Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2014.43
Entscheidungsdatum
09.10.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 15.2014.43

Lugano 9 ottobre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 10 aprile 2014 di

RI 1 (Italia) (patrocinato dall’ PA 1,)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio nell’esecuzione del sequestro decretato il 7 febbraio 2014 dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti del ricorrente su istanza di

PI 1, (Italia) PI 2, (Italia) (patrocinate dall’ PA 2,)

ritenuto

in fatto: A. Su istanza di PI 1 e PI 2, con decreto 7 febbraio 2014 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha ordinato il sequestro di ogni pretesa salariale di RI 1 nei confronti di P__________, sino a concorrenza del credito di fr. 9’844.52 oltre accessori fatto valere dalle istanti.

B. Nell’esecuzione del sequestro, il 4 aprile 2014 l’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Mendrisio ha allestito il seguente calcolo del minimo esistenziale di RI 1:

Introiti

Reddito fr. 3’437.45

Totale fr 3’437.45

Minimo d’esistenza

Importo di base fr. 1’080.00

Alimenti ai figli fr. 490.00

Spese di trasferta fr. 126.00

Pasti fuori domicilio fr. 211.00

Diversi fr. 200.00

Totale fr 2’107.00

C. Lo stesso 4 aprile 2014 l’UEF ha emesso il verbale di sequestro e diffidato P__________ a versargli l’importo mensile eccedente il minimo esistenziale di RI 1.

D. Con ricorso del 10 aprile 2014 RI 1 si è aggravato contro il calcolo del minimo esistenziale, chiedendone l’annullamento e, in via subordinata, postulando la retrocessione degli atti all’UEF affinché proceda a un nuovo calcolo che tenga conto delle censure ricorsuali.

E. Sia PI 1 e PI 2, con osservazioni del 17 aprile 2014, sia l’organo esecutivo, con osservazioni 29 aprile 2014, postulano la reiezione del ricorso.

F. Con osservazioni di replica del 16 maggio 2014 RI 1 ha ribadito le proprie richieste.

G. Con ordinanza 4 agosto 2014 il presidente di questa Camera ha assegnato a RI 1 un termine di 20 giorni per produrre i documenti comprovanti il reddito e la sostanza attuale della sua ex convivente C__________ al fine di verificare l’adeguatezza dell’importo riconosciuto dall’UEF a titolo di contributi alimentari per i figli comuni S__________ e G__________.

H. Con istanza 20 agosto 2014 RI 1 chiede di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con copertura delle spese, delle tasse di giudizio e del gratuito patrocinio.

I. Facendo seguito all’ordinanza 4 agosto 2014, con scritto del 26 agosto 2014 RI 1 ha prodotto copia del conteggio di stipendio di C__________ del mese di luglio 2014.

L. Con scritto 28 agosto 2014 PI 1 e PI 2 ribadiscono le proprie tesi, sostenendo inoltre che RI 1 non ha comprovato che C__________ è la sua ex convivente e che i due non vivono assieme.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

  1. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; 106 III 13 consid. 2), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

3.Il ricorrente si duole anzitutto che l’UEF non gli abbia riconosciuto alcuna spesa di locazione per il fatto ch’egli abita presso i genitori, essendo separato dalla convivente e madre dei suoi figli, C__________. Pur ammettendo di vivere dai genitori, l’insorgente sostiene in particolare di provvedere a esborsi a loro favore, che secondo lui corrispondono alla spesa per il canone di locazione. A fronte di tale circostanza, egli è del parere che occorre conteggiare perlomeno una spesa media per la locazione, che tenga conto anche degli spazi necessari ad accogliere i propri figli nel quadro dell’esercizio del diritto di visita. Ritiene in conclusione che possa essere computata una spesa mensile di fr. 850.– per la locazione e di fr. 200.– per le spese accessorie.

Nelle osservazioni al ricorso, PI 1 e PI 2 si oppongono alla predetta tesi, rilevando che RI 1 risiede presso i genitori e pertanto non ha nessuna spesa di locazione. Sennonché, nello scritto del 28 agosto 2014 le resistenti, senza fondarsi su fatti nuovi, sostengono invece che RI 1 continua a vivere con C__________, ciò che deducono dal certificato denominato “Stato di famiglia” (doc. 7) e dalla procura (doc. 15) prodotti con il ricorso.

