Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2019.61
Entscheidungsdatum
09.08.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 14.2019.61

Lugano 9 agosto 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 ottobre 2017 da

CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2, __________)

contro

RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 28 marzo 2019 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 15 marzo 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 13 novembre 2008 CO 1 ha concesso all’RE 1 un mutuo di fr. 1'000'000.–. Con una modifica del 3 maggio 2013 (“amendment of credit assign[e]ment agreement) le parti han­no concordato di ridurre gli interessi annui al 10% e di prolungare la validità del contratto fino al 3 maggio 2014, la quale sarebbe potuta essere estesa per un periodo più lungo soltanto previo accordo scritto di entrambe le parti.

B. Avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto ese­cutivo (n. __________) emesso dall’Ufficio esecuzione di Lugano a una prima domanda di CO 1, il 20 febbraio 2015 que­st’ultimo ha promosso davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, una procedura di rigetto dell’opposizione nei confronti della debitrice (inc. __________).

C. Con “accordo” firmato dalle parti il 5 e l’8 settembre 2016 (in seguito: accordo), l’RE 1 ha dichiarato di essere debitrice di fr. 1'000'000.– nei confronti di CO 1, precisando che la somma mutuata è esigibile dal 3 maggio 2014, di riconoscere “espressamente e incondizionatamente […] l’esecuzione diretta della prestazione” e d’impegnarsi a rimborsare il debito in cinque rate, la prima di fr. 20'000.– entro 60 giorni dalla firma dell’accordo, la seconda di fr. 230'000.– entro il 31 dicembre 2016 e le ultime tre, di fr. 250'000.– ognuna, entro il 31 dicembre del 2017, rispettivamente del 2018 e del 2019.

Al punto 5/b dell’accordo le parti hanno inoltre previsto che “nel caso di mancato pagamento di una rata, il saldo dell’intero importo esigibile diventa immediatamente esigibile ed iniziano a decorrere gli interessi di mora in ragione del 5% annuo”.

D. La procedura di rigetto è stata stralciata dal Pretore con decreto del 12 settembre 2016, così come postulato dall’istante sulla scorta dell’accordo. In seguito, la debitrice ha tuttavia effettuato unicamente il primo pagamento di fr. 20'000.–.

  1. Con precetto esecutivo
  2. __________ emesso il 20 aprile 2017 dal­l’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO

1 ha nuovamente escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 980'000.– oltre agli

interessi del 5% dal 1° gennaio 2017, indicando quale titolo di credito l’“Accordo del 5/8.9.2016”.

F. Avendo di nuovo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19 ottobre 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 14 novembre 2017. Su richiesta delle parti il Pretore ha sospeso la procedura il 7 mag­gio 2018. Dopo averla fatta riattivare il 27 dicembre 2018, al­l’udienza di discussione tenutasi l’11 marzo 2019 l’istante ha confermato la sua domanda in replica sulla scorta di osservazioni scritte. Con duplica, triplica e quadruplica orali le parti si sono poi riconfermate nelle loro rispettive posizioni contrastanti.

G. Statuendo con decisione del 15 marzo 2019, il Pretore ha accolto l’istanza e “respinto” (recte: rigettato) in via provvisoria l’oppo­­sizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 700.– e un’indennità di fr. 10'000.– a favore dell’istante.

H. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 marzo 2019 per ottenerne – previa concessione dell’effetto sospensivo – l’annullamento e la reiezione parziale dell’istanza, nel senso di limitare il rigetto del­l’opposizione a fr. 230'000.– senza interessi (anziché fr. 980'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2017). L’indomani il pre­sidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 28 marzo 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore dell’RE 1 il 18 marzo, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

  2. Nella decisione impugnata il Pretore ha anzitutto premesso di non aver proceduto all’omologazione dell’accordo con l’emana­­zione del decreto di stralcio del 12 settembre 2016 nella precedente procedura di rigetto, motivo per cui tale documento non può costituire un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Egli ha poi statuito che l’accordo rappresenta invece un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF, mentre l’obiezio­­ne della convenuta, secondo cui il mancato pagamento di una rata renderebbe esigibile solo quella rata e non l’intero importo riconosciuto, non reggerebbe per tre motivi: in primo luogo perché il punto 5/b dell’accordo prevede che in caso di mancato pagamento “il saldo dell’intero importo”, ossia il debito nella sua inte­gralità, diventa immediatamente esigibile; in secondo luogo per­ché la (seconda) rata non pagata di fr. 230'000.– era già esigibile dal 31 dicembre 2016, e non necessitava quindi di essere “resa esigibile”, come sostenuto dalla convenuta; in terzo luogo, infine, perché il punto 5/b dell’accordo è da considerare una clausola standard e il duplice inserimento della parola “esigibile” in quel testo manifestamente un refuso, la volontà delle parti essendo stata quella di rendere esigibile l’intero prestito in caso di mancato pagamento di una sola rata.

