Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2014.205
Entscheidungsdatum
11.02.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 14.2014.205

Lugano 11 febbraio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.963 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 2 settembre 2014 da

CO 1

contro

RE 1 (rappr. dalla socia e gerente RA 1, )

giudicando sul reclamo del 20 ottobre 2014 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 7 ottobre 2014 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona, il 2 settembre 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'698.– oltre spese.

B. Invitata dal Pretore a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere la citazione delle parti a un’udienza, la convenuta è rimasta silente.

C. Statuendo con decisione 7 ottobre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dall’8 ottobre 2014 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 60.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 ottobre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento e la fissazione di una nuova udienza di discussione della domanda di fallimento. Invitata a determinarsi sul reclamo, la controparte è rimasta silente.

E. Non avendo la reclamante chiesto l’effetto sospensivo, la procedura di fallimento è proseguita ed è stata sospesa per mancanza di attivo con decreto della Pretura del Distretto di Bellinzona del 12 novembre 2014, per poi essere chiusa, non avendo alcun creditore depositato le spese di liquidazione.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 20 ottobre 2014 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 17 ottobre (data in cui il contabile della società è stato interrogato dall’UEF di Bellinzona), in concreto il reclamo è tempestivo.

  1. La reclamante allega che non le sono state notificate correttamente né la comminatoria di fallimento né la citazione all’udienza di fallimento. Riferisce di essere venuta a conoscenza del decreto di fallimento solo attraverso la convocazione dell’UEF di Bellinzona per il suo interrogatorio, presumibilmente perché le autorità (Pretura e UEF) non hanno preso atto del suo cambiamento d’indirizzo da __________ a __________. Chiede pertanto di annullare il decreto di fallimento e di fissare una nuova udienza di discussione dell’istanza di fallimento.

  2. Contrariamente a quanto allega la reclamante, dalla comminatoria di fallimento presente agli atti, si evince che essa è stata validamente notificata alla sua socia e gerente dalla polizia comunale di __________ il 27 giugno 2014 (doc. B accluso all’istanza). La circostanza, tuttavia, non è di rilievo per l’esito del giudizio per i motivi che ci si accinge ad esporre nei prossimi considerandi.

  3. La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Dandosi un invio postale raccomandato non ritirato, la notificazione si considera avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Tale finzione presuppone quindi che la parte sia già a conoscenza dell’esistenza di una procedura giudiziaria in corso a suo carico (DTF 138 III 227 consid. 3.1; 130 III 399 consid. 1.2.3).

4.1 In materia di fallimento, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’escusso a cui è pervenuta la comminatoria di fallimento non deve necessariamente aspettarsi la citazione all’u­­dienza fallimentare. Secondo l’Alta Corte con la domanda di fallimento si apre difatti una nuova procedura e la comminatoria, siccome precede tale atto, non fonda alcuna relazione procedurale davanti al giudice. La finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, quindi, non si applica alla citazione all’udienza di fallimento per il solo fatto che l’escusso ha ricevuto la comminatoria di fallimento. Se l’escusso non ritira la citazione, il giudice deve rinnovarne la notificazione (DTF 138 III 230 consid. 3.3 e rimandi).

4.2 Nel caso concreto, la citazione all’udienza fallimentare destinata alla reclamante non è stata ritirata ed è stata rispedita al mittente (v. busta con la citazione nell’incarto della Pretura). Come emerge dal fascicolo processuale anche il successivo tentativo della Pretura di notifica tramite la polizia comunale di __________ non ha dato esisto positivo. E, come visto, dal semplice fatto che l’e­­scussa ha ricevuto la comminatoria di fallimento non si può presumere ch’essa dovesse aspettarsi tale citazione. D’altronde, non vi sono nell’incarto pretorile indizi di circostanze successive all’inoltro della domanda di fallimento, da cui si potrebbe dedurre che l’escussa ne ha avuto conoscenza prima della pronuncia del fallimento. Non vi figura in particolare l’invito a ritirare la citazione. Di modo che la sua notifica va considerata non avvenuta. Venendo a mancare un’esigenza formale dell’a­pertura del fallimento (art. 168 LEF), tesa a garantire all’escussa il diritto di essere sentito e in particolare di addurre fatti propri a determinare la reiezione della domanda di fallimento (art. 172 LEF), la decisione impugnata andrebbe annullata e gli atti retrocessi al primo giudice.

4.3 Sennonché anche in caso di grave violazione del diritto di essere sentiti occorre rinunciare all’annullamento della sentenza di primo grado e al rinvio dell’incarto a quel giudice, quando lo stesso si riduce a una mera formalità priva di contenuto, se non quello di generare ritardi inutili e incompatibili con l’interesse delle parti ad ottenere una decisione celermente (sentenza del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013). Ora, nel caso specifico la procedura di fallimento ha dimostrato che la reclamante non ha più attivi né attività da aprile del 2014 (v. verbale d’interrogato­rio 17 ottobre 2014 accluso al reclamo, lett. G e N; sopra ad E). Dall’estratto esecutivo al 4 febbraio 2015 assunto d’ufficio dalla Camera, d’altronde si evince che tra maggio e settembre del 2014 sono stati emessi nei confronti della reclamante ben 11 attestati di carenza beni dopo pignoramento. In queste circostanze, la retrocessione della causa al primo giudice costituirebbe una formalità vuota di senso, non solo perché persino il pagamento dell’e­secuzione avente portato al fallimento non basterebbe ad evitare una nuova pronuncia del fallimento, data la manifesta insolvibilità della reclamante (cfr. art. 174 cpv. 2 LEF), ma anche perché, ad ogni modo, l’Ufficio del registro di commercio sarebbe a questo punto tenuto a cancellarla d’ufficio da tale registro in virtù dell’art. 155 ORC. Il reclamo va pertanto respinto. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

  1. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF) sono poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, siccome la controparte non ha formulato osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza la sentenza impugnata è confermata.

  1. Non si preleva la tassa di giustizia né le spese processuali.

  2. Notificazione a:

–c/o –; – Ufficio di esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Bellinzona; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

16

Gerichtsentscheide

3
  • DTF 138 III 227
  • DTF 138 III 230
  • 4A_283/201320.08.2013 · 204 Zitate