3.1 Le allegazioni contenute nello scritto 28 agosto 2014 delle resistenti sono discordanti con quanto addotto in precedenza nelle osservazioni al ricorso (“ad oggi lo stesso [ricorrente] risiede dai genitori e quindi non ha nessuna spesa”, pag. 3 ad 2) e non si fondano su fatti nuovi, ma sul certificato di “Stato di famiglia” (doc. 7) e la procura (doc. 15) acclusi al ricorso. Ora è di comune esperienza che in caso di trasloco le comunicazioni del cambiamento d’indirizzo seguono spesso con un certo sfasamento, tanto più quando la nuova sistemazione è solo provvisoria, come lo è generalmente un ritorno dai genitori dopo una separazione. Gli indizi menzionati dalle resistenti non rimettono quindi in discussione l’accertamento dell’Ufficio – che le resistenti hanno condiviso fino al loro ultimo allegato –, fondato sull’interrogatorio dell’escusso (cfr. verbale interno delle operazioni di sequestro del 1° aprile 2014, pag. 2), e confermato dalle dichiarazioni di C__________ (doc. 3).

3.2 Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 129 II 527 consid. 2; 114 III 14 consid. 2a; 104 III 41 consid. 2; sentenza della CEF 15.2013.58 del 29 luglio 2013, consid. 4.1a). Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo esistenziale entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF 121 III 22 consid. 3a; 120 III 17 consid. 2c; 112 III 23 consid. 4). A tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la produzione dei giustificativi dei pagamenti (cfr. sentenza CEF 15.2014.5 del 25 febbraio 2014, consid. 2 e riferimenti citati). Ciò vale anche per le spese di locazione (v. punto II/1 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF, allegata alla circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009 [detta in seguito “Tabella”]).

3.3 Nel caso in rassegna, l’escusso si è limitato ad affermare di provvedere a esborsi a favore dei genitori, senza produrre né all’UEF né all’autorità di vigilanza i giustificativi che ne comprovano l’effettivo pagamento. Stando così le cose, va confermata la decisione dell’organo esecutivo di non tenere conto di tali spese nel minimo vitale, ferma restando la facoltà di RI 1 di chiedere, pro futuro, un riesame del calcolo (sopra consid. 2), qualora dovesse poi dimostrare che le spese in questione sono o saranno pagate regolarmente (cfr. sentenza CEF 15.2009.115 del 19 gennaio 2010, consid. 3.2, RtiD II-2010 720 s. n. 62c) o di avere traslocato in un proprio alloggio non gratuito. Sotto questo profilo, il ricorso si rivela dunque infondato.

  1. L’insorgente chiede altresì che siano considerate nel minimo di esistenza le spese di locazione che paga e ha sempre pagato alla compagna C__________, dalla quale vive ora separato, ovvero € 900.– mensili, di cui circa € 150.– per spese accessorie. Egli postula altresì che l’importo complessivo riconosciuto dall’UEF a titolo di contributi alimentari per i figli S__________ e G__________, che vivono con la madre, sia aumentato da fr. 490.– a fr. 1’000.– mensili.

Le resistenti, dal canto loro, contestano tali richieste, ritenendo che RI 1 non ha comprovato di doversi far carico del canone di locazione della ex compagna. Per quanto attiene ai contributi di mantenimento in favore dei figli minorenni, pur ritenendo che RI 1 non abbia dimostrato di dovervi far fronte, le resistenti affermano che “non hanno inteso impugnare il riconoscimento dei contributi di mantenimento verso i figli e non lo faranno nemmeno in questa sede” (cfr. osservazioni 17 aprile 2014, pag. 6, punto 7). Esse rilevano, nondimeno, che nella prassi viene calcolato un contributo di mantenimento ai figli già comprensivo del vitto e delle spese di locazione, sicché non è esigibile né accettabile che il ricorrente voglia farsi accordare anche un contributo per le spese di locazione. A loro dire, dev’es­sere dunque mantenuto e riconosciuto un contributo per i figli di complessivi fr. 490.–.