Il Pretore ha inoltre respinto l’eccezione fatta valere dall’escussa per la prima volta in sede di udienza di discussione, secondo cui il debito si sarebbe estinto in seguito alla consegna in pagamento del certificato azionario dell’PI 1, rilevando che in precedenza, con scritto 27 giugno 2017, la convenuta medesima aveva contestato che le azioni potessero essere considerate trasferite in proprietà a CO 1. Risulterebbe poi da tale lettera che il mancato pagamento di una rata avrebbe consentito al creditore di realizzare il pegno, ossia le azioni dell’__________, sciogliendo il deposito fiduciario presso l’avv. PI 2. A mente del primo giudice, l’RE 1 – che non ha mai contestato che le azioni si trovino effettivamente presso tale legale in veste di depositario fiduciario – appare pertanto malvenuta a sostenere ora il contrario di quanto affermato nello scritto appena citato. In assenza di trasferimento della proprietà delle azioni all’istante, ha concluso il Pretore, il debito non risulta estinto.

  1. Nel reclamo l’RE 1 ribadisce che al momento dell’inol­­tro dell’esecuzione l’unica rata esigibile era quella di fr. 230'000.– e fa valere sostanzialmente un accertamento manifestamente errato dei fatti del Pretore per quanto riguarda l’interpretazione del punto 5/b dell’accordo (consid. 6.1/a-c). Essa ritiene inoltre che il primo giudice abbia trascurato sia un suo mezzo di prova (una lettera del 27 giugno 2017), sia il comportamento dei patrocinatori dell’istante, avv. PI 2 e PA 2 (consid. 6.1/d). La reclamante ne deduce quindi la manifesta incompatibilità dell’interpretazione effettuata dal primo giudice con la volontà delle parti e con il principio dell’affidamento, secondo i quali l’im­­porto esigibile sarebbe il saldo totale già esigibile al momento del mancato pagamento.

  2. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né con­dizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dal­l’escutente (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF).

Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stes­so (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinseci all’atto (che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di de­bito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

5.2 Nella fattispecie, l’accordo firmato da entrambe le parti il 5 e l’8 settembre 2016 (doc. C), che si basa sul contratto di mutuo del 13 novembre 2008 (non agli atti), costituisce in sé un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, l’RE 1 essendosi dichiarata debitrice di fr. 1'000'000.– nei confronti di CO 1 ed essa avendo asserito di riconoscere espressamente e incondizionatamente l’esecuzione diretta della prestazione. Tenuto conto dell’acconto di fr. 20'000.– già versato all’istante, l’accordo rappresenta in sé un titolo di rigetto provvisorio per i fr. 980'000.– posti in esecuzione, oltre agli interessi di mora del 5% esplicitamente pattuiti dalle parti dal giorno successivo alla scadenza della seconda rata rimasta insoluta, ovvero dal 1° gennaio 2017. L’unico punto litigioso è quello dell’esigibili­­tà, a quella data, dell’(intera) somma posta in esecuzione.

5.3 Secondo la giurisprudenza incombe all’escutente non solo di pro­durre un titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ma pure di dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto in ese­cuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1, con rimandi), ove essa non risulti già dal titolo di rigetto (sentenza della CEF 14.2015.65 dell’11 agosto 2015, consid. 5). La pretesa posta in esecuzione dev’essere esigibile al momento della promozione dell’esecuzione. Determinante è il giorno della notificazione del precetto esecutivo all’escusso (DTF 84 II 651 consid. 4; sentenze della CEF.2015.173 del 5 gennaio 2016 consid. 7 con rinvii).

