Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2015.47
Entscheidungsdatum
10.09.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 15.2015.47

Lugano 10 settembre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 20 aprile 2015 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 16 marzo 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

PI 1, Viganello

ritenuto

in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa da RI 1 nei confronti di PI 1 per l’incasso di fr. 3'594.68 oltre ad accessori, il 3 aprile 2015 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha allestito il seguente calcolo dell’ec­­cedenza pignorabile a carico dell’escussa:

Redditi

Debitrice

fr.

3'000.00

Totale

fr.

3'000.00

Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

1'030.00

Spese accessorie

fr.

190.00

Cassa malati

fr.

349.30

Abb. Arcobaleno

fr.

69.00

Franchigia CM

fr.

25.00

Cong. riscaldamento

fr.

50.00

Spese non coperte da CM

fr.

100.00

Totale

fr.

3'013.30

B. Accertata l’impignorabilità del reddito sulla base del predetto computo e non avendo rinvenuto altri beni pignorabili, il 13 aprile 2015 l’Ufficio ha emesso il verbale di pignoramento e contestualmente l’attestato di carenza beni, motivando la propria decisione nel seguente modo:

“L’Ufficio non ha accertato presso il debitore beni pignorabili e non ha potuto procedere ad un pignoramento di salario. Divorziata. Non possiede beni da pignorare, l’autovettura NISSAN Micra 1.2, anno 2008, priva di valore commerciale. Affitto fr. 1'030.– mensili + fr. 190.– acc. spese + cong. CM fr. 75.80 mensili (Assura) + fr. 153.– LCA (Groupe Mutuel). Percepisce fr. 3'000.– mensili quali alimenti dall’ex marito (__________). Non ha altre entrate”.

C. Con ricorso del 20 aprile 2015 RI 1 si aggrava contro tale provvedimento, chiedendone l’annullamento per violazione del diritto di essere sentito. In via subordinata, ne chiede la riforma nel senso di procedere al pignoramento del veicolo “Nissan Micra 1.2” del 2008 e di considerare nel calcolo del minimo esistenziale unicamente l’importo base di fr. 1'200.–, la pigione di fr. 700.– e il premio di cassa malati di fr. 228.80. Infine, in via ancor più subordinata, egli postula che l’incarto sia retrocesso all’UE, affinché provveda al calcolo del minimo d’esi­­stenza opportuno, tenendo conto delle reali spese e condizioni dell’escussa.

D. Con osservazioni del 5 maggio 2015 PI 1 si limita a chiarire alcuni aspetti, mentre l’Ufficio si rimette al giudizio della Camera con osservazioni del 2 giugno 2015.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 14 aprile 2015, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

  1. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

  2. Nel caso di specie, il ricorrente contesta innanzitutto l’importo di fr. 1'030.– computato a titolo di pigione, affermando che per le necessità di una donna divorziata senza figli com’è l’escussa è sufficiente un monolocale, per cui spenderebbe al più fr. 700.– mensili secondo quanto risulta dal sito “www.homegate.ch”. Egli pretende inoltre che l’escussa giustifichi l’esborso effettivo di fr. 190.– mensili per le “spese accessorie”. Il ricorrente critica poi l’importo di fr. 69.– riconosciuto per l’abbonamento “Arcobaleno”, sostenendo che mal si comprende come l’escussa necessiti sia di un’auto­mobile sia dell’abbonamento per i mezzi pubblici. Egli rileva altresì che, contrariamente a quanto previsto dall’art. 92 cpv. 2 LEF, il verbale di pignoramento non menziona il valore di stima del veicolo Nissan Micra 1.2 del 2008 che l’UE ha rinunciato a pignorare, ritenendolo privo di valore commerciale. L’insor­­gente reputa al riguardo che tale automezzo abbia un certo valore commerciale, che corrisponde – a suo dire – a circa fr. 2'400.–, come risulta dal sito “www.autoscout.24.ch”, di cui ha prodotto un estratto (doc. L). Osserva infine che dai dati indicati nel calcolo del minimo esistenziale allegato al verbale di pignoramento è controverso se l’escussa sia ad oggi disoccupata o svolga la professione di baby-sitter, per la quale ritiene, ad ogni modo, che l’uso dell’autovettura non sia indispensabile. Dal canto suo, la resistente rileva che la sua salute è cagionevole, ciò che la costringe a effettuare continue visite mediche specialistiche. Essa osserva altresì che l’auto le è indispensabile per la ricerca di un lavoro e per recarsi in futuro al lavoro.