4.1 Contributi di mantenimento o d’assistenza dovuti per motivi giuridici a persone che vivono fuori dell’economia domestica del debitore sono riconosciuti a condizione che l’escusso provi di averli già versati prima del pignoramento e renda verosimile che li pagherà anche per la durata del pignoramento (cfr. DTF 121 III 22 consid. 3a; Tabella, punto II/5). Qualora non siano stati accertati giudizialmente, gli obblighi alimentari possono, in principio, entrare in linea di conto nel computo del minimo esistenziale soltanto se l’escusso dimostra che ne sono realizzati i presupposti di legge (vincolo matrimoniale, nesso di filiazione, separazione effettiva, ecc.), se i contributi sono indispensabili al creditore alimentare (p. es. coniuge e/o figli del debitore) ai sensi dell’art. 93 LEF e se sono e saranno effettivamente pagati dal debitore durante l’intero periodo del pignoramento (v. sentenza della CEF 15.2012.39 del 23 marzo 2012, consid. 5.2 e riferimenti citati).

4.2 Nella fattispecie, va anzitutto rilevato che, a prescindere da un lapsus riscontrato nel ricorso (a pag. 4 in fondo), C__________ non è la moglie, bensì l’ex convivente dell’insorgente (cfr. verbale interno di sequestro 1° aprile 2014 e doc. 3). Ciò premesso, l’obbligo di RI 1 di provvedere al sostentamento di quest’ultima, assumendone il canone di locazione, non può fondarsi su un vincolo matrimoniale e neppure risulta essere stato accertato giudizialmente. Il ricorrente, d’altronde, nemmeno ha allegato di essere obbligato per legge a mantenere l’ex compagna, né tantomeno che il suo contributo le sia indispensabile nel senso dell’art. 93 LEF. In tali circostanze, la decisione dell’UEF di non riconoscere alcun importo a titolo di contributo alimentare a favore dell’ex convivente del ricorrente merita dunque conferma.

4.3 Per quanto attiene agli alimenti per i figli, sebbene anche in tal caso agli atti non figuri alcuna decisione giudiziale, ove sia dato un rapporto di filiazione l’obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli sorge per legge sia secondo il diritto svizzero (art. 276 CC) sia secondo quello italiano (art. 315bis CCit). Nel caso di specie è pacifico che RI 1 è il padre di S__________ (2010) e G__________ (2013) (v. certificato denominato “Stato di famiglia” prodotto con il ricorso, doc. 7). Egli è pertanto tenuto a provvedere al loro debito mantenimento. L’estensione di tale obbligo è disciplinata in modo pressoché analogo in entrambi i predetti ordinamenti giuridici, ovvero in funzione delle possibilità di ciascun genitore (cfr. art. 285 CC e 316bis CCit).

a) Dal profilo del diritto esecutivo, l’importo massimo riconosciuto per il mantenimento dei figli è di fr. 400.– per ogni figlio fino a 10 anni e di fr. 600.– per ogni figlio oltre 10 anni (cfr. Tabella, punto I/4). Avendo RI 1 due figli minori di 10 anni (doc. 5), i costi di mantenimento ammonterebbero a fr. 800.–. Da tale cifra va però dedotto il 10%, i figli abitando in Italia (cfr. sentenza della CEF 15.2000.147 del 15 novembre 2000, consid. 4). All’importo di fr. 720.– occorre aggiungere una partecipazione alle spese di alloggio dei figli onde tener conto del fatto che gli stessi non vivono con il debitore sequestrato, contrariamente all’ipotesi su cui si fonda la Tabella, secondo la quale le spese di locazione, compresa la quota corrispondente alle camere dei figli, sono interamente computate nel minimo vitale dei genitori. Orbene, secondo la giurisprudenza in materia di diritto di famiglia, nei costi comuni di mantenimento dei figli rientra una quota del canone di locazione pagato dal genitore con cui vivono di un terzo per il primogenito e di un quarto per il secondo, ove i figli siano due (v. sentenza della I CCA 11.2011.94 del 7 aprile 2014, consid. 6). Le spese complessive di mantenimento così calcolate vanno quindi sopportate da entrambi i genitori in proporzione delle rispettive disponibilità (sopra, consid. 4.3).

