al debitore, rilevando che l’UE è incorso in un errore laddove ha suddiviso in 9 mesi anziché 12 l’importo complessivo che risulta dalla somma delle tre fatture (del 12 dicembre 2013, del 1° aprile 2014 e del 27 agosto

  1. prodotte dall’escusso unitamente alle relative ricevute di pagamento. Essa è del parere che tali fatture coprano l’intero arco dell’anno, ragione per cui le spese di riscaldamento devono essere ridotte a fr. 171.77 (fr. 2'061.35 / 12 mesi), cui vanno aggiunte le spese dello spazzacamino quantificate dall’UE in fr. 8.–. Il resistente, da parte sua, ritiene corretto il calcolo effettuato dall’organo esecutivo. Egli sostiene in proposito che alla fine del mese di dicembre dovrà far fronte a un’ulteriore spesa per il riscaldamento che andrà conteggiata nell’anno di riferimento, ovvero il 2014. Nelle osservazioni, l’UE rileva, dal canto suo, che le predette spese devono correttamente essere suddivise per 12 mesi, corrispondenti al carburante totale acquistato per un intero anno.

La censura mossa dalla ricorrente merita accoglimento. Da un esame delle fatture si evince invero che le forniture di olio combustibile per l’impianto di riscaldamento hanno luogo ogni 4 mesi circa, ovvero 3 volte all’anno e non 4, come pretende il resistente senza però corroborare le sue asserzioni con alcuna prova. Fosse anche vero quanto afferma quest’ultimo, ovvero che alla fine di dicembre 2014 avrebbe fatto fronte ad un’altra fattura da conteggiare nell’anno di riferimento 2014, circostanza comunque non comprovata, seguendo il suo ragionamento occorrerebbe escludere dal conteggio la fattura del 12 dicembre 2013, in quanto legata all’anno precedente (2013). Le fatture rimarrebbero dunque sempre 3 per un anno intero, per tacere del fatto che le stesse non fanno riferimento a consumi passati, ma alla fornitura di olio combustibile per un uso futuro. Sia come sia, l’UE ha commesso un errore nel suddividere per 9 mesi anziché 12 l’im­­porto complessivo (fr. 2'061.35) risultante dalla somma delle fatture prodotte dall’escusso. Le spese di riscaldamento vanno dunque ridotte a fr. 171.80, cui si aggiungono le spese dello spazzacamino di fr. 8.– rimaste incontestate. Le spese accessorie riconosciute all’escusso devono pertanto essere rettificate in fr. 179.80.

  1. L’insorgente sostiene che l’UE ha sbagliato a calcolare anche le spese per vestiario e lavori faticosi. Al riguardo, essa si domanda anzitutto se nella fattispecie il lavoro svolto dal debitore rientra nella definizione di lavori faticosi ai sensi della summenzionata Tabella. A prescindere da ciò, rileva che l’organo esecutivo ha computato nel minimo d’esistenza un importo di fr. 57.– nonostante nelle motivazioni contenute nel suo scritto del 3 dicembre 2014 avesse riconosciuto al debitore circa fr. 500.– all’anno per spese di vestiario e lavori faticosi, vale a dire soltanto fr. 42.– al mese. Per tale ragione, la ricorrente ritiene che la posta per lavori faticosi debba essere rettificata in fr. 42.–. Il resistente reputa invece corretto il calcolo dell’UE, ritenuto che la dichiarazione scritta del 26 novembre 2014 del suo datore di lavoro, il Comune di __________, prodotta dinanzi all’organo esecutivo, conferma ch’egli deve far fronte personalmente alle spese per l’abbi­­gliamento particolare richiesto per l’espletamento di determinati lavori. Nelle osservazioni l’UE sostiene, infine, che agli atti non vi sono elementi da cui è possibile dedurre che il debitore necessita di un vestiario particolare o ha esigenze accresciute di vitto dovute a lavori pesanti, a turni o di notte, siccome la dichiarazione del Municipio è generica e fa riferimento a possibili eventi climatici che non sono dimostrati.

4.1 Secondo i punti II/4/a e II/4/c della Tabella, sono in particolare riconosciuti nel minimo vitale fr. 5.50 per giornata lavorativa in caso di lavori pesanti, a turni o di notte, come pure per chi deve compiere lunghi tragitti per raggiungere il posto di lavoro, nonché fino a fr. 50.– mensili per spese accresciute di abbigliamento e di pulizia, ad esempio per il personale di servizio, per i viaggiatori e i rappresentanti di commercio. Nella determinazione di tali spese l’ufficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle dichiarazioni dell’escusso, ma, con la sua collaborazione, deve effettuare gli accertamenti imposti dalle circostanze del caso (sopra, consid. 2).