5.4 Nel caso in esame, al punto 5/b dell’accordo le parti hanno previsto che in caso di mancato pagamento di una sola rata “il saldo dell’intero importo esigibile diventa immediatamente esigibile” e che iniziano a decorrere gli interessi di mora del 5% annuo (doc. C, pag. 2). Non è contestato che la seconda rata di fr. 230'000.– non è stata pagata entro la scadenza pattuita del 31 dicembre 2016, ovvero prima dell’avvio dell’esecuzione (il 20 aprile 2017).

a) La reclamante sostiene anzitutto che l’interpretazione “letteraria” (recte: letterale) della clausola è stata effettuata in modo arbitrario, il Pretore essendosi limitato a riportarne soltanto una parte (“il saldo dell’intero importo”). In realtà, al Pretore non è sfuggito che la clausola conteneva due volte la parola “esigibile”, ma l’ha reputato un manifesto refuso per gli altri motivi da lui esposti a favore dell’immediata esigibilità dell’intero saldo, in particolare l’incoerenza dell’interpretazione difesa dalla convenuta. Il vero problema è di determinare se l’interpretazione proposta dal Pretore, tenuto conto di tutti i suoi motivi, è giusta o errata e se esclude quella sostenuta invece dalla reclamante. L’interpreta­­zione della volontà delle parti fondata sul testo della convenzione alla luce del principio dell’affidamento è una questione di diritto, che la Camera esamina con piena cognizione (art. 320 lett. a CPC e sentenza della CEF 14.2016.221 del 28 febbraio 2017 consid. 6.3).

b) A mente dell’RE 1, il primo inserimento del termine “esigibile” indicherebbe la volontà delle parti di sottolineare che l’unico importo suscettibile di essere posto in esecuzione era il saldo di quanto effettivamente esigibile in quel momento, ciò che non doveva necessariamente corrispondere all’integralità di una o più rate, poiché la debitrice aveva la possibilità di versare importi parziali già prima della scadenza delle singole rate. La tesi della reclamante è però insostenibile, poiché, come stabilito nella sentenza impugnata, non era necessario prevedere l’immediata esigibilità di ciò che era già esigibile. L’interpretazione tautologica sulla quale si fonda il reclamo è incompatibile con l’esigenza di buona fede e di conseguenza con il principio dell’affidamento. La conseguenza del mancato pagamento di una rata pattuita dal­le parti poteva solo essere, logicamente, l’esigibilità del “saldo del­l’intero importo” del mutuo.

c) Per la reclamante anche la conclusione del primo giudice – secondo la quale il duplice inserimento del termine “esigibile” è ma­nifestamente un refuso – sarebbe arbitraria, trattandosi di un pas­saggio essenziale dell’accordo, che va inteso, conformemente al principio dell’affidamento, nel senso particolare compreso dagli avvocati professionisti. Sennonché, come rettamente sottolineato dal Pretore, l’immediata esigibilità dell’intero mutuo in caso di mancato rimborso di una singola rata costituisce la normale conseguenza in un accordo “standard” come quello in questione. Non si può seriamente sostenere che avvocati professionisti abbiano voluto derogare a ciò che normalmente i professionisti del settore prevedono in un accordo di rateazione con una formulazione tautologica e illogica per cui in caso di mancato pagamento di una rata il creditore potrebbe immediatamente esigere il pagamento … di quella stessa rata.

d) L’escussa rimprovera infine al primo giudice di aver trascurato sia che il precedente patrocinatore del creditore, avv. PI 2, non ha mai sollevato contestazioni inerenti al contenuto della lettera del 27 giugno 2017 (doc. 3), nella quale la debitrice sosteneva che il credito esigibile ammontava a soli fr. 230'000.–, sia che la riattivazione della causa sarebbe stata richiesta dal nuovo patrocinatore avv. PA 2 poiché il precedente legale non avrebbe osato “contestare quanto effettivamente sapeva essere la realtà dei fatti”. La circostanza per cui l’attuale patrocinatore dell’istante avrebbe cercato di far estromettere dall’incarto la lettera in questione costituirebbe poi, secondo la reclamante, la prova inconfutabile a favore della propria tesi. Ora, tali censure esulano dai limiti della cognizione di questa Camera, limitata all’interpretazione oggettiva del solo titolo di rigetto, ad esclusione degli elementi estrinseci invocati dalla reclamante (sopra con­sid. 5.1 e Veuillet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’op­­position, 2017, n. 35 ad art. 82 LEF con i rinvii). Per il principio di parità di trattamento delle parti, tale limitazione deve valere anche per il convenuto, che, se occorre, potrà adire il giudice ordinario con un’azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e ottenere una decisione (anche) sulle censure in questione al termine di una procedura probatoria completa. Inammissibile su questo punto, il reclamo vede la sua sorte definitivamente segnata.

  1. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

  2. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 750'000.–, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

17

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

LEF

  • art. 79 LEF
  • art. 82 LEF
  • art. 83 LEF

LTF

  • art. 46 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 112 LTF

OTLEF

  • art. 48 OTLEF
  • art. 61 OTLEF

Gerichtsentscheide

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