b) Nella fattispecie, i figli S__________ e G__________ vivono con la madre in un alloggio il cui canone di locazione, comprensivo di spese accessorie, ammonta a € 900.–, ovvero a circa fr. 1’100.–. La partecipazione dei figli alle spese di alloggio è dunque pari a circa fr. 640.– (7/12 di fr. 1’100.–). Tenuto conto del minimo di base di fr. 720.–, si hanno quindi costi di mantenimento di fr. 1’360.– mensili a carico di entrambi i genitori. Dagli atti emerge inoltre che il figlio S__________ frequenta la scuola materna, la cui retta mensile ammonta a € 106.25 (cfr. doc. 19), ovvero a circa fr. 130.–. Trattandosi di una spesa di custodia del figlio che consente alla madre di lavorare e di contribuire al mantenimento della prole, bisogna tenerne conto ai fini del presente calcolo. Il contributo alimentare complessivo a carico dei genitori sale pertanto a fr. 1’490.–. Tale cifra va ripartita in proporzione delle rispettive possibilità dei genitori. Considerato che il reddito netto di RI 1 è di fr. 3’437.45 (verbale interno delle operazioni di sequestro del 1° aprile 2014, pag. 2) e quello di C__________ di fr. 2’419.70 (sopra, consid. 4.2), il contributo alimentare a favore dei figli va suddiviso in ragione di circa il 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre. Ne consegue che RI 1 è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli per fr. 894.– in luogo dei fr. 490.– riconosciuti dall’UEF. Il calcolo del minimo esistenziale del ricorrente dev’essere quindi modificato in tal senso (sotto, consid. 10).

  1. L’insorgente postula inoltre il riconoscimento nel minimo esistenziale di una posta mensile di spese mediche a suo carico, sostenendo di dover fare capo alle strutture sanitarie del suo domicilio e assumersi i costi delle cure non gratuite, malgrado sia cittadino italiano e, come tale, non tenuto al pagamento di un premio di cassa malati obbligatorio. Come già esposto a proposito delle spese di locazione (sopra consid. 3.1), anche per le spese mediche vige il principio secondo cui nel calcolo del minimo esistenziale entrano in considerazione soltanto le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3a). Nel caso concreto, il ricorrente non specifica né quantifica le spese mediche a suo carico e non rimborsate dallo Stato italiano, omettendo di produrre qualsivoglia giustificativo al proposito. Ne discende che il ricorso si rivela infondato anche sotto quest’aspetto.

  2. Il ricorrente afferma altresì di dover provvedere alle cure del figlio S__________, facendosi carico di spese ricorrenti non coperte dall’assicurazione malattia italiana per condurlo al mare una volta al mese per due giorni consecutivi al fine di curarne i bronchi. Chiede dunque che gli siano riconosciuti € 150.– mensili per trasferta e soggiorno per lui e suo figlio. Nemmeno tale richiesta può tuttavia trovare accoglimento, il ricorrente limitandosi a dimostrare la necessità delle cure del figlio attraverso il relativo certificato medico (doc. 8), ma non il pagamento effettivo dell’importo da lui preteso. È comunque fatta riserva, anche qui, della possibilità di una revisione (art. 93 cpv. 3 LEF) alle condizioni già esposte sopra (cfr. consid. 3.3).

  3. L’insorgente contesta pure il computo quale minimo di base di fr. 1’080.– anziché di fr. 1’350.–, previsti dalla Tabella (punto I/2) per il debitore monoparentale con obblighi di mantenimento. Al riguardo basti dire che per “debitore monoparentale con obblighi di mantenimento” s’intende il debitore single che vive con i propri figli (cfr. Ochsner, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 89 ad art. 93 LEF) e non il debitore che vive da solo e ha obblighi di mantenimento nei confronti dei figli che sono in cura dall’altro genitore, come è il caso del ricorrente. Ritenuto inoltre che quest’ultimo lavora in Svizzera, ma risiede in Italia, si giustifica una riduzione del 10% dell’importo base di fr. 1’200.– per debitori che vivono da soli (v. sopra ad 4.3/a), come rettamente stabilito dall’UEF.

  4. Il ricorrente, infine, reputa insufficiente i fr. 126.– riconosciuti dall’UEF per le spese di trasferta con l’autoveicolo privato. Egli rileva in proposito che i mezzi di trasporto pubblici dall’Italia alla Svizzera, oltre a non essere praticabili per motivi da ricondurre alla mancanza di coincidenze e tempistiche accettabili, non gli permettono la flessibilità e la disponibilità richieste dal datore di lavoro P__________ di __________, ove svolge l’attività di metalmeccanico a turni irregolari. Ritenendo necessario spostarsi con il proprio autoveicolo per recarsi al lavoro, l’insorgente chiede dunque che gli venga computato un importo di almeno fr. 450.– mensili che tenga conto del chilometraggio, delle spese di leasing, delle tasse di circolazione e delle coperture assicurative.