  3. Relativamente alla censura riferita al canone di locazione e alle spese accessorie, nelle sue osservazioni l’UE si è limitato a rilevare che il risparmio connesso con il trasferimento dell’escussa in un appartamento per cui dovesse pagare una pigione inferiore a quella attuale sarebbe compensato dalle spese di trasloco. Non si è però determinato sul calcolo proposto dal ricorrente e non ha quantificato l’ammontare né dei costi di trasloco né della pigione ridotta (con le relative spese accessorie) che si potrebbe eventualmente computare nel minimo esistenziale dell’escussa per adattarla alle sue necessità e possibilità, e non ha indicato entro quali termini questo eventuale nuovo computo potrebbe essere imposto ad PI 1. Si rivela dunque impossibile controllare la decisione impugnata su questa specifica posizione. Ne consegue che la stessa va annullata su questo punto e l’in­carto retrocesso all’UE affinché chiarisca la questione.

  4. È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, vuoi perché il veicolo gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2a; 117 III 22 consid. 2), vuoi perché egli è invalido e non può, senza pericolo per la sua salute o senza difficoltà straordinarie, utilizzare un mezzo di trasporto più economico, e senza tale veicolo non potrebbe seguire un trattamento medico indispensabile o stabilire un minimo di contatti con il mondo esterno e altre persone (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2004 del 21 settembre 2004, consid. 5; sentenza della CEF 15.2014.97 del 9 dicembre 2014). Qualora invece il veicolo sia ritenuto impignorabile, perché vi è senz’altro da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle spese da non giustificare la sua realizzazione, l’ufficio di esecuzione è tenuto per legge a indicare nel verbale di pignoramento il suo valore di stima (art. 92 cpv. 2 LEF).

5.1 Nel caso specifico, dagli atti emerge che l’Ufficio ha computato nel minimo d’esistenza un importo di fr. 69.– a titolo di costi di trasferta (verbale interno delle operazioni di pignoramento, pag. 2), corrispondente in concreto al costo mensile di un abbonamento “Arcobaleno” di 2a classe per due zone (v. www.arcobale­no.ch/it/34/arcobaleno-mensile.aspx). Non sono tuttavia indicati i motivi per cui è stata riconosciuta tale spesa e neppure è possibile dedurlo dai documenti agli atti. In particolare, non è chiaro se PI 1 necessita dei mezzi di trasporto pubblico per motivi di ordine medico o per svolgere la professione di baby-sitter, circostanza indicata nel verbale interno delle operazioni di pignoramento, ma che pare non essere stata accertata, visto che la debitrice sostiene di essere “disoccupata” (osservazioni al ricorso 5 maggio 2015). Nemmeno si comprende, del resto, per quale motivo l’UE ha computato il costo dell’abbonamento per i mezzi pubblici, nonostante abbia lasciato a disposizione della debitrice il suo veicolo privato, considerandolo impignorabile giusta l’art. 92 cpv. 2 LEF. Non esistono, invero, valide ragioni per cui l’escussa debba disporre sia di un abbonamento per i mezzi di trasporto pubblico sia del suo autoveicolo privato. Sotto questo profilo, gli accertamenti dell’Ufficio risultano incompleti, sicché l’incarto dev’essergli retrocesso affinché proceda a ulteriori indagini anche su questa questione.