4.2 Nel caso in rassegna, l’UE aveva riconosciuto all’escusso le spese di vestiario, poiché il datore di lavoro di quest’ultimo ha dichiarato con scritto del 26 novembre 2014 di fornirgli alcuni indumenti di lavoro, che tuttavia non sono sufficienti a soddisfare le necessità di un intero anno, motivo per cui “il materiale che necessita oltre a quello fornito è a carico del singolo dipendente”. La questione di sapere se tale dichiarazione sia sufficiente a giustificare l’esistenza di spese di vestiario/lavori faticosi a carico del debitore non merita ulteriori approfondimenti, dal momento che, in definitiva, la creditrice chiede soltanto di ridurre tale spesa da fr. 57.– a fr. 42.– e che l’UE, pur avendo cambiato parere rispetto a quanto deciso in un primo tempo (v. osservazioni al ricorso del 16 gennaio 2015), non ha riconsiderato la propria decisione. Vincolata dalle conclusioni delle parti (art. 20a cpv. 2 n. 3 LEF), questa Camera può dunque statuire unicamente sull’entità della spesa, non invece sulla sua ammissibilità, rimasta incontestata. A tal riguardo, la critica mossa dall’insorgente si rivela fondata. Nelle motivazioni del 3 dicembre 2014 allegate al nuovo calcolo del minimo d’esistenza l’UE aveva invero stabilito in fr. 500.– all’anno, ovvero fr. 42.– al mese, le spese di vestiario, ma ha poi erroneamente indicato nel calcolo l’importo di fr. 57.–. È palese che si tratta di un errore di trascrizione, che dev’essere dunque rettificato, sostituendo nel computo la cifra di fr. 57.– con quella di fr. 42.–.

  1. L’insorgente si oppone altresì al riconoscimento di fr. 211.– per pasti fuori casa, sostenendo che agli atti non sussistono elementi che permettono di concludere che il debitore sia impossibilitato a recarsi a casa per pranzo. A suo dire, anzi, l’escusso torna regolarmente a casa per consumare il pranzo, come emerge dalla dichiarazione scritta di un terzo che lo ha visto tornare a casa alle 12:10 dell’11 dicembre 2014 con il furgone del Comune di __________ (doc. F). La ricorrente contesta pure il supplemento di fr. 211.– ammesso dall’organo esecutivo, rilevando che non è giustificato dai documenti agli atti e che nel precedente calcolo del minimo esistenziale l’organo esecutivo aveva ammesso soltanto fr. 100.– a tale titolo. Ritiene pertanto che nulla può essere computato all’escusso a titolo di spese per pasti fuori casa o, subordinatamente, al massimo fr. 100.–. Secondo il resistente, l’UE ha invece agito correttamente, riconoscendo a suo favore un importo di fr. 10.– al giorno. Al riguardo sostiene che dalla dichiarazione del Municipio di __________ emerge chiaramente come il suo lavoro sia caratterizzato da orari irregolari, soprattutto nel periodo invernale, sicché l’esigenza di consumare i pasti fuori domicilio è concreta. Ad ogni modo, ove le contestazioni della ricorrente fossero accolte, il debitore chiede che l’UE rifaccia una valutazione in contraddittorio, interpellando anche il suo datore di lavoro, che potrà fornire indicazioni precise sulla media degli interventi straordinari richiesti annualmente.

5.1 In base al punto II/4/b della Tabella, sono pure riconosciute nel minimo vitale le spese per pasti fuori casa (da fr. 9.– a fr. 11.– per ogni pasto principale) per chi dimostra oneri accresciuti connessi all’esercizio di una professione o di un mestiere, purché non siano già a carico del datore di lavoro. Anche in tal caso, l’uf­­ficio d’esecuzione non può tuttavia attenersi unicamente alle dichiarazioni dell’escusso, ma, con la sua collaborazione, deve effettuare gli accertamenti imposti dalle circostanze del caso (sopra, consid. 2).

5.2 Nella fattispecie l’UE ha ammesso un importo di fr. 211.– mensili per pasti fuori casa, vale a dire il massimo consentito dalla Tabella (fr. 11.– per pasto principale), fondandosi pure in tal caso sulla lettera del 26 novembre 2014, con cui il __________ ha dichiarato che il lavoro di operaio comunale svolto dal debitore può subire diverse variazioni di orario a causa delle condizioni climatiche, che però non sono prevedibili, soprattutto nel periodo autunno/inverno, ragione per cui è necessaria la sua disponibilità a recarsi sul posto di lavoro a qualsiasi orario. Orbene, da tale dichiarazione non emerge che il debitore è impossibilitato a recarsi a casa per pranzo. Vista la prossimità del proprio domicilio, che dista appena 4.5 km dal posto di lavoro, in realtà gli bastano circa 8 minuti (doc. F) per raggiungere la sede di servizio nei giorni – comunque infrequenti – in cui le condizioni climatiche esigono un suo impiego urgente sul mezzogiorno. E sebbene le esigenze di servizio dovessero, a volte, costringerlo a effettuare una pausa pranzo breve, la può anche trascorrere a casa, dal momento che non ci mette molto più di un quarto d’ora per effettuare l’andata e il ritorno. In queste circostanze, risulta inutile procedere alla richiesta audizione testimoniale del suo datore di lavoro.

5.3 Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso si rivela fondato anche sotto questo profilo. L’importo riconosciuto a titolo di spese per pasti fuori casa va dunque stralciato. Nel contempo, come rettamente rilevato dall’insorgente, le spese di trasferta di fr. 98.–, incontestate, vanno aumentate a fr. 196.–, tenuto conto dei viaggi necessari al debitore per tornare a casa sul mezzogiorno.