Le escutenti ritengono, al contrario, che il calcolo effettuato dall’UEF è più che corretto. Secondo loro, considerato che RI 1 compie giornalmente circa 5.4 km per recarsi al lavoro e tornare a casa, che lavora per 6 giorni alla settimana e che il dispendio al chilometro ammissibile e riconosciuto in Ticino, anche dalle autorità fiscali, si attesta in fr. 0.70, il costo degli spostamenti mensili a carico del debitore sequestrato ammonta a fr. 90.72. Aggiungendo i costi legati alle assicurazioni varie dell’autoveicolo, le resistenti concludono che l’importo di fr. 126.– stimato dall’UEF sia oltremodo corretto e alquanto generoso. Esse rilevano altresì che, a prescindere dal fatto che la documentazione attestante i presunti costi dell’autoveicolo (doc. 12) non possiede l’ufficialità richiesta, il ricorrente non può pretendere di vedersi riconosciuto il pagamento di un leasing di € 476.50, pari a fr. 571.80, ovvero al mantenimento di un’autovettura di lusso.

8.1 È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (DTF 119 III 13 consid. 2a; 117 III 22 consid. 2).

8.2 Nelle osservazioni l’UEF rileva di aver calcolato le spese di trasferta in funzione dei chilometri mensili percorsi dall’escusso per recarsi al lavoro, ovvero 126 km (6 km al giorno per 21 giorni lavorativi mensili), riconoscendo un importo di fr. 126.– al mese. L’organo esecutivo non ha tuttavia spiegato quali spese fisse e correnti ha considerato ai fini del suo calcolo. Non essendo contestato che il ricorrente ha bisogno del proprio autoveicolo privato per recarsi al lavoro, tutte le spese fisse e correnti connesse all’uso dello stesso devono essere prese in considerazione ai fini del calcolo del minimo esistenziale, a condizione che ne sia comprovato l’effettivo pagamento (sopra, consid. 8.1). In particolare, entrano in linea di conto le spese di leasing (Tabella, punto II/7; Alfred Bühler, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenz­minimum, AJP/PJA 2002, pag. 657 ad bb e pag. 652 ad ee, 654-5 ad b), oltre ai costi legati alle assicurazioni del veicolo, alla benzina e all’usura, necessari per percorrere il tragitto da casa al lavoro. Nel caso concreto, dagli atti risulta che le rate mensili di leasing a carico dell’escusso ammontano a € 476.50 (cfr. doc. 12 e doc. 23 prodotto con la domanda di assistenza giudiziaria), corrispondente a circa fr. 580.–. Egli allega inoltre di pagare un premio di assicurazione responsabilità civile di € 100.09 mensili, ma il documento bancario cui si riferisce (doc. 12/3) non indica alcuna causale. Tanto vale in tali circostanze calcolare i costi fissi e variabili connessi all’uso dell’automobile secondo i parametri riconosciuti dalla Camera, secondo cui per un veicolo di categoria media che percorre sui 15’000 km all’anno il costo unitario forfetario (senza ammortamento) è di fr. 0.50 al chilometro (sentenza della CEF 15.2013.48 del 13 giugno 2013 consid. 2.3). Nel caso concreto, i costi di trasferte professionali ammontano così a fr. 643.– (fr. 580.–

  • 0.50 x 126).

8.3 Non si disconosce che il costo riconosciuto supera notevolmente l’importo minimo di fr. 450.– preteso dal ricorrente, ma a parte il fatto che tale cifra è per lui un minimo, ad ogni modo l’autorità di vigilanza deve accertare i fatti d’ufficio con la collaborazione delle parti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF) e – sotto riserva dei casi di nullità (art. 22 LEF) – è vincolata solo alle loro conclusioni (art. 20a cpv. 2 n. 3 LEF), per cui s’intende, nel caso di un pignoramento di redditi, l’importo da pignorare e non le singole posizioni del calcolo del minimo esistenziale (cfr. DTF 123 III 119 consid. 6d; sentenza del Tribunale federale 5A_225/2010 del 2 novembre 2010, consid. 4.1, e sotto consid. 9). Va d’altronde rilevato che, contrariamente a quanto allegano le resistenti, il veicolo dell’escusso non è di lusso – è un __________ di un valore a nuovo di € 22’439.23 (doc. 23) –, peraltro acquistato il 16 ottobre 2013, prima del sequestro. Sotto questo profilo, il ricorso merita dunque accoglimento.