5.2 Va rilevato altresì che nelle osservazioni al ricorso, l’UE spiega di non aver proceduto al pignoramento del veicolo, “in quanto verosimilmente necessario per la (futura) attività lavorativa della debitrice, ma pure soprattutto per il valore esiguo dell’automez­zo”. A prescindere dalla (futura) attività lavorativa dell’escussa, circostanza che non pare essere stata accertata (sopra, consid. 5.1), nel verbale impugnato, contrariamente a quanto prescrive l’art. 92 cpv. 2 LEF, non è stato indicato alcun valore di stima, sicché l’apprezzamento dell’Ufficio non è verificabile e il creditore non ha avuto la possibilità di discuterlo o di eventualmente chiedere una nuova stima (sentenza della CEF 15.2014.57 del 21 agosto 2014, consid. 3.2; RtiD 2013 I 835 n. 56c). In tali circostanze, la retrocessione dell’incarto all’organo esecutivo si giustifica anche perché proceda a stimare il valore del veicolo, a valutare le spese presumibili in caso di vendita e ad allestire un nuovo verbale, in cui si determinerà nuovamente sulla pignorabilità in base ai predetti accertamenti (art. 21 cpv. 4 LPR). Ove il valore di stima sia sufficiente a giustificarne la realizzazione, l’UEF procederà quindi alla vendita, se del caso previo anticipo delle spese da parte del creditore (art. 68 LEF).

  1. L’insorgente ritiene inoltre che il premio della cassa malati di fr. 349.30, sommato alla voce “franchigia cassa malati” di fr. 25.–, risulta anch’esso ingiustificatamente elevato, anche perché a suo parere potrebbe essere sussidiato dallo Stato, e ad ogni modo lo reputa errato, considerato che secondo il verbale impugnato PI 1 paga alla cassa malati complessivamente fr. 228.80 mensili, ovvero fr. 75.80 per l’assicurazione obbligatoria e fr. 153.– per quella complementare. Egli contesta prudenzialmente altresì la voce “spese non coperte da cassa malati”, poiché non è corroborata da giustificativi, di cui chiede l’esibizio­­ne. In merito a tali censure, né la resistente né l’UE hanno formulato osservazioni.

6.1 Secondo la giurisprudenza, solo i premi dell’assicurazione malattie obbligatoria possono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo vitale, ad esclusione dei premi dell’assicurazione malattie complementare (DTF 134 III 325 consid. 3; Tabella punto II/3). In base al punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve inoltre riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento. In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Il debitore dovrà in particolare dimostrare di pagare tali costi, producendo i relativi giustificativi, e di continuare a doverli assumere anche in futuro, ad esempio perché soffre di una malattia cronica, attestata da un medico (DTF 129 III 244 seg.; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 144 e 145 ad art. 93 LEF).

6.2 Nel caso in rassegna, si evince dagli atti che il premio dell’assi­­curazione malattie obbligatoria a carico dell’escussa corrisponde effettivamente a fr. 349.30 (v. verbale interno delle operazioni di pignoramento, pag. 2 e copia della polizza d’assicurazione Assura). In quella somma non è dunque compresa anche l’assicura­­zione malattie complementare di fr. 153.–. L’inesatta indicazione presente nel verbale di pignoramento è dunque da ricondurre a un manifesto errore di trascrizione. Nel calcolo del minimo esistenziale è invero menzionato l’importo corretto. Sotto questo profilo, il ricorso si rivela quindi infondato.

6.3 Quanto paghi effettivamente l’escussa all’Assura non risulta tuttavia dall’incarto dell’UE. Non può essere escluso che benefici di un sussidio dello Stato, che secondo le menzioni figuranti nella polizza agli atti non vi è menzionato. Anche su questo punto gli accertamenti dell’UE sono insufficienti e vanno completati.

6.4 Per quanto attiene invece alle spese mediche (fr. 25.– per la franchigia e fr. 100.– per le spese non coperte dalla cassa malati), l’organo esecutivo ha fondato la sua decisione sull’attestato concernente le prestazioni che la cassa malati ha erogato all’e­­scussa nel corso del 2014, nel quale figura anche la quota parte a carico di quest’ultima. Sebbene ciò comprovi che la debitrice ha partecipato al pagamento di alcune prestazioni mediche nel 2014, tale documento ancora non dimostra che essa dovrà farsene carico anche in futuro, perché soffrirebbe ad esempio di una malattia cronica, attestata da un medico, per la quale abbisognerebbe di continui trattamenti. Tali circostanze non apparendo essere state accertate, s’impone anche per questa questione che l’UE esegua gli approfondimenti del caso.