  1. La ricorrente si duole, infine, del fatto che l’UE abbia ammesso nel minimo d’esistenza dell’escusso fr. 166.– per le spese dentistiche di Y__________, malgrado quest’ultimo sia figlio di primo letto di sua moglie. Al riguardo, sostiene che secondo la legge il dovere di un coniuge verso i figli esclusivamente dell’altro coniuge è soltanto sussidiario e indiretto, sicché – a suo avviso – a PI 1 può essere riconosciuto al massimo un supplemento di fr. 83.– mensili per le spese dentistiche di Y__________. Il resistente si limita invece a sostenere che la richiesta dell’insorgente appare assurda.

6.1 Affinché le spese per il mantenimento dei figli possano entrare in linea di conto nel computo del minimo di esistenza, è necessario che in capo al debitore sussista effettivamente un obbligo legale o, eccezionalmente, un dovere morale di mantenimento (sentenza della CEF 15.2013.67 del 14 ottobre 2013, consid. 2.1 e riferimenti citati). Giusta l’art. 278 cpv. 2 CC, i coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell’adempimento dell’ob­­bligo verso i figli nati prima del matrimonio. Il dovere di assistenza del patrigno è tuttavia sussidiario rispetto all’obbligo di mantenimento dei genitori verso i propri figli (sentenza del Tribunale federale 5C.82/2004 del 14 luglio 2004, consid. 3.2; DTF 120 II 287, consid. 2b). Vi si può far capo soltanto nella misura in cui le risorse dei genitori siano insufficienti, il fabbisogno minimo del patrigno e dei suoi figli sia coperto e l’importo del contributo non sia superiore a quello che sarebbe stato senza il nuovo matrimonio (sentenza del Tribunale federale 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010 consid. 6.2.2).

6.2 Nel caso di specie, chiamato con ordinanza presidenziale del 14 aprile 2015 a dimostrare il suo dovere di assistenza nei confronti del figliastro Y__________, con scritto del 27 aprile 2015 PI 1 si è limitato ad affermare di non aver chiesto al padre di Y__________ alcuna partecipazione alle spese dentistiche del figlio, ritenuto che la sua situazione economica non gli avrebbe consentito un intervento finanziario. Non avendo l’escusso, disattendendo quanto esplicitamente richiestogli, dimostrato che il padre di Y__________ non è in grado di assumere la metà dei costi del noto intervento ortodontico e neppure che il padre ha rifiutato tale partecipazione, la contestazione della richiesta ricorsuale di escludere dal minimo esistenziale dell’escusso la metà del costo in questione, rateizzato, si rivela irricevibile (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF; 19 cpv. 4 LPR). Non risultando così adempiuto il primo presupposto previsto dalla giurisprudenza per ammettere un dovere di assistenza (parziale) del patrigno nei confronti del figlio del suo coniuge, ovvero l’insufficienza di risorse dei genitori (sopra consid. 6.1), il ricorso va accolto anche su questo punto senza necessità di ulteriori accertamenti (sopra consid. 2). Del resto, in una sentenza recente del 3 aprile 2015 (inc. 11.2013.5) la prima Camera civile del Tribunale d’appello ha considerato che, vista la situazione finanziaria di PI 1, non entrava in linea di conto un suo obbligo di assistenza verso il figlio dell’attua­le moglie (consid. 6 in fine). Ne discende che la voce inerente alle spese dentistiche va ridotta di metà, a fr. 83.– mensili.

  1. Alla luce dei motivi suesposti (sopra consid. 3, 4.2, 5.2, 5.3 e 6.2), in accoglimento del ricorso, il calcolo del minimo esistenziale effettuato dall’UE va rettificato come segue:

Guadagno

Debitore fr. 5'126.00 93%

Coniuge fr. 403.00 7%

Totale fr 5'529.00 100%

Minimo d’esistenza

Minimo base fr. 1'700.00

Suppl. figli minorenni fr. 200.00

Affitto fr. 1'400.00

Spese accessorie fr. 180.00

Cassa malati fr. 413.00

Alimenti fr. 500.00

Costi di trasferta fr. 196.00

Pasti fuori domicilio fr. 0.00

Vestiario/lavori faticosi fr. 42.00

Posteggio fr. 150.00

Dentista figlio fr. 83.00

Totale fr. 4'864.00 100%

Quota del debitore fr. 4'524.00 93%

Visto quanto precede, all’UE va ordinato di pignorare la quota di salario di PI 1 eccedente il suo minimo d’esistenza determinato in fr. 4'524.– mensili (anziché fr. 4'773.–).

  1. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Lugano di pignorare la quota di salario di PI 1 che eccede il suo minimo d’esistenza determinato in fr. 4'524.–.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Zitate

Gesetze

5

CC

  • art. 278 CC

LEF

  • art. 17 LEF
  • art. 93 LEF

LPR

  • art. 3 LPR

OTLEF

  • art. 62 OTLEF

Gerichtsentscheide

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