  1. Occorre infine rilevare che nel computo del minimo d’esistenza l’UEF ha pure ammesso un importo di fr. 200.– per spese diverse, sebbene RI 1 non abbia presentato alcun documento giustificativo al riguardo. Tale spesa va dunque stralciata d’ufficio, senza che ciò comporti una violazione del divieto del principio della reformatio in peius (art. 22 LPR), che si applica solo all’esito finale (sentenza della CEF 15.2002.92 del 26 agosto 2002 consid. 5; v. anche le sentenze citate sopra al consid. 8.3), ritenuto che nel risultato la posizione del ricorrente non è aggravata – anzi migliora – rispetto a quanto deciso originariamente dall’organo esecutivo (sotto, consid. 10).

  2. Alla luce dei motivi suesposti (sopra, consid. 4.3/b, 8.2 e 9), in parziale accoglimento del ricorso, il calcolo del minimo esistenziale effettuato dall’UEF va rettificato come segue:

Introiti

Reddito fr. 3’437.45

Totale fr 3’437.45

Minimo d’esistenza

Importo di base fr. 1’080.00

Alimenti ai figli fr. 894.00

Spese di trasferta fr. 643.00

Pasti fuori domicilio fr. 211.00

Diversi fr. 0.00

Totale fr 2’828.00

Visto quanto precede, all’UEF dev’essere ordinato di sequestrare la quota di salario di RI 1 eccedente il suo minimo d’e­sistenza determinato in fr. 2’828.– mensili (anziché fr. 2’107.–).

  1. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

  2. Con istanza 20 agosto 2014 il ricorrente ha postulato l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al beneficio del gratuito patrocinio, sostenendo che con la prevista trattenuta mensile di salario non è in grado di sopperire alle spese giudiziarie e legali vincolate alla presente procedura esecutiva.

12.1 Visto il principio della gratuità della procedura di ricorso giusta l’art. 17 LEF (cfr. art. 20a cpv. 2 cifra 5 LEF), l’assistenza giudiziaria può essere concessa solo nella forma del gratuito patrocinio, ragione per cui la richiesta del ricorrente di essere ammesso all’assistenza giudiziaria con copertura delle spese e delle tasse di giudizio si rivela priva d’oggetto. Per quanto attiene invece al gratuito patrocinio, la sua ammissione è disciplinata dagli art. 117 e segg. CPC e dalla legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG; RL 3.1.1.7). Giusta l’art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Secondo la giurisprudenza, il diritto al gratuito patrocinio non è in principio escluso nella procedura di ricorso ai sensi degli art. 17 segg. LEF, ma, essendo quest’ultima dominata dal principio dell’ufficialità, l’assistenza di un avvocato non è in generale necessaria; può ciononostante rivelarsi indispensabile allorquando il caso o le questioni da risolvere sono complesse, il richiedente fruisce di scarse conoscenze giuridiche o vi sono importanti interessi in gioco (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_919/2012 dell’11 febbraio 2013, consid. 8.3; DTF 122 III 392 consid. 3).

12.2 Nel caso presente, ancor prima di esaminare se sono dati i presupposti summenzionati, va rilevato che la domanda di gratuito patrocinio non è stata presentata contestualmente all’atto di ricorso del 10 aprile 2014, ma soltanto diversi mesi dopo, ovvero il 20 agosto 2014. Ora, stante il tenore dell’art. 119 cpv. 4 CPC, il gratuito patrocinio non può, di regola, essere concesso con effetto retroattivo. Sono tuttavia riservati i casi in cui l’istante è stato costretto a procedere in causa con urgenza, ossia senza preventivamente potere raccogliere gli elementi necessari per motivare e introdurre un’istanza di gratuito patrocinio (DTF 122 I 208 consid. 2f; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 485 i.f.; Emmel in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 4 ad art. 119 CPC; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 5 ad art. 119 CPC), o ancora l’evenienza in cui l’istante non patrocinato da un avvocato non è a conoscenza del suo diritto al gratuito patrocinio né avrebbe dovuto esserlo, il giudice non avendolo (tempestivamente) informato al riguardo conformemente all’art. 97 CPC (DTF 122 I 205 consid. 2c; Emmel, ibidem; Rüegg, ibidem).