  1. In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso l’incarto dev’es­sere rinviato all’UE affinché proceda agli accertamenti già menzionati e meglio precisati nei considerandi successivi (7.1-7.4), non potendosi invero escludere che il loro esito determini un pignoramento almeno in parte fruttuoso. Va da sé che l’Ufficio dovrà comunque riesaminare la situazione di PI 1 tenendo conto di tutte le modifiche rilevanti che sono intervenute sino al momento della nuova esecuzione del pignoramento.

7.1 Ai fini del nuovo calcolo, l’Ufficio dovrà anzitutto stabilire se l’e­­scussa svolge la professione di baby-sitter e se da ciò ottiene un reddito. Porrà dunque alla debitrice specifiche domande al riguardo, trascrivendo, almeno in sunto, le risposte nel verbale interno delle operazioni di pignoramento, e la inviterà inoltre a produrre l’ultima dichiarazione fiscale e l’ultima decisione di tassazione.

7.2 Eseguito ciò, l’UE riesaminerà la pignorabilità del veicolo dell’e­scussa, secondo le indicazioni fornite da questa Camera (sopra, consid. 5). Qualora fosse ritenuto impignorabile perché di esiguo valore ai sensi dell’art. 92 cpv. 2 LEF, l’autoveicolo sarà lasciato a disposizione dell’escussa, ma in tal caso non sarà possibile riconoscerle anche il costo dell’abbonamento “Arcobaleno”. Tutt’al più potranno essere ammesse eventuali spe­se legate alla ricerca di un impiego, qualora PI 1 fosse effettivamente disoccupata e dimostrasse mediante documenti giustificativi il carattere indispensabile di tali spese giusta l’art. 93 LEF e l’effettivo pagamento.

7.3 L’UE è pure invitato a verificare se il canone di locazione di fr. 1'030.– dell’appartamento locato dall’escussa, oltre alle spese accessorie di fr. 190.–, sia adeguato alle necessità di una persona sola alla luce dell’offerta esistente sul mercato locativo del Luganese, tenuto conto delle spese di trasloco. Darà quindi atto delle sue indagini nel verbale interno delle operazioni di pignoramento.

7.4 L’UE è infine chiamato a verificare l’importo effettivo del premio pagato dall’escussa per l’assicurazione malattie obbligatoria e se continua a farsi carico delle spese mediche non coperte dalla sua assicurazione malattie inserite nel suo minimo esistenziale. Le chiederà quindi di produrre i relativi estratti o ricevute, rispettivamente i certificati medici. In mancanza di giustificativi, le spese in questione non potranno essere riconosciute.

  1. Per quanto concerne infine la pretesa violazione del diritto di essere sentito fatta valere dal ricorrente, più precisamente del diritto di accedere agli atti, visto l’esito del ricorso si avvera inutile approfondire la questione, l’incarto, come visto, dovendo ad ogni modo essere retrocesso all’UE per ulteriori accertamenti. Va da sé che, se richiesto, l’UE dovrà comunque permettere all’escu­tente di accedere agli atti, consentendogli di consultarli in loco e, se del caso, di estrarne fotocopie, previo pagamento dell’apposi­ta tassa (cfr. art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS 281.35]). La garanzia del diritto di essere sentito prevista dall’art. 29 cpv. 2 Cost. vale invero anche in ambito esecutivo (sentenza della CEF 15.2012.128 del 6 gennaio 2013 e riferimenti citati).

  2. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. DI conseguenza, l’incarto è rinviato all’Ufficio di esecuzione di Lugano, affinché proceda ad ulteriori accertamenti e si determini nuovamente sul pignoramento del salario e del veicolo privato di PI 1 nel senso del considerando 7.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Zitate

Gesetze

9

Cost

  • art. 29 Cost

LEF

  • art. 17 LEF
  • art. 68 LEF
  • art. 92 LEF
  • art. 93 LEF

LOG

  • art. 48b LOG

LPR

  • art. 3 LPR
  • art. 21 LPR

OTLEF

  • art. 62 OTLEF

Gerichtsentscheide

7