RE 1
Incarto n. 14.2024.107
Lugano 9 dicembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.624 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 4 giugno 2024 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (patrocinato dall’PA 1 __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 3 settembre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 agosto 2024 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 settembre 2023 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 158'512.95, indicando quale causa del credito: “Ripresa degli ACB
n. __________ per un importo di 36'381.00 del 13.09.2004
n. __________ per un importo di 6'285.00 del 28.07.2000
n. __________ per un importo di 60'218.95 del 18.09.2001
n. __________ per un importo di 18'411.00 del 02.04.2008
n. __________ per un importo di 46'661.00 del 28.01.2005
Sentenza della Pretura di Bellinzona del 23.04.98 per alimenti dovuti ai figli __________ e __________, dedotti i versamenti effettuati”;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 giugno 2024 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona;
che nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 7 luglio 2024.
che statuendo con decisione del 27 agosto 2024, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 340.– e un’indennità di fr. 200.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 settembre 2024 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che presentato il 4 settembre 2024 (data del timbro postale) contro la decisione notificata a RE 1 il 30 agosto 2024, il reclamo è senz’altro tempestivo (art. 251 lett. a CPC e 321 cpv. 2 CPC);
che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid. 8.2 con rinvii);
che doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede;
che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando in modo preciso i passaggi da lui contestati e i documenti del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando in che modo le sue argomentazioni possono influenzare la soluzione adottata dal primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3);
che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che nella decisione impugnata il Pretore ha accordato il rigetto definitivo dell’opposizione sulla base della sentenza pretorile del 23 aprile 1998 dalla quale derivano i crediti relativi ai contributi alimentari oggetto dei cinque attestati di carenza di beni prodotti con l’istanza;
che ha d’altronde constatato che l’escusso non aveva sollevato alcuna valida eccezione giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF, ma si era limitato a rilevare di essere impossibilitato a pagare gli alimenti, poiché beneficia solamente “dell’AVS e della complementare”;
che il Pretore ha spiegato di non essere competente, come giudice del rigetto, per valutare la situazione economica dell’escusso e ancor meno per respingere l’istanza sulla base di tale valutazione;
che con il reclamo RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, ma ribadisce di trovarsi in gravi difficoltà economiche e di avere problemi di salute;
che in particolare rileva di ricevere unicamente quanto gli viene versato dall’assistenza sociale – sufficiente solamente per la sua sopravvivenza – e di non disporre di alcun patrimonio che possa essere utilizzato per saldare il debito oggetto del procedimento;
che il reclamo è quindi irricevibile, poiché insufficientemente motivato;
che del resto, come già rilevato dal primo giudice, problemi finanziari (o di salute) non costituiscono motivi che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere l’istanza di rigetto dell’opposizione;
che spetta infatti all’ufficio d’esecuzione, in sede di pignoramento, verificare l’entità dei redditi e della sostanza dell’escusso e di limitare il pignoramento dei redditi a quanto eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF);
che perciò delle difficoltà economiche dell’escusso si terrà conto in sede di pignoramento, in cui gli verrà garantito il minimo esistenziale (art. 93 LEF; tra tante sentenze della CEF 14.2024.1 del 27 maggio 2024 pag. 4, 14.2022.69 del 19 agosto 2022 pag. 3, 14.2019.225 del 16 dicembre 2019 pag. 4 e 14.2016.148/231/232 del 29 novembre 2016, pag. 3);
che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone problema di spese ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 158'512.95, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).