12.3 Nella fattispecie non è data alcuna delle predette eccezioni. Anzitutto, il ricorrente è patrocinato da un avvocato, il quale si presume sia a conoscenza del tenore dell’art. 119 cpv. 4 CPC, e in secondo luogo, nonostante il breve termine di ricorso di 10 giorni, il patrocinatore dell’insorgente era al corrente della situazione finanziaria di quest’ultimo ed aveva a disposizione i documenti necessari alla domanda di gratuito patrocinio già al momento in cui ha presentato il ricorso, lo stesso vertendo invero sul calcolo del minimo esistenziale del suo patrocinato. Ad ogni modo, il patrocinatore non ha spiegato perché ha atteso oltre quattro mesi prima d’introdurre la domanda di gratuito patrocinio. A fronte di tali circostanze, non si giustifica di accogliere la domanda con effetto retroattivo. Ne discende che il ricorrente potrebbe essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio tutt’al più per gli atti che il suo patrocinatore ha compiuto a partire dalla presentazione della domanda, ciò che si riduce in concreto allo scritto 26 agosto 2014 e ai relativi contatti avuti con il proprio legale. Considerato, tuttavia, che il patrocinatore si è limitato a fare da tramite tra la Camera e il cliente per l’esecuzione dell’ordinanza con cui è stato ingiunto a quest’ultimo di produrre i documenti comprovanti il reddito e la sostanza attuale dell’ex convivente, in concreto non era data la necessità oggettiva di patrocinio, l’insorgente potendo procedere in questo caso anche con atti propri. Per tale ragione, la domanda di gratuito patrocinio va dunque respinta.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio di sequestrare la quota di salario di RI 1 eccedente il suo minimo d’esistenza fissato in fr. 2’828.–.

  1. La domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria e al beneficio del gratuito patrocinio è respinta.

  2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.


PROPOSTA DI SCHEDA FINDINFO

Titolo

Sequestro di salario. Minimo esistenziale. Canone di locazione. Contributi di mantenimento all’ex convivente e ai figli comuni. Spese mediche. Spese di trasferta. Limiti della reformatio in peius. Irretroattività della domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

Articoli citati

LEF 20a cpv. 2 n. 2, 93; CC 276; CPC 117 e 119 cpv. 4; LPR 22

Tipo sentenza

Nuovo

Riassunto

I costi di mantenimento dei figli comuni di genitori separati sono a carico di entrambi i genitori in proporzione delle rispettive disponibilità, anche se sono entrambi domiciliati in Italia. Nei costi comuni di mantenimento dei figli rientra una quota del canone di locazione pagato dal genitore con cui vivono di un terzo per il primogenito e di un quarto per il secondo (consid. 4.3/a).

Se il veicolo dell’escusso è riconosciuto indispensabile all’esercizio della sua professione nel minimo esistenziale entrano in linea di conto anche le spese di leasing (consid. 8.2).

L’autorità di vigilanza deve accertare i fatti d’ufficio con la collaborazione delle parti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF) e – sotto riserva dei casi di nullità (art. 22 LEF) – è vincolata solo alle loro conclusioni (art. 20a cpv. 2 n. 3 LEF), per cui s’intende, nel caso di un pignoramento di redditi, l’importo da pignorare e non le singole posizioni del calcolo del minimo esistenziale (consid. 8.3). Anche il divieto del principio della reformatio in peius si applica solo all’esito finale (consid. 9).

Stante il tenore dell’art. 119 cpv. 4 CPC, il gratuito patrocinio non può, di regola, essere concesso con effetto retroattivo. Ciò è il caso per la domanda di gratuito patrocinio presentata, senza motivo, oltre quattro mesi dopo l’atto di ricorso (consid. 12.2).

Non è data la necessità oggettiva di patrocinio per dar seguito a un’ordinanza che si limita ad assegnare un termine per produrre la documentazione comprovante il reddito e la sostanza attuale dell’ex convivente dell’interessato (consid. 12.2).

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 276 CC
  • art. 285 CC

CCit

  • art. 315bis CCit
  • art. 316bis CCit

CPC

  • art. 97 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC

LEF

  • art. 17 LEF
  • art. 22 LEF
  • art. 93 LEF

LOG

  • art. 48b LOG

LPR

  • art. 22 LPR

OTLEF

  • art. 62 OTLEF

Gerichtsentscheide

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